Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 2069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2069 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai sig.ri Magistrati:
1.dott. Anna Carla Catalano Presidente rel.
2.dott. Rosa B. Cristofano Consigliere
3.dott. Laura Scarlatelli Consigliere
All'esito di trattazione scritta riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 15 maggio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.2879/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
in persona del Direttore Generale, dott. legale Parte_1 Parte_2 rappresentante p.t., con sede legale in alla Via Unità Italiana n. 28, Pt_1 rappresentata e difesa dall'avv. Agnese Grassia (C.F.: C.F._1 elettivamente domiciliati presso la sede dell'ente in alla Via Unità Italiana n. 28 Pt_1
( Email_1
- appellante
E
, cod. fisc. rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Pasquale Mastellone (Cod. Fisc. - p.e.c.: C.F._3
– fax: +39.0823.356622) ed elett.te dom.to in alla via Email_2 Pt_1 Leonetti n. 34
-appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 28.11.2023 , premesso di essere un CP_1 medico veterinario, specialista ambulatoriale convenzionato con l' con Parte_1 contratto full-time (38 ore settimanali) a tempo indeterminato a far data dal mese di marzo 2019, con esclusività di rapporto;
che sin dalla prima assunzione svolgeva attività di Pubblico Ufficiale consistente nell'espletamento di Controlli ed altre Attività Ufficiali, nonché compiti di vigilanza, di ispezione e di verifica con specifiche funzioni di Polizia Giudiziaria;
che l'indennità di UPG era stata corrisposta solo a far data dal mese di Part novembre 2021, chiedeva la condanna dell' al pagamento della somma di Euro 2.480,00, pari alla predetta indennità (euro 80) moltiplicata per n. 31 mensilità.
1
Il Tribunale adito, con sentenza 968 del 17.10.2024 accoglieva il ricorso.
Il primo Giudice, ripercorsa la normativa in materia, riteneva che per il periodo non Part riconosciuto dall' parte istante poteva sempre dimostrare la sussistenza dei requisiti costitutivi dell'indennità in oggetto e che nel caso di specie gli stessi potevano ritenersi Part provati per assenza di specifica contestazione da parte dell'
Part Avverso la suddetta sentenza interponeva appello l in data 6.11.2024 censurando la decisione in quanto frutto di palese travisamento degli atti. In particolare riteneva che il Tribunale erroneamente aveva ritenuto non contestato lo svolgimento di funzioni di Part polizia giudiziaria laddove sin dalla memoria di costituzione essa aveva eccepito una carenza di presupposti per il riconoscimento dell'indennità di cui è parola.
Instaurato regolare contraddittorio, si è costituito il che ha ribadito la sussistenza CP_1 di tutti i requisiti per la corresponsione della indennità di polizia giudiziaria sin dalla costituzione del contratto full-time.
Disposta la trattazione scritta a mente dell'art.127 ter c.p.c., acquisite le note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Avellino, richiamata la normativa regolante l'indennità di polizia giudiziaria, ritenuto altresì che l'attribuzione della qualifica di si acquistasse direttamente con l'esercizio delle funzioni ispettive attribuite dal Pt_3 superiore gerarchico, direttore o responsabile di struttura, e tanto in conformità a quanto espressamente stabilito nell'A.C.I. approvato della con delibera Parte_4
541/2020, ha accolto il ricorso per mancanza di contestazioni da parte dell'ente, che si era limitato a dedurre l'inapplicabilità delle disposizioni nel periodo di causa, antecedente all'approvazione dell'accordo integrativo sopra richiamato.
L'appello è fondato e merita accoglimento.
La pretesa di cui è causa trae fondamento dall'art. 52 del CCNL 2005 Dirigenza Medica e
Veterinaria il quale dispone che “1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente contratto, ai dirigenti medici e veterinari cui, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata attribuita dall'autorità competente la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, è corrisposta, per dodici mesi, una indennità mensile lorda, del valore annuo di € 723,04 a condizione dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dall'art. 27 del D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616 e dall'art. 3 della Legge 30 aprile 1962, n. 283. 2. L'indennità cessa di essere
2 corrisposta dal primo giorno del mese successivo al venir meno delle condizioni del comma 1”.
