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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/12/2025, n. 966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 966 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3382/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3382/2021 con OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAL- Parte_1 C.F._1 VETTI SERGIO ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
CONVENUTO/I
[C.F. E P. Controparte_2 IVA: ], con sede in via Btg. Framarin n. 18, in persona dei commis- P.IVA_2 CP_2 sari liquidatori contumace
1
Svolgimento del processo
1. Con decreto ingiuntivo nr. 966/2021 del 12.8.2021, il Tribunale di Livorno ha inti- mato a di pagare a Parte_1 Controparte_3
la somma di € 630.912,55, oltre interessi e spese.
[...] Tale somma è pari al credito relativo:
- in parte, ad un'apertura di credito in conto corrente, stipulata il 14.12.2009 dal con;
Pt_1 CP_4
- e in parte al contratto di conto corrente nr. 479/0229794, stipulato il 27.11.2007. La era poi stata incorporata dalla CP_4 Controparte_2 che, a sua volta, aveva ceduto il credito alla “a decorrere dall'11 apri-
[...] CP_1 le 2018”.
2. Con atto di citazione notificato il 25.10.2021, ha proposto opposi- Parte_1 zione, esponendo e deducendo: a) l'incompetenza per territorio, perché l'art. 19 del contratto di apertura di credito prevede come foro esclusivo quello di Prato;
b) la nullità della clausola di determinazione degli interessi prevista dal contratto di apertura di credito in conto corrente, perché non univoca, in quanto: b.1) prevede due diversi tassi extra fido;
b.2) il tasso è espresso in modo incomprensibile per un “non addetto ai lavori” e cioè con la formula “eur3m-Vtrim.365-media ULTMese”; b.3) non è stato indicato il valore dell'Euribor al momento della stipulazione del contratto;
c) “l'invalidità della clausola anatocistica poiché manca l'indicazione dei tassi espressa su base annua ex delibera CICR del 9 febbraio 2000” e la “mancata indicazione del tasso annuale (TAE) che tenga conto degli effetti della capitaliz- zazione”; d) l'applicazione, 10 mesi prima della revoca dell'affidamento, di un tasso extrafi- do pari al 12,50% e quindi superiore a quello contrattualmente previsto;
e) il superamento della soglia antiusura della Commissione di massimo scoperto;
f) l'illegittimità, nullità e inefficacia della “operazione baciata” effettuata sul c/c nr. 479/0229794, consistente nell'acquisto (per l'importo di € 62.500,00) di azioni dell'istituto di credito, operazione finanziata dall'istituto stesso e vietata dall'art. 2358 c.c.; ne consegue la nullità o l'inefficacia del contratto di affida- mento del 29.9.2011; g) l'illegittimità e quindi la nullità della cessione del credito ad perché vie- CP_1 tata dall'art. 1, comma 3, lett. a) del D.M. 22.2.2018, in quanto “rapporto di fi- nanziamento a qualunque titolo funzionalmente collegato alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni”; h) la mancanza della serie integrale degli estratti conto del contratto di apertura di credito in conto corrente, essendo stati prodotti a partire dal primo trimestre 2011, mentre il contratto è stato stipulato nel 2009; i) che anche gli estratti conto del c/c nr. 479/0268232 erano incompleti, perché partivano dall'ultimo trimestre del 2015, mentre il c/c era stato acceso nel no- vembre 2007.
2 L'opponente ha quindi concluso chiedendo la revoca del de- creto ingiuntivo per le ragioni appena esposte. 3. Con comparsa di costituzione depositata il 16.3.2022, la spa si è costituita CP_1 deducendo: a) che la cessione del credito da parte di alla Controparte_2 [...]
(che poi ha assunto la denominazione di è Controparte_5 CP_1 prevista dal DM 22.2.2018; b) quanto alla eccezione di incompetenza territoriale, che essa era infondata perché l'art. 35 delle condizioni generali prevede il Foro nella cui giurisdizione si trova la filiale presso la quale è sorto il rapporto e, quindi, che la competenza spettava al Tribunale di Livorno;
inoltre, il aveva la sua residenza nel Comune di Pt_1 Livorno;
c) che non vi è alcuna incertezza della clausola di determinazione degli interessi, atteso che il tasso extrafido è previsto nell'allegato B nella misura del 12,50%, mentre il tasso intrafido è disciplinato “nel corpo dell'atto”; d) che il non si era limitato ad acquistare le azioni della Pt_1 Controparte_2
ma anche numerosi altri titoli azionari e non vi era alcuna prova della
[...] dedotta imposizione di acquisto;
e) che erano esclusi dalla cessione i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti e le controversie, relative a dette passività, sorte prima della cessione.
4. La causa è stata istruita con produzione di documenti.
5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 26.2.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 3.2.25, da parte attrice;
- in data 21.2.25, da parte convenuta. 6. Con ordinanza del 16.6.25 la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'espletamento di una consulenza contabile da parte del dott. con i seguenti quesiti: Persona_1 a) “si limiti al solo conto corrente nr. 229794, perché in relazione all'altro rapporto negoziale (contratto di apertura di credito in conto corrente e collegato conto cor- rente nr. 0268232, denominato dalla banca come “conto corrente ipotecario”: doc. 9 fasc. procedimento monitorio), allo stato, l'eccezione di incompetenza per territo- rio appare fondata;
b) escluda dal c/c 229794 l'addebito, in data 30.9.2011, della somma di € 62.520,00 anticipata da per l'acquisto da parte di Controparte_2 Parte_1 di azioni della banca stessa, perché l'operazione di finanziamento del 29.9.2011 e il negozio di acquisto delle partecipazioni del 30.9.2011 appaiono entrambi nulli ex art. 2358 c.c. e, comunque, negozi entrambi non validamente ceduti dalla al- CP_2 Cont la (ora, ), ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a), del DM 22 febbraio CP_1 Cont 2018, norma che esclude la cedibilità al patrimonio destinato (quindi, alla ) dei
“rapporti di finanziamento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle opera- zioni di commercializzazione di azioni”; c) espunga dal c/c 229794 tutti gli addebiti (competenze, interessi, CMS, ecc.) riferibi- li alla somma di € 62.520,00, anticipata al dalla per compiere il Pt_1 CP_2 suddetto acquisto;
3 d) non tenga conto di nessuna delle condizioni contrattuali stabilite con il contratto di affidamento del 29.9.2011 (cfr. doc. nr. 8 fascicolo monitorio) perché tale contratto appare, allo stato, nullo ex art. 2358 c.c. e, quindi, anche per il periodo successivo al 29.9.2011 applichi le condizioni previste dal contratto del 27.11.2007 (efficace tra le parti prima della stipula di quello, che allo stato appare nullo, del 29.9.2011); a tal proposito, si evidenzia – salvo successivi approfondi- menti – che il contratto di affidamento del 29.9.2011 è un contratto modificativo o integra- tivo del contratto di conto corrente nr. 229794 del 27.11.2007 e, quindi, la nullità del pri- mo comporta l'inapplicabilità delle pattuizioni in esso previste ma non impedisce che si continuino ad applicare le condizioni concordate nel contratto di conto corrente del 2007; e) verifichi se la entità della CMS prevista dal contratto di conto corrente del 27.11.2007 risponda ai criteri previsti dall'art. 117bis TUB e cioè preveda “aliquo- ta, periodicità e base di calcolo”: cfr. ord. Cass. 5359/2024; Cass. 19825/2022; in caso di esito negativo di tale verifica, come allo stato sem- bra di dover concludere, perché il contratto di c/c del 2017 prevede solo la percentuale (cfr. Cass. 19825/2022), espunga tutti gli addebiti effettuati sul conto a titolo di CMS in caso di esito positivo della verifica (se, cioè , il c/c prevede
“aliquota, periodicità e base di calcolo”), verifichi se la CMS prevista superi o meno la CMS soglia (App. Venezia, 2103/2024); f) quanto alle modalità di liquidazione degli interessi (secondo il calendario civile o commerciale): considerato che il contratto di c/c 229794 prodotto in copia è scarsamente leggibile, verifichi se prevede come debbano essere calcolati gli interessi;
in caso negativo, riferisca come di fatto gli interessi sono stati calcolati se ritenuto opportuno, elabori un calcolo degli interessi (sia attivi che passivi) applicando i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB g) quanto al saggio degli interessi: verifichi dal contratto del 27.11.2017 se è rispettato l'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000 e, cioè, considerato che è prevista la capitalizzazione in- frannuale (e, specificamente trimestrale) se il contratto contiene la indicazione del valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e, quindi, se indica un tasso di interesse annuo nominale coincidente o diverso da quello ef- fettivo;
qualora tasso nominale e tasso effettivo siano coincidenti (come già detto, il testo del contratto del 27.11.2017 è scarsamente leggibile), la clausola contrattuale in materia anatocistica è illegittima e quindi il CTU dovrà eliminare ogni ca- pitalizzazione (sia degli interessi attivi che di quelli passivi); h) verifichi (applicando le istruzioni della NC d'Italia) se il TEG (tasso effettivo globale), tenendo conto dell'effetto anatocistico generato dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della CMS addebitata, sia stato superiore alla soglia antiusura
4 Nell'ambito di tale operazione, quanto alla CMS, il CTU elabori i calcoli applicando il principio secondo cui “in tema di contratti bancari, con rife- rimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, ai fini della ve- rifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effet- tivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 - e con la "CMS soglia" - calcolata au- mentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti mi- nisteriali compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”; qualora si accertasse il superamento del tasso soglia, il CTU ai sensi dell'art. 1815 c.c. escluda ogni addebito effettuato a titolo di interessi. Il Giudice ha altresì disposto che “all'esito dei suddetti calco- li, il CTU quantificherà il saldo finale del c/c 229794 alla data di chiusura del conto”.
7. All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281 sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
8. Eccezione di incompetenza per territorio L'attore in opposizione ha eccepito l'incompetenza per terri- torio, perché l'art. 19 del contratto di apertura di credito prevede come foro esclusivo quello di Prato. L'eccezione è solo parzialmente fondata. Tra le parti sono intercorsi due distinti rapporti contrattuali. Il primo è il contratto di conto corrente nr. 229794 (cfr. doc. nr. 7 fascicolo monitorio). L'art. 35, primo comma, del contratto di c/c prevede che “il Foro competente sarà, a scelta della o quello della propria sede legale o quello nel- CP_2 la cui giurisdizione trovasi la Filiale presso la quale si è costituito il presente rapporto o quello previsto dal codice di procedura civile”. Ai sensi dell'art. 637 e dell'art. 18 cpc, uno dei criteri di at- tribuzione della competenza per territorio è quello della residenza del convenuto. Pt_1 risiede in Livorno, via delle Villette 23. Pertanto, la ha correttamente propo-
[...] CP_1 sto innanzi a questo Tribunale il ricorso per ingiunzione e l'eccezione di incompetenza va quindi, relativamente al c/c 229794, respinta e la presente causa va decisa nel merito.
