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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°977 R.G.A. 2023 promossa in grado di appello
D A
e Parte_1
rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato di Palermo presso i cui Uffici Parte_2 in Palermo via V. Villareale n.6 sono elettivamente domiciliati appellante
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
CP_4 Controparte_5 CP_6 Controparte_7 [...]
, CP_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Lino Antonino Di Verde presso il CP_12 CP_13 cui studio in Palermo, via Principe di Paternò n.101, sono elettivamente domiciliati appellati Oggetto: altre ipotesi.
All'udienza di discussione del 2 ottobre 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale, in atti.
FATTO E DIRITTO
1) Con sentenza n.304/2023 il Tribunale G.L. di Agrigento, accoglieva le domande proposte dagli odierni appellati di riconoscimento senza oneri economici, ai fini della determinazione dell'indennità di buonuscita, dell'anzianità di servizio maturata - con contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell'art.31 L.R. n.37/85 dal giugno/luglio 1989 al 31 dicembre 1990 - prima dell'immissione nei ruoli regionali. Deducevano i ricorrenti, che il loro rapporto, dopo il biennio a tempo determinato, era stato convertito a tempo indeterminato per effetto dell'art.3 della L.R. n.11/1990 e che, in seguito, erano stati inquadrati, ai sensi dell'art.58 L.R. n.25/93, nel Ruolo Speciale Transitorio di cui alla L.R. n.53/1985. Assumevano che in base alla L.R. n.53/85 il servizio prestato fuori ruolo dal personale inquadrato nel Ruolo Speciale Transitorio doveva essere valutato per intero quale anzianità effettiva di servizio, con il conseguente computo di tale periodo nella dete rminazione del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita.
Lamentavano che l' in sede di valutazione del servizio Parte_3 prestato, aveva calcolato l'anzianità maturata fuori ruolo soltanto ai fini di quiescenza, senza alcun esborso economico per gli interessati, e non anche ai fini dell'indennità di buonuscita.
Osservavano che in base all'art.2 del contratto sottoscritto per lo svolgimento del lavoro a tempo determinato era stato previso che al termine dello stesso la “avrebbe Parte_1 corrisposto l'indennità di fine rapporto secondo le norme vigenti” e che, invece, alla scadenza del contratto ciò non era avvenuto.
Soggiungevano che nel periodo pre-ruolo lo stipendio “era stato oggetto delle trattenute ai fini di quiescenza sia ai fini di previdenza”.
Costituitesi in giudizio, le Amministrazioni odierne appellanti avevano contestato le domande, chiedendone il rigetto;
evidenziavano, in particolare, che l'amministrazione, in difetto di un'espressa previsione normativa regionale di segno contrario, si era attenuta, con riguardo alla valutazione ai fini pensionistici e previdenziali dei servizi pregressi, all'applicazione delle norme che disciplinano la materia per i dipendenti dello Stato, ossia il D.P.R. n. 1032/73.
Evidenziavano “come da atti allegati” che “per il periodo oggetto della controversia i contributi dei CP_1 ricorrenti” erano “stati versati all' senza alcun accantonamento ai fini della buonuscita (all. 1, 2, 3)”.
