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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4433/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 4433/2024 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIRAMONTI LAURA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 9 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che all'udienza del 31/01/2025 le parti hanno altresì dichiarato di “esonerare il cancelliere da ogni responsabilità in merito al trasferimento immobiliare oggetto delle conclusioni concordi”;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Laives (BZ) il 24/05/2008 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Laives (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 3, Parte II, Serie A, dell'anno 2008
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1. Affidamento dei figli
1.1 I figli nata a [...] il [...], nata a [...] il Per_1 Per_2
17/02/2009, nato a [...] il [...] restano affidati congiuntamente ad Per_3
entrambi i genitori in regime di affido condiviso e con collocamento presso la madre, presso la quale hanno la residenza;
1.2 Il diritto di visita viene così regolato: i minori trascorreranno una settimana (da lunedì alla domenica) presso il padre ed una presso la madre;
le festività verranno trascorse insieme ad entrambi i genitori salvo diverso accordo;
le vacanze scolastiche verranno organizzate di volta in volta di comune accordo tra i genitori;
pagina 2 di 9 2. Mantenimento ordinario e straordinario dei figli
2.1 Il mantenimento ordinario dei figli rimane a carico di entrambi i genitori in parti uguali;
2.2 Le spese straordinarie dei figli vengono divise a metà tra i genitori;
per quanto concerne la classificazione delle spese straordinarie le parti si atterranno al protocollo d'intesa firmato in data 06.09.2018 tra Tribunale di Bolzano-Procura della Repubblica-Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano-Osservatorio del Diritto di Famiglia Sezione di
Bolzano in materia di provvedimenti sul mantenimento dei figli;
2.4 Gli assegni familiari, l'assegno unico e tutti i contributi in favore dei figli minori spetteranno esclusivamente alla madre signora;
Parte_1
3. Regolamentazione dei rapporti economici tra le parti
Quale elemento indispensabile e funzionale ai fini della definitiva risoluzione della crisi e dei rapporti personali tra i coniugi ed a definizione di tutti i rapporti e patrimoniali e contributivi le parti convengono che:
In relazione alla casa familiare sita in Bronzolo (BZ), Via Strada Vecchia 1d, tavolarmente e catastalmente contraddistinta come p.m. 5 (cinque) e 23 (ventitré) della p.ed. 563
(cinquecentosessantatre) in P.T. 1142/II C.C. 617 Bronzolo, censite al competente Catasto
Fabbricati al foglio 4, particella 1142/II (doc. 08-09-10-11), le parti intendono procedere, come procedono, allo scioglimento della comunione ordinaria esistente sull'immobile attraverso cessione della quota di comproprietà del 50% intestata alla signora in Parte_1
favore del sig. dietro il pagamento di un importo a conguaglio in favore della stessa. Pt_2
E in forza di tale accordo
Trasferimento Consenso ed oggetto
La sig.ra cod.fisc. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.01.1979, residente in [...] cede al sig. , Parte_2
cod.fisc. nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._2
Strada Vecchia n.1/d, che accetta, la propria metà indivisa delle seguenti unità immobiliari:
➢ p.m. 5 (cinque) e 23 (ventitré) della p.ed. 563 (cinquecentosessantatre) in P.T. 1142/II
C.C. 617 Bronzolo, censite al competente Catasto Fabbricati al foglio 4, particella
1142/II come segue:
- sub 5, p.m. 5 della p.ed. 563 - cat. A/2, cl. 1, cons. 7 vani, sup 114 mq., rendita 632,66
Euro;
pagina 3 di 9 - sub 23, p.m. 23 della p.e.d. 563 - cat. C/6, cl. 1, cons. 27 mq, sup 30 mq., rendita 107,37
Euro;
Per una migliore descrizione tavolare rispettivamente catastale di quanto oggi ceduto, le parti fanno ogni e più ampio riferimento alla descrizione esistente, alla data odierna, al
Libro Fondiario ed al competente Ufficio del Catasto.
Consistenza
L'oggetto del presente trasferimento, come sopra indicato, viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto e di manutenzione in cui oggi si trova con ogni arredo e corredo, accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza, con le parti comuni ed i diritti reali e congiunti così come risultano tavolarmente iscritti.
