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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
n. r.g. 6233/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6233 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2019, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c.,ratione temporis applicabile, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 29.7.2024, promossa da:
(C.F. , in persona del legale AR P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Piediluco n. 19, presso lo studio dell'avv. Paolo Di Gravio, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.4.2024;
Attrice contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._1
Roma, alla piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avv. Monica Martino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
Oggetto: domanda di risarcimento dei danni derivanti da inadempimento;
1 Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla , al fine di AR ottenere l'accertamento della violazione, da parte di , degli obblighi Controparte_2
assunti nei suoi riguardi e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni dalla prima subiti, quantificabili nella somma di euro 500.000,00 o nella diversa somma di giustizia.
A fondamento della predetta domanda, l'attrice ha, in particolare, dedotto:
- di essere una società che svolge attività nel campo dell'installazione di apparecchi elettronici ed elettrici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti e di opere di edilizia;
- che, in data 24.11.2016, è stato assunto come dirigente preposto Controparte_2
al settore commerciale e che lo stesso ha, successivamente, rassegnato le proprie dimissioni nel novembre 2017;
- che, nel corso del predetto periodo, il convenuto ha contribuito a determinare la situazione di dissesto finanziario della società per effetto dei diversi inadempimenti al medesimo imputabili;
- che, infatti, a seguito della sua assunzione, lo stesso non ha apportato alcun contributo proficuo alla società mediante la ricerca di nuove commesse o la coltivazione delle commesse già in essere;
- che, nel corso del 2017, i clienti non hanno firmato i sal nei tempi concordati e non hanno provveduto a saldare le fatture;
- che, rispetto ai lavori eseguiti, sono state sollevate frequenti contestazioni;
- che non è stata fatta alcuna differenza fra le fratture da emettere con applicazione dell'i.v.a. al 22% e quelle con esenzione da i.v.a.;
- che gli ex dipendenti della società si sono impossessati dei furgoni comprensivi di kit di proprietà della stessa società.
La società attrice ha, sulla scorta di tali deduzioni, chiesto: “A) nel merito, di accertare
2 l'illiceità della condotta gestoria tenuta dal sig. e conseguentemente Controparte_2 il danno cagionato. B) per l'effetto, condannare il sig. al Controparte_2
risarcimento del danno patito nella misura di euro 500.000/00 o di quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio nonché al rimborso spese generali art. 14 T.F. ed accessori come per legge”.
, costituitosi in giudizio, ha evidenziato: Controparte_2
- che la società attrice ha sede a Malta e che dal 2015 la stessa ha operato ad Albano
Laziale per mezzo di un preposto alla sede secondaria, da individuare nella persona di a cui sono stati attribuiti tutti i poteri di gestione e amministrazione Controparte_3
della società;
- che, di contro, lo stesso è stato assunto quale direttore commerciale, sprovvisto di poteri gestori, per cui alcuna responsabilità può essergli addebitata nella determinazione della crisi aziendale;
- che la società attrice è debitrice nei suoi riguardi per retribuzioni e liquidazione del trattamento di fine rapporto a far data dal luglio 2017, importi che sono stati oggetto di un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo ai sensi dell'art. 647 c.c.;
- che l'opposizione tardiva proposta avverso il suddetto decreto è stata dichiarata inammissibile da questo Tribunale;
- che l'introduzione del presente giudizio, fondato su allegazioni del tutto generiche, risponde al medesimo intento dilatorio evidenziato nella sentenza che ha definito il suddetto procedimento;
- che il suo contratto di assunzione prevedeva l'inquadramento di direttore commerciale, con mansioni da svolgere presso la sede secondaria di Albano Laziale e con obbligo di riportare all'amministratore delegato della società, per cui lo stesso era privo di un potere decisionale autonomo;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, il medesimo è stato licenziato nel novembre 2017 dal nuovo amministratore e solo CP_4
successivamente, stante la mancata corresponsione della retribuzione, è stato costretto a
3 dimettersi;
- che le doglianze avanzate dall'attrice, in punto di causazione della situazione di deficit finanziario della società, dovrebbero piuttosto essere rivolte ai soggetti titolari di poteri di amministrazione, ossia l'amministratore unico e il direttore generale;
- che, peraltro, al momento dell'assunzione del convenuto, la società attrice aveva già sottoscritto dei contratti non convenienti, a fronte dei quali il medesimo ha provveduto ad acquisire nuovi ordini per avere un ritorno di cassa immediato;
- che, inoltre, la verifica del regolare andamento dei sal e dei pagamenti da parte dei terzi non rientrava fra le mansioni assegnategli;
- che del tutto generica è l'affermazione afferente a lavori eseguiti notte-tempo dai dipendenti con attrezzatura della società.
