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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 26/02/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 485/2016 promossa da:
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. SCORZA CARLO (C.F.
giusta procura in atti;
C.F._1
PARTE ATTRICE nei confronti di
), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CAPPELLI
FERNANDO (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: contratto di conto corrente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 13 come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 30.03.2016 ritualmente notificato il
21.03.2016 il citava in giudizio la Controparte_1 [...]
premettendo di aver concluso un Controparte_2 contratto di conto corrente n. 7529 in data 25.01.1995 ed il contratto di conto corrente anticipi n. 0221024 e che gli stessi presentavano alla data del 31.12.2012 rispettivamente un saldo finale attivo pari ad
Euro 24.517,06 ed Euro zero;
deduceva che l'istituto bancario aveva gestito in modo anomalo il conto corrente, applicando tassi di interesse passivi ultra legali, con addebito e capitalizzazione di commissione di massimo scoperto nonché spese non previste contrattualmente. Rappresentava come, nonostante le diverse difficoltà, avesse rispettato gli obblighi contrattuali e che, a seguito di ricostruzione contabile tecnica, in realtà il saldo attivo avrebbe dovuto risultare pari ad Euro 153.898,04 e che, nel primo trimestre 2018, la avesse applicato tassi sopra soglia usura per il conto anticipi. In CP_2 particolare, lamentava il metodo di calcolo degli interessi passivi tra quanto convenuto e quanto realmente applicato, l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto, delle commissioni di massimo scoperto, l'illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultra legale senza pattuizione scritta in violazione all'art. 1284
c.c., mancata previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché, infine la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a suo sfavore e pertanto richiedeva risarcimento del danno.
pagina 2 di 13 2. Per le premesse svolte, il Controparte_1 concludeva per accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultra legale, ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione dell'art. 1283 c.c., dichiarare il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto, accertare la difformità tra il tasso applicato e quello previsto contrattualmente, accertare e dichiarare qualsivoglia pretesa della condannare la stessa al risarcimento in favore dell'attrice dei CP_2 danni subiti e subendi, richiesta ammissione CTU contabile, oltre a vittoria di spese e compensi, in favore del procuratore antistatario.
3. Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_2 in data 13.12.2016, con comparsa di costituzione e risposta,
[...] la quale contestava la domanda dell'attore, eccependo in primo luogo la carenza di legittimazione passiva e attiva e dell'interesse ad agire nonché la violazione dell'art. 163 c.p.c., assumendo di aver osservato ed applicato scrupolosamente le disposizioni normative in maniera, esplicitando le motivazioni relativamente alla propria mancata partecipazione al procedimento di mediazione, ossia in quanto non erano emerse irregolarità circa i rapporti lamentati. Contestava
l'asserita arbitraria modifica dei tassi di interesse e commissioni non pattuite. In merito al divieto di anatocismo, rappresentava di aver applicato la pari periodicità di calcolo degli interessi attivi e passivi, specificando che il rapporto in oggetto risultava ancora aperto, eccependo pertanto l'inammissibilità della domanda di ripetizione pagina 3 di 13 dell'indebito proposta dalla società attrice.
4. Per le premesse svolte, la CP_2 CP_2 concludeva per ''il rigetto di ogni istanza attorea e vittoria di spese e compensi''.
5. Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 20.06.2017, il giudice concedeva termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione che si concludeva negativa per l'assenza della convenuta, e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. all'udienza del 27.03.2018, le parti nelle rispettive memorie insistevano per l'accoglimento delle proprie ragioni e contestavano quanto argomentato e avanzato da controparte.
6. Con provvedimento del 28.01.2020, il Giudice, rigettava sia l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte attrice sia la richiesta di CTU contabile perché esplorativa, e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
7. Dopo una serie di rinvii per carico del ruolo, all'udienza c.d. cartolare del 26.11.2024, lo scrivente, subentrato in data 18/11/20, riservava la causa in decisione, previa concessioni dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. La domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento, per le motivazioni che seguono.
10.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo attesa che lo stesso contiene tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c., idonei a valutare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pagina 4 di 13 pretese fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, la controparte nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese, fermo restando quanto di seguito si dirà in merito al grado di specificità delle allegazioni di parte attrice.
