Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/04/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. 849/2016 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 17.4.25, nella PRIMA SEZIONE civile del Tribunale Ordina- rio di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intestazione
Sono presenti:
l'Avv. SInorelli Luca, per delega dell'Avv. Fioretti Andrea, per la convenuta l'Avv. Rossano Maria Elena, per delega dell'Avv. Freda Ettore, per la convenuta l'Avv. Izzo Olga, in proprio per Controparte_2
l'interventrice, nonché per delega dell'Avv Agata Vincenzo, Controparte_3
per l'attrice.
I difensori delle parti concludono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riporta- no ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, allorquando i difensori si sono allontanati, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. 849/2016 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in perso- na del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettura in udienza del dispositivo e della con- cisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito ripor- tati, ha emesso la presente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 849/2016 R.G.A.C.
TRA
(c.f.: elettivamente domiciliata in S. Parte_1 C.F._1
NICOLA LA STRADA, VIA UGO LA MALFA, N. 5 presso lo studio dell'Avv.
AGATA VINCENZO (c.f.: ) dal quale è rappresentata e C.F._2
difesa in virtù di procura in atti.
- ATTRICE
E
(c.f.: ) parte elettiva- Controparte_2 C.F._3
mente domiciliata in NOLA, VIA ABATE MINICHINI IIIa trav. presso lo stu- dio dell'Avv. Paola Caruso e rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'Avv. ETTORE FREDA (c.f. C.F._4
- CONVENUTA
NONCHÉ
(c.f. ) parte elettivamente domici- Controparte_3 C.F._5
liata in NOLA, VIA ANFITEATRO LATERIZIO, N.216 e rappresentata e di- fesa, congiuntamente e disgiuntamente in virtù di procure in atti, dall'Avv. AL-
FREDO PASQUARIELLO (c.f. ) e dall'Avv. OLGA C.F._6
IZZO (c.f. ) C.F._7
- CONVENUTA
NONCHÉ
c.f. ) parte elet- Controparte_4 P.IVA_1 tivamente domiciliata in ACERRA, VIA SEGNI, N. 1 e rappresentata e difesa,
2
in virtù di procura in atti, dall'Avv. ANDREA FIORETTI (c.f. C.F._8
)
[...]
- CONVENUTA
OGGETTO: altri istituti relativi alla successione
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n.
69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio
2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della deci- sione, omettendo lo svolgimento del processo.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attrice adiva l'intestato Tri- bunale rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che dell'intero saldo attivo del conto corrente n.4552 002461 acceso presso la
[...]
, filiale di Nola Via Seminario, sono uniche titolari le sigg.re Controparte_5
e quali eredi del sig. in Parte_1 Controparte_3 Persona_1
virtù di quanto previsto dall'art.581 codice civile;
condannare la
[...]
a versare all'attrice, , quale erede del sig. Controparte_5 Parte_1 [...]
la somma di €.58.168,72, pari al 50 % del saldo attivo del pre- Persona_2 detto conto corrente come risultante al momento dell'apertura della successione, oltre interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo”, con vittoria di di- ritti ed onorari con attribuzione al procuratore, dichiaratosi antistatario. Nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. la domanda di condanna al pagamento delle predette somme veniva mutata e l'attrice chiedeva “previa l'assunzione di ogni altro opportuno provvedimento anche di declaratoria di scioglimento della comunione ereditaria fra e per quanto attiene il Parte_1 Controparte_3
saldo attivo del conto corrente per cui è causa, condannare la
[...]
a versare all'attrice, , quale erede del sig. Controparte_5 Parte_1 [...]
la somma di €.58.186,72, pari al 50% del saldo attivo del pre- Persona_2 detto conto corrente come risultante al momento dell'apertura della successione,
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oltre interessi maturati e maturandi fino all'effettivo soddisfo”.