Provenienza ed eventuali patti speciali
La parte cedente dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto in forza di contratto del 28/12/2015 per “l'assegnazione di unità immobiliari a soci di cooperativa” Notaio Dott.ssa – Rep. N. Persona_4
101084 Racc. n. 15533 registrato a Bolzano in data 05.01.2016 al no. 97, serie 1T – GN
110/2016 Decreto Tavolare del Tribunale di Bolzano per le pp.mm. 5 e 23 PT 1142/II, ad esso riportandosi per ogni eventuale ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione e/o tabelle millesimali e/o regolamento condominiale ivi richiamati e/o allegati quali parti integranti e sostanziali, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare quale parte integrante delle condizioni del presente trasferimento immobiliare e che si obbliga ad osservare e far osservare ai propri aventi causa a qualsiasi titolo.
Garanzie
La parte cedente garantisce la piena proprietà e disponibilità dell'oggetto del presente atto e la libertà dello stesso sino alla intavolazione del presente trasferimento da vincoli di qualunque genere anche derivanti da pignoramento o sequestro, garanzie reali, pesi, oneri, limitazioni del diritto di proprietà derivanti da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso, o altre iscrizioni pregiudizievoli, di:
pagina 4 di 9 - sub G.N. 110/2016 trasporto dalla P.T. 1118/II annotazione del vincolo sociale sub
C/G.N. 895/8/2013
Dichiarazioni in tema di conformità catastale
Ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. 27/02/85, n. 52, inserito dall'art. 19 c. 14 del DL 78/10 convertito con L. 122/10, premesso che la conformità tra la parte intestataria catastale e le risultanze dei registri immobiliari (ufficio del Libro Fondiario) è stata verificata e che l'oggetto del trasferimento è identificato catastalmente come precedentemente indicato in atto, la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare del predetto oggetto del trasferimento, dichiara che il relativo stato di fatto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate presso il competente ufficio catastale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale
Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Legge in materia urbanistica ed edilizia, l'alienante dichiara che la costruzione dell'immobile in oggetto e l'edificio di cui fa parte è iniziata in base a:
- concessione edilizia: n. 2012/66 dd. 18.12.2012 (costruzione edificio residenziale)
- concessione edilizia in variante n. 2014/36 dd. 07.08.2014 (progetto in variante):
- concessione edilizia in variante n. 2015/1 dd. 13.01.2015 (progetto in variante);
- concessione edilizia n. 2015/10 dd. 29.04.2015 (realizzazione di una veranda)
- tutte rilasciate dal Comune di Bronzolo.
L'alienante dichiara che è stata rilasciata del Comune di Bronzolo la licenza d'uso, pratica edilizia n. 65/2012 in data 23.02.2015.
Dichiara inoltre di non aver effettuato fino ad oggi opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, né varianti essenziali.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Legge in materia urbanistica ed edilizia nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 93 della L.P. 11 agosto 1997 n. 13, previa ammonizione sulla responsabilità penale, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, la parte alienante dichiara che ogni area inedificata o terreno di comproprietà comune, condominiale o congiunta pro quota, è pertinenza di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano e che la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima è inferiore a 5.000 metri quadrati.
pagina 5 di 9 Dichiarazioni in tema di prestazione energetica
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui alla normativa nazionale e provinciale in vigore ed all'uopo la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla certificazione energetica degli edifici in oggetto e la relativa documentazione, in particolare gli attestati di prestazione energetica Casa
Clima rilasciati dall'Agenzia Casa Clima della Provincia Autonoma di Bolzano rispett. in data 06.02.2015 al n. N-2015-04075 e in data 06.02.2015 al n. N-2015-04076, che si allegano affinché facciano poi parte integrante e sostanziale dell'emanando provvedimento, in copia autentica. (doc. 12-13)
Le parti, in persona come sopra, prendono atto che l'attestato ha un'efficacia massima di 10
(dieci) anni a condizione che siano rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo ed efficacia energetica e che non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione, che abbiano modificato la prestazione energetica dell'edificio. La parte cedente dichiara che non sussistono cause che comportino la necessità di un suo aggiornamento in quanto a far tempo dalla data del rilascio non sono stati effettuati interventi atti a modificare in modo sostanziale il rendimento energetico e che successivamente sono state rispettate tutte le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica eventualmente necessarie come previste per Legge.
