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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/06/2025, n. 2822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2822 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Udienza del 17/06/2025 N. 12061/2024 TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE LAVORO La dott.ssa Claudia Tosoni quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ), (C.F. ), C.F._4 Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRANCESCHINIS
[...] C.F._6
LORENZO;
RICORRENTI contro
(C.F. e P.IVA ) con il patrocinio dell'avv. MORPURGO CLAUDIO CP_1 P.IVA_1
DANIELE MOSE' e dell'avv. MENICATTI ANNA;
RESISTENTE FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 18/10/2024, i ricorrenti in epigrafe convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di seguito ritrascritte: “Piaccia all'Ill.mo CP_1
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
1- Premessa ove necessario la declaratoria di nullità di ogni clausola contrattuale collettiva contraria, condannare a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde, a titolo di differenze retributive per i giorni CP_1 di ferie goduti dall'1.1.2021 al 31.12.2023: euro 1.756,38 Parte_1 Parte_2 euro 1.981,14 euro 1.834,18 euro 1.517,33 Parte_3 Parte_4 Parte_5 euro 1.243,19 euro 1.017,26 o quali altre ritenute dovute, oltre rivalutazione Parte_6 monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre al rimborso del Contributo Unificato per Euro 118,50, rimborso spese forfettario 15% e oneri fiscali, da distrarsi a favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”. I ricorrenti, dipendenti della società convenuta con mansioni e qualifica di Macchinista, deducono che il presente giudizio trova il suo fondamento in un altro giudizio svolto tra le stesse parti, avente per oggetto la domanda di includere nella retribuzione dei giorni di ferie, premessa la declaratoria di nullità di ogni norma pattizia contraria, anche i compensi, percepiti a titolo di attività “di condotta” e “di riserva”, disciplinate dall'art.54 del Contratto Aziendale Trenord nonché a titolo di “Assenza dalla Residenza” di cui all'art.77.2 del CCNL., calcolati sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle suddette ferie. I ricorrenti hanno in particolare chiarito come:
- tale precedente giudizio si è concluso con la sentenza 670/2021 del Tribunale di Milano, che ha accertato il diritto fatto valere e ha condannato al pagamento delle somme maturate a tale CP_1 titolo sino a una certa data;
- tale decisione è stata appellata con esito sfavorevole alla società ed è passata in giudicato a seguito del decreto di estinzione n. 8930/2024 del 4.4.24 reso dalla Suprema Corte di Cassazione;
- la società convenuta ha pagato la somma riportata in sentenza ma ha continuato a retribuire le ferie dovute per il periodo successivo a quello oggetto della citata controversia in dispregio al criterio di conteggio accertato con forza di giudicato In ricorso viene inoltre precisato che la convenuta con l'accordo sindacale del CP_2
23.07.2019 avrebbe riconosciuto parzialmente l'incidenza delle voci variabili nella retribuzione durante il periodo feriale per il personale mobile far data dal 01.10.2019, prevedendo per il periodo pregresso un importo lordo di € 20 per i macchinisti e di € 10 per i capotreno per ogni giorno di ferie goduto, subordinando la corresponsione di tali somme alla sottoscrizione del verbale di conciliazione sindacale all'uopo predisposto. Non appare contestato che i ricorrenti non abbiano sottoscritto alcun verbale di conciliazione, essendosi visti riconoscere unilateralmente dalla datrice , importi che quindi sono stati CP_1 detratti dai conteggi delle differenze retributive rivendicate. Costituendosi ritualmente in giudizio, ha contestato la fondatezza delle CP_1 pretese avversarie di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese. All'udienza del 17/6/2025 il giudice, ritenendo la causa di natura documentale, ha invitato le parti alla discussione, all'esito della quale la stessa è stata decisa con sentenza contestuale. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni di seguito esposte La questione oggetto dell'odierno contendere è stata già dibattuta e decisa da questo Tribunale con la sentenza n. 3986/24 in RG. 5632/24 alla quale, ai fini del decidere, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 118 c.p.c., ci si riporta: “è dirimente la circostanza che la questione di diritto sottesa al presente giudizio
