CA
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1415 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2616/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 10 aprile 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2616/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
in persona del l.r.p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Ingangi
APPELLANTE
E generalizzato in atti Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gerardo
APPELLATA E in persona del l.r.p.t. Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo
APPELLATO
OGGETTO: Differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante, nel presente giudizio ha proposto tempestivo Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 800/2024 del Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 20.9.2024, che aveva accolto parzialmente la domanda di volta ad ottenere - previo Controparte_1
riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con orario part-time di 36 ore settimanali alle dipendenze della Parte_1
operante nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi a seguito della procedura di cambio appalto svoltosi in data 27.08.2017, con inquadramento nel 2° livello del CCNL di categoria – la condanna al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 6432,27 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla regolarizzazione dei versamenti contributivi in relazione alle predette differenze;
con vittoria di spese, da distrarsi;
oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l' CP_2
Con la sentenza impugnata, invero il GL così statuiva: “ 1. accoglie il ricorso e per
l'effetto accerta l'instaurazione tra la parte ricorrente e la Controparte_3
del rapporto di lavoro a tempo subordinato a tempo indeterminato con orario di
[...]
lavoro pari a n.36 ore settimanali;
2. dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di riduzione dell'orario di lavoro e per l'effetto condanna la , in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante, al risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra la retribuzione dovuta per n.36 ore settimanali e quella effettivamente erogata per tutto il periodo dell'illegittima riduzione oraria pari ad €. 4536,87 di cui €. 953,11 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. -condanna la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, alla regolarizzazione Controparte_3
contributiva;
4. condanna la , in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1314,00 oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per
2 legge, con attribuzione , rimanendo definitivamente a suo carico le spese di ctu;
5. compensa le spese nei confronti dell .
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui, in primo luogo, condannandola al versamento dei contributi previdenziali in favore dell' non ha tenuto contro della relativa CP_2
prescrizione quinquennale;
in secondo luogo, per non aver tenuto conto delle puntuali censure alla CT di primo grado relative alla determinazione dei permessi RO, tali per cui andrà sottratto a quanto riconosciuto al ricorrente nella sentenza di primo grado l'importo di € 307,32 per rol non spettanti ed un ulteriore importo di € 137,39 per credito vantato dalla Società per il medesimo titolo.
Si è costituito l' che evidenziando la propria estraneità rispetto al CP_2
rapporto di lavoro intercorso tra le parti ha concluso perché in caso di accertamento dell'obbligo contributivo datoriale nei confronti dell' CP_2
conseguente a riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato assicurabile presso l'ente previdenziale, di differenze retributive anche connesse a maggior orario di lavoro, accertare e dichiarare che il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali ed assicurativi CP_2
obbligatori sulla base delle retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente dovute o quanto meno nei limiti del contratto collettivo di categoria ed in base all'imponibile determinato ex art. 12 L.
153/69 come successivamente modificato;
il tutto esclusivamente nei limiti della prescrizione ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in causa.
Si è costituito l'appellato che ha chiesto il rigetto del gravame, CP_1
per essere lo stesso infondato in fatto e diritto, con conferma della gravata sentenza.
All'odierna udienza sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, acquisite le note depositate la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
1. È appena il caso di evidenziare, che in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, la causa sottoposta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo non è, infatti, automatico in quanto, per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate ex art.346 c.p.c..
1.1 Si deve conseguentemente sottolineare che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con orario part-time di 36 ore settimanali alle dipendenze della operante nel settore pulizia e Parte_1
servizi integrati/multiservizi a seguito della procedura di cambio appalto svoltosi in data 27.08.2017, con inquadramento nel 2° livello del CCNL di categoria, possono considerarsi elementi definitivamente accertati nella fattispecie, poiché il capo della sentenza relativo a tali specifiche circostanze non contestate di cui si chiedeva il previo accertamento, non appellato, è passato definitivamente in giudicato.
2. Parte appellante ha, invero abbandonato ogni ulteriore resistenza, eccettuata quella relativa alla correttezza del calcolo delle ore per RO (ed esclusa quella relativa alla prescrizione dei contributi previdenziali da corrispondere all' di cui infra), non riproposta in questa sede, in ordine ai capi a sé CP_2
ulteriormente sfavorevoli definitivamente consolidatisi, quindi, per effetto del giudicato interno.