11. Sempre preliminarmente, va dichiarata ammissibile l'azione di accertamento proposta dalla correntista, nonostante l'eccezione della banca convenuta (pag. 5 comparsa di costituzione) secondo la quale la domanda di rettifica del saldo del rapporto, in quanto tuttora operante, è inammissibile. Come affermato da consolidata giurisprudenza sul punto, l'azione di accertamento è ammissibile indipendentemente dalla chiusura o meno del conto. Infatti, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato dalle apposizioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse tale dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (cfr.
Cass. 21646/2018).
12. Passando al merito, la domanda, da qualificarsi come azione di accertamento costitutivo per la rettifica delle poste di dare – avere fra istituto di credito e correntista, è infondata per carenza di allegazione e prova delle doglianze sollevate dalla società attrice.
pagina 5 di 13 13. Occorre premettere che, nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l'azione di accertamento del dare-avere e di applicazione di pratiche illegittime durante il rapporto, deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate pattuizioni contrattuali e di interessi usurari, l'attore ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di rappresentare: la clausola asseritamente illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la natura solutoria della rimessa, la data della rimessa e il procedimento matematico tramite il quale perviene alla somma complessiva di cui domanda la restituzione (Trib. Napoli Nord, sent. n. 107 del
13.1.2017).
14. Fondamentale risulta, al fine della completezza e della compiutezza delle allegazioni, l'indicazione puntuale e la produzione in giudizio dei contratti stipulati fra il cliente e l'istituto di credito, nonché di tutti gli estratti conto relativi al rapporto intercorso fra le parti.
15. L'onere di produzione incombente su parte attrice, laddove sia promossa azione di accertamento di somme indebitamente percepite dall'istituto di credito, non può poi essere integrato – quanto ai contratti regolanti le condizioni fra le parti – attraverso l'ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c.
16. Invero, il presupposto per l'emanazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è che la parte si trovi nell'impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti e, quindi, “non può essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla pagina 6 di 13 in causa” (cfr. Cass., sez. I, 8.9.1999, n. 9514; Cass., sez. I,
10.1.2003, n. 149; Cass., sez. III, 6.10.2005, n. 19475).
17. Il ricorso all'ordine di esibizione non può ammettersi, per una parte della giurisprudenza, nemmeno ove il cliente abbia esercitato stragiudizialmente in precedenza il diritto previsto dall'art. 119 comma 4 d. l.vo. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) il quale prevede espressamente che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, poiché tale norma limita l'operatività del diritto alla consegna solo alla “documentazione inerente a singole operazioni” ed esclude, dunque, i contratti recanti le condizioni economiche (così
Trib. Modena, n. 391/2017 del 7.3.2017; Cass. Civ., Sez. 6, ord. n.
24948 del 23.10.2017), a maggior ragione considerato che l'art. 117
T. U. B. dispone l'obbligo per la banca di consegnare una copia del contratto sottoscritto al cliente, a tutela di quest'ultimo e a garanzia della trasparenza dell'operato dell'istituto di credito.
18. Nel caso di specie, in ogni caso, la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attrice è stata rigettata in quanto non è stata fornita prova del fatto che fosse stata avanzata precedentemente richiesta stragiudiziale con esito negativo.
19. In primis, va analizzata la doglianza relativa al superamento del tasso soglia usura lamentato dall'attrice, precisando che, anche considerando il ricalcolo econometrico di parte allegato dalla società
pagina 7 di 13 attrice per cui vi fossero stati superamenti del tasso soglia per un trimestre (I del 2008), la doglianza va comunque disattesa.
20. Infatti, nonostante l'allegazione della consulenza tecnica di parte affermi l'applicazione di tassi usurari nell'anno 2008 e il relativo deposito dei decreti ministeriali, giova precisare che il rapporto di conto corrente n. 7529, aperto come dedotto tra le parti in data
25.01.1995, mentre lo stesso ricalcolo econometrico allegato dall'attrice presenta saldo iniziale al 31.12.1996, e dava conto di ricalcolo effettuato in assenza di contratto di apertura di conto corrente, mentre per il conto anticipi 0221024 (data apertura/primo estratto del 30.062005) si deduce il superamento del tasso soglia nel
2008, quindi la lamentata applicazione dei tassi sopra soglia usuraria sarebbe in ogni caso da ritenersi non originaria bensì sopravvenuta.