Dichiarazioni in tema di impianti
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. n. 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente contratto, per quanto eventualmente necessario, la parte cedente garantisce la parte cessionaria circa la conformità di detti impianti e di quelli condominiali alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati e le parti convengono che sulla parte rispettivamente cedente non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca di cui gli impianti vennero realizzati e che pertanto grava sulla parte rispettivamente cessionaria ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti a detta eventuale sopravvenuta normativa;
le parti dichiarano di essere consapevoli di quanto disposto dall'art. 1477, comma 3° C.C. e dichiarano reciprocamente di rinunciare ad allegare i relativi documenti.
pagina 6 di 9 Dichiarazioni ai sensi dell'art. 35 comma 22 del D.L. 223/06
Le parti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 nel testo vigente, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art.76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed in ordine alla circostanza che, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art.35 comma 22 del D.L. 4/7/06 n.223, si applica la sanzione amministrativa da 500
€ a 10.000 € e che, ai fini dell'eventuale imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'art. 52, comma I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n.
131-, dichiarano di non essersi avvalse dell'opera di un mediatore immobiliare e che la cessione interviene per l'importo di € 30.000,00.- (trentamila/00) ed a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della definitiva risoluzione della crisi coniugale. Il signor si impegna a corrisponde alla sig.ra tale importo (euro 30.000,00 Pt_2 Parte_1
(trentamila) entro e non oltre il 31.12.2026;
Ipoteca legale e domicilio tavolare
La parte cedente, rinuncia all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emanando provvedimento, con esonero per il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo che l'emanando provvedimento costituisca titolo per l'intavolazione degli immobili ceduti a solo nome della parte cessionaria a tal fine dichiara che l'elezione di domicilio di cui alla procura in atti valga anche a fini tavolari.
Imposta sugli Immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), poiché il presente atto non è soggetto alla registrazione, devono informarsi presso il
Comune competente per gli adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
Condominio
Le parti rispettivamente cedenti dichiarano di essere informate dell'obbligo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, ultimo comma, disp. att. c.c., di comunicazione tempestiva del trasferimento immobiliare, a propria cura e spese, all'amministratore del condominio di cui pagina 7 di 9 fanno parte le unità immobiliari in oggetto e di essere consapevoli delle responsabilità previste a proprio carico per il caso di inadempimento a detto obbligo.
Le parti dichiarano altresì di essere a conoscenza del fatto che, chi cede diritti su unità immobiliari, resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore la comunicazione dell'avvenuto trasferimento (art. 63 u.co. disp. att. c.c.).
Le parti concordano che le spese straordinarie connesse ad eventuali interventi relativi ai bonus edilizi sulle unità immobiliari sub 5, p.m. 5 della p.ed. 563 - cat. A/2, cl. 1, cons. 7 vani, sup 114 mq., rendita 632,66 Euro e sub 23, p.m. 23 della p.e.d. 563 - cat. C/6, cl. 1, cons. 27 mq, sup 30 mq., rendita 107,37 Euro, resteranno ad esclusivo carico del signor a prescindere dalla circostanza che le stesse siano state deliberate e/o anche solo Pt_2
parzialmente eseguite in data antecedente al trasferimento della quota già intestata alla signora Parte_1
Cessione di fabbricato
La parte cedente dichiara di essere stata informata circa la normativa in tema di comunicazione di cessione di fabbricato e, poiché il presente atto non è soggetto alla registrazione -che ai sensi dell'art. 5, commi 1, lettera d), e 4 del D.L. n. 70/2011, convertito con L. n. 106/2011, assorbe l'obbligo previsto dall'art. 12 del D.L. n. 59/1978-, prende atto essere proprio onere verificare l'effettiva necessità di comunicare il presente trasferimento immobiliare al Questore competente per territorio, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 59/1978, richiamato dall'art. 2 comma 3 del D.L. n. 79/2012, come sostituito dall'art. 1, comma 4,
D.Lgs. n. 10/2016.