5 Il secondo rapporto negoziale è costituito dal contratto di apertura di credito in conto corrente. Le parti hanno utilizzato un distinto conto corrente (rispetto a quello nr. 229794), contrassegnato col nr. 0268232 e denominato dalla banca come “conto corrente ipotecario” (doc. 9 fasc. procedimento monitorio). Con riferimento a quest'ultimo rapporto, l'eccezione di in- competenza è certamente fondata, perché l'art. 19 del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulato il 14.12.2009 (doc. 5 fasc. procedimento monitorio) dispone che “per ogni eventuale controversia, comunque derivante e conse- guente dal presente contratto, sarà competente il Foro di Prato, ogni altro Foro espressa- mente rinunciato dalle parti, con rinuncia reciprocamente accettata”. E' vero quanto osservato da parte convenuta (cfr. note deposi- tate il 24.04.2025) e, cioè, che questa disposizione si pone in stridente contrasto con quanto previsto dall'art. 35 del contratto di conto corrente, allegato al suddetto rogito notarile del 14.12.2009. Tuttavia, ai sensi degli artt. 1363 e 1367 c.c., si deve dare pre- valenza alla clausola contenuta nell'atto notarile, per un triplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché di tale atto è stata data lettura, mentre le parti hanno esonerato il notaio a leggere gli allegati. In secondo luogo, perché l'interpretazione proposta dalla con- venuta comporterebbe che la clausola attributiva della competenza al Tribunale di Prato non avrebbe mai alcuno spazio di operatività, in quanto dovrebbe sempre cedere di fronte alla onnicomprensività di quella contenuta nell'allegato. Ciò contrasta con la regola erme- neutica della conservazione del contratto. Infine, va considerato che il contratto di c/c allegato è redatto su un modulo predisposto dalla NC, mentre il rogito notarile è stato, ovviamente, confe- zionato dall'ufficiale rogante, che si è accertato della effettiva e concorde volontà delle par- ti. Pertanto, il contrasto tra le due clausole negoziali va risolto a favore dell'art. 35 dell'atto notarile. La clausola contenuta nel rogito notarile, inoltre, è conforme a quanto dispone l'art. 28 cpc, nell'interpretazione che la giurisprudenza ne ha sempre dato, richiedendo che la designazione convenzionale di un foro sia stabilita con un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di esclude- re la competenza dei fori ordinari. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo va revocato per di- fetto di competenza in relazione al conto corrente ipotecario.
L'esistenza di due diversi rapporti negoziali ha consentito di proporre, con ricorso per ingiunzione, due diverse domande, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, realizzando così il cumulo oggettivo semplice previsto dall'art. 104 cpc.
6 La incompetenza per territorio accertata con riferimento ad una sola delle due domande non comporta la propagazione del vizio anche all'altra doman- da. La giurisprudenza ha infatti chiarito che l'art. 104 cpc “consente la deroga, per espres- so richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita” (Cass. 29622/2024; Cass. 25269/2010; Cass. 4862/2007; Cass. 1213/2003; Cass. 11212/1996). Il difforme orientamento giurisprudenziale (Cass. 15252/2020, Cass. 1198'/1998; Cass. 19958/2005) non è condivisibile, perché l'art. 104 cpc consente la deroga al solo criterio di competenza per valore, prevedendo (tramite il ri- chiamo dell'art. 10, secondo comma, cpc) che “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”. Una norma che costituisce eccezione alla regola generale at- tributiva della competenza non può essere estesa analogicamente alla competenza per terri- torio. A maggior ragione, l'incompetenza per territorio che riguarda una domanda che si fonda su un autonomo rapporto contrattuale non può essere propagata ad un distinto rappor- to negoziale.
Il presente giudizio è stato quindi correttamente incardinato (con la notifica del decreto ingiuntivo, ex art. 643 cpc) soltanto con riferimento al conto corrente ordinario nr. 229794. Saranno pertanto esaminati esclusivamente i motivi di oppo- sizione che riguardano tale rapporto negoziale.
9. Individuazione dei motivi di opposizione da esaminare I motivi di opposizione proposti avverso il decreto ingiuntivo che si riferiscono (anche o esclusivamente) al conto corrente nr. 229794 sono quelli che ri- guardano: a) la c.d. “operazione baciata” e la conseguente cessione dalla Controparte_2 Cont alla (oggi, del contratto di conto corrente in cui è stato
[...] CP_1 erogato il finanziamento per l'acquisto di azioni di CP_6 b) l'usura contrattuale, perché “il contratto di accensione del rapporto prevede condizioni economiche usurarie ab origine”; in particolare, secondo l'opponente, la CMS è prevista in misura superiore alla soglia di usura;
essa, inoltre, sarebbe nulla per “indeterminabilità/indeterminatezza”; c) la indeterminabilità del tasso variabile indicato nel documento di sintesi n. 1 del contratto di affidamento in conto corrente;
d) l'invalidità della clausola anatocistica perché manca l'indicazione dei tassi espressa su base annua, in conformità a quanto prevista dalla delibera CICR del 8 febbraio 2000.
10. Operazione baciata
7 L'art. 2358 c.c. disciplina le c.d. “operazioni baciate”, cioè il rilascio di prestiti o la prestazione di garanzie, finalizzati all'acquisto o sottoscrizioni di azioni proprie, prevedendo l'obbligo che tali operazioni siano preventivate autorizzate dall'assemblea straordinaria della società di capitali, che deve verificare la ricorrenza di al- cune, specifiche e pregnanti, condizioni. Ciò premesso, occorre verificare la legittimazione passiva del- le due convenute. Sul piano giuridico, il rapporto di finanziamento “funzional- mente collegato alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni” non può essere ceduto dalla al patrimonio destinato costituito dalla Società di Ge- Controparte_2 Cont stione di attività ( ), che ha assunto la denominazione della odierna convenuta CP_1 Ciò si ricava dalla piana lettura degli artt. 1 e 2 del DM 22 febbraio 2018, emanato dal Mi- nistro dell'economia e delle Finanze in forza del decreto-legge n. 99 del 25.06.2017. La ha fermamente contestato che il conto corrente n. CP_1 229794 fosse funzionalmente collegato alla vendita, da parte della delle Controparte_2 proprie azioni al correntista In particolare, ha evidenziato che “l'unica pro- Parte_1 va offerta sia rappresentata dal doc. 2 avv., dalla cui lettura si può, semmai, desumere che l'opponente investisse regolarmente in titoli azionari, diversificati emessi da istituti banca- ri diversi dalla NC PV (a mero titolo es., Intesa SP, MPS, ma – si dimostrerà nel pro- sieguo- anche Unicredit)”.
Ciò premesso, va osservato quanto segue. Il contratto di conto corrente nr. 229794 è stato stipulato il 27.11.2007 (cfr. doc. 7 fascicolo procedimento monitorio). Le parti originarie del rapporto erano e la Pt_1 CP_7
[.
. Successivamente, la è stata incorporata dalla CP_4 [...]
. Controparte_2 L'acquisto di azioni della è stato effettuato Controparte_2 il 30.09.2011 (cfr. doc. nr. 2 fasc. attr.). Il contratto stipulato il 27.11.2007 è un ordinario contratto di conto corrente. Originariamente, non era previsto alcun finanziamento. Tuttavia, come ha correttamente segnalato il il 29 set- Pt_1 tembre 2011 e cioè il giorno prima che egli si determinasse all'acquisto delle azioni della
, questa ha stipulato con l'odierno attore un affidamento di 2 li- Controparte_2 nee di credito (una di € 120.000,00 e l'altra di € 220.000,00): cfr. doc. 8 fascicolo monito- rio. La contestualità delle due operazioni (affidamento della Pt_2
[..
per ben 340.000,00 e l'acquisto di azioni della stessa banca), avvenute una il 29 settem- bre e l'altra il giorno successivo, non consente alcun dubbio in ordine alla sussumibilità della fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2358 c.c. che, come già detto, pone rigoro- si limiti alla c.d. “assistenza finanziaria”. Si potrebbe ritenere che l'affidamento non sia antecedente all'acquisto delle azioni della perché il contratto, sebbene sti- Controparte_2 pulato il 29.9.2011, ha acquisito data certa solo il successivo 3 ottobre.
8 Tuttavia, va rilevato che alla data del 30.09.2011, quando cioè il ha acquistato le azioni di egli era in debito nei Pt_1 Controparte_2 confronti della suddetta dell'importo di € 241.738,33. Il saldo dell'estratto conto al 30 settembre 2011, dopo l'addebito del costo delle azioni della , è pari a - € 304.258,33. Controparte_2 Pertanto, anche a voler ritenere che il c/c 229794 non fosse assistito da apertura di credito, la (sia sia, ed è ciò che qui rileva, la CP_2 CP_4 [...]
) consentivano al una notevole elasticità di cassa. Infatti, tutti gli estratti CP_2 Pt_1 conto evidenziano saldi negativi per somme ingenti (da 200.000,00 a 300.000,00 per cia- scun trimestre), derivanti da operazioni di accredito e di addebito tra 2 e 3 milioni di Euro circa. Alla luce di questa constatazione, il Giudice ritiene che – con- trariamente a quanto sostenuto da – sia stata raggiunta la prova dell'esistenza di un CP_1
“rapporto di finanziamento funzionalmente collegato alle operazioni di commercializzazio- ne di azioni” della perché ciò risulta sia dall'affidamento del Controparte_2 29.9.2011, sia dalla costante esposizione debitoria del conto.
L'art. 2358 c.c. è stato introdotto, nel testo attuale, dall'art. 1, comma 4, d. lgs. 4 agosto 2008 n. 142. Pertanto, questo è il testo che ratione temporis viene in rilie- vo, perché l'acquisto delle azioni è avvenuto il 30.9.2011 (il fatto che il contratto di c/c sia stato stipulato il 27.11.2007 non ha alcuna rilevanza, perché il contratto – originariamente - non prevedeva alcun affidamento). L'art. 2358 c.c. si applica a qualsiasi tipo di affidamento (an- che ai casi di affidamento di fatto) perché la norma contiene “un divieto di fonte legale a presidio di interessi generali” e cioè “l'integrità patrimoniale della società” (Cass. 28148/2023). La norma è formulata in termini volutamente amplissimi, co- me è testimoniato dagli avverbi “direttamente o indirettamente” e dal ricorso all'espressione atecnica di “prestiti”, perché il legislatore ha inteso includere nel suo ambito applicativo ogni forma di “assistenza finanziaria” che una società di capitali possa prestare per incentivare l'investimento, da parte di terzi, in azioni della società stessa. Se si considera che l'art. 2358 c.c. non si riferisce alle sole so- cietà bancarie, ma a tutte le società per azioni, operanti in qualsiasi settore merceologico (commerciali, industriali, ecc.), è evidente che la tecnica legislativa utilizzata era inevitabi- le, al fine di evitare interpretazioni restrittive da parte degli operatori.
Posto, quindi, che l'acquisto, in data 30.09.2011, delle azioni della per un valore di € 62.520,00, è stato possibile perché la Controparte_2 NC ha consentito al di incrementare la già esistente e consistente esposizione Pt_1 debitoria, stipulando l'affidamento il 29.9.2011, occorre individuare le conseguenze della violazione dell'art. 2358 c.c. Proprio perché il c/c nr. 229794 non è sorto allo specifico scopo di costituire un finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni della NC, esso non è nullo.
9 La nullità, invece, colpisce il contratto di affidamento del 29.9.2011 (doc. nr. 8 fascicolo procedimento monitorio), perché finalizzato a fornire al la provvista necessaria per acquistare le azioni della NC, in difetto Pt_1 dell'autorizzazione richiesta dall'art. 2358 c.c.
Pertanto, l'acquisto avvenuto il 30.9.2011, in violazione dell'art. 2358 c.c., comporta la illegittimità della cessione da parte della Controparte_2 Cont alla (ora, del credito sorto in conseguenza dell'acquisto delle azioni.