21. Come autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (19/10/2017, n. 24675), "allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula". Con la citata pronuncia la Suprema Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale emerso sul tema, ha negato la configurabilità dell'usura sopravvenuta.
22. A parere del Tribunale, merita continuità l'orientamento delineatosi nella prevalente giurisprudenza, volto ad attribuire portata pagina 8 di 13 generale al principio della non prospettabilità dell'usura sopravvenuta e ad estenderne l'applicazione a ogni forma di finanziamento, anche diversa dal mutuo, come l'apertura di credito in conto corrente (cfr.
Tribunale Lucca sez. I, 26/10/2018, n.1605: "la natura usuraia del tasso di interesse va verificata al momento della stipulazione del contratto stesso e non al momento successivo in cui sono dovuti. Tale principio, per quanto enunciato con riferimento ai contratti di mutuo,
è applicabile anche a quelli di conto corrente"; in direzione analoga,
Tribunale Roma, sez. XVI, 6/12/2017, n. 22862; Corte d'Appello
Milano, 21/12/2017, ord. n. 4862). È stato osservato altresì che "in tema di conto corrente non è configurabile la figura dell'usura sopravvenuta, tenuto conto che il giudice è vincolato, nella valutazione dell'esistenza o meno dell'usura, all'interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen e 1815 c.c., come modificati dalla L.
n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 394 del 2000" (Tribunale Arezzo,
21/02/2019, n.206; nel medesimo senso Tribunale Milano sez. VI,
14/09/2018, n.9107: "in tema di conto corrente bancario, la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/2000 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto) la clausola di pattuizione degli interessi non sia né nulla né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi pagina 9 di 13 non è di per sé contraria a buona fede e a correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione nel caso di specie neppure prospettate"). In definitiva, l'usura appare suscettibile di venire in rilievo soltanto con riferimento al momento della pattuizione o al più, anche a voler diversamente ritenere, a produrre quale effetto la sola non richiedibilità in sede di esecuzione del rapporto dell'importo sproporzionato ulteriore.
23. Le ulteriori domande relative all'anatocismo, all'applicazione di interessi ultralegali, alle modificazioni unilaterali illegittime, alle valute di fittizie nonché alle commissioni di massimo scoperto, tutte da considerarsi assolutamente generiche (anche considerata la perizia) e non aderenti specificamente al conto corrente non depositato, con onere a carico del correntista (Cass. Civ., Sez. I, 3 luglio 2024, n.
18227), vanno rigettate per genericità ed assenza di prova, come anche la richiesta di risarcimento del danno.
24. Giova precisare, stante la reiterazione della richiesta in sede di comparsa conclusionale dell'attrice e la deduzione di difetto di motivazione circa l'ordinanza istruttoria che non l'ha ammessa, che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”
pagina 10 di 13 (Cass. 08.02.2011, n. 3130; ex multis, cfr. ad es. Cass. 15.04.2002,
n. 5422, Cass. 06.06.2003, n. 9060, Cass., 14.2.2006, n. 3191, Cass.
16.03.1996, n. 2205; in senso conforme Cass. 17.10.1988, n. 5645,
Cass. 13.10.1986, n. 5990, Cass. 4.12.1986, n. 7186) e che correttamente la stessa non è stata ammessa.
25. Il Tribunale è consapevole che la giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, ritiene di poter estendere le facoltà di acquisizione del consulente in materia di esame contabile ("In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni", così Cassazione civile sez. un., 01/02/2022, n.3086, richiamata anche dall'attrice in comparsa conclusionale del 21/1/25, pag. 11 e integralmente a pag. 12), tuttavia trattasi con tutta evidenza di principio di diritto che riguarda la sola acquisizione di documentazione accessoria ulteriore ed idonea a provare i fatti allegati, peraltro con il previo consenso delle parti, e non intende anche estendere l'ammissibilità in sé della nomina del consulente prescindendo dall'onere della prova e quindi in modo esplorativo (cfr.
