Articolo 4 della Legge 30 giugno 1959, n. 477
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 agosto 1959
Art. 4.
L'ammortamento delle singole anticipazioni, da effettuarsi in venticinque anni al tasso vigente per i mutui alla data della concessione, decorrera' dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di ciascuna somministrazione.
Nello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle poste e dei telegrafi saranno iscritte le somme occorrenti per il pagamento delle annualita' di ammortamento.
Entrata in vigore il 1 agosto 1959