Possesso
La parte cessionaria, già nel possesso materiale, è immessa nel possesso legale di quanto cedutogli a far data dalla comparizione avanti al Tribunale, per cui da tale data decorrono a proprio esclusivo profitto e carico gli utili e gli oneri inerenti.
Trattamento fiscale in esenzione
Ai fini fiscali, le parti si richiamano al disposto di cui all'art.19 della L.
6.3.87 n.74 e della sentenza n. 154 del 24.4-10.5.99 della Corte Costituzionale e dei principi di cui alle
Circolari dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 16.03.2000, n.27/E del 21.06.2012, n. 18/E del 29.05.2013, n.2/E del 21.02.2014, n. 27/E del 21.06.2021, nonché della Risposta
pagina 8 di 9 all'interpello n. 260 del 11 maggio 2022 con riferimento all''ordinanza 17 febbraio 2021 n.
4144 della Corte di Cassazione affinché ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo ai trasferimenti immobiliari di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc. in quanto il trasferimento immobiliare oggetto del presente atto è elemento indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
In via subordinata, la parte cessionaria, confermando trattarsi di immobili per il quale ricorrono le condizioni per la concessione della cd. agevolazione prima casa, per quanto eventualmente necessario chiede la riduzione dell'imposta di registro, e l'applicazione delle imposte di trascrizione e catastale in misura fissa, a sensi della nota ll-bis della tariffa parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.04.1986 n. 131, con riserva di formalizzare le relative dichiarazioni ove dovute, dichiarando altresì sin d'ora per tale evenienza, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità relativamente al presente atto, di non agire nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, ove quindi, poiché il presente atto ha per oggetto il trasferimento di porzioni immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile -ai fini dell'eventuale imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi del comma 497 dell'art. 1 della Legge 23.12.2005, n. 266 dovrà ritenersi costituita dal valore delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
I documenti 10 (planimetria catastale), 11 (planimetria catastale), 12 (certificato energetico)
e 13 (conferma registrazione APE) dimessi dalle parti costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 28/02/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Bolzano
Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 4433/2024 V.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso con domanda congiunta (art. 473 bis.51. c.p.c.) iscritto al R.G. N. 4433/2024 V.G. da
Parte_1
e
Parte_2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIRAMONTI LAURA giusta delega in atti;
- ricorrenti -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- parte intervenuta -
Il Tribunale di Bolzano, rilevato che le parti hanno congiuntamente chiesto pronunzia di divorzio alle condizioni come sotto riportate;
pagina 1 di 9 che dagli atti è emersa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lettera b), legge
1.12.1970 n. 898, testo attuale, poiché risulta che dalla loro separazione le parti non hanno più ripreso a convivere;
che é stata verificata l'impossibilità della conciliazione, e in genere di mantenimento o ripresa della comunione coniugale;
che alle condizioni di divorzio proposte non osta alcuna norma cogente, né l'interesse della prole;
che all'udienza del 31/01/2025 le parti hanno altresì dichiarato di “esonerare il cancelliere da ogni responsabilità in merito al trasferimento immobiliare oggetto delle conclusioni concordi”;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso congiunto delle parti;
che il procedimento è rituale e sussiste la competenza di questo Tribunale.
P.Q.M.