Corte di Cassazione, sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219, richiamata da Id.,
15 Marzo 2016, n. 5091).
26. Invero qualora manchi un'allegazione attendibile della parte interessata, come nel caso di specie, non può essere disposta una pagina 11 di 13 c.t.u contabile perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa (così recentemente Tribunale Milano sez. VI, 18/02/2020,
n.1530 in materia di usura).
27. Emerge che, sebbene avvisata, parte convenuta non si è presentata all'incontro di mediazione in data 21/12/15 e non risulta dal verbale avere giustificato il motivo della propria mancata partecipazione.
27.1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs.
28/2010 "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
27.2. Nel caso in esame parte attrice ha versato il contributo di
Euro 759
28. Alla soccombenza segue la condanna del Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] [...]
spese che si liquidano in Controparte_3 dispositivo di ufficio ai sensi del D.M. 55/2014, stante l'assenza di note, entro i minimi, stante la semplicità delle questioni e la ridotta attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta la domanda;
pagina 12 di 13 - condanna altresì il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rimborsare alla
[...] le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 Controparte_3 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
- condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'erario dell'importo di Euro 759,00 a norma dell'art.
4-bis del D.Lgs.
28/2010;
Lagonegro, data da consolle
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 485/2016 promossa da:
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. SCORZA CARLO (C.F.
giusta procura in atti;
C.F._1
PARTE ATTRICE nei confronti di
), in Controparte_2 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. CAPPELLI
FERNANDO (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: contratto di conto corrente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 13 come in atti SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 30.03.2016 ritualmente notificato il
21.03.2016 il citava in giudizio la Controparte_1 [...]
premettendo di aver concluso un Controparte_2 contratto di conto corrente n. 7529 in data 25.01.1995 ed il contratto di conto corrente anticipi n. 0221024 e che gli stessi presentavano alla data del 31.12.2012 rispettivamente un saldo finale attivo pari ad
Euro 24.517,06 ed Euro zero;
deduceva che l'istituto bancario aveva gestito in modo anomalo il conto corrente, applicando tassi di interesse passivi ultra legali, con addebito e capitalizzazione di commissione di massimo scoperto nonché spese non previste contrattualmente. Rappresentava come, nonostante le diverse difficoltà, avesse rispettato gli obblighi contrattuali e che, a seguito di ricostruzione contabile tecnica, in realtà il saldo attivo avrebbe dovuto risultare pari ad Euro 153.898,04 e che, nel primo trimestre 2018, la avesse applicato tassi sopra soglia usura per il conto anticipi. In CP_2 particolare, lamentava il metodo di calcolo degli interessi passivi tra quanto convenuto e quanto realmente applicato, l'illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto, delle commissioni di massimo scoperto, l'illegittima applicazione del tasso di interesse passivo ultra legale senza pattuizione scritta in violazione all'art. 1284
c.c., mancata previsione contrattuale della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonché, infine la modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a suo sfavore e pertanto richiedeva risarcimento del danno.
pagina 2 di 13 2. Per le premesse svolte, il Controparte_1 concludeva per accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle obbligazioni determinanti la corresponsione di interessi passivi nella misura ultra legale, ritenere e dichiarare illegittime e dunque non dovute le somme corrisposte in relazione al dedotto rapporto di conto corrente a titolo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle commissioni e delle spese per violazione dell'art. 1283 c.c., dichiarare il tasso effettivo globale annuo applicato al contratto, accertare la difformità tra il tasso applicato e quello previsto contrattualmente, accertare e dichiarare qualsivoglia pretesa della condannare la stessa al risarcimento in favore dell'attrice dei CP_2 danni subiti e subendi, richiesta ammissione CTU contabile, oltre a vittoria di spese e compensi, in favore del procuratore antistatario.
