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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/05/2025, n. 2695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2695 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Catania III Sezione Civile
R.G.A.C. 7874/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
III Sezione Civile
_____________________
R.G.A.C. 7874/2020
_____________________
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. CRISTINA ABATE, elettivamente domiciliato in VIA GIUSEPPE DI STEFANO 6, CATANIA
contro
) e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) con il patrocinio dell'avv. ROBERTO PALAZZO, elettivamente domiciliati C.F._3 in VIA VINCENZO GIUFFRIDA 67, CATANIA
1
R.G.A.C. 7874/2020
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I
Conclusioni come da verbale di udienza del 28 febbraio 2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
II
Deve dichiararsi esecutivo il progetto di divisione predisposto dal Tribunale con ordinanza del
12 settembre 2023.
La disposizione di cui all'art. 789 c.p.c., nel prevedere che, in assenza di contestazioni all'udienza fissata per la discussione del progetto di divisione predisposto, il giudice istruttore lo dichiari esecutivo, implica - per ciò stesso - che, invece, le eventuali contestazioni debbano essere espressamente sollevate nell'udienza in questione (Cass. 11575/2004).
Nel caso in esame ha agito per lo scioglimento della Parte_1 comunione esistente tra detta attrice ed i convenuti e in Controparte_1 Controparte_3 relazione al terreno sito in Catania tra via Narciso e via Caronda, e censito al Catasto Terreni del
Comune di Catania al foglio 14, particella 2089 - spettante per la quota della metà indivisa alla Pt_1
e per la quota di un quarto ciascuno alle parti convenute.
Il Tribunale ha formulato un progetto di divisione che prevede l'attribuzione dell'intero alla parte attrice, con addebito in capo a quest'ultima del conguaglio di € 6.000,00 (oltre interessi legali maturandi a far tempo dalla pronuncia del provvedimento definitivo di scioglimento della comunione e sino al saldo) da corrispondersi a ciascuno dei convenuti.
All'udienza di discussione del 13 febbraio 2024, se il procuratore della ha acconsentito a Pt_1 tale progetto, il difensore dei convenuti ha dichiarato l'opposizione dei propri assistiti, senza tuttavia sollevare alcuna espressa contestazione.
Sotto tale profilo, una corretta esegesi dell'art. 789, co. III c.p.c. - se impone, da un lato, l'emanazione di un provvedimento avente forma di sentenza per il solo fatto del mancato assenso al progetto da parte di uno dei comunisti -, esige, dall'altro, anche alla luce dell'interpretazione della norma alla luce della superiore giurisprudenza di legittimità, che ogni eventuale contestazione sia espressamente sollevata durante l'udienza fissata dal Tribunale per la discussione del progetto di divisione – con ciò, evidentemente, ponendo una barriera preclusiva rispetto alla successiva formulazione di doglianze di sorta.
Nel caso in esame, all'udienza di discussione del 13 febbraio 2024 il difensore della e CP_2 dello si è opposto al progetto predisposto dal Tribunale con la precedente ordinanza del 12 CP_1 settembre 2023, senza tuttavia in quella sede illustrare il contenuto delle contestazioni avverso il suddetto progetto – del che, ogni successiva doglianza come formulata dai convenuti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 febbraio 2025 e/o in seno alle memorie conclusionali è da
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ritenersi tardiva e, dunque, inammissibile.
Senonché, anche a voler ritenere tali contestazioni tempestive, esse sarebbero comunque infondate e finanche dilatorie, considerato il comportamento complessivamente tenuto dai convenuti nel corso del procedimento.
ha promosso il presente giudizio chiedendo che il terreno Parte_1 fosse materialmente diviso “[…] secondo un comodo prospetto divisionale che può scegliersi tra i due progetti di divisione prodotti con le allegate piantine planimetriche […]” di cui ai docc.