[...] CP_1 Infatti, l'art. 1, comma 3, lett. a), del DM 22 febbraio 2018 esclude la cedibilità al patrimonio destinato (quindi, alla SGA) dei “rapporti di finanzia- mento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle operazioni di commercializzazione di azioni”. Ne deriva la nullità, ex art. 1418 c.c., per contrasto con norme imperative (appunto, il DL 9/2017 e il DM 22.2.2018), della cessione da parte della
[...] Cont alla (oggi, del credito costituito dalla somma di € Controparte_2 CP_1 62.520,00 anticipata dalla per acquistare azioni della medesima mutuante. Controparte_8 Pertanto, la non è legittimata a far valere il credito CP_1 maturato dalla per l'acquisto delle azioni del 30.9.2011, perché Controparte_2 non ne ha la titolarità. Per tale ragione, si deve detrarre dal decreto ingiuntivo l'importo di € 62.520,00 per il detto acquisto e pertanto con ordinanza del 16.6.2025 è sta- to disposto che il CTU espunga dal ricalcolo del c/c nr. 229794 sia la somma di € 62.520,00 che tutti gli addebiti (competenze, interessi, CMS, ecc.) riferibili al predetto addebito.
Va inoltre evidenziato che al CTU è stato conferito l'incarico di espungere dal c/c 229794 tutti gli addebiti (competenze, interessi, CMS, ecc.) riferibili alla somma di € 62.520,00, anticipata al dalla NC per compiere l'acquisto dei ti- Pt_1 toli azionari. A pag. 9 della relazione tecnica, il CTU ha dato atto di aver
“rideterminato tutti i saldi e le competenze maturate successivamente a tale addebito”.
Nella memoria ex art 183 n. 1, depositata il 04.11.2022, il ha chiesto non solo di “dichiarare la nullità della cessione del preteso debito”, ma Pt_1 anche di dichiarare “la retrocessione nell'ambito della procedura di liquidazione coatta del preteso credito riconducibile alla conclusione dell'acquisto finanziato di azione proprie dell'emittente”. Anche questa domanda va accolta, essendo ovvio che dalla Cont nullità della cessione del credito di € 62.520,00 dalla alla Controparte_2 deriva che la suddetta posizione creditoria è rimasta in capo alla CP_2
11. Rettifica condizioni applicate Con l'ordinanza del 16.6.2025 è stato disposto che il CTU – proprio in considerazione della nullità del contratto del 29.9.2011 - non tenesse conto di al- cuna delle condizioni contrattuali stabilite con il contratto di affidamento del 29.9.2011.
10 Nella citata ordinanza, si è infatti considerato che “il contrat- to di affidamento del 29.9.2011 è un contratto modificativo o integrativo del contratto di conto corrente nr. 229794 del 27.11.2007 e, quindi, la nullità del primo comporta l'inapplicabilità delle pattuizioni in esso previste ma non impedisce che si continuino ad applicare le condizioni concordate nel contratto di conto corrente del 2007”. Conseguentemente, il CTU ha applicato, in sostituzione del contratto nullo, le condizioni previste dal contratto del 27.11.2007 (efficace tra le parti pri- ma della stipula di quello, che va dichiarato nullo, del 29.9.2011). Alle pagine 10 e seguenti della relazione, il CTU ha riferito di aver riscontrato che “in gran parte dei trimestri analizzati le condizioni applicate siano ri- sultate più favorevoli al cliente rispetto a quelle pattuite nel contratto originario.”. Egli ha però specificato che la banca, “pur avendo applicato al rapporto in quasi tutti i trimestri tassi divergenti rispetto a quelli pattuiti con il contratto originario, in nessun periodo ha mai applicato tassi di interessi superiori rispetto a quelli pattuiti” (cfr. pag. 11). Il CTU ha quindi correttamente stabilito di non procedere al ricalcolo degli interessi, perché dall'art. 118, comma 3, TUB si desume che le variazioni contrattuali favorevoli al cliente possono essere sempre adottate dalla banca, anche senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nella norma (quindi, in sostanza, anche senza preventiva comunicazione).
12. Commissione di massimo scoperto L'attore in opposizione ha sostenuto che il conto corrente nr. 229794 è affetto da usura contrattuale, perchè “il contratto di accensione del rapporto pre- vede condizioni economiche usurarie ab origine”. In particolare, la CMS è prevista in mi- sura superiore alla soglia di usura. Alle pagg.
2-3 della conclusionale depositata il 24.04.2025, l'attore ha sostenuto “la natura usuraria della CMS prevista nel contratto del conto 479/0229794 e la conseguente usura contrattuale delle sue clausole a contenuto economico complessivamente considerate (TEG contrattuale oltre soglia), nonché la nullità della stes- sa clausola perché prevede solamente l'aliquota percentuale della CMS e non le modalità per la sua liquidazione”. Con l'ordinanza del 16.6.25 è stato disposto che il CTU “veri- fichi se la entità della CMS prevista dal contratto di conto corrente del 27.11.2007 rispon- da ai criteri previsti dall'art. 117bis TUB e cioè preveda “aliquota, periodicità e base di calcolo”: cfr. ord. Cass. 5359/2024; Cass. 19825/2022; in caso di esito negativo di tale verifica, come allo stato sem- bra di dover concludere, perché il contratto di c/c del 2017 prevede solo la percentuale (cfr. Cass. 19825/2022), espunga tutti gli addebiti effettuati sul conto a titolo di CMS in caso di esito positivo della verifica (se, cioè , il c/c prevede
“aliquota, periodicità e base di calcolo”), verifichi se la CMS prevista superi o meno la CMS soglia (App. Venezia, 2103/2024)”.
11 Il CTU ha riferito che effettivamente la CMS prevista nel con- tratto 229497 del 27.11.2007 prevede solo l'aliquota dell'1,3500% “per il massimo sco- perto, sia entro che fuori fido” e non contiene, invece, alcuna pattuizione in ordine alla pe- riodicità e base di calcolo. In particolare, il suddetto contratto non specifica né ogni quanto tempo la commissione deve essere calcolata (ad esempio, trimestralmente), né su quale importo esatto (ad esempio, il picco massimo di scoperto raggiunto nel periodo di riferi- mento. Il consulente ha quindi determinato in 3.019,72 la somma ad- debitata a titolo di CMS e da espungere dal saldo debitorio. Inoltre, nel ricalcolo del conto il CTU ha eliminato la somma complessiva di € 27.181,85, perché relativa a oneri denominati “Spesa per servizio di affi- damento in conto” e successivamente “commissione per l'affidamento” che, però, non sono stati pattuiti per iscritto.
13. Indeterminabilità del tasso variabile indicato nel documento di sintesi n. 1 del contratto di affidamento in conto corrente: Dalla nullità del contratto di affidamento del 29.9.2011 di- scende il superamento dell'argomentazione difensiva diretta a dimostrare la “indetermina- bilità del tasso variabile indicato” nel suddetto contratto.
14. Modalità di liquidazione degli interessi: Con l'ordinanza del 16.06.25 il Giudice ha formulato il se- guente quesito:
“considerato che il contratto di c/c 229794 prodotto in copia è scarsamente leggibile, verifichi se prevede come debbano essere calcolati gli interessi;
in caso negativo, riferisca come di fatto gli interessi sono stati calcolati se ritenuto opportuno, elabori un calcolo degli interessi (sia attivi che passivi) applicando i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB”. Il CTU ha riferito che il contratto non prevede se per il calco- lo degli interessi si debba considerare l'anno civile (365 giorni) o quello commerciale (365 giorni). Esaminando gli addebiti concretamente effettuati sul c/c, il consulente ha concluso che la ha fatto ricorso all'anno civile, sia per gli interessi CP_2 passivi che per quelli attivi. Questa scelta “avvantaggia il correntista rispetto alla banca” (cfr. pag. 20 relazione) quando, come nel caso di specie, il c/c assume prevalentemente sal- di negativi. Ciò premesso, il Giudice ritiene che non vi siano le condizioni per applicare i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB, perché il contratto di c/c 229794 è perfettamente valido, in quanto contiene la determinazione del tasso di interesse. L'unico elemento che manca è la tipologia di anno (civile o commerciale) da considerare per il calcolo degli interessi.
12 Ma questa carenza non è tale da comportare la nullità stabilita dall'art. 117, comma 4, TUB, perché l'unica alternativa al calcolo sulla base dell'anno civi- le è, ovviamente, quella dell'anno commerciale che, come ha evidenziato il CTU, sarebbe più sfavorevole per il correntista. Inoltre, il CTU ha specificato che, qualora si applicassero i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, TUB, “per il correntista si otterrebbe un risultato deteriore rispetto al mantenimento delle condizioni applicate dalla banca, dal momento che il tasso di interesse rideterminato ai sensi dell'art. 117 TUB è comunque su- periore alla media dei tassi passivi di interesse applicati dalla banca al rapporto conside- rato tutto l'arco di durata dello stesso”. L'attore in opposizione, quindi, non ha un interesse giuridi- camente rilevante a far valere la mancata specificazione dell'anno civile, trattandosi di nul- lità di protezione (art. 127, comma 2, TUB).
15. Invalidità della clausola anatocistica perché manca l'indicazione dei tassi espressa su base annua ex delibera CICR del 8 febbraio 2000: 15.1 Premessa Con l'ordinanza del 16.06.25 il Giudice ha formulato il se- guente, ulteriore, quesito:
“verifichi dal contratto del 27.11.2017 se è rispettato l'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000 e, cioè, considerato che è prevista la capitalizzazione in- frannuale (e, specificamente trimestrale) se il contratto contiene la indicazione del valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e, quindi, se indica un tasso di interesse annuo nominale coincidente o diverso da quello ef- fettivo;
qualora tasso nominale e tasso effettivo siano coincidenti (come già detto, il testo del contratto del 27.11.2017 è scarsamente leggibile), la clausola contrattuale in materia anatocistica è illegittima e quindi il CTU dovrà eliminare ogni ca- pitalizzazione (sia degli interessi attivi che di quelli passivi)”. 15.2 TAN e TAEG: Come è noto, il TAN (Tasso Annuo Nominale) rappresenta il tasso di interesse “puro” applicato al capitale. Invece, il TAEG (Tasso annuo effettivo globale) o ISC (indi- catore sintetico di costo) individua il tasso effettivo, cioè il reale e complessivo costo del credito, perché racchiude non solo gli interessi da pagare alla banca, ma anche le spese, gli oneri accessori e l'effetto finanziario della capitalizzazione degli interessi. Il TAEG, quindi, non può mai coincidere con il TAN, anche (ma non solo) quando il contratto prevede la ca- pitalizzazione degli interessi. Il comma 4 dell'art. 117 TUB, disponendo che “i contratti in- dicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione applicati”, contiene un implicito riferimento al TAEG. Ciò premesso, il CTU ha riferito che per gli interessi debitori il contratto del 27.11.2007 prevede (sia per quelli entro fido che fuori fido) il TAN del 14,75% e il TAEG del 15,5861%. Invece, con riferimento agli interessi creditori, il dott.
[...] Per_ ha evidenziato che sia per il TAN che per il TAEG è previsto il tasso dello 0,0250%.