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Laives (BZ) il 24/05/2008 da
, nata a [...] il [...]; Parte_1
e
, nato a [...] il [...] Parte_2
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Laives (BZ), dove il matrimonio risulta nel registro degli atti di matrimonio al n. 3, Parte II, Serie A, dell'anno 2008
l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
prende atto delle seguenti condizioni di divorzio formulate congiuntamente dalle parti:
1. Affidamento dei figli
1.1 I figli nata a [...] il [...], nata a [...] il Per_1 Per_2
17/02/2009, nato a [...] il [...] restano affidati congiuntamente ad Per_3
entrambi i genitori in regime di affido condiviso e con collocamento presso la madre, presso la quale hanno la residenza;
1.2 Il diritto di visita viene così regolato: i minori trascorreranno una settimana (da lunedì alla domenica) presso il padre ed una presso la madre;
le festività verranno trascorse insieme ad entrambi i genitori salvo diverso accordo;
le vacanze scolastiche verranno organizzate di volta in volta di comune accordo tra i genitori;
pagina 2 di 9 2. Mantenimento ordinario e straordinario dei figli
2.1 Il mantenimento ordinario dei figli rimane a carico di entrambi i genitori in parti uguali;
2.2 Le spese straordinarie dei figli vengono divise a metà tra i genitori;
per quanto concerne la classificazione delle spese straordinarie le parti si atterranno al protocollo d'intesa firmato in data 06.09.2018 tra Tribunale di Bolzano-Procura della Repubblica-Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano-Osservatorio del Diritto di Famiglia Sezione di
Bolzano in materia di provvedimenti sul mantenimento dei figli;
2.4 Gli assegni familiari, l'assegno unico e tutti i contributi in favore dei figli minori spetteranno esclusivamente alla madre signora;
Parte_1
3. Regolamentazione dei rapporti economici tra le parti
Quale elemento indispensabile e funzionale ai fini della definitiva risoluzione della crisi e dei rapporti personali tra i coniugi ed a definizione di tutti i rapporti e patrimoniali e contributivi le parti convengono che:
In relazione alla casa familiare sita in Bronzolo (BZ), Via Strada Vecchia 1d, tavolarmente e catastalmente contraddistinta come p.m. 5 (cinque) e 23 (ventitré) della p.ed. 563
(cinquecentosessantatre) in P.T. 1142/II C.C. 617 Bronzolo, censite al competente Catasto
Fabbricati al foglio 4, particella 1142/II (doc. 08-09-10-11), le parti intendono procedere, come procedono, allo scioglimento della comunione ordinaria esistente sull'immobile attraverso cessione della quota di comproprietà del 50% intestata alla signora in Parte_1
favore del sig. dietro il pagamento di un importo a conguaglio in favore della stessa. Pt_2
E in forza di tale accordo
Trasferimento Consenso ed oggetto
La sig.ra cod.fisc. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.01.1979, residente in [...] cede al sig. , Parte_2
cod.fisc. nato a [...] il [...], residente in [...], C.F._2
Strada Vecchia n.1/d, che accetta, la propria metà indivisa delle seguenti unità immobiliari:
➢ p.m. 5 (cinque) e 23 (ventitré) della p.ed. 563 (cinquecentosessantatre) in P.T. 1142/II
C.C. 617 Bronzolo, censite al competente Catasto Fabbricati al foglio 4, particella
1142/II come segue:
- sub 5, p.m. 5 della p.ed. 563 - cat. A/2, cl. 1, cons. 7 vani, sup 114 mq., rendita 632,66
Euro;
pagina 3 di 9 - sub 23, p.m. 23 della p.e.d. 563 - cat. C/6, cl. 1, cons. 27 mq, sup 30 mq., rendita 107,37
Euro;
Per una migliore descrizione tavolare rispettivamente catastale di quanto oggi ceduto, le parti fanno ogni e più ampio riferimento alla descrizione esistente, alla data odierna, al
Libro Fondiario ed al competente Ufficio del Catasto.
Consistenza
L'oggetto del presente trasferimento, come sopra indicato, viene alienato a corpo, nello stato di fatto e di diritto e di manutenzione in cui oggi si trova con ogni arredo e corredo, accessorio, accessione e pertinenza, usi, azioni, servitù o altri diritti reali attivi e passivi, nella consistenza, con le parti comuni ed i diritti reali e congiunti così come risultano tavolarmente iscritti.
