Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1957, n. 235 , e' sostituito dal seguente:
"Il prelievo e' pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell' articolo 1 della legge 1 febbraio 1961, n. 83 , a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto".
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1957, n. 235 , e' sostituito dal seguente:
"Il prelievo e' pure consentito su tutti i deceduti sottoposti a riscontro diagnostico a norma dell' articolo 1 della legge 1 febbraio 1961, n. 83 , a meno che l'estinto non abbia disposto contrariamente in vita, in maniera non equivoca e per iscritto".