13 Tuttavia, il CTU ha convincentemente spiegato che questa apparente identicità del tasso è dovuta a “una circostanza di natura esclusivamente mate- matica” e, cioè, che “l'aliquota del Tasso Annuo Nominale (TAN) prevista per la remune- razione delle somme a credito è definita a un livello talmente prossimo allo zero (0,025%) da rendere l'effetto composito della capitalizzazione infrannuale (in questo caso trimestra- le) non significativo”. Questa spiegazione appare corretta sul piano metodologico e logico-matematico. Ne consegue che va condiviso il corollario giuridico e, cioè, che “a tali livelli di tasso, l'applicazione della capitalizzazione composta non determina, di fatto, l'emersione di un differenziale di tasso apprezzabile, non configurando, pertanto, al- cuna anomalia derivante da pratiche anatocistiche non pattuite.”. Ne consegue che le previsioni contrattuali che differenziano TAN e TAEG esistono e sono valide e, pertanto, nessuna modifica va apportata al saldo debitorio complessivo. 15.3 Anatocismo nel periodo 1^ gennaio 2014/31 marzo 2016 Il CTU ha verificato che nel periodo che va dal 1^ gennaio 2014 al 31 marzo 2016 la ha “conteggiato e capitalizzato trimestralmente gli inte- CP_2 ressi passivi maturati sui rapporti regolati in conto corrente.”. Ha poi aggiunto che per il periodo successivo, e cioè a partire dal 1° aprile 2016 e fino alla chiusura del conto corrente, la banca “non ha mai addebitato in conto corrente gli interessi passivi maturati nello stesso periodo.”.
La questione da risolvere consiste, quindi nello stabilire se sia o meno legittima l'applicazione di interessi anatocistici dal 1^ gennaio 2014 al 31 marzo 2016. Come è noto, a decorrere dal 1^ gennaio 2014 l'art. 1, com- ma 629, legge 23 dicembre 2013 n. 147, modificando l'art. 120, comma 2, TUB, ha vietato la capitalizzazione degli interessi bancari, disponendo:
“gli interessi periodicamente capitalizzati non possano pro- durre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Questo disposto normativo è rimasto in vigore fino al 14 apri- le 2016 e, quindi, ricomprende interamente il periodo oggetto di causa. La giurisprudenza si è interrogata su come interpretare la su riportata norma, pervenendo alla conclusione che:
“la normativa prevista dall'art. 120, comma 2, del Testo Uni- co BAo (T.U.B.), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della Legge n. 147 del 2013, impone il divieto di applicazione dell'anatocismo a partire dal 1 gennaio 2014. Tale pre- scrizione è immediatamente operativa e non è condizionata dall'adozione di una delibera attuativa da parte del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR)”: Cass. 21344/2024. Senza ripercorrere l'ampio e convincente iter argomentativo, va però evidenziato che la Corte di Cassazione è pervenuta a questo approdo ermeneutico evidenziando che la finalità della norma del 2013 è quella di “evitare l'applicazione di inte- ressi anatocistici”, sulla base delle seguenti considerazioni:
14 a) la norma del 1999 faceva espresso riferimento agli “interessi sugli interessi”, mentre quella del 2013 ha previsto che il Comitato per il credito ed il risparmio fissi modalità e criteri "per la produzione di interessi"; b) l'espressione, introdotta nel 2013, di “interessi periodicamente capitalizzati” è una dizione impropria, perché il fulcro del dettato normativo è che gli interessi vanno calcolati “esclusivamente sulla sorte capitale”; c) i lavori parlamentari danno conto che l'intendimento del legislatore era quello di
“mettere la parola fine” al fenomeno anatocistico;
d) infine, la norma introdotta nel 2013 rappresenta “solo un'anticipazione, formula- ta lessicalmente in modo sicuramente poco felice, del precetto, assai più pun- tuale, della successiva versione dell'art. 120, comma 2: quella introdotta dalla L. n. 49 del 2016, di conversione del D.L. n. 18 dello stesso anno, per cui gli in- teressi debitori maturati "non possono produrre interessi ulteriori" e vanno "calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". La Corte ha inoltre stabilito l'immediata operatività, a decor- rere dal 1^ gennaio 2014, del testo del comma 2 dell'art. 120, introdotto nel 2013,, esclu- dendo che fosse necessaria l'adozione di una delibera CICR che modificasse quella del 9 febbraio 2000. Ha infatti evidenziato che la legge del 2013 ha introdotto un nuovo testo del comma 2, facendo quindi venir meno la norma che aveva attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità di applicazione del testo introdotto nel 1999. Venuta meno la norma primaria che la legittimava, la delibera CICR del 9.2.2000 non è più in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo se- gnato dalla vigenza del nuovo quadro regolatorio.
In definitiva, va condiviso l'elaborato del CTU che ha espunto gli interessi anatocistici addebitati sul c/c dal 1 gennaio 2014 al 31 marzo 2016.
16. Usura 16.1 Premessa Con l'ordinanza del 16.6.2025 il Giudice ha disposto che il CTU verificasse (applicando le istruzioni della NC d'Italia) “se il TEG (tasso effettivo globale), tenendo conto dell'effetto anatocistico generato dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della CMS addebitata, sia stato superiore alla soglia antiusura.”.
15 Nell'ambito di tale operazione, quanto alla CMS, al CTU è stato conferito l'incarico di elaborare i calcoli applicando il principio secondo cui “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo an- teriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separa- ta comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei de- creti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "mar- gine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. Infine, il Giudice ha disposto che, “qualora si accertasse il superamento del tasso soglia, il CTU ai sensi dell'art. 1815 c.c. escluda ogni addebito ef- fettuato a titolo di interessi.”. 16.2 Usura contrattuale Il CTU dott. ha premesso che, al fine di verificare se le Per_1 condizioni contrattuali pattuite nel contratto di c/c nr. 229794 del 27.11.2007 hanno violato la normativa anti-usura, ha applicato le istruzioni emanate dalla NC d'Italia nel febbraio 2006. In particolare, ha aggiunto di aver considerato il rapporto ban- cario de quo come riconducibile alla categoria n. 1, che riguarda l'apertura di credito in c/c e, specificatamente,, le operazioni “oltre 5.000,00 Euro”. Il consulente di parte convenuta e lo stesso difensore (nelle note difensive depositate il 26.11.2025, hanno contestato l'operato del CTU, affermando che egli “avrebbe dovuto semmai utilizzare a confronto il tasso indicato con il TSU della categoria delle “aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 (considerando un'apertura di credito pari a zero)” (cfr. pag. 4). Questa richiesta non può essere accolta, perché il CTU ha cor- rettamente applicato le Istruzioni della NC d'Italia, che dispongono:
“nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comun- que se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeter- minato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo).”. Il CTU, analizzando l'andamento del saldo del conto corrente e verificando l'esistenza di saldi negativi maggiori di euro 5.000,00, ha correttamente adot- tato il tasso soglia stabilito per la classe di importi corrispondente.
Ciò premesso, il CTU ha riferito di aver riscontrato che la vio- lazione della normativa antiusura si è verificata sia con riferimento alla commissione di massimo scoperto (CMS) che per il tasso di interesse.
16 1.1 quanto alla CMS, a fronte di una CMS soglia pari all'1,05%, il contratto del 27.11.2007 prevedeva il tasso dell'1,35% e, quindi, superiore di 0,30% rispetto al massimo consentito;
1.2 con riferimento al tasso di interesse, il consulente ha riferito che, a fronte di un tasso soglia del 14,925%, il contratto prevedeva il tasso del 15,5861. Il CTU ha riferito che la “ha applicato comunque una CP_2 correzione per rimanere al di sotto della soglia di usura”, agendo di fatto come se esistesse nel contratto una clausola di salvaguardia. Il fatto che la banca abbia in concreto applicato CMS e tassi di interesse inferiori alle rispettive soglie antiusura, tuttavia, è irrilevante. Ciò che importa, infatti, è la circostanza che al momento della conclusione del contratto le parti hanno previ- sto condizioni (appunto, CMS e tassi di interesse) illecite perché superiori alla soglia antiu- sura. Da ciò deriva la nullità delle pattuizioni contrattuali relative al tasso di interesse (art. 1815, secondo comma, c.c.), con conseguente esclusione dal saldo debitorio dell'intero ammontare degli interessi passivi addebitati (pari a € 61.986,08), oltre a € 1.111,04 di interessi attivi.
L'applicazione dell'art. 1815, secondo comma c.c., compor- tando l'integrale nullità della pattuizione di interessi usurari (c.d. usura contrattuale), rende ovviamente inutile la verifica relativa al superamento del tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale (c.d. usura sopravvenuta), perché – per l'appunto – non vi è alcuna valida ob- bligazione contrattuale.
17. Quantificazione del debito del correntista va condannato a pagare la somma di € 122.504,94, CP_9 pari alla decurtazione dal saldo del c/c alla data del 26.6.2017 dei seguenti importi (cfr. pag. 56):
- € 76.759,20 per interessi anatocistici;
- € 3.019,72 per CMS;
- € 27.181,85 per corrispettivo su accordato;
- € 988,02 per CIV/altre spese;
- € 62.520,00 per acquisto azioni BPVicenza;
- tutti gli interessi passivi addebitati;
- tutti gli interessi attivi addebitati,
18. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo di di ri- Parte_1 fondere a le spese processuali. CP_1 Esse vanno comunque compensate nella misura dell'80%, at- teso che la domanda originaria di € 630.912,55 è stata ridotta a € 122.504,94.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) revoca il decreto ingiuntivo nr. 966/2021 del 12.8.2021
17 b) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Livorno, essendo compe- tente il Tribunale di Prato, relativamente al contratto di apertura di credito in conto corrente e al conto corrente ipotecario nr. 0268232 e, per l'effetto, revoca in parte qua il decreto ingiuntivo nr. 966/2021 del 12.8.2021 e fissa il termine del 15.9.2025 per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Prato;
c) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte nei confronti della
[...]
amministrativa; Controparte_2 d) accerta che il credito di € 62.520,00 nei confronti di non è stato Parte_1 oggetto di valida cessione dalla a favore della spa Controparte_2
CP_1 e) condanna a pagare a Parte_1 Controparte_3 la somma di € 122.504,94 oltre interessi di mora a norma
[...] dell'art. 7 del contratto di c/c dal 27.7.2021 al saldo;
f) compensa le spese processuali nella misura dell'80%; g) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_3 il restante 20% delle spese processuali, e pertanto:
[...]
- € 2.820,60 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- spese del procedimento di mediazione;
- il 50% del compenso liquidato al ctu dott. con decreto del 6.11.2025; Persona_3
- spese successive occorrende.
Livorno, 18.12.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Orlando ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3382/2021 con OGGETTO: BA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAL- Parte_1 C.F._1 VETTI SERGIO ATTORE/I contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1
CONVENUTO/I
[C.F. E P. Controparte_2 IVA: ], con sede in via Btg. Framarin n. 18, in persona dei commis- P.IVA_2 CP_2 sari liquidatori contumace
1
Svolgimento del processo
1. Con decreto ingiuntivo nr. 966/2021 del 12.8.2021, il Tribunale di Livorno ha inti- mato a di pagare a Parte_1 Controparte_3
la somma di € 630.912,55, oltre interessi e spese.