Si costituiva la convenuta aderendo alle domande spiegate Controparte_3
Contr dall'attrice nei confronti di e di Controparte_2
Si costituiva la convenuta contrastando la doman- Controparte_2
da avanzata dall'attrice e rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Dichiarare inammissibili le domande trasversali della convenuta SI.ra nei Controparte_3 confronti degli altri convenuti e, segnatamente, nei confronti della deducente
SI.ra . 2) Dichiarare inammissibili le domande come pro- Controparte_2
poste dall'attrice SI.ra e dalla convenuta SI.ra Parte_1 Controparte_3
anche per le altre ragioni esposte al paragrafo 2° della presente memoria. 3) Su- bordinatamente, dichiarare il diritto delle nominate attrici e convenuta al paga- mento di un quarto ciascuna delle somme giacenti sul c/c intestato al di lei de- funto marito ed alla di lei suocera SI.ra Persona_1 CP_2
, ed il diritto di quest'ultima al pagamento della metà di quanto depositato
[...]
sul c/c medesimo, autorizzando la al pagamento Controparte_4 medesimo di tale metà. 4) Rigettare, quindi, le domande come proposte dalla medesima attrice e dalla convenuta . La convenuta spiegava al- Controparte_3
tresì domanda riconvenzionale volta ad ottenere il pagamento dei frutti per l'occupazione senza titolo da parte dell'attrice dell'unità immobiliare sita in Nola alla via Merliano nn. 18/20/22. Chiedeva, per l'effetto la condanna della Pt_2
[.
al pagamento della somma di €.68.116,06, oltre importi maturandi ed interessi legali, o al diverso importo che dovesse eventualmente risultare di giustizia.
Si costituiva, altresì, la rassegnando le Controparte_4
seguenti conclusioni “- nel merito: rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra con l'atto di citazione notificato il 05.02.2016 perché temerarie ed Parte_1 infondate in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
- condannare l'attrice al risarcimento dei danni ex art. 96, 1° e 3° comma c.p.c. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giustizia”.
In via preliminare, occorre esaminare la ammissibilità della domanda di scioglimento della comunione ereditaria formulata da parte attrice nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. In vero, la stessa non può considerarsi mera
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emendatio libelli, costituendo una vera e propria mutatio, in quanto domanda nuova ed in quanto tale inammissibile. Ed invero, come noto, l'orientamento di legitti- mità più recente ritiene che “La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modi- ficata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giu- dizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali […]”
(cfr. Cass. Sez. U., 15/06/2015, n. 12310).
Calando i suddetti principi alla fattispecie de qua, rileva il Tribunale come la vi- cenda sostanziale dedotta in giudizio attenga all'ottenimento delle sole somme giacenti sul conto cointestato e non già alla divisione dell'intero compendio eredi- tario, nel quale sulla scorta della stessa prospettazione di parte attrice sono pre- senti ulteriori beni (cfr. dichiarazione di successione del sig. prodotto CP_3
da parte attrice).
Del resto (come da costante orientamento dell'intestato Tribunale),
l'inammissibilità di tale domanda discenderebbe già solo dalla scarna documenta- zione posta a fondamento della stessa. Sul punto, nessuna delle parti del giudizio ha provveduto a versare in atti la documentazione necessaria e, segnatamente: 1) titolo di provenienza dei beni in favore del de cuius; 2) iscrizioni e trascrizioni con- tro il de cuius dalla data di acquisto dei cespiti alla data di apertura della successio- ne (ovvero alienazione di beni); 3) iscrizioni e trascrizioni contro i successori dal- la data di apertura della successione a quella di trascrizione della domanda;
4) co- pia di eventuali atti di donazioni effettuate in vita dal de cuius o di eventuale te- stamento;
ovvero relazione notarile sostitutiva. L'omessa rituale e tempestiva produzione della documentazione concernente la titolarità dei beni in capo al de cuius, abbinata alle relative certificazioni ipocatastali (idonee comprovare che i beni erano ancora nella titolarità dei condividenti alla data di proposizione della domanda, non essendo divenuti oggetto di atti traslativi in favore di terzi), ovve- ro di relazione notarile sostitutiva, sia pur considerata la scarna documentazione prodotta rende impossibile procedere all'accertamento richiesto non consenten-
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do verifica alcuna in ordine alla sussistenza dei requisiti dell'azione, all'esatta con- sistenza dell'asse, l'appartenenza al medesimo dei beni di cui si chiede la divisio- ne, l'accertamento della eventuale commerciabilità dei beni e così via. Giova evi- denziare che la produzione dei documenti innanzi indicati deve avvenire ad opera delle parti ed entro i termini all'uopo previsti dall'art. 183 co 6 n.2 per le allega- zioni documentali, pena la violazione dei termini decadenziali sud-detti e la tardi- vità dei documenti depositati. Né ad ovviare a tale omissione, può darsi rilievo all'atteggiamento di non contestazione circa l'esatta individuazione dei beni cadu- ti in successione, atteso che tale comportamento processuale, non è idoneo ad esplicare effetti in ordine all'accertamento della proprietà dei beni immobili.