- riguardante il diritto dei ricorrenti ad aver incluso nelle giornate di ferie le voci variabili “attività di condotta” e “ di riserva” disciplinate dall'art. 54 del Contratto Collettivo Aziendale e della voce “Assenza dalla Residenza” disciplinata dall'art. 77.2 del CCNL, nella misura calcolata sulla media dei compensi percepiti da ciascuno di essi nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie - ha formato oggetto di giudicato posto che la sentenza di primo grado (sent. n. 284/2021 del Tribunale di Milano) è stata confermata sia in grado di appello (sent. .1481/22) che in Corte di cassazione (con l'ordinanza n.2677/2024 del 29.01.2024). Ebbene, secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudice, nei rapporti di durata, in relazione ai quali l'autorità della cosa giudicata ha come suo presupposto il principio "rebus sic stantibus", la statuizione può essere modificata sulla base di fatti sopravvenuti alla sua formazione. Va, infatti, affermato che la preclusione da giudicato opera anche per i rapporti di durata pur se formatosi in relazione ad un diverso periodo se colpisce il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica. Secondo l'orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, “Qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di
2 diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. civ., Sez. Un., 16 giugno 2006, n. 13916; conformi Cass. civ., 3 ottobre 2005, n. 19317; Cass. civ., 3 marzo 2004, n. 4352). Pertanto, in un rapporto di durata, caratterizzato dal prodursi nel corso del tempo di distinte (ancorché similari) posizioni creditorie-debitorie, la statuizione definitiva di merito, inerente alla domanda relativa ad una di dette posizioni, assume autorità di giudicato esterno, nella successiva causa fra le stesse parti che abbia ad oggetto un diverso credito, limitatamente alle questioni comuni, quali l'esistenza, la validità e l'efficacia del rapporto stesso (Cass. civ., Sez. Un., 13 luglio 2006, n. 15896). Ciò determina che “Non è dato rimettere in discussione quanto già ormai definitivamente accertato tra le parti in un precedente giudizio, pur a fronte di una pretesa creditoria afferente ad un diverso periodo temporale, attesa l'unicità della fonte del credito, comunque rinvenibile nella disciplina del medesimo rapporto negoziale (Cass. civ., 12 aprile 2006, n. 8612). Come per il caso affrontato dalla pronuncia richiamata, anche in questo, è pacifico, che ci si trova di fronte ad un rapporto di durata nel quale, nell'arco temporale oggetto del presente giudizio, non è mutata né la situazione giuridica, né la situazione fattuale del rapporto giuridico scrutinato nell'ambito del pregresso giudizio definitosi con sentenza passata in giudicato. Circostanza questa non sconfessata dalla società convenuta, la quale, nel ribadire le argomentazioni poste a supporto della propria difesa, non ha dato atto di circostanze sopravvenute alla formazione del giudicato che consentano una rivalutazione dello stesso punto di diritto già accertato, e risolto in via definitiva, dalle sentenze di merito e di legittimità sopra indicate. Ciò detto, accertato il riconoscimento della legittimità della domanda dei ricorrenti a veder comprese nella retribuzione dei giorni di ferie anche la media dei compensi percepiti a titolo di attività
“di condotta” e “di riserva”, disciplinate dall'art.54 del Contratto Collettivo Aziendale, nonché a titolo di “Assenza dalla Residenza” di cui all'art.77.2 del CCNL”, risulta fondata la domanda dei ricorrenti ad ottenere la corresponsione delle differenze retributive per i giorni di ferie goduti.
Tanto vale anche quanto alla eccezione spiegata della società resistente la quale ha domandato, in caso di accoglimento del ricorso, la decurtazione dal dovuto del patto di competitività di cui all'articolo 64 del CCA Trenord. Giova sul punto richiamare quanto ha osservato in contenzioso analogo dalla giurisprudenza di questo stesso Tribunale che si richiama e testualmente riporta: “Infatti, è pacifico tra le parti come, per quanto tale emolumento sia pagato in modo fisso per l'intero anno (e quindi anche durante le ferie), nel periodo di lavoro ordinario venga versato contestualmente, e non alternativamente, all'indennità di “scorta” e all'indennità di riserva. Infatti, dopo aver raggiunto l'armonizzazione dei trattamenti retributivi, grazie al sistema della c.d.