[...] Tale somma è pari al credito relativo:
- in parte, ad un'apertura di credito in conto corrente, stipulata il 14.12.2009 dal con;
Pt_1 CP_4
- e in parte al contratto di conto corrente nr. 479/0229794, stipulato il 27.11.2007. La era poi stata incorporata dalla CP_4 Controparte_2 che, a sua volta, aveva ceduto il credito alla “a decorrere dall'11 apri-
[...] CP_1 le 2018”.
2. Con atto di citazione notificato il 25.10.2021, ha proposto opposi- Parte_1 zione, esponendo e deducendo: a) l'incompetenza per territorio, perché l'art. 19 del contratto di apertura di credito prevede come foro esclusivo quello di Prato;
b) la nullità della clausola di determinazione degli interessi prevista dal contratto di apertura di credito in conto corrente, perché non univoca, in quanto: b.1) prevede due diversi tassi extra fido;
b.2) il tasso è espresso in modo incomprensibile per un “non addetto ai lavori” e cioè con la formula “eur3m-Vtrim.365-media ULTMese”; b.3) non è stato indicato il valore dell'Euribor al momento della stipulazione del contratto;
c) “l'invalidità della clausola anatocistica poiché manca l'indicazione dei tassi espressa su base annua ex delibera CICR del 9 febbraio 2000” e la “mancata indicazione del tasso annuale (TAE) che tenga conto degli effetti della capitaliz- zazione”; d) l'applicazione, 10 mesi prima della revoca dell'affidamento, di un tasso extrafi- do pari al 12,50% e quindi superiore a quello contrattualmente previsto;
e) il superamento della soglia antiusura della Commissione di massimo scoperto;
f) l'illegittimità, nullità e inefficacia della “operazione baciata” effettuata sul c/c nr. 479/0229794, consistente nell'acquisto (per l'importo di € 62.500,00) di azioni dell'istituto di credito, operazione finanziata dall'istituto stesso e vietata dall'art. 2358 c.c.; ne consegue la nullità o l'inefficacia del contratto di affida- mento del 29.9.2011; g) l'illegittimità e quindi la nullità della cessione del credito ad perché vie- CP_1 tata dall'art. 1, comma 3, lett. a) del D.M. 22.2.2018, in quanto “rapporto di fi- nanziamento a qualunque titolo funzionalmente collegato alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni”; h) la mancanza della serie integrale degli estratti conto del contratto di apertura di credito in conto corrente, essendo stati prodotti a partire dal primo trimestre 2011, mentre il contratto è stato stipulato nel 2009; i) che anche gli estratti conto del c/c nr. 479/0268232 erano incompleti, perché partivano dall'ultimo trimestre del 2015, mentre il c/c era stato acceso nel no- vembre 2007.
2 L'opponente ha quindi concluso chiedendo la revoca del de- creto ingiuntivo per le ragioni appena esposte. 3. Con comparsa di costituzione depositata il 16.3.2022, la spa si è costituita CP_1 deducendo: a) che la cessione del credito da parte di alla Controparte_2 [...]
(che poi ha assunto la denominazione di è Controparte_5 CP_1 prevista dal DM 22.2.2018; b) quanto alla eccezione di incompetenza territoriale, che essa era infondata perché l'art. 35 delle condizioni generali prevede il Foro nella cui giurisdizione si trova la filiale presso la quale è sorto il rapporto e, quindi, che la competenza spettava al Tribunale di Livorno;
inoltre, il aveva la sua residenza nel Comune di Pt_1 Livorno;
c) che non vi è alcuna incertezza della clausola di determinazione degli interessi, atteso che il tasso extrafido è previsto nell'allegato B nella misura del 12,50%, mentre il tasso intrafido è disciplinato “nel corpo dell'atto”; d) che il non si era limitato ad acquistare le azioni della Pt_1 Controparte_2
ma anche numerosi altri titoli azionari e non vi era alcuna prova della
[...] dedotta imposizione di acquisto;
e) che erano esclusi dalla cessione i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti e le controversie, relative a dette passività, sorte prima della cessione.
4. La causa è stata istruita con produzione di documenti.
5. Le conclusioni sono state precisate all'udienza del 26.2.25, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter cpc con il deposito di note scritte:
- in data 3.2.25, da parte attrice;
- in data 21.2.25, da parte convenuta. 6. Con ordinanza del 16.6.25 la causa è stata rimessa sul ruolo, per l'espletamento di una consulenza contabile da parte del dott. con i seguenti quesiti: Persona_1 a) “si limiti al solo conto corrente nr. 229794, perché in relazione all'altro rapporto negoziale (contratto di apertura di credito in conto corrente e collegato conto cor- rente nr. 0268232, denominato dalla banca come “conto corrente ipotecario”: doc. 9 fasc. procedimento monitorio), allo stato, l'eccezione di incompetenza per territo- rio appare fondata;
b) escluda dal c/c 229794 l'addebito, in data 30.9.2011, della somma di € 62.520,00 anticipata da per l'acquisto da parte di Controparte_2 Parte_1 di azioni della banca stessa, perché l'operazione di finanziamento del 29.9.2011 e il negozio di acquisto delle partecipazioni del 30.9.2011 appaiono entrambi nulli ex art. 2358 c.c. e, comunque, negozi entrambi non validamente ceduti dalla al- CP_2 Cont la (ora, ), ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. a), del DM 22 febbraio CP_1 Cont 2018, norma che esclude la cedibilità al patrimonio destinato (quindi, alla ) dei
“rapporti di finanziamento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle opera- zioni di commercializzazione di azioni”; c) espunga dal c/c 229794 tutti gli addebiti (competenze, interessi, CMS, ecc.) riferibi- li alla somma di € 62.520,00, anticipata al dalla per compiere il Pt_1 CP_2 suddetto acquisto;
3 d) non tenga conto di nessuna delle condizioni contrattuali stabilite con il contratto di affidamento del 29.9.2011 (cfr. doc. nr. 8 fascicolo monitorio) perché tale contratto appare, allo stato, nullo ex art. 2358 c.c. e, quindi, anche per il periodo successivo al 29.9.2011 applichi le condizioni previste dal contratto del 27.11.2007 (efficace tra le parti prima della stipula di quello, che allo stato appare nullo, del 29.9.2011); a tal proposito, si evidenzia – salvo successivi approfondi- menti – che il contratto di affidamento del 29.9.2011 è un contratto modificativo o integra- tivo del contratto di conto corrente nr. 229794 del 27.11.2007 e, quindi, la nullità del pri- mo comporta l'inapplicabilità delle pattuizioni in esso previste ma non impedisce che si continuino ad applicare le condizioni concordate nel contratto di conto corrente del 2007; e) verifichi se la entità della CMS prevista dal contratto di conto corrente del 27.11.2007 risponda ai criteri previsti dall'art. 117bis TUB e cioè preveda “aliquo- ta, periodicità e base di calcolo”: cfr. ord. Cass. 5359/2024; Cass. 19825/2022; in caso di esito negativo di tale verifica, come allo stato sem- bra di dover concludere, perché il contratto di c/c del 2017 prevede solo la percentuale (cfr. Cass. 19825/2022), espunga tutti gli addebiti effettuati sul conto a titolo di CMS in caso di esito positivo della verifica (se, cioè , il c/c prevede
“aliquota, periodicità e base di calcolo”), verifichi se la CMS prevista superi o meno la CMS soglia (App. Venezia, 2103/2024); f) quanto alle modalità di liquidazione degli interessi (secondo il calendario civile o commerciale): considerato che il contratto di c/c 229794 prodotto in copia è scarsamente leggibile, verifichi se prevede come debbano essere calcolati gli interessi;
in caso negativo, riferisca come di fatto gli interessi sono stati calcolati se ritenuto opportuno, elabori un calcolo degli interessi (sia attivi che passivi) applicando i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB g) quanto al saggio degli interessi: verifichi dal contratto del 27.11.2017 se è rispettato l'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000 e, cioè, considerato che è prevista la capitalizzazione in- frannuale (e, specificamente trimestrale) se il contratto contiene la indicazione del valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e, quindi, se indica un tasso di interesse annuo nominale coincidente o diverso da quello ef- fettivo;
qualora tasso nominale e tasso effettivo siano coincidenti (come già detto, il testo del contratto del 27.11.2017 è scarsamente leggibile), la clausola contrattuale in materia anatocistica è illegittima e quindi il CTU dovrà eliminare ogni ca- pitalizzazione (sia degli interessi attivi che di quelli passivi); h) verifichi (applicando le istruzioni della NC d'Italia) se il TEG (tasso effettivo globale), tenendo conto dell'effetto anatocistico generato dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della CMS addebitata, sia stato superiore alla soglia antiusura
4 Nell'ambito di tale operazione, quanto alla CMS, il CTU elabori i calcoli applicando il principio secondo cui “in tema di contratti bancari, con rife- rimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, ai fini della ve- rifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effet- tivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 - e con la "CMS soglia" - calcolata au- mentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti mi- nisteriali compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”; qualora si accertasse il superamento del tasso soglia, il CTU ai sensi dell'art. 1815 c.c. escluda ogni addebito effettuato a titolo di interessi. Il Giudice ha altresì disposto che “all'esito dei suddetti calco- li, il CTU quantificherà il saldo finale del c/c 229794 alla data di chiusura del conto”.
7. All'udienza del 18.12.2025 la causa è stata poi assegnata a decisione, ai sensi degli artt. 281 sexies e 189 cpc.
Motivi della decisione
8. Eccezione di incompetenza per territorio L'attore in opposizione ha eccepito l'incompetenza per terri- torio, perché l'art. 19 del contratto di apertura di credito prevede come foro esclusivo quello di Prato. L'eccezione è solo parzialmente fondata. Tra le parti sono intercorsi due distinti rapporti contrattuali. Il primo è il contratto di conto corrente nr. 229794 (cfr. doc. nr. 7 fascicolo monitorio). L'art. 35, primo comma, del contratto di c/c prevede che “il Foro competente sarà, a scelta della o quello della propria sede legale o quello nel- CP_2 la cui giurisdizione trovasi la Filiale presso la quale si è costituito il presente rapporto o quello previsto dal codice di procedura civile”. Ai sensi dell'art. 637 e dell'art. 18 cpc, uno dei criteri di at- tribuzione della competenza per territorio è quello della residenza del convenuto. Pt_1 risiede in Livorno, via delle Villette 23. Pertanto, la ha correttamente propo-
[...] CP_1 sto innanzi a questo Tribunale il ricorso per ingiunzione e l'eccezione di incompetenza va quindi, relativamente al c/c 229794, respinta e la presente causa va decisa nel merito.