Nel merito, la domanda di accertamento della proprietà delle som- me giacenti sul conto corrente n.4552002461 acceso presso la Controparte_4
– filiale di Nola, è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di
[...]
seguito specificati. Ed invero, come opportunamente sottolineato dalla giuri- sprudenza di legittimità “Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni di- sgiuntamente, sono regolati non dall'art. 1854 cod. civ., riguardante i rapporti con la banca, bensì dal secondo comma dell'art. 1298 cod. civ., in virtù del quale de- bito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diver- samente;
ne consegue che, ove il saldo attivo risulti discendere dal versa- mento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve esclude- re che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo mede- simo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenu- to superata la presunzione di comproprietà in relazione ad un conto corrente contestato a zio e nipote, ritenendo provato che i versamenti fossero stati com- piuti con denaro appartenente soltanto al primo)”. (cfr. Cass. Sez. 2, 19/02/2009,
n. 4066). In senso analogo anche Cass. Sez. 1, 05/12/2008, n. 28839 a mente del- la quale “La cointestazione di un conto corrente, attribuendo agli intestatari la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto (art. 1854 cod. civ.) sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni, fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto (art. 1298, secondo comma, cod. civ.), ma tale presun-
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zione dà luogo soltanto all'inversione dell'onere probatorio, e può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concor- danti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto detta presunzione di contitolarità superata dalla prova documentale dell'esclusiva provenienza del denaro da uno solo dei contestatari del conto)”.
Nel caso di specie, parte attrice ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante quale erede del sig. e ha superato la presunzione Persona_1
di legge, giungendo a dimostrare che “le rimesse la cui provenienza sia attribuibi- le esclusivamente al SI. ammontano complessivamente ad Persona_1
Euro 1.108.913,56 (Euro 974.370,54+Euro 134.543,02) su un totale di rimesse riscontrate sul conto corrente n. 4552/2461 pari ad Euro 1.243.456,57.
L'importo esclusivamente attribuibile al SI. in termini per- Persona_1
centuali risulta pertanto pari all'89,18% sul totale delle rimesse effettuate” (cfr. pag. 9 della C.T.U. redatta dal Dott. le cui conclusioni Persona_3 ritiene questo Giudice di condividere e far proprie, in considerazione della com- pletezza degli accertamenti e dei rilievi eseguiti, della coerenza logica e della cor- rettezza tecnica delle valutazioni ivi espresse, oltre che della congruenza delle stesse con la documentazione prodotta in atti).
Ne discende che l'importo residuo giacente sul conto corrente sopra citato alla data di apertura della successione del pari ad CP_3
€.116.373,44 è per l'89,18% di proprietà esclusiva dello stesso al momento del suo decesso, corrispondente pro quota all'importo di €.103.781,83, che deve considerarsi accertato come rientrante nell'asse e dunque di proprietà esclusiva di e quali eredi dello stesso. La restante Parte_1 Controparte_3
parte, pari ad €.12.591,61, invece, segue la presunzione di legge che attribuisce pari quote ai cointestatari, di tal che anche la ulteriore soma di €.6.295,80, deve considerarsi attratta all'asse ereditario, per un importo complessivo di
€.110.077,63, mentre la restante somma di €.6.295,80, risulta in proprietà esclusiva della convenuta Controparte_2
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Tuttavia, in ragione della dichiarata inammissibilità della domanda di scio- glimento della comunione ereditaria, non potrà accogliersi la domanda di con- danna al pagamento delle somme spettanti all'attrice in qualità di coerede.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta CP_2
nei confronti dell'attrice , la stessa è infondata e va, pertanto, rigettata. Pt_1
Orbene, sul punto giova ricordare che “nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ip- sa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della S.C. (sent. n. 26972 del 2008) se- condo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l'ulteriore e più recente intervento nomofilattico
(sent. n. 16601 del 2017) che ha riconosciuto la compatibilità del danno punitivo con l'ordinamento solo nel caso di espressa sua previsione normativa, in applica- zione dell'art. 23 Cost. Ne consegue che il danno da occupazione "sine titulo", in quanto particolarmente evidente, può essere agevolmente dimostrato sulla base di presunzioni semplici, ma un alleggerimento dell'onere probatorio di tale natura non può includere anche l'esonero dall'allegazione dei fatti che devono esse- re accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'im- mobile a frutto” (cfr. Cass. Sez. 3, 25/05/2021, n. 14268, Rv. 661551 - 02). Del resto, la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 33645 del 15.11.2022 ha ulte- riormente precisato che “In caso di occupazione senza titolo di un bene immobi- le da parte di un terzo, il fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarci- mento del danno da perdita subita è la concreta possibilità, andata perduta, di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto, mediante conces- sione a terzi dietro corrispettivo, restando, invece, non risarcibile il venir meno della mera facoltà di non uso, quale manifestazione del contenuto del diritto sul piano astratto, suscettibile di reintegrazione attraverso la sola tutela reale”. In altre parole, la giurisprudenza di legittimità evidenzia l'onere probatorio gravante sul proprietario dell'immobile, sul quale incombe la dimostrazione in giudizio che l'immobile occupato sarebbe stato “messo a frutto” e, di conseguen-
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za, avrebbe comportato un incremento patrimoniale che per effetto dell'occupazione è venuto a mancare.