3. Si costituiva in giudizio la convenuta Controparte_2 in data 13.12.2016, con comparsa di costituzione e risposta,
[...] la quale contestava la domanda dell'attore, eccependo in primo luogo la carenza di legittimazione passiva e attiva e dell'interesse ad agire nonché la violazione dell'art. 163 c.p.c., assumendo di aver osservato ed applicato scrupolosamente le disposizioni normative in maniera, esplicitando le motivazioni relativamente alla propria mancata partecipazione al procedimento di mediazione, ossia in quanto non erano emerse irregolarità circa i rapporti lamentati. Contestava
l'asserita arbitraria modifica dei tassi di interesse e commissioni non pattuite. In merito al divieto di anatocismo, rappresentava di aver applicato la pari periodicità di calcolo degli interessi attivi e passivi, specificando che il rapporto in oggetto risultava ancora aperto, eccependo pertanto l'inammissibilità della domanda di ripetizione pagina 3 di 13 dell'indebito proposta dalla società attrice.
4. Per le premesse svolte, la CP_2 CP_2 concludeva per ''il rigetto di ogni istanza attorea e vittoria di spese e compensi''.
5. Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 20.06.2017, il giudice concedeva termine per l'instaurazione del procedimento di mediazione che si concludeva negativa per l'assenza della convenuta, e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c. all'udienza del 27.03.2018, le parti nelle rispettive memorie insistevano per l'accoglimento delle proprie ragioni e contestavano quanto argomentato e avanzato da controparte.
6. Con provvedimento del 28.01.2020, il Giudice, rigettava sia l'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata da parte attrice sia la richiesta di CTU contabile perché esplorativa, e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
7. Dopo una serie di rinvii per carico del ruolo, all'udienza c.d. cartolare del 26.11.2024, lo scrivente, subentrato in data 18/11/20, riservava la causa in decisione, previa concessioni dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. La domanda di parte attrice è infondata e non può trovare accoglimento, per le motivazioni che seguono.
10.1. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto introduttivo attesa che lo stesso contiene tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c., idonei a valutare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pagina 4 di 13 pretese fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, la controparte nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese, fermo restando quanto di seguito si dirà in merito al grado di specificità delle allegazioni di parte attrice.
11. Sempre preliminarmente, va dichiarata ammissibile l'azione di accertamento proposta dalla correntista, nonostante l'eccezione della banca convenuta (pag. 5 comparsa di costituzione) secondo la quale la domanda di rettifica del saldo del rapporto, in quanto tuttora operante, è inammissibile. Come affermato da consolidata giurisprudenza sul punto, l'azione di accertamento è ammissibile indipendentemente dalla chiusura o meno del conto. Infatti, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato dalle apposizioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse tale dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (cfr.
Cass. 21646/2018).
12. Passando al merito, la domanda, da qualificarsi come azione di accertamento costitutivo per la rettifica delle poste di dare – avere fra istituto di credito e correntista, è infondata per carenza di allegazione e prova delle doglianze sollevate dalla società attrice.
pagina 5 di 13 13. Occorre premettere che, nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l'azione di accertamento del dare-avere e di applicazione di pratiche illegittime durante il rapporto, deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate pattuizioni contrattuali e di interessi usurari, l'attore ha l'onere, sotto il profilo delle allegazioni, di rappresentare: la clausola asseritamente illegittima o il comportamento illegittimo della banca, la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo, la natura solutoria della rimessa, la data della rimessa e il procedimento matematico tramite il quale perviene alla somma complessiva di cui domanda la restituzione (Trib. Napoli Nord, sent. n. 107 del
13.1.2017).
14. Fondamentale risulta, al fine della completezza e della compiutezza delle allegazioni, l'indicazione puntuale e la produzione in giudizio dei contratti stipulati fra il cliente e l'istituto di credito, nonché di tutti gli estratti conto relativi al rapporto intercorso fra le parti.
15. L'onere di produzione incombente su parte attrice, laddove sia promossa azione di accertamento di somme indebitamente percepite dall'istituto di credito, non può poi essere integrato – quanto ai contratti regolanti le condizioni fra le parti – attraverso l'ordine di esibizione previsto dall'art. 210 c.p.c.