Provenienza ed eventuali patti speciali
La parte cedente dichiara e garantisce di avere la piena proprietà e la libera disponibilità di quanto ceduto, come pervenuto in forza di contratto del 28/12/2015 per “l'assegnazione di unità immobiliari a soci di cooperativa” Notaio Dott.ssa – Rep. N. Persona_4
101084 Racc. n. 15533 registrato a Bolzano in data 05.01.2016 al no. 97, serie 1T – GN
110/2016 Decreto Tavolare del Tribunale di Bolzano per le pp.mm. 5 e 23 PT 1142/II, ad esso riportandosi per ogni eventuale ulteriore precisazione, provenienza, vincolo di destinazione, patto, convenzione e/o tabelle millesimali e/o regolamento condominiale ivi richiamati e/o allegati quali parti integranti e sostanziali, individuazione anche catastale dell'oggetto del presente atto e delle parti comuni, che la parte cessionaria dichiara di ben conoscere ed accettare quale parte integrante delle condizioni del presente trasferimento immobiliare e che si obbliga ad osservare e far osservare ai propri aventi causa a qualsiasi titolo.
Garanzie
La parte cedente garantisce la piena proprietà e disponibilità dell'oggetto del presente atto e la libertà dello stesso sino alla intavolazione del presente trasferimento da vincoli di qualunque genere anche derivanti da pignoramento o sequestro, garanzie reali, pesi, oneri, limitazioni del diritto di proprietà derivanti da diritti reali o personali a terzi spettanti, da imposte o tasse arretrate e da privilegi fiscali e da ogni altro qualsiasi peso, o altre iscrizioni pregiudizievoli, di:
pagina 4 di 9 - sub G.N. 110/2016 trasporto dalla P.T. 1118/II annotazione del vincolo sociale sub
C/G.N. 895/8/2013
Dichiarazioni in tema di conformità catastale
Ai sensi dell'art. 29 comma 1 bis L. 27/02/85, n. 52, inserito dall'art. 19 c. 14 del DL 78/10 convertito con L. 122/10, premesso che la conformità tra la parte intestataria catastale e le risultanze dei registri immobiliari (ufficio del Libro Fondiario) è stata verificata e che l'oggetto del trasferimento è identificato catastalmente come precedentemente indicato in atto, la parte cedente, quale intestataria catastale rispettivamente tavolare del predetto oggetto del trasferimento, dichiara che il relativo stato di fatto è conforme ai dati catastali sopramenzionati ed alle planimetrie catastali depositate presso il competente ufficio catastale, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale
Dichiarazioni urbanistiche
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Legge in materia urbanistica ed edilizia, l'alienante dichiara che la costruzione dell'immobile in oggetto e l'edificio di cui fa parte è iniziata in base a:
- concessione edilizia: n. 2012/66 dd. 18.12.2012 (costruzione edificio residenziale)
- concessione edilizia in variante n. 2014/36 dd. 07.08.2014 (progetto in variante):
- concessione edilizia in variante n. 2015/1 dd. 13.01.2015 (progetto in variante);
- concessione edilizia n. 2015/10 dd. 29.04.2015 (realizzazione di una veranda)
- tutte rilasciate dal Comune di Bronzolo.
L'alienante dichiara che è stata rilasciata del Comune di Bronzolo la licenza d'uso, pratica edilizia n. 65/2012 in data 23.02.2015.
Dichiara inoltre di non aver effettuato fino ad oggi opere che abbiano modificato la destinazione d'uso dell'immobile in oggetto, né varianti essenziali.
Ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di Legge in materia urbanistica ed edilizia nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380 e dell'art. 93 della L.P. 11 agosto 1997 n. 13, previa ammonizione sulla responsabilità penale, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, la parte alienante dichiara che ogni area inedificata o terreno di comproprietà comune, condominiale o congiunta pro quota, è pertinenza di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano e che la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima è inferiore a 5.000 metri quadrati.
pagina 5 di 9 Dichiarazioni in tema di prestazione energetica
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina energetica degli edifici di cui alla normativa nazionale e provinciale in vigore ed all'uopo la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla certificazione energetica degli edifici in oggetto e la relativa documentazione, in particolare gli attestati di prestazione energetica Casa
Clima rilasciati dall'Agenzia Casa Clima della Provincia Autonoma di Bolzano rispett. in data 06.02.2015 al n. N-2015-04075 e in data 06.02.2015 al n. N-2015-04076, che si allegano affinché facciano poi parte integrante e sostanziale dell'emanando provvedimento, in copia autentica. (doc. 12-13)
Le parti, in persona come sopra, prendono atto che l'attestato ha un'efficacia massima di 10
(dieci) anni a condizione che siano rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo ed efficacia energetica e che non siano stati effettuati interventi di ristrutturazione, che abbiano modificato la prestazione energetica dell'edificio. La parte cedente dichiara che non sussistono cause che comportino la necessità di un suo aggiornamento in quanto a far tempo dalla data del rilascio non sono stati effettuati interventi atti a modificare in modo sostanziale il rendimento energetico e che successivamente sono state rispettate tutte le prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica eventualmente necessarie come previste per Legge.