Il convenuto ha, in virtù di ciò, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare
e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto per tutti i motivi di cui sopra;
in ogni caso, nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti del dott. perché infondate in fatto e Controparte_2 in diritto;
e comunque condannare l'opponente ai danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari oltre accessori di legge, oltre alle spese ed onorari successivi occorrendi”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale n.
21 del 9.2.2023, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e trattenuta in decisione con ordinanza adottata ex art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 29.7.2024, previa concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si ritiene che la domanda risarcitoria proposta dalla non possa essere accolta AR
per le diverse ragioni di seguito esposte.
Merita, in prima battuta, evidenziare che la pretesa azionata deve essere ricondotta allo schema della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., avendo la parte attrice
4 lamentato di avere subito dei danni in ragione della violazione, da parte del convenuto, degli obblighi assunti al momento dell'inizio del rapporto con la stessa società attrice.
Deve, pertanto, ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, operante anche in ipotesi di azione di risarcimento del danno da inadempimento, il creditore ha l'onere di dare prova del titolo legale o negoziale da cui trae origine l'obbligazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetterebbe a quest'ultimo dimostrare che l'obbligazione si è estinta o che l'adempimento è divenuto impossibile per una causa a sé non imputabile (cfr. per tutte,
Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; negli stessi termini, cfr., ex multis, Cass., 20 gennaio 2015, n. 826).
Si rammenta ulteriormente che, come precisato dalla stessa Suprema Corte, “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto 'assorbimento' del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova
'evidenziale' della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno” (cfr.
Cass., 9 maggio 2024, n. 12760).
Facendo applicazione dei richiamati principi, nel caso di specie, giova, anzitutto, mettere in luce che la società attrice, malgrado abbia affermato di avere assunto il convenuto, quale direttore commerciale, nel novembre 2016, non ha neppure provveduto a descrivere o a documentare quali mansioni siano state, nello specifico, attribuite al medesimo, il che già consente di sottolineare che lo stesso titolo, da cui derivano le obbligazioni rimaste in tesi inadempiute, è stato allegato in modo generico.
Si evidenzia, inoltre, che dall'esame della lettera di assunzione, datata 24.11.2016,
5 depositata dal convenuto, si desume esclusivamente l'assunzione di quest'ultimo a tempo indeterminato, l'attribuzione delle mansioni di direttore commerciale e l'obbligo di riferire direttamente all'amministratore delegato, descrizione che non permette di superare la genericità con cui le mansioni assegnate al sono state descritte dalla società CP
attrice (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte attrice).
Fermo quanto appena chiarito, si reputa poi del tutto assorbente rilevare che gli inadempimenti asseritamente ascrivibili al convenuto sono stati allegati dalla società attrice in modo altrettanto generico, essendosi in sostanza la stessa limitata ad affermare che il convenuto non avrebbe apportato alla società alcun contributo proficuo, non avrebbe provveduto a verificare la regolare emissione dei s.a.l. e delle fatture e non avrebbe vigilato sull'operare dei dipendenti che si sono impossessati delle attrezzature della società.
Dette censure, nondimeno, da un lato, non vengono rapportate in modo dettagliato ad alcuna delle mansioni sottese al ruolo di direttore commerciale, dall'altro, sono totalmente prive di qualsiasi riferimento che ne consenta di apprezzare la portata, evenienza quest'ultima che già induce a ritenere che l'attrice non abbia assolto l'onere, sulla stessa gravante in qualità di creditrice, di specifica allegazione dell'inadempimento.
A ciò si aggiungono ulteriori considerazioni.