5 Il secondo rapporto negoziale è costituito dal contratto di apertura di credito in conto corrente. Le parti hanno utilizzato un distinto conto corrente (rispetto a quello nr. 229794), contrassegnato col nr. 0268232 e denominato dalla banca come “conto corrente ipotecario” (doc. 9 fasc. procedimento monitorio). Con riferimento a quest'ultimo rapporto, l'eccezione di in- competenza è certamente fondata, perché l'art. 19 del contratto di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria, stipulato il 14.12.2009 (doc. 5 fasc. procedimento monitorio) dispone che “per ogni eventuale controversia, comunque derivante e conse- guente dal presente contratto, sarà competente il Foro di Prato, ogni altro Foro espressa- mente rinunciato dalle parti, con rinuncia reciprocamente accettata”. E' vero quanto osservato da parte convenuta (cfr. note deposi- tate il 24.04.2025) e, cioè, che questa disposizione si pone in stridente contrasto con quanto previsto dall'art. 35 del contratto di conto corrente, allegato al suddetto rogito notarile del 14.12.2009. Tuttavia, ai sensi degli artt. 1363 e 1367 c.c., si deve dare pre- valenza alla clausola contenuta nell'atto notarile, per un triplice ordine di ragioni. In primo luogo, perché di tale atto è stata data lettura, mentre le parti hanno esonerato il notaio a leggere gli allegati. In secondo luogo, perché l'interpretazione proposta dalla con- venuta comporterebbe che la clausola attributiva della competenza al Tribunale di Prato non avrebbe mai alcuno spazio di operatività, in quanto dovrebbe sempre cedere di fronte alla onnicomprensività di quella contenuta nell'allegato. Ciò contrasta con la regola erme- neutica della conservazione del contratto. Infine, va considerato che il contratto di c/c allegato è redatto su un modulo predisposto dalla NC, mentre il rogito notarile è stato, ovviamente, confe- zionato dall'ufficiale rogante, che si è accertato della effettiva e concorde volontà delle par- ti. Pertanto, il contrasto tra le due clausole negoziali va risolto a favore dell'art. 35 dell'atto notarile. La clausola contenuta nel rogito notarile, inoltre, è conforme a quanto dispone l'art. 28 cpc, nell'interpretazione che la giurisprudenza ne ha sempre dato, richiedendo che la designazione convenzionale di un foro sia stabilita con un'enunciazione espressa che non lasci adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di esclude- re la competenza dei fori ordinari. Conseguentemente, il decreto ingiuntivo va revocato per di- fetto di competenza in relazione al conto corrente ipotecario.
L'esistenza di due diversi rapporti negoziali ha consentito di proporre, con ricorso per ingiunzione, due diverse domande, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, realizzando così il cumulo oggettivo semplice previsto dall'art. 104 cpc.
6 La incompetenza per territorio accertata con riferimento ad una sola delle due domande non comporta la propagazione del vizio anche all'altra doman- da. La giurisprudenza ha infatti chiarito che l'art. 104 cpc “consente la deroga, per espres- so richiamo al secondo comma dell'art. 10 cod. proc. civ., alla sola competenza per valore, con la conseguenza che, se una delle domande appartiene alla competenza territoriale di un giudice diverso, la deroga per soli motivi di connessione soggettiva non è consentita” (Cass. 29622/2024; Cass. 25269/2010; Cass. 4862/2007; Cass. 1213/2003; Cass. 11212/1996). Il difforme orientamento giurisprudenziale (Cass. 15252/2020, Cass. 1198'/1998; Cass. 19958/2005) non è condivisibile, perché l'art. 104 cpc consente la deroga al solo criterio di competenza per valore, prevedendo (tramite il ri- chiamo dell'art. 10, secondo comma, cpc) che “le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro”. Una norma che costituisce eccezione alla regola generale at- tributiva della competenza non può essere estesa analogicamente alla competenza per terri- torio. A maggior ragione, l'incompetenza per territorio che riguarda una domanda che si fonda su un autonomo rapporto contrattuale non può essere propagata ad un distinto rappor- to negoziale.
Il presente giudizio è stato quindi correttamente incardinato (con la notifica del decreto ingiuntivo, ex art. 643 cpc) soltanto con riferimento al conto corrente ordinario nr. 229794. Saranno pertanto esaminati esclusivamente i motivi di oppo- sizione che riguardano tale rapporto negoziale.
9. Individuazione dei motivi di opposizione da esaminare I motivi di opposizione proposti avverso il decreto ingiuntivo che si riferiscono (anche o esclusivamente) al conto corrente nr. 229794 sono quelli che ri- guardano: a) la c.d. “operazione baciata” e la conseguente cessione dalla Controparte_2 Cont alla (oggi, del contratto di conto corrente in cui è stato
[...] CP_1 erogato il finanziamento per l'acquisto di azioni di CP_6 b) l'usura contrattuale, perché “il contratto di accensione del rapporto prevede condizioni economiche usurarie ab origine”; in particolare, secondo l'opponente, la CMS è prevista in misura superiore alla soglia di usura;
essa, inoltre, sarebbe nulla per “indeterminabilità/indeterminatezza”; c) la indeterminabilità del tasso variabile indicato nel documento di sintesi n. 1 del contratto di affidamento in conto corrente;
d) l'invalidità della clausola anatocistica perché manca l'indicazione dei tassi espressa su base annua, in conformità a quanto prevista dalla delibera CICR del 8 febbraio 2000.
10. Operazione baciata
7 L'art. 2358 c.c. disciplina le c.d. “operazioni baciate”, cioè il rilascio di prestiti o la prestazione di garanzie, finalizzati all'acquisto o sottoscrizioni di azioni proprie, prevedendo l'obbligo che tali operazioni siano preventivate autorizzate dall'assemblea straordinaria della società di capitali, che deve verificare la ricorrenza di al- cune, specifiche e pregnanti, condizioni. Ciò premesso, occorre verificare la legittimazione passiva del- le due convenute. Sul piano giuridico, il rapporto di finanziamento “funzional- mente collegato alle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni” non può essere ceduto dalla al patrimonio destinato costituito dalla Società di Ge- Controparte_2 Cont stione di attività ( ), che ha assunto la denominazione della odierna convenuta CP_1 Ciò si ricava dalla piana lettura degli artt. 1 e 2 del DM 22 febbraio 2018, emanato dal Mi- nistro dell'economia e delle Finanze in forza del decreto-legge n. 99 del 25.06.2017. La ha fermamente contestato che il conto corrente n. CP_1 229794 fosse funzionalmente collegato alla vendita, da parte della delle Controparte_2 proprie azioni al correntista In particolare, ha evidenziato che “l'unica pro- Parte_1 va offerta sia rappresentata dal doc. 2 avv., dalla cui lettura si può, semmai, desumere che l'opponente investisse regolarmente in titoli azionari, diversificati emessi da istituti banca- ri diversi dalla NC PV (a mero titolo es., Intesa SP, MPS, ma – si dimostrerà nel pro- sieguo- anche Unicredit)”.
Ciò premesso, va osservato quanto segue. Il contratto di conto corrente nr. 229794 è stato stipulato il 27.11.2007 (cfr. doc. 7 fascicolo procedimento monitorio). Le parti originarie del rapporto erano e la Pt_1 CP_7
[.
. Successivamente, la è stata incorporata dalla CP_4 [...]
. Controparte_2 L'acquisto di azioni della è stato effettuato Controparte_2 il 30.09.2011 (cfr. doc. nr. 2 fasc. attr.). Il contratto stipulato il 27.11.2007 è un ordinario contratto di conto corrente. Originariamente, non era previsto alcun finanziamento. Tuttavia, come ha correttamente segnalato il il 29 set- Pt_1 tembre 2011 e cioè il giorno prima che egli si determinasse all'acquisto delle azioni della
, questa ha stipulato con l'odierno attore un affidamento di 2 li- Controparte_2 nee di credito (una di € 120.000,00 e l'altra di € 220.000,00): cfr. doc. 8 fascicolo monito- rio. La contestualità delle due operazioni (affidamento della Pt_2
[..
per ben 340.000,00 e l'acquisto di azioni della stessa banca), avvenute una il 29 settem- bre e l'altra il giorno successivo, non consente alcun dubbio in ordine alla sussumibilità della fattispecie nell'ambito applicativo dell'art. 2358 c.c. che, come già detto, pone rigoro- si limiti alla c.d. “assistenza finanziaria”. Si potrebbe ritenere che l'affidamento non sia antecedente all'acquisto delle azioni della perché il contratto, sebbene sti- Controparte_2 pulato il 29.9.2011, ha acquisito data certa solo il successivo 3 ottobre.
8 Tuttavia, va rilevato che alla data del 30.09.2011, quando cioè il ha acquistato le azioni di egli era in debito nei Pt_1 Controparte_2 confronti della suddetta dell'importo di € 241.738,33. Il saldo dell'estratto conto al 30 settembre 2011, dopo l'addebito del costo delle azioni della , è pari a - € 304.258,33. Controparte_2 Pertanto, anche a voler ritenere che il c/c 229794 non fosse assistito da apertura di credito, la (sia sia, ed è ciò che qui rileva, la CP_2 CP_4 [...]
) consentivano al una notevole elasticità di cassa. Infatti, tutti gli estratti CP_2 Pt_1 conto evidenziano saldi negativi per somme ingenti (da 200.000,00 a 300.000,00 per cia- scun trimestre), derivanti da operazioni di accredito e di addebito tra 2 e 3 milioni di Euro circa. Alla luce di questa constatazione, il Giudice ritiene che – con- trariamente a quanto sostenuto da – sia stata raggiunta la prova dell'esistenza di un CP_1
“rapporto di finanziamento funzionalmente collegato alle operazioni di commercializzazio- ne di azioni” della perché ciò risulta sia dall'affidamento del Controparte_2 29.9.2011, sia dalla costante esposizione debitoria del conto.
L'art. 2358 c.c. è stato introdotto, nel testo attuale, dall'art. 1, comma 4, d. lgs. 4 agosto 2008 n. 142. Pertanto, questo è il testo che ratione temporis viene in rilie- vo, perché l'acquisto delle azioni è avvenuto il 30.9.2011 (il fatto che il contratto di c/c sia stato stipulato il 27.11.2007 non ha alcuna rilevanza, perché il contratto – originariamente - non prevedeva alcun affidamento). L'art. 2358 c.c. si applica a qualsiasi tipo di affidamento (an- che ai casi di affidamento di fatto) perché la norma contiene “un divieto di fonte legale a presidio di interessi generali” e cioè “l'integrità patrimoniale della società” (Cass. 28148/2023). La norma è formulata in termini volutamente amplissimi, co- me è testimoniato dagli avverbi “direttamente o indirettamente” e dal ricorso all'espressione atecnica di “prestiti”, perché il legislatore ha inteso includere nel suo ambito applicativo ogni forma di “assistenza finanziaria” che una società di capitali possa prestare per incentivare l'investimento, da parte di terzi, in azioni della società stessa. Se si considera che l'art. 2358 c.c. non si riferisce alle sole so- cietà bancarie, ma a tutte le società per azioni, operanti in qualsiasi settore merceologico (commerciali, industriali, ecc.), è evidente che la tecnica legislativa utilizzata era inevitabi- le, al fine di evitare interpretazioni restrittive da parte degli operatori.
Posto, quindi, che l'acquisto, in data 30.09.2011, delle azioni della per un valore di € 62.520,00, è stato possibile perché la Controparte_2 NC ha consentito al di incrementare la già esistente e consistente esposizione Pt_1 debitoria, stipulando l'affidamento il 29.9.2011, occorre individuare le conseguenze della violazione dell'art. 2358 c.c. Proprio perché il c/c nr. 229794 non è sorto allo specifico scopo di costituire un finanziamento finalizzato all'acquisto di azioni della NC, esso non è nullo.
9 La nullità, invece, colpisce il contratto di affidamento del 29.9.2011 (doc. nr. 8 fascicolo procedimento monitorio), perché finalizzato a fornire al la provvista necessaria per acquistare le azioni della NC, in difetto Pt_1 dell'autorizzazione richiesta dall'art. 2358 c.c.
Pertanto, l'acquisto avvenuto il 30.9.2011, in violazione dell'art. 2358 c.c., comporta la illegittimità della cessione da parte della Controparte_2 Cont alla (ora, del credito sorto in conseguenza dell'acquisto delle azioni.