Dichiarazioni in tema di impianti
Le parti dichiarano di essere state informate sulla disciplina in materia di sicurezza degli impianti di cui al D.M. n. 37/2008 e con riferimento agli impianti che corredano i beni oggetto del presente contratto, per quanto eventualmente necessario, la parte cedente garantisce la parte cessionaria circa la conformità di detti impianti e di quelli condominiali alla normativa in materia di sicurezza vigente all'epoca in cui detti impianti sono stati realizzati e le parti convengono che sulla parte rispettivamente cedente non grava alcun obbligo di adeguamento dei predetti impianti alla normativa eventualmente sopravvenuta rispetto a quella vigente all'epoca di cui gli impianti vennero realizzati e che pertanto grava sulla parte rispettivamente cessionaria ogni onere e spesa occorra sostenere per adeguare gli impianti a detta eventuale sopravvenuta normativa;
le parti dichiarano di essere consapevoli di quanto disposto dall'art. 1477, comma 3° C.C. e dichiarano reciprocamente di rinunciare ad allegare i relativi documenti.
pagina 6 di 9 Dichiarazioni ai sensi dell'art. 35 comma 22 del D.L. 223/06
Le parti, a sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 nel testo vigente, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, previamente ammonite sulla responsabilità penale cui possono andare incontro ai sensi dell'art.76 del citato provvedimento in caso di dichiarazioni mendaci ed in ordine alla circostanza che, in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al citato art.35 comma 22 del D.L. 4/7/06 n.223, si applica la sanzione amministrativa da 500
€ a 10.000 € e che, ai fini dell'eventuale imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'art. 52, comma I, del D.P.R. 26 aprile 1986 n.
131-, dichiarano di non essersi avvalse dell'opera di un mediatore immobiliare e che la cessione interviene per l'importo di € 30.000,00.- (trentamila/00) ed a titolo di regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti rientrante nella sistemazione complessiva dell'assetto familiare ai fini della definitiva risoluzione della crisi coniugale. Il signor si impegna a corrisponde alla sig.ra tale importo (euro 30.000,00 Pt_2 Parte_1
(trentamila) entro e non oltre il 31.12.2026;
Ipoteca legale e domicilio tavolare
La parte cedente, rinuncia all'iscrizione di qualsiasi ipoteca legale nascente dall'emanando provvedimento, con esonero per il competente Conservatore da ogni responsabilità al riguardo, chiedendo che l'emanando provvedimento costituisca titolo per l'intavolazione degli immobili ceduti a solo nome della parte cessionaria a tal fine dichiara che l'elezione di domicilio di cui alla procura in atti valga anche a fini tavolari.
Imposta sugli Immobili
Le parti dichiarano di essere a conoscenza che, alla luce della variazione del patrimonio immobiliare (variazioni di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), poiché il presente atto non è soggetto alla registrazione, devono informarsi presso il
Comune competente per gli adempimenti dichiarativi ai fini delle imposte immobiliari.
Condominio
Le parti rispettivamente cedenti dichiarano di essere informate dell'obbligo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, ultimo comma, disp. att. c.c., di comunicazione tempestiva del trasferimento immobiliare, a propria cura e spese, all'amministratore del condominio di cui pagina 7 di 9 fanno parte le unità immobiliari in oggetto e di essere consapevoli delle responsabilità previste a proprio carico per il caso di inadempimento a detto obbligo.
Le parti dichiarano altresì di essere a conoscenza del fatto che, chi cede diritti su unità immobiliari, resta obbligato solidalmente con l'avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all'amministratore la comunicazione dell'avvenuto trasferimento (art. 63 u.co. disp. att. c.c.).