Sostenevano che “la questione in esame” doveva trovare “risoluzione sulla base degli art. 14 e 15 del D.P.R. 1032/73, ai sensi dei quali è ammesso il riscatto degli anni di lavoro pre-ruolo unicamente con onere
a carico del dipendente, che in questo modo “compensa” la pregressa assenza di contribuzione ai fini” della
“buonuscita”. Che, in “definitiva, il servizio prestato tra 1/06/1989 al 31/12/1990 da parte dei ricorrenti” era
“disciplinato dall'art. 14, in quanto svolto alle dipendenze di un ente non statale;
ragion per cui” trovava
“applicazione l'art. 15, in base al quale il periodo lavorativo in discorso è ammesso al riscatto, ma a titolo oneroso, e computabile ai fini del trattamento di quiescenza (art. 11 del medesimo D.P.R.)”. In ordine “alla previsione contrattuale secondo cui l'Amministrazione si sarebbe obbligata al pagamento delle “indennità di fine rapporto ai sensi di legge” deducevano che era “chiaro che essa” andava
“riferita unicamente al T.F.R., dovuto per legge e a prescindere da qualsiasi domanda, in quanto quota differita di retribuzione”. Il Tribunale G.L. di Agrigento, condividendo il percorso argomentativo esposto da conformi pronunce di questa Corte (sentenze nn. 235/2017 e 249/2019) accoglieva il ricorso.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello le amministrazioni regionali indicate in epigrafe con ricorso depositato in cancelleria il 25.09.2022, lamentando, previo richiamo, di un precedente di questa Corte (sent. n.779/2021) e di uno della Cassazione (sent. n.9956/2018), che il primo giudice non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che il periodo di servizio prestato dai ricorrenti a tempo determinato non era coperto da contribuzione relativa all'indennità di buonuscita, con la conseguenza che il computo di tale anzianità ai fini della sua determinazione era soggetto ad oneri a carico dei lavoratori;
hanno, quindi, individuato la norma di riferimento, ai fini del relativo regime previdenziale, nell'art.58 della L. R. n.25/1993 che, per il servizio pre–ruolo, richiamano le previsioni di cui all'art.11 della L. R. n.11/1988, ribadendo, per il resto, tutte le contestazioni già sollevate in primo grado.
, , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_9
, si sono costituiti con Controparte_10 CP_11 CP_12 CP_13 memoria depositata il 24.9.2025 resistendo al gravame e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.
Ripropongono gli argomenti difensivi spiegati in prime cure ed evidenziano che “a prova della trattenuta ai fini di buonuscita, al ricorso introduttivo” erano state “allegate le poche buste paga recuperate dal 1989/1990 (alleg 08 fascicolo 1° grado) riferite al dipendente (assunto assieme di tutti gli altri Pt_4 odierni ricorrenti e destinato sempre al genio Civile di Palermo) … con l'indicazione della trattenuta dell'8,54 ai fini previdenziali e assistenziali”.
Assumono che “la trattenuta operava in maniera “omnicomprensiva” cosi come previsto dall'art. 9 L R 73/1979” secondo cui:
“Il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 5,30per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità, dall'indennità di contingenza e da eventuali altri assegni pensionabili. Il contributo previdenziale a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 2 per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, della tredicesima mensilità e da eventuali altri assegni utili al computo dell'indennità di buonuscita.
[Il contributo per fondo credito a carico del personale in attività di servizio è commisurato allo 0,50per cento della retribuzione annua costituita da stipendi, paghe e retribuzioni, dalla tredicesima mensilità e da altri assegni pensionabili.]”. Ritengono, pertanto, “chiarito e provato che il trattamento economico dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'art.31 della L.R.37/85 sia stato oggetto delle trattenuta ai fini di buonuscita anche se conglobata con altre trattenute come sopra rappresentate” e richiamano, a sostegno della propria posizione processuale, la sentenza n.850/2023 di questa Corte.
Indi, all'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata decisa come da dispositivo in atti.
2) Oggetto del contendere è il periodo di lavoro fuori ruolo e a tempo determinato svolto per un biennio alla fine degli anni '80 dagli odierni appellati presso gli Uffici del Genio Civile della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 31 della L.R. n.37/1985. L'unica questione controversa è se tale periodo debba essere riconosciuto senza alcun onere economico ovvero se lo stesso sia assoggettato a riscatto con onere a carico dei dipendenti interessati.
Tanto premesso, l'appello è fondato e come tale deve essere accolto. I precedenti arresti di questa Corte richiamati nella sentenza qui impugnata vanno letti ed integrati (come già affermato con sentenza n.779/2021 e con le successive sentenze n.288/2024 e n.217/2024) alla luce delle condivisibili considerazioni esposte da lla Suprema Corte, in fattispecie analoga a quella qui in esame, con la sentenza n.9956/2018.
Orbene, dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, gli odierni appellati, in forza dell'art.58 della L.R. n.25/1993, sono stati inquadrati nel Ruolo Speciale Transitorio di cui alla L.R. n.53/85 che, all'art. 5, comma 7, prevede: "ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, l'anzianità posseduta nella qualifica o carriera presso l'ente di provenienza è valutata per intero, anche se relativa a servizi non di ruolo".