2.1 Rimane, dunque, sub judice soltanto l'accertamento della spettanza di maggiori importi a titolo di permessi RO riconosciuti in sentenza sulla base della CT disposta in primo grado ritenuti eccedenti rispetto al numero di ore spettanti a tale titolo sulla base di un rapporto di lavoro part-time.
4 3. Ed, invero, l'appellante censura la statuizione di primo grado esclusivamente in relazione al quantum della condanna pronunciata e limitatamente alle somme dovute quali differenze a titolo di RO, contestando la decisione specificamente nella parte in cui, il primo Giudice, aderendo alla relazione di
CT avrebbe riconosciuto un numero di ore permessi RO annuali superiori a quelli effettivamente spettanti al lavoratore 64,8 ore, in luogo di 36 ore, riconoscendo in tal modo, ad avviso della Difesa dell'appellante un superiore importo di euro 307,32 per RO non spettanti e euro 137,39 per RO pagati in più.
3.1 Il motivo di appello è infondato atteso che i permessi retribuiti spettanti a un lavoratore a tempo pieno sono 72 ore annue, per cui per un lavoratore part-time al 90% il calcolo corretto è il seguente 72×0,9=64,8 ore annue.
Quindi, come correttamente evidenziato dal CT (in replica alla medesima osservazione svolta dalla Difesa dell'appellante che basava il suo calcolo sulla seguente formula 90% di 40=36, cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale), un lavoratore con contratto part-time al 90% ha diritto a 64,8 ore di permessi retribuiti all'anno.
4. Con riguardo all'eccepita prescrizione non è in contestazione che a seguito della pronuncia impugnata, sia insorto l'obbligo in capo alla Società appellante di procedere al versamento dei contributi calcolati sulle differenze tra quanto percepito e quanto spettante a titolo di retribuzione.
4.1 A proposito del regime della prescrizione in materia previdenziale, la giurisprudenza di legittimità - ex multis Cass.civ. sez.lav. 01/07/2002, n.9525 - ha rilevato che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (e non preclusiva), poiché l'Ente previdenziale creditore non può rinunziarvi, ed opera di diritto (e, quindi, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice).
4.2 La prescrizione opera, pertanto, a prescindere dall'atteggiamento tenuto dall'Ente di previdenza – che non può rinunciare alla "irricevibilità" dei
5 contributi prescritti - ed adempie ad un preciso interesse generale, sottratto alla disponibilità delle parti.
4.3 Ne consegue che la Società appellante dev'essere condannata a versare la relativa contribuzione all' evocata in giudizio, nei limiti della CP_2
prescrizione quinquennale.
4.3.1 È appena il caso di ricordare che la L. n. 1338 del 1962, art. 13, prevede, al comma 1, che "ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione (...), può chiedere all' di Controparte_2
costituire (...) una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi", e soggiunge, al comma 5, che "il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno".
5. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
5.1 Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la peculiarità della questione giuridica trattata e l'accoglimento solo parziale dell'appello per error in procedendo della motivazione della sentenza impugnata cui non ha dato
6 corso la Difesa della parte ricorrente costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio. Si confermano in quanto congrue anche in relazione all'attuale scaglione di riferimento, quelle liquidate nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna la in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante, alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale;
conferma per il resto la pronuncia di primo grado;
Compensa le spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Napoli, 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaelle Genovese
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 10 aprile 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2616/2024 del ruolo generale lavoro
T R A
in persona del l.r.p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Ingangi
APPELLANTE
E generalizzato in atti Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Gerardo
APPELLATA E in persona del l.r.p.t. Controparte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo
APPELLATO
OGGETTO: Differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte appellante, nel presente giudizio ha proposto tempestivo Parte_1
gravame avverso la sentenza n. 800/2024 del Tribunale di Benevento, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 20.9.2024, che aveva accolto parzialmente la domanda di volta ad ottenere - previo Controparte_1
riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con orario part-time di 36 ore settimanali alle dipendenze della Parte_1
operante nel settore pulizia e servizi integrati/multiservizi a seguito della procedura di cambio appalto svoltosi in data 27.08.2017, con inquadramento nel 2° livello del CCNL di categoria – la condanna al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 6432,27 a titolo di differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché alla regolarizzazione dei versamenti contributivi in relazione alle predette differenze;
con vittoria di spese, da distrarsi;
oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva presso l' CP_2
Con la sentenza impugnata, invero il GL così statuiva: “ 1. accoglie il ricorso e per
l'effetto accerta l'instaurazione tra la parte ricorrente e la Controparte_3
del rapporto di lavoro a tempo subordinato a tempo indeterminato con orario di
[...]