16. Invero, il presupposto per l'emanazione dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. è che la parte si trovi nell'impossibilità di produrre essa stessa in giudizio i documenti e, quindi, “non può essere ordinata l'esibizione di un documento di una parte o di un terzo, allorquando l'interessato può di propria iniziativa acquisirne una copia e produrla pagina 6 di 13 in causa” (cfr. Cass., sez. I, 8.9.1999, n. 9514; Cass., sez. I,
10.1.2003, n. 149; Cass., sez. III, 6.10.2005, n. 19475).
17. Il ricorso all'ordine di esibizione non può ammettersi, per una parte della giurisprudenza, nemmeno ove il cliente abbia esercitato stragiudizialmente in precedenza il diritto previsto dall'art. 119 comma 4 d. l.vo. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario) il quale prevede espressamente che “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, poiché tale norma limita l'operatività del diritto alla consegna solo alla “documentazione inerente a singole operazioni” ed esclude, dunque, i contratti recanti le condizioni economiche (così
Trib. Modena, n. 391/2017 del 7.3.2017; Cass. Civ., Sez. 6, ord. n.
24948 del 23.10.2017), a maggior ragione considerato che l'art. 117
T. U. B. dispone l'obbligo per la banca di consegnare una copia del contratto sottoscritto al cliente, a tutela di quest'ultimo e a garanzia della trasparenza dell'operato dell'istituto di credito.
18. Nel caso di specie, in ogni caso, la richiesta ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attrice è stata rigettata in quanto non è stata fornita prova del fatto che fosse stata avanzata precedentemente richiesta stragiudiziale con esito negativo.
19. In primis, va analizzata la doglianza relativa al superamento del tasso soglia usura lamentato dall'attrice, precisando che, anche considerando il ricalcolo econometrico di parte allegato dalla società
pagina 7 di 13 attrice per cui vi fossero stati superamenti del tasso soglia per un trimestre (I del 2008), la doglianza va comunque disattesa.
20. Infatti, nonostante l'allegazione della consulenza tecnica di parte affermi l'applicazione di tassi usurari nell'anno 2008 e il relativo deposito dei decreti ministeriali, giova precisare che il rapporto di conto corrente n. 7529, aperto come dedotto tra le parti in data
25.01.1995, mentre lo stesso ricalcolo econometrico allegato dall'attrice presenta saldo iniziale al 31.12.1996, e dava conto di ricalcolo effettuato in assenza di contratto di apertura di conto corrente, mentre per il conto anticipi 0221024 (data apertura/primo estratto del 30.062005) si deduce il superamento del tasso soglia nel
2008, quindi la lamentata applicazione dei tassi sopra soglia usuraria sarebbe in ogni caso da ritenersi non originaria bensì sopravvenuta.
21. Come autorevolmente affermato dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite (19/10/2017, n. 24675), "allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula". Con la citata pronuncia la Suprema Corte, risolvendo il contrasto giurisprudenziale emerso sul tema, ha negato la configurabilità dell'usura sopravvenuta.
22. A parere del Tribunale, merita continuità l'orientamento delineatosi nella prevalente giurisprudenza, volto ad attribuire portata pagina 8 di 13 generale al principio della non prospettabilità dell'usura sopravvenuta e ad estenderne l'applicazione a ogni forma di finanziamento, anche diversa dal mutuo, come l'apertura di credito in conto corrente (cfr.
Tribunale Lucca sez. I, 26/10/2018, n.1605: "la natura usuraia del tasso di interesse va verificata al momento della stipulazione del contratto stesso e non al momento successivo in cui sono dovuti. Tale principio, per quanto enunciato con riferimento ai contratti di mutuo,
è applicabile anche a quelli di conto corrente"; in direzione analoga,
Tribunale Roma, sez. XVI, 6/12/2017, n. 22862; Corte d'Appello
Milano, 21/12/2017, ord. n. 4862). È stato osservato altresì che "in tema di conto corrente non è configurabile la figura dell'usura sopravvenuta, tenuto conto che il giudice è vincolato, nella valutazione dell'esistenza o meno dell'usura, all'interpretazione autentica degli artt. 644 cod. pen e 1815 c.c., come modificati dalla L.
n. 108 del 1996 (rispettivamente all'art. 1 e all'art. 4), imposta dall'art. 1, comma 1, D.L. n. 394 del 2000" (Tribunale Arezzo,
21/02/2019, n.206; nel medesimo senso Tribunale Milano sez. VI,
14/09/2018, n.9107: "in tema di conto corrente bancario, la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/2000 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto) la clausola di pattuizione degli interessi non sia né nulla né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi pagina 9 di 13 non è di per sé contraria a buona fede e a correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione nel caso di specie neppure prospettate"). In definitiva, l'usura appare suscettibile di venire in rilievo soltanto con riferimento al momento della pattuizione o al più, anche a voler diversamente ritenere, a produrre quale effetto la sola non richiedibilità in sede di esecuzione del rapporto dell'importo sproporzionato ulteriore.
