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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/09/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alina Rossato Presidente dott. Barbara De Munari Giudice rel. dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n. 1238/2023 R.G. da con l'avv. SARTORELLI ANDREA Parte_1 ricorrente contro con l'avv. BESTETTI RICCARDO e Controparte_1
TIZIANA CRISTANTE
resistente e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni parte ricorrente:
“ Nel merito: statuirsi che nulla deve il sig. alla signora Parte_1 CP_1
a titolo di contributo al mantenimento a decorrere dalla data di
[...] deposito del ricorso per la cessione degli effetti civili del matrimonio, revocandosi ogni contraria statuizione. Respingersi conseguentemente, siccome infondata in fatto ed in diritto, la domanda svolta dalla convenuta di un assegno divorzile a proprio favore.
Con rifusione di spese e competenze di lite.
In via subordinata istruttoria 2
ammettersi i mezzi istruttori formulati nella memoria attorea ex art. 183,
VI° co., n. 2, c.p.c. a data 21/06/2022 e, segnatamente, l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. siccome richiesto (cfr. fine di pag.
6-inizio di pag. 7) e la prova testimoniale ivi dedotta (pag. 7).
Conclusioni parte convenuta:
“insiste perché venga posto a carico dell'ex coniuge un assegno divorzile quantificabile in misura non inferiore ad €.400,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
Con vittoria di spese e competenze”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 17/02/2023 , premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Vigonovo (Venezia) il Controparte_1
14/03/1982 e che dall'unione è nata la figlia (il 27/06/1982), adiva Per_1
l'interessato Tribunale chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza riconoscimento di assegno divorzile.
Allegava a sostegno che:
-le parti comparivano nel giudizio di separazione avanti il presidente delegato all'udienza del 06/10/2021 e con la sent. n. 785/2022 del
20/04/2022 passata in giudicato il 13/09/2022 veniva pronunciata la separazione;
-che da allora non vi era stata riconciliazione e, pertanto, sussistevano i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B l. 1 dicembre 1970 n. 898;
- pur essendo egli gravato della somma mensile di euro 200 a titolo di assegno di mantenimento della moglie, alcunché era dovuto a titolo di assegno divorzile per essere la capacità reddituale delle parti pressoché analoga, svolgendo il ricorrente, da gennaio 2019, attività di tassista alle dipendenze della cooperativa “taxi dei noli” con stipendio di circa 1.100 €. mensili (attività via via ridotta a causa dei gravi problemi di salute del ricorrente, affetto da malattia renale con dialisi settimanale) e spese di locazione pari a euro 350 mensili, mentre la moglie è dipendente di
Serenissima ristorazione s.p.a. con stipendio medio mensile pari a €. 1.000
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(impiego part-time per esclusiva scelta della resistente) e usufruisce della casa coniugale in assenza di accordo con il ricorrente.
Si costituiva regolarmente in giudizio in data 19/09/2023 la resistente
, non opponendosi alla domanda di divorzio, ma Controparte_1 chiedendo il riconoscimento di un assegno in suo favore pari a euro 400 mensili.
Allegava a sostegno che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale ma anche compensativo-perequativa e andava nel caso di specie riconosciuto in favore della resistente, avendo ella contribuito durante la vita coniugale alla formazione del patrimonio comune, essendosi dedicata al lavoro e alla famiglia e avendo destinato i frutti del lavoro all'incremento economico familiare.
Le parti comparivano personalmente all'udienza del 29/09/2023.
Parte ricorrente dichiarava di lavorare per Serenissima ristorazione s.p.a. con un contratto part-time per 6 ore al giorno e stipendio mensile medio pari a euro 1.000, oltre tredicesima e quattordicesima mensilità; dichiarava inoltre che la casa ex coniugale era in comproprietà e non più gravata da mutuo. Il ricorrente dichiarava di essere autista alle dipendenze della
Cooperativa Taxi dei Noli s.n.c. da 3/4 anni, con uno stipendio mensile di euro 1100 senza tredicesima e quattordicesima, e che in precedenza aveva svolto attività di tassista in proprio come componente della Cooperativa radio taxi svolgendo questo lavoro per 27 anni. Dichiarava di vivere in affitto con un canone pari a euro 350 ed essere affetto da una malattia renale
(la nefropatia membranosa) per la quale si recava tre volte alla settimana in ospedale a fare la dialisi.
