Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/1986, n. 5990
CASS
Sentenza 13 ottobre 1986

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L'Obbligo di risarcire il maggior danno, posto dall'art. 1591 cod. civ. a carico del conduttore in mora nella restituzione della cosa locata, non comporta un'automaticità del risarcimento sulla base del valore locativo presumibilmente ricavabile dalla locazione o dall'eventuale vendita dell'immobile, dovendo invece il danno essere provato dal locatore nella sua esistenza e nel suo ammontare, in relazione alle condizioni dell'immobile stesso, alla sua ubicazione, alle possibilità di utilizzazione, dalle quali emerga il verificarsi di una lesione effettiva nel patrimonio del locatore. ( V 5984/81, mass n 416768; ( V 2710/78, mass n 335282; ( V 2495/76, mass n 381293).*

La consulenza tecnica d'ufficio ha la finalità di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o della soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. Essa non può, pertanto, essere chiesta e disposta come mezzo per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, gravando il relativo Onere solo su di essa. ( Conf 4991/84, mass n 436846; ( Conf 1058/80, mass n 404532; ( Conf 3475/77, mass n 387044).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 13/10/1986, n. 5990
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5990
    Data del deposito : 13 ottobre 1986

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