L'art. 9, comma 1, della medesima Legge Regionale stabilisce poi che "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali, l'Amministrazione regionale corrisponde al personale, inquadrato ai sensi della presente legge, il trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell' Amministrazione regionale dalla legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e successive modifiche ed integrazioni", che include, per quanto qui di interesse, la "liquidazione di una indennità di buonuscita ai dipendenti che lasciano il servizio" (art. 7, n. 5 Legge Regione Sicilia n. 2/1962 cit.). Ora, non v'è dubbio che, alla luce del chiaro disposto dell'art.5 comma 7 della citata L. R.
n. 53/1985, debba ammettersi l'integrale riconoscimento, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio effettivo, anche del servizio prestato presso l'ente di provenienza ed anche se relativo a servizi non di ruolo;
ma a tale equiparazione come “servizio effettivo” non corrisponde necessariamente la sua idoneità a far maturare il correlato trattamento di buonuscita.
Sul punto, va, infatti, condiviso quanto in proposito affermato dalla Suprema Corte, secondo la quale tale ricongiunzione soggiace alla possibilità di recupero della contribuzione versata a fini di previdenza (art.9 Legge n.53/1985 cit., che all'incipit precisa "salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali"); regola, questa, coerente con i principi di legge statale cui la legislazione regionale (in parte qua sorretta da un regime di competenza concorrente: v. art. 17 lettera f dello Statuto Regione Sicilia) è tenuta ad uniformarsi e che sono espressi dalla previsione secondo cui "la valutazione di servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non per disposizione di legge": art. 19 d.p.r. 1032/1973, testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, che regola appunto anche la buonuscita. Tale norma è espressione di un principio generale secondo cui i servizi prestati, anche fuori ruolo, possono essere valutati per la buonuscita solo se sia previsto il correlato versamento contributivo, che può essere diretto (in occasione della maturazione della retribuzione, con provvista eventualmente da trasferire alle gestioni che subentrino nel tempo a quella originaria per l'erogazione del beneficio) oppure per effetto di riscatto oneroso, salvo il caso in cui il riconoscimento senza oneri sia previsto espressamente da una specifica norma di legge.
Ora, tale specifica norma di legge non può ravvisarsi nella citata legge regionale n.53/1985; infatti, l'art.9, pur riconoscendo al personale inquadrato nei ruoli regionali ex L.
n.53/1985 il medesimo trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, fa comunque “Salvo il recupero dei relativi contributi pensionistici e previdenziali” dagli enti o dalle gestioni presso cui tali contributi siano stati versati.
Né conduce a diversa conclusione la previsione dell'art.6, comma 4, della Legge
[...]
n.11/1963, secondo cui l'indennità di buonuscita si calcola in proporzione a "quanti sono Parte_1 gli anni di servizio effettivo" (che come detto sono anche quelli pregressi rispetto all'entrata in ruolo); essa infatti non esclude che il beneficio dipenda dall'esistenza di copertura contributiva, proprio perché la medesima norma precisa che debba trattarsi appunto di servizio "considerato utile a tale effetto dalle norme in vigore"; del resto anche l'art.15 del d.p.r. n.1032/1973 prevede il riscatto per i "periodi di tempo di cui è prevista la computabilità come servizio effettivo", a riprova del fatto che una cosa
è l'effettività del servizio, rilevante ai fini del potenziale computo, ed altra cosa è la necessità della sua copertura contributiva per la relativa concreta considerazione a fini previdenziali.
Rileva, invece, al contrario il chiaro disposto dell'art.21 Legge Regione Sicilia n.11/1988, applicabile anche ai rapporti in questione (già instaurati prima dell'entrata in vigore della L.
n.25/1993), a mente del quale “i servizi prestati presso l'amministrazione regionale anteriormente alla data di decorrenza della collocazione in ruolo sono valutati ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza senza alcun onere per l'interessato, ove le relative retribuzioni siano state regolarmente assoggettate ai contributi di quiescenza e di previdenza.” Sicché, per come affermato dalla Suprema Corte in caso analogo, deve concludersi che “il servizio pre-ruolo prestato dai lavoratori assunti …. e infine transitato nei ruoli della Regione Sicilia ai sensi dell'art.5, comma 7, della Legge Regione Sicilia n.53/1985 può essere computato, ai fini del riconoscimento dell'indennità di buonuscita. Tuttavia la ricongiunzione, per avvenire senza oneri di riscatto a carico del dipendente, richiede che il regime previdenziale da applicare presso l'originaria amministrazione prevedesse il versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita stessa.