[...] CP_1 Infatti, l'art. 1, comma 3, lett. a), del DM 22 febbraio 2018 esclude la cedibilità al patrimonio destinato (quindi, alla SGA) dei “rapporti di finanzia- mento, a qualunque titolo, funzionalmente collegati alle operazioni di commercializzazione di azioni”. Ne deriva la nullità, ex art. 1418 c.c., per contrasto con norme imperative (appunto, il DL 9/2017 e il DM 22.2.2018), della cessione da parte della
[...] Cont alla (oggi, del credito costituito dalla somma di € Controparte_2 CP_1 62.520,00 anticipata dalla per acquistare azioni della medesima mutuante. Controparte_8 Pertanto, la non è legittimata a far valere il credito CP_1 maturato dalla per l'acquisto delle azioni del 30.9.2011, perché Controparte_2 non ne ha la titolarità. Per tale ragione, si deve detrarre dal decreto ingiuntivo l'importo di € 62.520,00 per il detto acquisto e pertanto con ordinanza del 16.6.2025 è sta- to disposto che il CTU espunga dal ricalcolo del c/c nr. 229794 sia la somma di € 62.520,00 che tutti gli addebiti (competenze, interessi, CMS, ecc.) riferibili al predetto addebito.
Va inoltre evidenziato che al CTU è stato conferito l'incarico di espungere dal c/c 229794 tutti gli addebiti (competenze, interessi, CMS, ecc.) riferibili alla somma di € 62.520,00, anticipata al dalla NC per compiere l'acquisto dei ti- Pt_1 toli azionari. A pag. 9 della relazione tecnica, il CTU ha dato atto di aver
“rideterminato tutti i saldi e le competenze maturate successivamente a tale addebito”.
Nella memoria ex art 183 n. 1, depositata il 04.11.2022, il ha chiesto non solo di “dichiarare la nullità della cessione del preteso debito”, ma Pt_1 anche di dichiarare “la retrocessione nell'ambito della procedura di liquidazione coatta del preteso credito riconducibile alla conclusione dell'acquisto finanziato di azione proprie dell'emittente”. Anche questa domanda va accolta, essendo ovvio che dalla Cont nullità della cessione del credito di € 62.520,00 dalla alla Controparte_2 deriva che la suddetta posizione creditoria è rimasta in capo alla CP_2
11. Rettifica condizioni applicate Con l'ordinanza del 16.6.2025 è stato disposto che il CTU – proprio in considerazione della nullità del contratto del 29.9.2011 - non tenesse conto di al- cuna delle condizioni contrattuali stabilite con il contratto di affidamento del 29.9.2011.
10 Nella citata ordinanza, si è infatti considerato che “il contrat- to di affidamento del 29.9.2011 è un contratto modificativo o integrativo del contratto di conto corrente nr. 229794 del 27.11.2007 e, quindi, la nullità del primo comporta l'inapplicabilità delle pattuizioni in esso previste ma non impedisce che si continuino ad applicare le condizioni concordate nel contratto di conto corrente del 2007”. Conseguentemente, il CTU ha applicato, in sostituzione del contratto nullo, le condizioni previste dal contratto del 27.11.2007 (efficace tra le parti pri- ma della stipula di quello, che va dichiarato nullo, del 29.9.2011). Alle pagine 10 e seguenti della relazione, il CTU ha riferito di aver riscontrato che “in gran parte dei trimestri analizzati le condizioni applicate siano ri- sultate più favorevoli al cliente rispetto a quelle pattuite nel contratto originario.”. Egli ha però specificato che la banca, “pur avendo applicato al rapporto in quasi tutti i trimestri tassi divergenti rispetto a quelli pattuiti con il contratto originario, in nessun periodo ha mai applicato tassi di interessi superiori rispetto a quelli pattuiti” (cfr. pag. 11). Il CTU ha quindi correttamente stabilito di non procedere al ricalcolo degli interessi, perché dall'art. 118, comma 3, TUB si desume che le variazioni contrattuali favorevoli al cliente possono essere sempre adottate dalla banca, anche senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nella norma (quindi, in sostanza, anche senza preventiva comunicazione).
12. Commissione di massimo scoperto L'attore in opposizione ha sostenuto che il conto corrente nr. 229794 è affetto da usura contrattuale, perchè “il contratto di accensione del rapporto pre- vede condizioni economiche usurarie ab origine”. In particolare, la CMS è prevista in mi- sura superiore alla soglia di usura. Alle pagg.
2-3 della conclusionale depositata il 24.04.2025, l'attore ha sostenuto “la natura usuraria della CMS prevista nel contratto del conto 479/0229794 e la conseguente usura contrattuale delle sue clausole a contenuto economico complessivamente considerate (TEG contrattuale oltre soglia), nonché la nullità della stes- sa clausola perché prevede solamente l'aliquota percentuale della CMS e non le modalità per la sua liquidazione”. Con l'ordinanza del 16.6.25 è stato disposto che il CTU “veri- fichi se la entità della CMS prevista dal contratto di conto corrente del 27.11.2007 rispon- da ai criteri previsti dall'art. 117bis TUB e cioè preveda “aliquota, periodicità e base di calcolo”: cfr. ord. Cass. 5359/2024; Cass. 19825/2022; in caso di esito negativo di tale verifica, come allo stato sem- bra di dover concludere, perché il contratto di c/c del 2017 prevede solo la percentuale (cfr. Cass. 19825/2022), espunga tutti gli addebiti effettuati sul conto a titolo di CMS in caso di esito positivo della verifica (se, cioè , il c/c prevede
“aliquota, periodicità e base di calcolo”), verifichi se la CMS prevista superi o meno la CMS soglia (App. Venezia, 2103/2024)”.
11 Il CTU ha riferito che effettivamente la CMS prevista nel con- tratto 229497 del 27.11.2007 prevede solo l'aliquota dell'1,3500% “per il massimo sco- perto, sia entro che fuori fido” e non contiene, invece, alcuna pattuizione in ordine alla pe- riodicità e base di calcolo. In particolare, il suddetto contratto non specifica né ogni quanto tempo la commissione deve essere calcolata (ad esempio, trimestralmente), né su quale importo esatto (ad esempio, il picco massimo di scoperto raggiunto nel periodo di riferi- mento. Il consulente ha quindi determinato in 3.019,72 la somma ad- debitata a titolo di CMS e da espungere dal saldo debitorio. Inoltre, nel ricalcolo del conto il CTU ha eliminato la somma complessiva di € 27.181,85, perché relativa a oneri denominati “Spesa per servizio di affi- damento in conto” e successivamente “commissione per l'affidamento” che, però, non sono stati pattuiti per iscritto.
13. Indeterminabilità del tasso variabile indicato nel documento di sintesi n. 1 del contratto di affidamento in conto corrente: Dalla nullità del contratto di affidamento del 29.9.2011 di- scende il superamento dell'argomentazione difensiva diretta a dimostrare la “indetermina- bilità del tasso variabile indicato” nel suddetto contratto.
14. Modalità di liquidazione degli interessi: Con l'ordinanza del 16.06.25 il Giudice ha formulato il se- guente quesito:
“considerato che il contratto di c/c 229794 prodotto in copia è scarsamente leggibile, verifichi se prevede come debbano essere calcolati gli interessi;
in caso negativo, riferisca come di fatto gli interessi sono stati calcolati se ritenuto opportuno, elabori un calcolo degli interessi (sia attivi che passivi) applicando i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB”. Il CTU ha riferito che il contratto non prevede se per il calco- lo degli interessi si debba considerare l'anno civile (365 giorni) o quello commerciale (365 giorni). Esaminando gli addebiti concretamente effettuati sul c/c, il consulente ha concluso che la ha fatto ricorso all'anno civile, sia per gli interessi CP_2 passivi che per quelli attivi. Questa scelta “avvantaggia il correntista rispetto alla banca” (cfr. pag. 20 relazione) quando, come nel caso di specie, il c/c assume prevalentemente sal- di negativi. Ciò premesso, il Giudice ritiene che non vi siano le condizioni per applicare i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117 TUB, perché il contratto di c/c 229794 è perfettamente valido, in quanto contiene la determinazione del tasso di interesse. L'unico elemento che manca è la tipologia di anno (civile o commerciale) da considerare per il calcolo degli interessi.
12 Ma questa carenza non è tale da comportare la nullità stabilita dall'art. 117, comma 4, TUB, perché l'unica alternativa al calcolo sulla base dell'anno civi- le è, ovviamente, quella dell'anno commerciale che, come ha evidenziato il CTU, sarebbe più sfavorevole per il correntista. Inoltre, il CTU ha specificato che, qualora si applicassero i tassi sostitutivi previsti dall'art. 117, comma 7, TUB, “per il correntista si otterrebbe un risultato deteriore rispetto al mantenimento delle condizioni applicate dalla banca, dal momento che il tasso di interesse rideterminato ai sensi dell'art. 117 TUB è comunque su- periore alla media dei tassi passivi di interesse applicati dalla banca al rapporto conside- rato tutto l'arco di durata dello stesso”. L'attore in opposizione, quindi, non ha un interesse giuridi- camente rilevante a far valere la mancata specificazione dell'anno civile, trattandosi di nul- lità di protezione (art. 127, comma 2, TUB).
15. Invalidità della clausola anatocistica perché manca l'indicazione dei tassi espressa su base annua ex delibera CICR del 8 febbraio 2000: 15.1 Premessa Con l'ordinanza del 16.06.25 il Giudice ha formulato il se- guente, ulteriore, quesito:
“verifichi dal contratto del 27.11.2017 se è rispettato l'art. 6 della delibera CICR del 9.2.2000 e, cioè, considerato che è prevista la capitalizzazione in- frannuale (e, specificamente trimestrale) se il contratto contiene la indicazione del valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione e, quindi, se indica un tasso di interesse annuo nominale coincidente o diverso da quello ef- fettivo;
qualora tasso nominale e tasso effettivo siano coincidenti (come già detto, il testo del contratto del 27.11.2017 è scarsamente leggibile), la clausola contrattuale in materia anatocistica è illegittima e quindi il CTU dovrà eliminare ogni ca- pitalizzazione (sia degli interessi attivi che di quelli passivi)”. 15.2 TAN e TAEG: Come è noto, il TAN (Tasso Annuo Nominale) rappresenta il tasso di interesse “puro” applicato al capitale. Invece, il TAEG (Tasso annuo effettivo globale) o ISC (indi- catore sintetico di costo) individua il tasso effettivo, cioè il reale e complessivo costo del credito, perché racchiude non solo gli interessi da pagare alla banca, ma anche le spese, gli oneri accessori e l'effetto finanziario della capitalizzazione degli interessi. Il TAEG, quindi, non può mai coincidere con il TAN, anche (ma non solo) quando il contratto prevede la ca- pitalizzazione degli interessi. Il comma 4 dell'art. 117 TUB, disponendo che “i contratti in- dicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione applicati”, contiene un implicito riferimento al TAEG. Ciò premesso, il CTU ha riferito che per gli interessi debitori il contratto del 27.11.2007 prevede (sia per quelli entro fido che fuori fido) il TAN del 14,75% e il TAEG del 15,5861%. Invece, con riferimento agli interessi creditori, il dott.
[...] Per_ ha evidenziato che sia per il TAN che per il TAEG è previsto il tasso dello 0,0250%.