In prima battuta, alcuna rilevanza può essere riconosciuta alle circostanze, allegate in modo generico, unicamente nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. e nella comparsa conclusionale, oltre il maturarsi del termine preclusivo per lo svolgimento dell'attività assertiva, relative alle commesse con la e con la CP_5 Controparte_6
o alla mancata vigilanza sull'andamento dei cantieri afferenti ad altre società, rispetto alle quali il difetto di qualsivoglia ulteriore specificazione non permetterebbe, ad ogni modo, di comprendere quale sia l'inadempimento rimproverabile al convenuto.
Del pari tardiva e inconferente è l'ulteriore affermazione secondo cui, dopo le dimissioni del rappresentante legale nell'ottobre del 2017, il avrebbe assunto CP
qualsiasi potere decisionale in merito alla gestione della sede italiana della società, in quanto la parte convenuta ha, di contro, documentato che è stato nominato CP_4
6 in data 10.11.2017, quale preposto alla suddetta sede, così immediatamente succedendo al precedente rappresentante legale (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte convenuta).
Come condivisibilmente sottolineato dalla stessa parte convenuta, non può poi tenersi conto, nella presente sede dei fatti, peraltro irrilevanti, rappresentati nei diversi documenti prodotti dalla unitamente alla memoria istruttoria, in quanto AR
non esplicitati negli atti difensivi, con relativa indicazione della rilevanza dei documenti depositati.
Sul punto, è sufficiente ricordare che “l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che
l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo” (cfr. Cass., 8 febbraio 2018, n. 3022).
Non può, in secondo luogo, omettersi di considerare che il convenuto ha correttamente evidenziato che la parte attrice ha lamentato la violazione di obblighi non riferibili alle mansioni attribuitegli, in quanto lo stesso, quale direttore commerciale, era privo di poteri gestori, che competevano in via esclusiva all'amministratore e al direttore generale, nonché di competenze in punto di gestione della contabilità, a cui erano preposti altri dipendenti. D'altro canto, l'attrice non ha svolto alcuna contestazione in merito all'organigramma descritto e documentato dal convenuto, che coinvolgeva vari soggetti in settori differenti e in cui il risulta addetto esclusivamente al settore vendite CP
(cfr. doc. 10 del fascicolo di parte convenuta).
Si rimarca, da ultimo, che la stessa genericità già riscontrata nel descrivere il titolo delle obbligazioni rimaste inadempiute e gli inadempimenti rimproverati al convenuto, si rileva anche nell'allegazione dei danni subiti dalla società, i quali, da una parte, non sono
7 stati documentati o provati con alcun mezzo, dall'altra, non sono stati neppure descritti negli atti difensivi dell'asserita danneggiata, che si è limitata a richiamare, nelle sole conclusioni, la somma complessiva di euro 500.000,00 o quella maggiore o minore di giustizia.
Si osserva, infine, che la parte attrice ha provveduto a riproporre le istanze istruttorie, già ritenute inammissibili con valutazione qui da ribadire, solo in sede di comparsa conclusionale e non anche nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
3. In definitiva, l'assoluta genericità delle allegazioni di parte attrice rispetto a tutti gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio e la mancanza di qualsivoglia prova, soprattutto in punto di danni subiti dalla società, impongono l'integrale rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte attrice e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n.
55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore indeterminabile di media complessità, dovendo ritenersi che, mediante il riferimento alla maggiore o minore somma di giustizia presente nelle conclusioni, la parte soccombente non abbia inteso quantificare la domanda proposta (in arg. cfr. Cass., 26 aprile 2021, n.
10984).
Si precisa, inoltre, che l'assoluta genericità e la conseguente manifesta infondatezza della domanda, per le ragioni sopra illustrate, consentono di configurare gli estremi di un vero e proprio abuso dello strumento processuale e di condannare l'attrice al pagamento di un ulteriore importo, determinato nella misura di un terzo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., nella formulazione ratione temporis rilevante.
Non può, invece, alla luce della data di introduzione del presente procedimento, trovare applicazione l'art. 96 c. 4 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
8 a) rigetta tutte le domande proposte dalla nei confronti di AR
; Controparte_2
b) condanna la alla rifusione, in favore di AR CP
, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 10.860,00, oltre
[...]
rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) condanna la a corrispondere, in favore di AR CP
, ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., l'ulteriore somma di euro 3.620,00.