lavoro pari a n.36 ore settimanali;
2. dichiara l'illegittimità dei provvedimenti di riduzione dell'orario di lavoro e per l'effetto condanna la , in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante, al risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra la retribuzione dovuta per n.36 ore settimanali e quella effettivamente erogata per tutto il periodo dell'illegittima riduzione oraria pari ad €. 4536,87 di cui €. 953,11 a titolo di TFR oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3. -condanna la
[...]
, in persona del suo legale rappresentante, alla regolarizzazione Controparte_3
contributiva;
4. condanna la , in persona del suo Controparte_3
legale rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1314,00 oltre rimborso forfetario pari al 15 %, IVA e CPA come per
2 legge, con attribuzione , rimanendo definitivamente a suo carico le spese di ctu;
5. compensa le spese nei confronti dell .
L'appellante lamenta l'erroneità della decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui, in primo luogo, condannandola al versamento dei contributi previdenziali in favore dell' non ha tenuto contro della relativa CP_2
prescrizione quinquennale;
in secondo luogo, per non aver tenuto conto delle puntuali censure alla CT di primo grado relative alla determinazione dei permessi RO, tali per cui andrà sottratto a quanto riconosciuto al ricorrente nella sentenza di primo grado l'importo di € 307,32 per rol non spettanti ed un ulteriore importo di € 137,39 per credito vantato dalla Società per il medesimo titolo.
Si è costituito l' che evidenziando la propria estraneità rispetto al CP_2
rapporto di lavoro intercorso tra le parti ha concluso perché in caso di accertamento dell'obbligo contributivo datoriale nei confronti dell' CP_2
conseguente a riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato assicurabile presso l'ente previdenziale, di differenze retributive anche connesse a maggior orario di lavoro, accertare e dichiarare che il datore di lavoro è tenuto al pagamento in favore dell' dei contributi previdenziali ed assicurativi CP_2
obbligatori sulla base delle retribuzioni corrisposte ovvero sulle differenze contributive eventualmente dovute o quanto meno nei limiti del contratto collettivo di categoria ed in base all'imponibile determinato ex art. 12 L.
153/69 come successivamente modificato;
il tutto esclusivamente nei limiti della prescrizione ritenuta applicabile alla fattispecie dedotta in causa.
Si è costituito l'appellato che ha chiesto il rigetto del gravame, CP_1
per essere lo stesso infondato in fatto e diritto, con conferma della gravata sentenza.
All'odierna udienza sostituita ex artt.127 c.3, 127 ter cpc, acquisite le note depositate la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.
1. È appena il caso di evidenziare, che in virtù dell'effetto devolutivo dell'appello, la causa sottoposta alla cognizione del secondo giudice ha lo stesso oggetto del giudizio di primo grado, nei limiti dei capi e dei punti della sentenza impugnata. L'effetto devolutivo non è, infatti, automatico in quanto, per il principio della domanda, tutte le domande ed eccezioni proposte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, intendendosi, in mancanza, rinunciate ex art.346 c.p.c..
1.1 Si deve conseguentemente sottolineare che l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con orario part-time di 36 ore settimanali alle dipendenze della operante nel settore pulizia e Parte_1
servizi integrati/multiservizi a seguito della procedura di cambio appalto svoltosi in data 27.08.2017, con inquadramento nel 2° livello del CCNL di categoria, possono considerarsi elementi definitivamente accertati nella fattispecie, poiché il capo della sentenza relativo a tali specifiche circostanze non contestate di cui si chiedeva il previo accertamento, non appellato, è passato definitivamente in giudicato.