6-7 di parte attrice – progetti sin da subito contestati dai convenuti nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Acclarato, poi, dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale che, date le caratteristiche del terreno, non era possibile procedere ad una divisione in natura del cespite che non determinasse, a carico di ciascuna porzione assegnata ai singoli condividenti, rilevanti limitazioni funzionali (cfr. pag. 17 della consulenza tecnica d'ufficio), e che tale problematica avrebbe comunque potuto “[…] trovare soluzione qualora si accettasse la prospettiva di non comoda divisibilità e si optasse per l'assegnazione dell'intero […]” (cfr. pag. 22 della consulenza tecnica d'ufficio) – con conseguente adozione del progetto delineato dal perito a pag. 23 del proprio elaborato e fatto proprio dal Tribunale con la citata ordinanza del 12 settembre 2023 -, i convenuti si sono a questo punto determinati a dividere il cespite secondo le modalità a suo tempo inizialmente prospettate dalla Pt_1
(e però in precedenza strenuamente contestate dagli stessi per tutta la durata del procedimento) o, in subordine, mediante attribuzione a loro medesimi dell'intero (e pur essendo la parte attrice maggior quotista ex art. 720 c.c.).
E tutto ciò, si badi bene, a fronte unicamente di contestazioni del tutto strumentali da parte dei convenuti in relazione alla stima del valore complessivo del cespite che nemmeno erano mai state mosse dalla e dallo in seno alle osservazioni alla relazione preliminare del CP_2 CP_1 consulente tecnico d'ufficio (cfr. allegato 7 alla consulenza tecnica d'ufficio e pag. 20 dell'elaborato peritale).
Le generiche doglianze dei convenuti trascurano, peraltro, le seguenti circostanze: da un lato, l'istruttoria processuale ha smentito la possibilità di una divisione in natura del fondo che non comporti rilevanti limitazioni funzionali a carico delle singole porzioni attribuite ai condividenti;
dall'altro, solo l'attribuzione dell'intero alla parte attrice consente di porre definitivamente fine ad ogni situazione di comunione indivisa del cespite – ciò che, al contrario, verrebbe a perpetuarsi in ogni caso con l'attribuzione del compendio ai convenuti in comunione pro indiviso tra loro.
In conclusione, alla luce delle superiori argomentazioni, deve dichiararsi esecutivo il progetto di divisione predisposto dal Tribunale con ordinanza emessa in data 12 settembre 2023.
III
Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando invece applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione
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(Cass. 1635/2020).
Nel caso di specie, le spese processuali per fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria, nonché le spese di consulenza tecnica d'ufficio devono essere poste a carico dei condividenti secondo le rispettive quote di competenza, in quanto trattasi di oneri sostenuti nel comune interesse della massa.
Al contrario, la successiva, dilatoria resistenza dei convenuti rispetto all'approvazione del progetto di divisione predisposto dal Tribunale (e dichiarato esecutivo con la presente sentenza) comporta l'aggravio in capo agli stessi delle spese per fase decisionale ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Tutte le suddette spese sono liquidate come da parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n.
55, avuto riguardo al valore ed alla complessità della controversia, al tenore delle difese, alla condotta anche extraprocessuale delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Alessandro Rizzo, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara esecutivo il progetto di divisione predisposto con ordinanza emessa in data 12 settembre 2023;
2. liquida le spese processuali sostenute da in € 125,00 per Parte_1 anticipazioni ed € 3.385,00 per compenso (per fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria), oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
3. liquida le spese processuali sostenute da ed in € Controparte_3 Controparte_1
3.385,00 per compenso (per fasi di studio, introduttiva e di trattazione/istruttoria), oltre rimborso forfetario, I.V.A. e C.P.A.;
4. pone le suddette spese a carico dei condividenti secondo le rispettive quote di competenza;
5. condanna ed in solido tra loro, a rimborsare a Controparte_3 Controparte_1
le spese di lite della fase decisionale, che si liquidano in € Parte_1
1.701,00 per compenso, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.; 6. pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico dei condividenti secondo le rispettive quote di competenza.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 21 maggio 2025.
Il Giudice dott. Alessandro Rizzo
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