[...]
Così deciso in Velletri, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Alice
Buonafede, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6233 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili relativo all'anno 2019, trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 190
c.p.c.,ratione temporis applicabile, con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 29.7.2024, promossa da:
(C.F. , in persona del legale AR P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Piediluco n. 19, presso lo studio dell'avv. Paolo Di Gravio, che la rappresenta e difende, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 19.4.2024;
Attrice contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._1
Roma, alla piazza Mazzini n. 27, presso lo studio dell'avv. Monica Martino, che lo rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuto
Oggetto: domanda di risarcimento dei danni derivanti da inadempimento;
1 Conclusioni delle parti: come da note depositate nel termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio è stato introdotto dalla , al fine di AR ottenere l'accertamento della violazione, da parte di , degli obblighi Controparte_2
assunti nei suoi riguardi e la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni dalla prima subiti, quantificabili nella somma di euro 500.000,00 o nella diversa somma di giustizia.
A fondamento della predetta domanda, l'attrice ha, in particolare, dedotto:
- di essere una società che svolge attività nel campo dell'installazione di apparecchi elettronici ed elettrici per telecomunicazioni, di apparecchi trasmittenti e di opere di edilizia;
- che, in data 24.11.2016, è stato assunto come dirigente preposto Controparte_2
al settore commerciale e che lo stesso ha, successivamente, rassegnato le proprie dimissioni nel novembre 2017;
- che, nel corso del predetto periodo, il convenuto ha contribuito a determinare la situazione di dissesto finanziario della società per effetto dei diversi inadempimenti al medesimo imputabili;
- che, infatti, a seguito della sua assunzione, lo stesso non ha apportato alcun contributo proficuo alla società mediante la ricerca di nuove commesse o la coltivazione delle commesse già in essere;
- che, nel corso del 2017, i clienti non hanno firmato i sal nei tempi concordati e non hanno provveduto a saldare le fatture;
- che, rispetto ai lavori eseguiti, sono state sollevate frequenti contestazioni;
- che non è stata fatta alcuna differenza fra le fratture da emettere con applicazione dell'i.v.a. al 22% e quelle con esenzione da i.v.a.;
- che gli ex dipendenti della società si sono impossessati dei furgoni comprensivi di kit di proprietà della stessa società.
La società attrice ha, sulla scorta di tali deduzioni, chiesto: “A) nel merito, di accertare
2 l'illiceità della condotta gestoria tenuta dal sig. e conseguentemente Controparte_2 il danno cagionato. B) per l'effetto, condannare il sig. al Controparte_2
risarcimento del danno patito nella misura di euro 500.000/00 o di quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del giudizio, oltre al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio nonché al rimborso spese generali art. 14 T.F. ed accessori come per legge”.
, costituitosi in giudizio, ha evidenziato: Controparte_2
- che la società attrice ha sede a Malta e che dal 2015 la stessa ha operato ad Albano
Laziale per mezzo di un preposto alla sede secondaria, da individuare nella persona di a cui sono stati attribuiti tutti i poteri di gestione e amministrazione Controparte_3
della società;
- che, di contro, lo stesso è stato assunto quale direttore commerciale, sprovvisto di poteri gestori, per cui alcuna responsabilità può essergli addebitata nella determinazione della crisi aziendale;
- che la società attrice è debitrice nei suoi riguardi per retribuzioni e liquidazione del trattamento di fine rapporto a far data dal luglio 2017, importi che sono stati oggetto di un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivo ai sensi dell'art. 647 c.c.;
- che l'opposizione tardiva proposta avverso il suddetto decreto è stata dichiarata inammissibile da questo Tribunale;
- che l'introduzione del presente giudizio, fondato su allegazioni del tutto generiche, risponde al medesimo intento dilatorio evidenziato nella sentenza che ha definito il suddetto procedimento;
- che il suo contratto di assunzione prevedeva l'inquadramento di direttore commerciale, con mansioni da svolgere presso la sede secondaria di Albano Laziale e con obbligo di riportare all'amministratore delegato della società, per cui lo stesso era privo di un potere decisionale autonomo;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attrice, il medesimo è stato licenziato nel novembre 2017 dal nuovo amministratore e solo CP_4
successivamente, stante la mancata corresponsione della retribuzione, è stato costretto a
3 dimettersi;
- che le doglianze avanzate dall'attrice, in punto di causazione della situazione di deficit finanziario della società, dovrebbero piuttosto essere rivolte ai soggetti titolari di poteri di amministrazione, ossia l'amministratore unico e il direttore generale;
- che, peraltro, al momento dell'assunzione del convenuto, la società attrice aveva già sottoscritto dei contratti non convenienti, a fronte dei quali il medesimo ha provveduto ad acquisire nuovi ordini per avere un ritorno di cassa immediato;
- che, inoltre, la verifica del regolare andamento dei sal e dei pagamenti da parte dei terzi non rientrava fra le mansioni assegnategli;
- che del tutto generica è l'affermazione afferente a lavori eseguiti notte-tempo dai dipendenti con attrezzatura della società.
