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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2024, n. 12682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12682 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
RGN. 14951 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to T. Santulli e
MICOLUCCI LIDIA convenuta, contumace all'udienza del 10 dicembre 2024 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Condanna la parte convenuta a pagare in favore di parte ricorrente, a titolo di TFR, la somma di € 2.076,32, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede il pagamento di € 6.371,22 a titolo di festività, ferie non godute, 13ma e TFR, sulla base di un rapporto di lavoro domestico, a tempo parziale, a tempo indeterminato, del 7.5.20.
Il rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a tempo parziale (25 ore settimanali), dal 7.5.20, liv. BS, sono circostanze che emergono dagli atti di causa (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Le dimissioni dal 26.8.22 è circostanza sulla quale le parti concordano (v. docc. 4 e 3 fascicolo parte ricorrente).
Inoltre, anche il comportamento processuale della convenuta che ha preferito rinunziare a difendersi rimanendo assente dal giudizio e contumace induce a ritenere veri i fatti su riportati.
Quanto alla determinazione delle differenze retributive, occorre premettere che dalla denuncia del rapporto di lavoro risulta una paga oraria pari a € 5,78 (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Ora poiché parte ricorrente afferma che, invece, è stata retribuita con € 8,00 l'ora, allora, nel caso in esame, si deve concludere che, come sostenuto dalla parte convenuta (v. doc. 3 fascicolo parte ricorrente), la somma maggiore era volta a coprire tutte le voci ulteriori rispetto al compenso per le ore lavorate, come peraltro, avviene spesso nel lavoro domestico caratterizzato dalla semplificazione degli oneri contabili.
La giurisprudenza pone l'accento sulla necessità di superare la presunzione che il compenso convenuto è il corrispettivo della sola prestazione ordinaria rendendo così possibile controllare che al lavoratore siano riconosciuti i diritti che gli spettano inderogabilmente (ad es. Cass. 16710/14).
Tuttavia nel caso concreto, l'enorme differenza tra il dovuto (5,78) e il corrisposto (8,00), l'indicazione della paga oraria a € 5,78, la prassi nel rapporto di lavoro di operare una simile semplificazione nei rapporti tra le parti sotto il profilo del pagamento da parte del datore lasciano presumere l'esistenza del patto di conglobamento almeno per tutto ciò che deve essere pagato durante il rapporto.
Ed invero, la maggiorazione corrisposta sulla paga secondo ccnl copre abbondantemente le somme richieste dalla parte ricorrente per festività, ferie non godute e 13ma. Alla medesima conclusione non può giungersi con riferimento al TFR perché tale retribuzione è per legge pagabile solo dopo l'interruzione del rapporto (proprio per svolgere la sua funzione, salvo le ipotesi derogatorie di legge).
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., anche i conteggi di parte ricorrente (v. doc. 6 fascicolo di parte ricorrente), che per il metodo seguito ed i documenti sui quali si fondano risultano immuni da vizi, può ritenersi che la ricorrente ha diritto a titolo di differenze retributive (TFR) alla somma di € 2.076,32, oltre interessi e rivalutazione.
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte convenuta, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 10 dicembre 2024. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione controversie di lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio
Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv.to T. Santulli e
MICOLUCCI LIDIA convenuta, contumace all'udienza del 10 dicembre 2024 ha pronunciato, secondo le modalità della trattazione scritta, la seguente sentenza:
Condanna la parte convenuta a pagare in favore di parte ricorrente, a titolo di TFR, la somma di € 2.076,32, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza;
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.000,00, oltre spese, iva e cpa, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente chiede il pagamento di € 6.371,22 a titolo di festività, ferie non godute, 13ma e TFR, sulla base di un rapporto di lavoro domestico, a tempo parziale, a tempo indeterminato, del 7.5.20.
Il rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, a tempo parziale (25 ore settimanali), dal 7.5.20, liv. BS, sono circostanze che emergono dagli atti di causa (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Le dimissioni dal 26.8.22 è circostanza sulla quale le parti concordano (v. docc. 4 e 3 fascicolo parte ricorrente).
Inoltre, anche il comportamento processuale della convenuta che ha preferito rinunziare a difendersi rimanendo assente dal giudizio e contumace induce a ritenere veri i fatti su riportati.
Quanto alla determinazione delle differenze retributive, occorre premettere che dalla denuncia del rapporto di lavoro risulta una paga oraria pari a € 5,78 (v. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Ora poiché parte ricorrente afferma che, invece, è stata retribuita con € 8,00 l'ora, allora, nel caso in esame, si deve concludere che, come sostenuto dalla parte convenuta (v. doc. 3 fascicolo parte ricorrente), la somma maggiore era volta a coprire tutte le voci ulteriori rispetto al compenso per le ore lavorate, come peraltro, avviene spesso nel lavoro domestico caratterizzato dalla semplificazione degli oneri contabili.
La giurisprudenza pone l'accento sulla necessità di superare la presunzione che il compenso convenuto è il corrispettivo della sola prestazione ordinaria rendendo così possibile controllare che al lavoratore siano riconosciuti i diritti che gli spettano inderogabilmente (ad es. Cass. 16710/14).
Tuttavia nel caso concreto, l'enorme differenza tra il dovuto (5,78) e il corrisposto (8,00), l'indicazione della paga oraria a € 5,78, la prassi nel rapporto di lavoro di operare una simile semplificazione nei rapporti tra le parti sotto il profilo del pagamento da parte del datore lasciano presumere l'esistenza del patto di conglobamento almeno per tutto ciò che deve essere pagato durante il rapporto.
Ed invero, la maggiorazione corrisposta sulla paga secondo ccnl copre abbondantemente le somme richieste dalla parte ricorrente per festività, ferie non godute e 13ma. Alla medesima conclusione non può giungersi con riferimento al TFR perché tale retribuzione è per legge pagabile solo dopo l'interruzione del rapporto (proprio per svolgere la sua funzione, salvo le ipotesi derogatorie di legge).
Utilizzando, per concretizzare il giudizio equitativo del Giudice ai sensi dell'art. 432, c.p.c., anche i conteggi di parte ricorrente (v. doc. 6 fascicolo di parte ricorrente), che per il metodo seguito ed i documenti sui quali si fondano risultano immuni da vizi, può ritenersi che la ricorrente ha diritto a titolo di differenze retributive (TFR) alla somma di € 2.076,32, oltre interessi e rivalutazione.
Dispone la trasmissione, preferibilmente in via telematica, a cura della Cancelleria, di copia integrale della presente sentenza al Direttore dell'Inps di Roma, al Direttore dell'Inail di Roma, al Direttore dell'Agenzia delle Entrate-Ufficio Territoriale di Roma ed al Direttore dell'ITL di Roma per le valutazioni di competenza.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte convenuta, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.), con distrazione.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 10 dicembre 2024. Il Giudice del Lavoro