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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/10/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5090/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 5090/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NI IA;
contro
, nata il [...] nella REPUBBLICA Controparte_1
DOMINICANA, rappresentata e difesa dall'avv. Cristhia Falchetti Ballerani.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:“Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre dove trasferirà la residenza.
Il padre terrà la figlia con sé per tre fine settimane ogni cinque (il primo ed il secondo con il padre, il terzo con la madre, il quarto con il padre ed il quinto con la madre) dal venerdì pomeriggio fino alle 19.00 della domenica sera.
Gli spostamenti della minore saranno a carico di entrambi i genitori in maniera alternata
(un genitore accompagnerà la minore e l'altro genitore la riprenderà).
Salvo diversi accordi ciascuno dei genitori vedrà e terrà altresì la minore per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
7 giorni nel periodo natalizio alternando ogni anno la settimana dal 24 al 30
- 1 - dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale alternando ogni anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. I genitori inoltre alterneranno tra loro le festività infrannuali con eventuali ponti. verserà a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia, l'importo mensile complessivo di euro 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Controparte_1
Il nucleo familiare sarà seguito dai Servizi sociali del Comune di Terni ai quali vanno attribuite funzioni di vigilanza, supporto ed assistenza. Ciò significa che i Servizi Sociali dovranno convocare periodicamente i genitori (appare congruo prospettare un incontro ogni tre mesi), così da:
- assumere informazioni sulle condizioni della minore, con particolare attenzione all'aspetto sanitario e scolastico e sociale;
- valutare l'andamento della relazione tra i genitori;
- fornire un sostegno alla genitorialità soprattutto nel caso in cui i genitori non riuscissero
a condividere insieme alcune decisioni.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di regolamentare le modalità di affidamento, visita e Parte_1 mantenimento relativamente alla figlia minore , nata il [...] da una relazione Per_1 avuta fuori del matrimonio con . Controparte_1
Il ricorrente, inoltre, ha domandato l'adozione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c. al fine di “ottenere “l'immediato collocamento della minore Per_2 resso l'abitazione familiare di proprietà del ricorrente sita in Serra San Quirico (AN),
[...]
Località Esinante Castellaro n. 31”.
Il Giudice delegato ha ritenuto non sussistenti i presupposti per adottare provvedimenti indifferibili inaudita altera parte, ma vista la tenera età della minore ha fissato per la trattazione di tale richiesta l'udienza del 15.10.2025.
- 2 - 2. si è regolarmente costituita in giudizio in funzione di tale Controparte_1 udienza, depositando un'articolata comparsa nella quale di fatto ha trattato quasi tutte le questioni rilevanti in relazione all'oggetto dell'intero giudizio.
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 15.10.2025 all'esito della quale hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni e non soltanto con riferimento alle tematiche oggetto di richiesta di provvedimenti indifferibili, tanto che i difensori hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, considerato in particolare che:
- consentiranno alla minore di trascorrere un tempo adeguato con il padre, gli altri figli del signor ed i restanti familiari;
Pt_1
- il monitoraggio da parte dei servizi sociali consentirà di aiutare i genitori ed intercettare eventuali criticità che potrebbero incidere negativamente sulla crescita della minore.
La tenera età della minore e l'accordo raggiunto dalle parti rendono non necessario procedere d'ufficio all'ascolto.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
dispone che i Servizi Sociali del Comune di Terni prendano in carico il nucleo familiare svolgendo le attività sopra indicate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Terni.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 3 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 5090/2025 promosso da: nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
NI IA;
contro
, nata il [...] nella REPUBBLICA Controparte_1
DOMINICANA, rappresentata e difesa dall'avv. Cristhia Falchetti Ballerani.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ
GENITORIALE NEI CONFRONTI DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO.
CONCLUSIONI CONGIUNTE:“Affidamento condiviso della figlia ad entrambi i Per_1 genitori, con collocamento prevalente della stessa presso la madre dove trasferirà la residenza.