Il convenuto ha, in virtù di ciò, rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare
e/o pregiudiziale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del convenuto per tutti i motivi di cui sopra;
in ogni caso, nel merito, rigettare tutte le domande proposte nei confronti del dott. perché infondate in fatto e Controparte_2 in diritto;
e comunque condannare l'opponente ai danni da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, III comma, c.p.c., da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorari oltre accessori di legge, oltre alle spese ed onorari successivi occorrendi”.
Assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183 c. 6 c.p.c., mutata la persona fisica del giudice per effetto del decreto del Presidente del Tribunale n.
21 del 9.2.2023, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e trattenuta in decisione con ordinanza adottata ex art. 127 ter c.p.c., comunicata alle parti in data 29.7.2024, previa concessione alle stesse dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Così sinteticamente delineato l'oggetto del presente giudizio, si ritiene che la domanda risarcitoria proposta dalla non possa essere accolta AR
per le diverse ragioni di seguito esposte.
Merita, in prima battuta, evidenziare che la pretesa azionata deve essere ricondotta allo schema della responsabilità contrattuale di cui all'art. 1218 c.c., avendo la parte attrice
4 lamentato di avere subito dei danni in ragione della violazione, da parte del convenuto, degli obblighi assunti al momento dell'inizio del rapporto con la stessa società attrice.
Deve, pertanto, ricordarsi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, operante anche in ipotesi di azione di risarcimento del danno da inadempimento, il creditore ha l'onere di dare prova del titolo legale o negoziale da cui trae origine l'obbligazione, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetterebbe a quest'ultimo dimostrare che l'obbligazione si è estinta o che l'adempimento è divenuto impossibile per una causa a sé non imputabile (cfr. per tutte,
Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; negli stessi termini, cfr., ex multis, Cass., 20 gennaio 2015, n. 826).
Si rammenta ulteriormente che, come precisato dalla stessa Suprema Corte, “in tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto 'assorbimento' del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova
'evidenziale' della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno” (cfr.
Cass., 9 maggio 2024, n. 12760).
Facendo applicazione dei richiamati principi, nel caso di specie, giova, anzitutto, mettere in luce che la società attrice, malgrado abbia affermato di avere assunto il convenuto, quale direttore commerciale, nel novembre 2016, non ha neppure provveduto a descrivere o a documentare quali mansioni siano state, nello specifico, attribuite al medesimo, il che già consente di sottolineare che lo stesso titolo, da cui derivano le obbligazioni rimaste in tesi inadempiute, è stato allegato in modo generico.
Si evidenzia, inoltre, che dall'esame della lettera di assunzione, datata 24.11.2016,
5 depositata dal convenuto, si desume esclusivamente l'assunzione di quest'ultimo a tempo indeterminato, l'attribuzione delle mansioni di direttore commerciale e l'obbligo di riferire direttamente all'amministratore delegato, descrizione che non permette di superare la genericità con cui le mansioni assegnate al sono state descritte dalla società CP
attrice (cfr. doc. 8 del fascicolo di parte attrice).
Fermo quanto appena chiarito, si reputa poi del tutto assorbente rilevare che gli inadempimenti asseritamente ascrivibili al convenuto sono stati allegati dalla società attrice in modo altrettanto generico, essendosi in sostanza la stessa limitata ad affermare che il convenuto non avrebbe apportato alla società alcun contributo proficuo, non avrebbe provveduto a verificare la regolare emissione dei s.a.l. e delle fatture e non avrebbe vigilato sull'operare dei dipendenti che si sono impossessati delle attrezzature della società.