Tale onere probatorio, nel caso di specie, non è stato assolto, essendosi limitata la convenuta a dedurre che “la sig.ra occupa, da CP_2 Parte_1
circa quindici anni, l'unità immobiliare” rimettendosi, per la quantificazione di ta- le presunta occupazione sine titulo, ad una C.T.U. redatta in diverso e separato giudizio del quale la sig.ra non era parte. Parte_1
Del resto, il fatto che nell'immobile vivesse l'intero nucleo familiare del sig. lascia – verosimilmente - ritenere che lo stesso fosse stato con- CP_3
cesso in comodato dalla madre al figlio per esigenze legate alla vita familiare di quest'ultimo, persistenti anche all'esito del decesso del coniuge dell'attrice.
Ne discende il sicuro rigetto della domanda riconvenzionale avanzata dalla sig.ra nei confronti di . CP_2 Parte_1
In considerazione dell'accoglimento limitato delle spiegate domande sussi- stono ragioni per compensare tra le parti in misura di 1/3 le spese di giudizio, Contr ponendo i restanti 2/3 a carico di e secondo il prin- Controparte_2 cipio della soccombenza., considerata l'opposizione anche della banca all'accertamento del superamento della presunzione di pari comproprietà.
Le spese, ivi comprese quelle di C.T.U., pertanto, si liquidano come in di- spositivo, ai sensi del D.M. Giustizia n°55 del 10.03.2014, in relazione all'attività concretamente esercitata dal difensore costituito rapportata anche al tenore delle difese svolte e tenuto conto delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, PRIMA SEZIONE, in composizione mo- nocratica e nella persona del giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, definitivamente pronunziando, disattesa od assorbita ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1. Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata da Controparte_6
nei confronti di;
[...] Parte_1
2. Accoglie la domanda avanzata da E Parte_1 CP_3
ed accerta che, al momento della apertura della successione, le som-
[...]
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me giacenti sul conto corrente meglio specificato in atti appartengono, per
l'importo di €.110.077,63, in comunione ereditaria a Controparte_7 quali eredi del sig. e Controparte_3 Persona_1
per l'importo di €.6.295,80 alla convenuta ; Controparte_2
3. Compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite e condanna, in solido, per la restante parte e Controparte_2 [...]
a rifondere in favore di e Controparte_4 Parte_1 [...]
le spese di giudizio, che si liquidano, già decurtate nella pre- CP_3
detta misura, in €.4.701,33 per compensi, in favore di ciascuna delle parti, ol- tre rimborso spese generali nella misura di legge, IVA e CPA nelle aliquote previste, se dovute come per legge, con attribuzione in favore dei rispettivi procuratori, dichiaratisene antistatari, cui dovranno aggiungersi, in favore della sola difesa di parte attrice la somma la somma di €.786,00 a titolo di spese di contributo unificato;
4. pone definitivamente le spese di C.T.U. per 1/3 a carico di tutte le parti e per 2/3, in solido, a carico di e Controparte_2 [...]
Controparte_4
È verbale.
Il Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro
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