Il padre terrà la figlia con sé per tre fine settimane ogni cinque (il primo ed il secondo con il padre, il terzo con la madre, il quarto con il padre ed il quinto con la madre) dal venerdì pomeriggio fino alle 19.00 della domenica sera.
Gli spostamenti della minore saranno a carico di entrambi i genitori in maniera alternata
(un genitore accompagnerà la minore e l'altro genitore la riprenderà).
Salvo diversi accordi ciascuno dei genitori vedrà e terrà altresì la minore per 15 giorni, anche non consecutivi, durante il periodo estivo da concordarsi ogni anno entro il 30 maggio;
7 giorni nel periodo natalizio alternando ogni anno la settimana dal 24 al 30
- 1 - dicembre con quella dal 31 dicembre al 6 gennaio;
3 giorni nel periodo pasquale alternando ogni anno il giorno di Pasqua con il lunedì dell'Angelo. I genitori inoltre alterneranno tra loro le festività infrannuali con eventuali ponti. verserà a , a titolo di contributo al Parte_1 Controparte_1 mantenimento della figlia, l'importo mensile complessivo di euro 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, entro e non oltre il giorno 25 di ogni mese.
Le spese straordinarie, come previste dal Protocollo vigente presso il Distretto delle Marche, vengono suddivise al 50% tra i genitori.
L'assegno unico verrà percepito integralmente da . Controparte_1
Il nucleo familiare sarà seguito dai Servizi sociali del Comune di Terni ai quali vanno attribuite funzioni di vigilanza, supporto ed assistenza. Ciò significa che i Servizi Sociali dovranno convocare periodicamente i genitori (appare congruo prospettare un incontro ogni tre mesi), così da:
- assumere informazioni sulle condizioni della minore, con particolare attenzione all'aspetto sanitario e scolastico e sociale;
- valutare l'andamento della relazione tra i genitori;
- fornire un sostegno alla genitorialità soprattutto nel caso in cui i genitori non riuscissero
a condividere insieme alcune decisioni.
Le parti rinunciano ad ogni altra domanda, eccezione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto di regolamentare le modalità di affidamento, visita e Parte_1 mantenimento relativamente alla figlia minore , nata il [...] da una relazione Per_1 avuta fuori del matrimonio con . Controparte_1
Il ricorrente, inoltre, ha domandato l'adozione di provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473bis.15 c.p.c. al fine di “ottenere “l'immediato collocamento della minore Per_2 resso l'abitazione familiare di proprietà del ricorrente sita in Serra San Quirico (AN),
[...]
Località Esinante Castellaro n. 31”.
Il Giudice delegato ha ritenuto non sussistenti i presupposti per adottare provvedimenti indifferibili inaudita altera parte, ma vista la tenera età della minore ha fissato per la trattazione di tale richiesta l'udienza del 15.10.2025.
- 2 - 2. si è regolarmente costituita in giudizio in funzione di tale Controparte_1 udienza, depositando un'articolata comparsa nella quale di fatto ha trattato quasi tutte le questioni rilevanti in relazione all'oggetto dell'intero giudizio.
3. Gli atti sono stati trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 15.10.2025 all'esito della quale hanno raggiunto un accordo su tutte le questioni e non soltanto con riferimento alle tematiche oggetto di richiesta di provvedimenti indifferibili, tanto che i difensori hanno chiesto di rimettere la causa in decisione, accogliendo quanto da loro concordato, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
5. Le condizioni prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi della figlia, considerato in particolare che:
- consentiranno alla minore di trascorrere un tempo adeguato con il padre, gli altri figli del signor ed i restanti familiari;
Pt_1
- il monitoraggio da parte dei servizi sociali consentirà di aiutare i genitori ed intercettare eventuali criticità che potrebbero incidere negativamente sulla crescita della minore.
La tenera età della minore e l'accordo raggiunto dalle parti rendono non necessario procedere d'ufficio all'ascolto.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni sopra riportate;
dispone che i Servizi Sociali del Comune di Terni prendano in carico il nucleo familiare svolgendo le attività sopra indicate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi alle parti ed ai Servizi Sociali del Comune di Terni.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 15/10/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
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