Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 03/06/2025, n. 10692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10692 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 10692/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03681/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3681 del 2025, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Eloy Puga Villarino, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Lorenzo il Magnifico, n. 42;
contro
Ministero dell'Interno e Questura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio-inadempimento della Questura di Roma sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal sig.-OMISSIS- in data 23 giugno 2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Simone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame il sig.-OMISSIS- ha chiesto la dichiarazione dell'illegittimità e l'annullamento del silenzio formatosi sull'istanza di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a seguito di rilascio di nulla osta, dallo stesso presentata alla Questura di Roma in data 23 giugno 2023 e, nonostante i solleciti, tuttora non definita con l’adozione di un provvedimento espresso.
Deduce il ricorrente la violazione dei termini previsti per la conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno di cui al “Testo Unico sull’Immigrazione” D.lgs 286/1998 e la violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla Legge 241/1990, chiedendo a questo Tribunale di ordinare alla Questura di Roma l’adozione di un provvedimento espresso in ordine all’istanza di causa, con condanna dell’Amministrazione alle spese.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Questura di Roma che, con nota depositata in data 18 aprile 2025, ha rappresentato di aver trasmesso un primo preavviso di rigetto per carenza del previsto “Contratto di Soggiorno” in data 5 giugno 2024 (a cui il ricorrente non avrebbe fornito riscontro), sostituito da un successivo preavviso di rigetto del 28 marzo 2025, eccependo l’insussistenza di alcuna inerzia da parte dell’Amministrazione.
Con memoria di replica depositata il 21 maggio 2025 il ricorrente ha prodotto tra l’altro copia delle osservazioni e della documentazione trasmesse all’Amministrazione in data 24 giugno 2024 in riscontro al primo preavviso di rigetto.
Nella camera di consiglio del 27 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato, atteso che ad oggi l’Amministrazione non risulta aver adottato il provvedimento conclusivo del procedimento.
Va, dunque, ordinato alla Questura di Roma di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza mediante adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento da parte dell’Amministrazione, il Collegio nomina sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Dirigente del Dipartimento del Ministero dell’Interno competente, con facoltà di subdelega, il quale dovrà provvedere entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. del relativo importo in favore del difensore di parte ricorrente, come richiesto nelle conclusioni dell’atto introduttivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto ordina alla Questura di Roma di concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
In caso di perdurante inerzia oltre il termine sopraindicato, nomina un Commissario ad acta nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione resistente a pagare, in favore della parte ricorrente, le spese del presente giudizio, il cui importo, liquidato in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre iva, cpa e contributo unificato, come per legge, deve essere attribuito ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Silvia Simone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Simone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.