23. Le ulteriori domande relative all'anatocismo, all'applicazione di interessi ultralegali, alle modificazioni unilaterali illegittime, alle valute di fittizie nonché alle commissioni di massimo scoperto, tutte da considerarsi assolutamente generiche (anche considerata la perizia) e non aderenti specificamente al conto corrente non depositato, con onere a carico del correntista (Cass. Civ., Sez. I, 3 luglio 2024, n.
18227), vanno rigettate per genericità ed assenza di prova, come anche la richiesta di risarcimento del danno.
24. Giova precisare, stante la reiterazione della richiesta in sede di comparsa conclusionale dell'attrice e la deduzione di difetto di motivazione circa l'ordinanza istruttoria che non l'ha ammessa, che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”
pagina 10 di 13 (Cass. 08.02.2011, n. 3130; ex multis, cfr. ad es. Cass. 15.04.2002,
n. 5422, Cass. 06.06.2003, n. 9060, Cass., 14.2.2006, n. 3191, Cass.
16.03.1996, n. 2205; in senso conforme Cass. 17.10.1988, n. 5645,
Cass. 13.10.1986, n. 5990, Cass. 4.12.1986, n. 7186) e che correttamente la stessa non è stata ammessa.
25. Il Tribunale è consapevole che la giurisprudenza di legittimità, anche a sezioni unite, ritiene di poter estendere le facoltà di acquisizione del consulente in materia di esame contabile ("In materia di esame contabile ai sensi dell'art. 198 c.p.c., il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se essi siano diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni", così Cassazione civile sez. un., 01/02/2022, n.3086, richiamata anche dall'attrice in comparsa conclusionale del 21/1/25, pag. 11 e integralmente a pag. 12), tuttavia trattasi con tutta evidenza di principio di diritto che riguarda la sola acquisizione di documentazione accessoria ulteriore ed idonea a provare i fatti allegati, peraltro con il previo consenso delle parti, e non intende anche estendere l'ammissibilità in sé della nomina del consulente prescindendo dall'onere della prova e quindi in modo esplorativo (cfr.
Corte di Cassazione, sez. I, 5 luglio 2007, n. 15219, richiamata da Id.,
15 Marzo 2016, n. 5091).
26. Invero qualora manchi un'allegazione attendibile della parte interessata, come nel caso di specie, non può essere disposta una pagina 11 di 13 c.t.u contabile perché l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa (così recentemente Tribunale Milano sez. VI, 18/02/2020,
n.1530 in materia di usura).
27. Emerge che, sebbene avvisata, parte convenuta non si è presentata all'incontro di mediazione in data 21/12/15 e non risulta dal verbale avere giustificato il motivo della propria mancata partecipazione.
27.1. Ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, secondo periodo, d.lgs.
28/2010 "Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio".
27.2. Nel caso in esame parte attrice ha versato il contributo di
Euro 759
28. Alla soccombenza segue la condanna del Controparte_1 al pagamento delle spese di lite in favore della
[...] [...]
spese che si liquidano in Controparte_3 dispositivo di ufficio ai sensi del D.M. 55/2014, stante l'assenza di note, entro i minimi, stante la semplicità delle questioni e la ridotta attività processuale espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- rigetta la domanda;
pagina 12 di 13 - condanna altresì il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a rimborsare alla
[...] le spese di lite, che liquida in € 8.000,00 Controparte_3 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge.
- condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'erario dell'importo di Euro 759,00 a norma dell'art.
4-bis del D.Lgs.
28/2010;
Lagonegro, data da consolle
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
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