Il testo contrattuale, dunque, richiede una duplice condizione per il riconoscimento della suddetta indennità, ovvero la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria attribuita dall'Autorità competente e lo svolgimento effettivo delle funzioni ispettive disciplinate dall'art. 27 del d.P.R. 24 luglio 1977. n. 616 e dall'art. 3 della legge 30 aprile 1962. n. 283.
Orbene anche a non voler ritenere necessaria la nomina “prefettizia” ai fini della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è non di meno evidente la insufficienza, al fine che ci occupa, degli elementi necessari in relazione all'arco temporale di riferimento della pretesa di cui è causa ( marzo 2019/ottobre 2021) .
Invero, nel caso in esame difetta il requisito dell'effettivo svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo a seguito di attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
Si ricordi, infatti, che la norma contrattuale rinvia alle funzioni ispettive e di controllo previste all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n. 283, vale a dire alle attività relative ad ispezioni e prelievi di campioni sulle sostanze alimentari.
L'appellante, al riguardo, non ha fornito né allegato la prova delle attività di cui oggi si pretende il pagamento in quanto nessuno dei documenti allegati al ricorso introduttivo fornisce un principio di prova dello svolgimento effettivo di funzioni ispettive o di controllo.
Part Le circostanze innanzi riportate sono state già contestate dalla in sede di costituzione nel corso del giudizio di I grado.
Al riguardo non si condivide l'assunto del Tribunale che ha ritenuto non contestato lo svolgimento di dette funzioni.
Part Ed invero l' ,nel costituirsi, ha non soltanto eccepito la nullità del ricorso ma anche l'infondatezza della pretesa per mancanza di norma previsionale e relativi elementi costitutivi (pagg.
5-6 memoria di costituzione in primo grado) concludendo : “ in estrema sistesi conclusiva il sistema esclude – come invece ritiene controparte - qualunque forma di automatica attribuzione delle funzioni di u.p.g. a tutti gli specialisti veterinari, imponendo la precipua individuazione dei veterinari titolari di una specifica ulteriore funzione appositamente retribuita”.
Part Corretto, dunque, si ritiene l'operato dell .
Né alcun riconoscimento del diritto può desumersi dalla delibera n.6817/2021 del 28.9.2021, posto che da una lettura unitaria della stessa si evince in maniera chiara che la corresponsione dell'indennità è sempre legata, oltre che da un incarico a tempo indeterminato con carattere di esclusività, dall'assegnazione di specifici incarichi di servizio .
3 Part Invero l' nella delibera in esame, premette di aver richiesto con nota del 17.6.2021 ai dirigenti responsabili delle di comunicare i nominativi dei Parte_5 veterinari specialisti ambulatoriali con i predetti incarichi di servizio e di aver acquisito le note con i suddetti elenchi.
Appare, dunque, evidente che ai fini dell'ottenimento di detta indennità, non è sufficiente essere un veterinario con incarico a tempo indeterminato con rapporto di esclusività ma è necessario un quid pluris ovvero l'attribuzione di specifico incarico per lo svolgimento di funzioni di p.g.
Del pari non assume rilievo dirimente al fine del decidere la nota istruttoria prot. 61973/2024 considerata dalla difesa del parzialmente ricognitiva del proprio CP_1 Parte diritto nella parte in cui l riconosce che «[…] quanto indicato in oggetto è già stato corrisposto da novembre 2021 e che le quote dovute, a far data dall'Accordo Integrativo Regionale 2020 (DGRC n. 541 del 02/12/2020), sono in fase di calcolo per la successiva liquidazione».
La nota non contiene alcun riferimento alla posizione del sicchè alcuna valenza CP_1 probatoria può essere attribuita alla stessa .
Essa, in ogni caso, appare oltremodo generica nella parte in cui fa riferimento alle “quote dovute”.
Da quanto detto consegue che, in ossequio ai principi generali, parte appellata avrebbe dovuto fornire idonea prova al riguardo, e le carenze allegatorie e istruttorie sul punto non possono che condurre al un rigetto della domanda.
Il gravame va, dunque accolto e la sentenza riformata.
Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza come liquidata in dispositivo.
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, previa riforma della sentenza, rigetta la domanda di;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite che CP_1 CP_1 liquida, quanto al primo grado in euro 852,00 e quanto al presente giudizio in euro 965,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge, con distrazione .
Così deciso in Napoli il giorno 15 maggio 2025
Il Presidente Est.
(dr.ssa Anna Carla Catalano)
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