13 Tuttavia, il CTU ha convincentemente spiegato che questa apparente identicità del tasso è dovuta a “una circostanza di natura esclusivamente mate- matica” e, cioè, che “l'aliquota del Tasso Annuo Nominale (TAN) prevista per la remune- razione delle somme a credito è definita a un livello talmente prossimo allo zero (0,025%) da rendere l'effetto composito della capitalizzazione infrannuale (in questo caso trimestra- le) non significativo”. Questa spiegazione appare corretta sul piano metodologico e logico-matematico. Ne consegue che va condiviso il corollario giuridico e, cioè, che “a tali livelli di tasso, l'applicazione della capitalizzazione composta non determina, di fatto, l'emersione di un differenziale di tasso apprezzabile, non configurando, pertanto, al- cuna anomalia derivante da pratiche anatocistiche non pattuite.”. Ne consegue che le previsioni contrattuali che differenziano TAN e TAEG esistono e sono valide e, pertanto, nessuna modifica va apportata al saldo debitorio complessivo. 15.3 Anatocismo nel periodo 1^ gennaio 2014/31 marzo 2016 Il CTU ha verificato che nel periodo che va dal 1^ gennaio 2014 al 31 marzo 2016 la ha “conteggiato e capitalizzato trimestralmente gli inte- CP_2 ressi passivi maturati sui rapporti regolati in conto corrente.”. Ha poi aggiunto che per il periodo successivo, e cioè a partire dal 1° aprile 2016 e fino alla chiusura del conto corrente, la banca “non ha mai addebitato in conto corrente gli interessi passivi maturati nello stesso periodo.”.
La questione da risolvere consiste, quindi nello stabilire se sia o meno legittima l'applicazione di interessi anatocistici dal 1^ gennaio 2014 al 31 marzo 2016. Come è noto, a decorrere dal 1^ gennaio 2014 l'art. 1, com- ma 629, legge 23 dicembre 2013 n. 147, modificando l'art. 120, comma 2, TUB, ha vietato la capitalizzazione degli interessi bancari, disponendo:
“gli interessi periodicamente capitalizzati non possano pro- durre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”. Questo disposto normativo è rimasto in vigore fino al 14 apri- le 2016 e, quindi, ricomprende interamente il periodo oggetto di causa. La giurisprudenza si è interrogata su come interpretare la su riportata norma, pervenendo alla conclusione che:
“la normativa prevista dall'art. 120, comma 2, del Testo Uni- co BAo (T.U.B.), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della Legge n. 147 del 2013, impone il divieto di applicazione dell'anatocismo a partire dal 1 gennaio 2014. Tale pre- scrizione è immediatamente operativa e non è condizionata dall'adozione di una delibera attuativa da parte del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR)”: Cass. 21344/2024. Senza ripercorrere l'ampio e convincente iter argomentativo, va però evidenziato che la Corte di Cassazione è pervenuta a questo approdo ermeneutico evidenziando che la finalità della norma del 2013 è quella di “evitare l'applicazione di inte- ressi anatocistici”, sulla base delle seguenti considerazioni:
14 a) la norma del 1999 faceva espresso riferimento agli “interessi sugli interessi”, mentre quella del 2013 ha previsto che il Comitato per il credito ed il risparmio fissi modalità e criteri "per la produzione di interessi"; b) l'espressione, introdotta nel 2013, di “interessi periodicamente capitalizzati” è una dizione impropria, perché il fulcro del dettato normativo è che gli interessi vanno calcolati “esclusivamente sulla sorte capitale”; c) i lavori parlamentari danno conto che l'intendimento del legislatore era quello di
“mettere la parola fine” al fenomeno anatocistico;
d) infine, la norma introdotta nel 2013 rappresenta “solo un'anticipazione, formula- ta lessicalmente in modo sicuramente poco felice, del precetto, assai più pun- tuale, della successiva versione dell'art. 120, comma 2: quella introdotta dalla L. n. 49 del 2016, di conversione del D.L. n. 18 dello stesso anno, per cui gli in- teressi debitori maturati "non possono produrre interessi ulteriori" e vanno "calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". La Corte ha inoltre stabilito l'immediata operatività, a decor- rere dal 1^ gennaio 2014, del testo del comma 2 dell'art. 120, introdotto nel 2013,, esclu- dendo che fosse necessaria l'adozione di una delibera CICR che modificasse quella del 9 febbraio 2000. Ha infatti evidenziato che la legge del 2013 ha introdotto un nuovo testo del comma 2, facendo quindi venir meno la norma che aveva attribuito al CICR il potere di stabilire le modalità di applicazione del testo introdotto nel 1999. Venuta meno la norma primaria che la legittimava, la delibera CICR del 9.2.2000 non è più in grado di disciplinare i rapporti bancari per il periodo se- gnato dalla vigenza del nuovo quadro regolatorio.
In definitiva, va condiviso l'elaborato del CTU che ha espunto gli interessi anatocistici addebitati sul c/c dal 1 gennaio 2014 al 31 marzo 2016.
16. Usura 16.1 Premessa Con l'ordinanza del 16.6.2025 il Giudice ha disposto che il CTU verificasse (applicando le istruzioni della NC d'Italia) “se il TEG (tasso effettivo globale), tenendo conto dell'effetto anatocistico generato dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della CMS addebitata, sia stato superiore alla soglia antiusura.”.
15 Nell'ambito di tale operazione, quanto alla CMS, al CTU è stato conferito l'incarico di elaborare i calcoli applicando il principio secondo cui “in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo an- teriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separa- ta comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei de- creti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108 del 1996, art. 2, comma 1 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "mar- gine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. Infine, il Giudice ha disposto che, “qualora si accertasse il superamento del tasso soglia, il CTU ai sensi dell'art. 1815 c.c. escluda ogni addebito ef- fettuato a titolo di interessi.”. 16.2 Usura contrattuale Il CTU dott. ha premesso che, al fine di verificare se le Per_1 condizioni contrattuali pattuite nel contratto di c/c nr. 229794 del 27.11.2007 hanno violato la normativa anti-usura, ha applicato le istruzioni emanate dalla NC d'Italia nel febbraio 2006. In particolare, ha aggiunto di aver considerato il rapporto ban- cario de quo come riconducibile alla categoria n. 1, che riguarda l'apertura di credito in c/c e, specificatamente,, le operazioni “oltre 5.000,00 Euro”. Il consulente di parte convenuta e lo stesso difensore (nelle note difensive depositate il 26.11.2025, hanno contestato l'operato del CTU, affermando che egli “avrebbe dovuto semmai utilizzare a confronto il tasso indicato con il TSU della categoria delle “aperture di credito in conto corrente fino a 5.000 (considerando un'apertura di credito pari a zero)” (cfr. pag. 4). Questa richiesta non può essere accolta, perché il CTU ha cor- rettamente applicato le Istruzioni della NC d'Italia, che dispongono:
“nel caso di passaggi a debito di conti non affidati o comun- que se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente predeter- minato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di passaggi a debito di conti correnti non affidati deve essere considerato il saldo contabile massimo).”. Il CTU, analizzando l'andamento del saldo del conto corrente e verificando l'esistenza di saldi negativi maggiori di euro 5.000,00, ha correttamente adot- tato il tasso soglia stabilito per la classe di importi corrispondente.
Ciò premesso, il CTU ha riferito di aver riscontrato che la vio- lazione della normativa antiusura si è verificata sia con riferimento alla commissione di massimo scoperto (CMS) che per il tasso di interesse.
16 1.1 quanto alla CMS, a fronte di una CMS soglia pari all'1,05%, il contratto del 27.11.2007 prevedeva il tasso dell'1,35% e, quindi, superiore di 0,30% rispetto al massimo consentito;
1.2 con riferimento al tasso di interesse, il consulente ha riferito che, a fronte di un tasso soglia del 14,925%, il contratto prevedeva il tasso del 15,5861. Il CTU ha riferito che la “ha applicato comunque una CP_2 correzione per rimanere al di sotto della soglia di usura”, agendo di fatto come se esistesse nel contratto una clausola di salvaguardia. Il fatto che la banca abbia in concreto applicato CMS e tassi di interesse inferiori alle rispettive soglie antiusura, tuttavia, è irrilevante. Ciò che importa, infatti, è la circostanza che al momento della conclusione del contratto le parti hanno previ- sto condizioni (appunto, CMS e tassi di interesse) illecite perché superiori alla soglia antiu- sura. Da ciò deriva la nullità delle pattuizioni contrattuali relative al tasso di interesse (art. 1815, secondo comma, c.c.), con conseguente esclusione dal saldo debitorio dell'intero ammontare degli interessi passivi addebitati (pari a € 61.986,08), oltre a € 1.111,04 di interessi attivi.
L'applicazione dell'art. 1815, secondo comma c.c., compor- tando l'integrale nullità della pattuizione di interessi usurari (c.d. usura contrattuale), rende ovviamente inutile la verifica relativa al superamento del tasso soglia nel corso del rapporto contrattuale (c.d. usura sopravvenuta), perché – per l'appunto – non vi è alcuna valida ob- bligazione contrattuale.
17. Quantificazione del debito del correntista va condannato a pagare la somma di € 122.504,94, CP_9 pari alla decurtazione dal saldo del c/c alla data del 26.6.2017 dei seguenti importi (cfr. pag. 56):
- € 76.759,20 per interessi anatocistici;
- € 3.019,72 per CMS;
- € 27.181,85 per corrispettivo su accordato;
- € 988,02 per CIV/altre spese;
- € 62.520,00 per acquisto azioni BPVicenza;
- tutti gli interessi passivi addebitati;
- tutti gli interessi attivi addebitati,
18. Spese Dalla soccombenza consegue l'obbligo di di ri- Parte_1 fondere a le spese processuali. CP_1 Esse vanno comunque compensate nella misura dell'80%, at- teso che la domanda originaria di € 630.912,55 è stata ridotta a € 122.504,94.
PQM
Il Giudice definitivamente decidendo, così provvede: a) revoca il decreto ingiuntivo nr. 966/2021 del 12.8.2021
17 b) dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Livorno, essendo compe- tente il Tribunale di Prato, relativamente al contratto di apertura di credito in conto corrente e al conto corrente ipotecario nr. 0268232 e, per l'effetto, revoca in parte qua il decreto ingiuntivo nr. 966/2021 del 12.8.2021 e fissa il termine del 15.9.2025 per la riassunzione dinanzi al Tribunale di Prato;
c) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte nei confronti della
[...]
amministrativa; Controparte_2 d) accerta che il credito di € 62.520,00 nei confronti di non è stato Parte_1 oggetto di valida cessione dalla a favore della spa Controparte_2
CP_1 e) condanna a pagare a Parte_1 Controparte_3 la somma di € 122.504,94 oltre interessi di mora a norma
[...] dell'art. 7 del contratto di c/c dal 27.7.2021 al saldo;
f) compensa le spese processuali nella misura dell'80%; g) condanna a rifondere a Parte_1 Controparte_3 il restante 20% delle spese processuali, e pertanto:
[...]
- € 2.820,60 per compenso;
- rimborso forfetario del 15%;
- cpa e iva nelle misure di legge;
- spese del procedimento di mediazione;
- il 50% del compenso liquidato al ctu dott. con decreto del 6.11.2025; Persona_3
- spese successive occorrende.
Livorno, 18.12.2025
Il Giudice dott. Massimo Orlando
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