Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2501 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via Alcide de Gasperi, Parte_1 ll'avv. Daniela Marrabello (PEC: , Email_1 che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti. RICORRENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
e, via L. Repaci, n. 20/A, presso lo studio dell'avv. Gianfranco Infante (PEC: che la rappresenta e Email_2 la difende, giusta procura in atti. RESISTENTE
, in persona del Controparte_2 ibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso gli avv. Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che lo rappresentano e difendono, giusta procura Email_3
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione intimazione di pagamento. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 28/11/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, contestano la legittimità dell'intimazione di pagamento n. 13920229001398765000, notificatagli il 25.10.2022, cui sono sottesi gli avvisi di addebito recanti numero: 43920140000308483000; 43920140000751752000; 43920150000566240000; 43920160000454623000 e 43920170000399715000, relativi a contributi IVS per il periodo intercorrente fra il 2012 e il 2016.
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- condannare le parti resistenti al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, IVA e Cap come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore.” Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio e i quali CP_3 CP_2 contestando il ricorso, ne chiedevano il rigetto con il favore delle spe t La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Occorre dichiarare la parziale cessazione della materia del contendere e il parziale rigetto, nel resto.
2.Preliminarmente, conformemente a quanto dichiarato e documentato dall'Ente previdenziale impositore, i crediti riportati dagli avvisi di addebito n. 43920140000308483000; 43920140000751752000 e 43920150000566240000, sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022).
3. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l. 197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015. 4. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n. 22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni. Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne
2 discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
5. Relativamente agli avvisi di addebito residuanti, aventi numero 43920160000454623000 e 43920170000399715000, il ricorso non può trovare accoglimento.
6. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della somma di cui agli impugnati avvisi di addebito (richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata), in ragione dell'estinzione del credito per intervenuta prescrizione.
7. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
7.1. Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del 13.12.2006).
8. A ciò si aggiunga che il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno
3 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
9. L'eccezione sollevata dal ricorrente, relativa all'assenza della spedizione e della ricezione degli avvisi di pagamento suddetti, è smentita dalla documentazione versata in atti dall'Ente previdenziale, da cui risulta che le notifiche degli avvisi di addebito siano state validamente eseguite. Infatti:
- l'avviso di addebito n. 43920160000454623000 è stato notificato il primo giugno 2016;
- l'avviso di addebito n. 43920170000399715000 è stato notificato il 12.10.2017. 10. Pertanto, anche in occasione della sospensione dei termini per emergenza pandemica (pari a 311 giorni complessivi), i crediti riportati dagli avvisi di addebito suddetti non sono estinti, perché non è decorso inutilmente il quinquennio diretto a provocare la prescrizione della pretesa. 10.1. Infatti, il Decreto legge n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020, all'art. 37, comma 2, ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, disponendo che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo”. Successivamente, l'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, rubricato “Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, ha disposto al comma 9 che: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. 12. Per le ragioni sopra esposte, il ricorso relativamente agli avvisi di addebito n. 43920160000454623000 e 43920170000399715000, deve essere rigettato. 13. Stante l'intervenuto sgravio ex lege intervenuto in corso di giudizio, le spese di lite sono compensate per 1/3, ponendo la residua somma nella misura liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara la cessata materia del contendere relativamente agli avvisi di addebito n. 43920140000308483000; 43920140000751752000; 43920150000566240000, richiamati dall'intimazione di pagamento impugnata in via principale;
- rigetta il ricorso nel resto;
- compensa per 1/3 le spese di lite e condanna al pagamento Parte_1 della residua parte, liquidata in complessivi 60 ri di legge, da corrispondere in favore di condanna al pagamento della CP_2 Parte_1 residua parte delle spese , liquidate i 0€, oltre accessori di legge, da corrispondere in favore di . Controparte_4
Vibo Valentia, 12.02.2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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