Le parti concordano che le spese straordinarie connesse ad eventuali interventi relativi ai bonus edilizi sulle unità immobiliari sub 5, p.m. 5 della p.ed. 563 - cat. A/2, cl. 1, cons. 7 vani, sup 114 mq., rendita 632,66 Euro e sub 23, p.m. 23 della p.e.d. 563 - cat. C/6, cl. 1, cons. 27 mq, sup 30 mq., rendita 107,37 Euro, resteranno ad esclusivo carico del signor a prescindere dalla circostanza che le stesse siano state deliberate e/o anche solo Pt_2
parzialmente eseguite in data antecedente al trasferimento della quota già intestata alla signora Parte_1
Cessione di fabbricato
La parte cedente dichiara di essere stata informata circa la normativa in tema di comunicazione di cessione di fabbricato e, poiché il presente atto non è soggetto alla registrazione -che ai sensi dell'art. 5, commi 1, lettera d), e 4 del D.L. n. 70/2011, convertito con L. n. 106/2011, assorbe l'obbligo previsto dall'art. 12 del D.L. n. 59/1978-, prende atto essere proprio onere verificare l'effettiva necessità di comunicare il presente trasferimento immobiliare al Questore competente per territorio, ai sensi dell'art. 12 del D.L. n. 59/1978, richiamato dall'art. 2 comma 3 del D.L. n. 79/2012, come sostituito dall'art. 1, comma 4,
D.Lgs. n. 10/2016.
Possesso
La parte cessionaria, già nel possesso materiale, è immessa nel possesso legale di quanto cedutogli a far data dalla comparizione avanti al Tribunale, per cui da tale data decorrono a proprio esclusivo profitto e carico gli utili e gli oneri inerenti.
Trattamento fiscale in esenzione
Ai fini fiscali, le parti si richiamano al disposto di cui all'art.19 della L.
6.3.87 n.74 e della sentenza n. 154 del 24.4-10.5.99 della Corte Costituzionale e dei principi di cui alle
Circolari dell'Agenzia delle Entrate n.49/E del 16.03.2000, n.27/E del 21.06.2012, n. 18/E del 29.05.2013, n.2/E del 21.02.2014, n. 27/E del 21.06.2021, nonché della Risposta
pagina 8 di 9 all'interpello n. 260 del 11 maggio 2022 con riferimento all''ordinanza 17 febbraio 2021 n.
4144 della Corte di Cassazione affinché ogni ulteriore successivo incombente, anche relativo ai trasferimenti immobiliari di cui sopra, sia considerato in regime di esenzione da ogni tassa ed imposta di bollo, registro, catastale, ipotecaria, ecc. in quanto il trasferimento immobiliare oggetto del presente atto è elemento indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
In via subordinata, la parte cessionaria, confermando trattarsi di immobili per il quale ricorrono le condizioni per la concessione della cd. agevolazione prima casa, per quanto eventualmente necessario chiede la riduzione dell'imposta di registro, e l'applicazione delle imposte di trascrizione e catastale in misura fissa, a sensi della nota ll-bis della tariffa parte prima, allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26.04.1986 n. 131, con riserva di formalizzare le relative dichiarazioni ove dovute, dichiarando altresì sin d'ora per tale evenienza, consapevole delle conseguenze penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, per chi rilascia dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità relativamente al presente atto, di non agire nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, ove quindi, poiché il presente atto ha per oggetto il trasferimento di porzioni immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, la base imponibile -ai fini dell'eventuale imposta di registro, ipotecaria e catastale, ai sensi del comma 497 dell'art. 1 della Legge 23.12.2005, n. 266 dovrà ritenersi costituita dal valore delle porzioni immobiliari oggetto del presente atto determinato ai sensi dell'art. 52, commi 4 e 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.
I documenti 10 (planimetria catastale), 11 (planimetria catastale), 12 (certificato energetico)
e 13 (conferma registrazione APE) dimessi dalle parti costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Così deciso in Bolzano, il 28/02/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
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