All'esito il Giudice con ordinanza 02/10/2023 confermava i provvedimenti provvisori già assunti in sede di separazione, nominava sè stessa giudice istruttore e rinviava per la comparizione delle parti all'udienza del
16/1/2024.
All'esito dell'udienza del 16/01/2024, svoltasi in trattazione cartolare, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in punto status e con sentenza n. 426/2024 pubblicata il 20.02.2024 il Tribunale di Padova
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dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. Con ordinanza di pari data venivano concessi i termini di cui all'art. 183 co. 3 c.p.c. e veniva fissata udienza al 04/06/2024 per la discussione delle istanze istruttorie.
Con ordinanza 26/06/2024 il giudice rigettava le richieste istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 25/03/2025.
All'esito dell'udienza, svolta in trattazione cartolare, il Giudice con ordinanza depositata il 04/05/2025 rimetteva la causa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
***
Dato atto che con sentenza parziale n. 426/2024 è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, deve essere decisa unicamente la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
1. Assegno divorzile.
La resistente ha formulato domanda di assegno divorzile di € 400,00 al cui accoglimento il ricorrente si è opposto.
La pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287 dell'11.7.2018, in materia di quantificazione dell'assegno divorzile, oltre ad aver affermato la natura composita dell'assegno divorzile: assistenziale
(fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), ha stabilito per la quantificazione dello stesso che:
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
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familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”.
Nella decisione n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte, riaffermando i principi espressi nella decisione delle Sezioni Unite ha precisato che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice “a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri officiosi alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti
l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o , meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”
Occorre, pertanto, preliminarmente determinare la situazione economico reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazione.
Dalla documentazione depositata in atti risulta quanto segue.
è autista alle dipendenze della coop. Taxi dei noli s.n.c. Parte_1
Dalla documentazione fiscale dimessa risultano i seguenti dati: mod. 730/2021 per l'anno 2020 reddito imponibile euro 6.909 (doc. 8) mod. 730/2022 per l'anno 2021 reddito imponibile euro 14.229 (doc. 9) mod. 730/2023 per l'anno 2022 reddito imponibile euro 14.111 (doc. 25)
CUD 2024 per l'anno 2023 reddito netto da lavoro dipendente euro
13.343,23.
E' comproprietario della casa coniugale, attualmente abitata dalla resistente
Abita in locazione con canone mensile pari a euro 350.
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Parte resistente, , lavora presso la Serenissima Controparte_1 ristorazione s.p.a. con contratto part-time.
Dalla documentazione fiscale dimessa risultano i seguenti dati: mod. 730/2021 per l'anno 2020 imponibile euro 14.993 mod. 730/2022 per l'anno 2021 reddito imponibile euro 17.323 mod. 730/2023 per l'anno 2023 reddito imponibile euro 19.582.
Abita nella casa coniugale, non gravata da mutuo.
Preso atto di quanto esposto deve ritenersi che non sussista la sperequazione reddituale e patrimoniale necessaria per riconoscere l'assegno divorzile alla richiedente essendo le condizioni delle parti sostanzialmente paritarie.
Pertanto, la domanda di assegno divorzile formulata da CP_1
deve essere respinta.
[...]
2. spese di giudizio
Attesa la natura neutra della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la soccombenza della parte resistente sulla domanda di assegno divorzile, la parte resistente deve essere condannata a corrispondere alla parte ricorrente la metà delle spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 per i giudizi di cognizione avanti al Tribunale di valore indeterminabile – bassa complessità
e dei valori medi ivi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei valori minimi per la fase istruttoria attesa l'esiguità dell'attività svolta.
La restante metà deve essere compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda di assegno divorzile;
2) condanna parte resistente a rifondere alla parte Controparte_1 ricorrente la quota di 1/2 delle spese sostenute che si Parte_1 liquidano in €.
3.356 per compensi, oltre IVA e CPA e al rimborso delle spese forfettarie;
compensa tra le parti la restante quota di 1/2.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 16/09/2025
Il Giudice rel.
6 Dott.ssa Barbara De Munari
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Il Presidente
Dott.ssa Alina Rossato
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