“confluenza” dopo la fusione delle strutture
[...]
e , sono rimasti parte della retribuzione Controparte_3 CP_4 CP_5 conferita al Capo Treno, nel periodo di lavoro ordinario, sia quella del patto di competitività sia le due indennità in questione, sicché non si può ritenere, in alcun modo, che il versamento della prima già includa quanto dovuto nel periodo feriale per le seconde, in termini da soddisfare i principi appena esposti. Si deve, piuttosto, ritenere che sia il patto di competitività che le indennità di riserva e di “scorta” costituiscano componenti intrinsecamente collegate alla prestazione resa e rappresentino elementi fondamentali di quella retribuzione ordinaria che "deve essere mantenuta", in quanto proporzionata ex articolo 36 Cost. e secondo la normazione comunitaria, pure nel periodo feriale.
3 Si deve solo riflettere, in tale soluzione ermeneutica, come le due indennità in questione siano, quindi, semplicemente entrate nella base contabile del patto di cui all'articolo 64, ma risultando, poi, dovute, comunque, in aggiunta allo stesso, non si può, al contempo, concludere che siano state assorbite da tale ulteriore voce, nemmeno nel periodo feriale”. Per le argomentazioni su richiamate non vi è ragione di scomputare dal dovuto ai ricorrenti quanto versato per il patto di competitività, trattandosi di emolumento differente e che viene a comporre insieme alle due indennità in questione quella retribuzione "proporzionata" ex articolo 36 Cost. in rapporto alla prestazione normalmente resa e che deve essere mantenuta anche durante le ferie. Quanto, poi, all'accordo sindacale del 23.7.2019, non risulta rilevante nella presente causa, in quanto la sua applicazione, per il suo tenore testuale, è condizionata alla formalizzazione di accordi individuali dei singoli lavoratori interessati da stipularsi in sede assistita, che, nel caso di specie, non risulta che siano stati sottoscritti dai ricorrenti. Quanto alle differenze retributive pretese, deve osservarsi che i ricorrenti hanno depositato conteggi analitici, effettuati sulla base degli stessi criteri posti a base della condanna passata in giudicato non contestati dalla società convenuta. In ogni caso e comunque, come noto, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere di contestare specificamente i conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., occorrendo a tal fine una critica precisa, che involga puntuali circostanze di fatto - risultanti dagli atti ovvero oggetto di prova - idonee a dimostrare l'erroneità dei conteggi (Cass. Sez. L -Sentenza n. 5949 del 12/03/2018). La convenuta, non solo non ha depositato alcun conteggio alternativo, ma non ha nemmeno indicato specifiche circostanze di fatto dalle quali desumere l'erroneità dei conteggi proposti, limitandosi piuttosto ad una contestazione di stile, del tutto generica ed inidonea ad inficiare la ricostruzione di parte ricorrente. Le domande attoree devono, quindi, essere accolte anche in punto di quantum debeatur. Ne consegue che la domanda dei ricorrenti va accolta e va condannata a CP_1 corrispondere agli stessi le differenze retributive maturate per i giorni di ferie goduti nel periodo indicato in ricorso e nella misura ivi indicata per ciascun ricorrente;
il tutto oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo. Il ricorso va quindi integralmente accolto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede: 1) condanna a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme lorde, a titolo di CP_1 differenze retributive per i giorni di ferie goduti dall'1.1.2021 al 31.12.2023:
euro 1.756,38 Parte_1
euro 1.981,14 Parte_2
euro 1.834,18 Parte_3
euro 1.517,33 Parte_4
euro 1.243,19 Parte_5
euro 1.017,26 Parte_6
4 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo;
2) condanna alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, spese di lite che CP_1 si liquidano in euro 3.500 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA, C.U., oneri accessori dovuti per legge, con distrazione;
Milano, 17/6/2025 Il Giudice Claudia Tosoni
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