Assumendo poi rilevanza non il fatto storico che quella contribuzione sia stata in concreto realmente versata, ma quello in ordine alla sussistenza di obblighi in tal senso, che non abbiano già determinato prestazion i di fine rapporto per il lavoro svolto presso l'ente di provenienza e che legittimino come tali la Regione Sicilia ai recuperi previsti dall'art. 9 Legge Regione Sicilia n.53/1985.” (Cass. n. 9956/2018 cit.).
Orbene, nel caso di specie gli appellati sostengono che i servizi dei quali hanno chiesto il riconoscimento ai fini della buonuscita fossero soggetti a contribuzione a tali fini e ritengono che tale prova emerga dai cedolini paga dell'epoca (riferibili a tale , sebbene i cedolini Pt_4 riportino il nominativo ) in cui era contenuta “l'indicazione della trattenuta Persona_1 dell'8,54 ai fini previdenziali e assistenziali””. Assumono che tale “trattenuta operava in maniera “omnicomprensiva” cosi come previsto dall'art. 9
L R 73/1979” secondo cui “Il contributo di quiescenza a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 5,30 per cento”, il “contributo previdenziale a carico del personale in attività di servizio è commisurato al 2 per cento” e il “contributo per fondo credito a carico del personale in attività di servizio è commisurato allo 0,50 per cento”. Trattasi di prospettazione che non può essere accolta.
Va, anzitutto, osservato che l'art.2 dei contratti a tempo determinato prevedeva che “Gli emolumenti sono assoggettati alle trattenute previdenziali, assistenziali ed erariali previsti dalla vigente normativa. Al termine del contratto la corrisponderà l'indennità di fine rapporto secondo le Parte_1 norme in vigore” (cfr. doc. prodotti nei fascicoli di parte).
E', dunque, evidente che per espressa previsione negoziale il rapporto in questione non era soggetto a trattenute ai fini della buonuscita essendo stata, al contrario, stabilita la corresponsione del trattamento/indennità di fine rapporto che, come è noto, è una retribuzione differita i cui accantonamenti non sono a carico del lavoratore. In altri termini, il contratto sottoscritto tra le parti non prevedeva già ab origine (per come affermato dalla Cassazione sopra citata) alcun “versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita stessa”.
Quanto dianzi esposto, già di per sé dirimente ai fini della decisione, risulta viepiù dimostrato dai documenti (rimasti privi di contestazione – cfr. doc. fascicolo di parte) prodotti dagli appellanti, ossia:
- la nota prot. N.6607 del 9.9.2004 con la quale il Dirigente del Dipartimento Regionale del Personale dei Servizi Generali, di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale ha affermato che per il “personale ex Genio Civile” assunto a tempo determinato ai sensi dell'art.31 della L.R. n.37/85 “gli emolumenti venivano assoggettati alle sole ritenute di quiescenza con il relativo versamento all' Con la trasformazione del contratto a tempo indeterminato, decorrenza 1 gennaio 1991, CP_14 tali soggetti sono stati amministrati direttamente dagli Uffici del personale presso cui prestavano servizio. Gli emolumenti erogati sono stati assoggettati alle ritenute di quiescenza e previdenza con versamento in conto Entrata nel Bilancio R.S… ”;
- la nota del 10.9.1998 con la quale il Dirigente Coordinatore dell'Ufficio Genio Civile di Palermo ha attestato che “dal 01/07/1989 al 31.12.1990 per contributi prev. ed assistenziali sono state trattenute le aliquote del 7.29%, del 0,90% per contr. Malattia e 0,35% per Gescal. I sopracitati versamenti CP_1 sono stati effettuati tramite mod dm10/m presso l' sede di Palermo. Dal 01/01/1991 le ritenute del personale legge 11/90 sono state per contr. prev. ed assistenziali del 8,15% di cui 5,30% per tesoro, il 2% per opera previdenziale, lo 0,50% per E.C. e lo 0,35% per Gescal. I Sopracitati versamenti sono stati effettuati i n conto Entrata sui Capitoli di spese previsti all'uopo”; Parte_1