2. Parte appellante ha, invero abbandonato ogni ulteriore resistenza, eccettuata quella relativa alla correttezza del calcolo delle ore per RO (ed esclusa quella relativa alla prescrizione dei contributi previdenziali da corrispondere all' di cui infra), non riproposta in questa sede, in ordine ai capi a sé CP_2
ulteriormente sfavorevoli definitivamente consolidatisi, quindi, per effetto del giudicato interno.
2.1 Rimane, dunque, sub judice soltanto l'accertamento della spettanza di maggiori importi a titolo di permessi RO riconosciuti in sentenza sulla base della CT disposta in primo grado ritenuti eccedenti rispetto al numero di ore spettanti a tale titolo sulla base di un rapporto di lavoro part-time.
4 3. Ed, invero, l'appellante censura la statuizione di primo grado esclusivamente in relazione al quantum della condanna pronunciata e limitatamente alle somme dovute quali differenze a titolo di RO, contestando la decisione specificamente nella parte in cui, il primo Giudice, aderendo alla relazione di
CT avrebbe riconosciuto un numero di ore permessi RO annuali superiori a quelli effettivamente spettanti al lavoratore 64,8 ore, in luogo di 36 ore, riconoscendo in tal modo, ad avviso della Difesa dell'appellante un superiore importo di euro 307,32 per RO non spettanti e euro 137,39 per RO pagati in più.
3.1 Il motivo di appello è infondato atteso che i permessi retribuiti spettanti a un lavoratore a tempo pieno sono 72 ore annue, per cui per un lavoratore part-time al 90% il calcolo corretto è il seguente 72×0,9=64,8 ore annue.
Quindi, come correttamente evidenziato dal CT (in replica alla medesima osservazione svolta dalla Difesa dell'appellante che basava il suo calcolo sulla seguente formula 90% di 40=36, cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale), un lavoratore con contratto part-time al 90% ha diritto a 64,8 ore di permessi retribuiti all'anno.
4. Con riguardo all'eccepita prescrizione non è in contestazione che a seguito della pronuncia impugnata, sia insorto l'obbligo in capo alla Società appellante di procedere al versamento dei contributi calcolati sulle differenze tra quanto percepito e quanto spettante a titolo di retribuzione.
4.1 A proposito del regime della prescrizione in materia previdenziale, la giurisprudenza di legittimità - ex multis Cass.civ. sez.lav. 01/07/2002, n.9525 - ha rilevato che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (e non preclusiva), poiché l'Ente previdenziale creditore non può rinunziarvi, ed opera di diritto (e, quindi, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice).
4.2 La prescrizione opera, pertanto, a prescindere dall'atteggiamento tenuto dall'Ente di previdenza – che non può rinunciare alla "irricevibilità" dei
5 contributi prescritti - ed adempie ad un preciso interesse generale, sottratto alla disponibilità delle parti.
4.3 Ne consegue che la Società appellante dev'essere condannata a versare la relativa contribuzione all' evocata in giudizio, nei limiti della CP_2
prescrizione quinquennale.
4.3.1 È appena il caso di ricordare che la L. n. 1338 del 1962, art. 13, prevede, al comma 1, che "ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione (...), può chiedere all' di Controparte_2
costituire (...) una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi", e soggiunge, al comma 5, che "il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno".
5. Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260, Cass.
Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).
5.1 Argomenti diversi non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti, coperti da giudicato interno, non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, la peculiarità della questione giuridica trattata e l'accoglimento solo parziale dell'appello per error in procedendo della motivazione della sentenza impugnata cui non ha dato
6 corso la Difesa della parte ricorrente costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione delle spese di lite del presente grado di giudizio. Si confermano in quanto congrue anche in relazione all'attuale scaglione di riferimento, quelle liquidate nel giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma dell'impugnata sentenza condanna la in Controparte_3
persona del suo legale rappresentante, alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale;
conferma per il resto la pronuncia di primo grado;
Compensa le spese del presente grado di giudizio
Così deciso in Napoli, 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaelle Genovese
7