- la nota prot. 2005/117221 del 2.11.2005 con la quale il Dirigente del Dipartimento Regionale del Personale – Servizio Gestione Giuridica ed Economica del Personale Regionale in
Quiescenza ha fatto presente che il servizio a tempo determinato è stato “assicurato ai fini CP_1 previdenziali all' e quell'Istituto gestisce solo posizioni ai fini di quiescenza. Tale prescrizione peraltro era contenuta nell'art. Due del contratto di lavoro sottoscritto …”.;
- la nota prot. n.001889 dell'11.01.2007, a firma del Capo Area Dipartimento Lavori
Pubblici, con la quale si attesta “che al personale di cui alla L.R. 25/93”, sono “stati versati all' CP_15
i contributi ai fini pensionistici per l'anno 1898, 1990” , mentre solo dal 1991 (epoca successiva alla stabilizzazione degli appellati) “le contribuzioni previste dalla legge sono state assoggettate alle ritenute di quiescenza e previdenza e versate in
contro
Entrata nel bilancio della Regione”. Da una mera lettura dei documenti or ora citati, quindi, appare provato in questa sede
(diversamente da quanto sembra risultare dal precedente di questa Corte, sent. n.850/2023, invocato dagli appellati) che la trattenuta ai fini della buonuscita (secondo la previsione di cui all'art. 9 della L.R. n.73/1979 invocata dagli appellati) venne fatta “in conto Entrata
[...]
” (secondo la ripartizione del 5,30%, del 2% e dello 0,50%), soltanto a far data Parte_1 dall'1.1.1991 (ossia dal momento del transito nei ruoli regionali). Dall'1.7.1989 al 31.12.1990, invece (per come risulta dai cedolini paga prodotti dagli appellati), veniva mensilmente operata la trattenuta dell'8,54% (a titolo di “PREV. ED. ASS.LI”) destinata all' avente ad oggetto (come descritto nella nota 10.9.1998 sopra citata) CP_14
“contributi prev. ed assistenziali” con “aliquote del 7.29%, del 0,90% per contr. Malattia e 0,35% per
Gescal”. Non si riesce, dunque, a comprendere sulla scorta di quali concreti elementi possa giungersi alla conclusione che la trattenuta del 7,29% (imputata nella stessa busta paga a titolo di contributi “PREV. ED ASS.LI”), fosse comprensiva della quota destinata alla buonuscita.
Tanto più ove si consideri, da un lato, che destinatario del versamento era l' e non CP_14 la , dall'altro, che il contratto a termine a suo tempo sottoscritto tra le parti Parte_1 prevedeva espressamente la corresponsione dell'indennità/trattamento di fine rapporto ossia
(per come dedotto dagli appellanti) di una retribuzione “differita, che, dunque, è a carico unicamente del datore di lavoro, tenuto all'accantonamento della quota periodicamente maturata” il cui regime di operatività non aveva (e non ha) nulla a che vedere con quello afferente la buonuscita il cui costo è coperto da oneri contributivi ripartiti sia sul datore di lavoro che sul lavoratore.
In termini conclusivi, escluso che i contratti a termine stipulati prevedessero un versamento di contribuzione finalizzata alla successiva erogazione dell'indennità di buonuscita
(essendo stata, al contrario, prevista la liquidazione del TFR) e in mancanza di prova - che era onere degli appellati fornire – dell'effettivo versamento di contribuzione utile ai fini della buonuscita in costanza di rapporto pre-ruolo a tempo determinato ex art. 31 L.R. n.37/85, le domande spiegate nel ricorso di primo grado devono essere integralmente rigettate.
3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza di tutti i lavoratori appellati e si liquidano nei termini di cui in parte dispositiva in favore di parte appellante.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sen -tenza n.304/2023 emessa dal Tribunale G.L. di Agrigento, in data 29.03.2023, rigetta integralmente il ricorso di primo grado.
Condanna gli appellati al pagamento delle spese processuali del doppio grado in favore di parte appellante che liquida, per il primo, in complessivi euro 2.450,00 e, per il secondo, in complessivi euro 3.473,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo il 2 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Claudio Antonelli Il Presidente Maria G. Di Marco