Dette censure, nondimeno, da un lato, non vengono rapportate in modo dettagliato ad alcuna delle mansioni sottese al ruolo di direttore commerciale, dall'altro, sono totalmente prive di qualsiasi riferimento che ne consenta di apprezzare la portata, evenienza quest'ultima che già induce a ritenere che l'attrice non abbia assolto l'onere, sulla stessa gravante in qualità di creditrice, di specifica allegazione dell'inadempimento.
A ciò si aggiungono ulteriori considerazioni.
In prima battuta, alcuna rilevanza può essere riconosciuta alle circostanze, allegate in modo generico, unicamente nella memoria di cui all'art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c. e nella comparsa conclusionale, oltre il maturarsi del termine preclusivo per lo svolgimento dell'attività assertiva, relative alle commesse con la e con la CP_5 Controparte_6
o alla mancata vigilanza sull'andamento dei cantieri afferenti ad altre società, rispetto alle quali il difetto di qualsivoglia ulteriore specificazione non permetterebbe, ad ogni modo, di comprendere quale sia l'inadempimento rimproverabile al convenuto.
Del pari tardiva e inconferente è l'ulteriore affermazione secondo cui, dopo le dimissioni del rappresentante legale nell'ottobre del 2017, il avrebbe assunto CP
qualsiasi potere decisionale in merito alla gestione della sede italiana della società, in quanto la parte convenuta ha, di contro, documentato che è stato nominato CP_4
6 in data 10.11.2017, quale preposto alla suddetta sede, così immediatamente succedendo al precedente rappresentante legale (cfr. doc. 9 del fascicolo di parte convenuta).
Come condivisibilmente sottolineato dalla stessa parte convenuta, non può poi tenersi conto, nella presente sede dei fatti, peraltro irrilevanti, rappresentati nei diversi documenti prodotti dalla unitamente alla memoria istruttoria, in quanto AR
non esplicitati negli atti difensivi, con relativa indicazione della rilevanza dei documenti depositati.
Sul punto, è sufficiente ricordare che “l'onere di contestazione concerne le sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche i documenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere di eventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o di proporre - ove occorra - querela di falso, con la conseguenza che gli elementi costitutivi della domanda devono essere specificamente enunciati nell'atto, restando escluso che le produzioni documentali possano assurgere a funzione integrativa di una domanda priva di specificità, con l'effetto (inammissibile) di demandare alla controparte (e anche al giudice) l'individuazione, tra le varie produzioni, di quelle che
l'attore ha pensato di porre a fondamento della propria domanda, senza esplicitarlo nell'atto introduttivo” (cfr. Cass., 8 febbraio 2018, n. 3022).
Non può, in secondo luogo, omettersi di considerare che il convenuto ha correttamente evidenziato che la parte attrice ha lamentato la violazione di obblighi non riferibili alle mansioni attribuitegli, in quanto lo stesso, quale direttore commerciale, era privo di poteri gestori, che competevano in via esclusiva all'amministratore e al direttore generale, nonché di competenze in punto di gestione della contabilità, a cui erano preposti altri dipendenti. D'altro canto, l'attrice non ha svolto alcuna contestazione in merito all'organigramma descritto e documentato dal convenuto, che coinvolgeva vari soggetti in settori differenti e in cui il risulta addetto esclusivamente al settore vendite CP
(cfr. doc. 10 del fascicolo di parte convenuta).
Si rimarca, da ultimo, che la stessa genericità già riscontrata nel descrivere il titolo delle obbligazioni rimaste inadempiute e gli inadempimenti rimproverati al convenuto, si rileva anche nell'allegazione dei danni subiti dalla società, i quali, da una parte, non sono
7 stati documentati o provati con alcun mezzo, dall'altra, non sono stati neppure descritti negli atti difensivi dell'asserita danneggiata, che si è limitata a richiamare, nelle sole conclusioni, la somma complessiva di euro 500.000,00 o quella maggiore o minore di giustizia.
Si osserva, infine, che la parte attrice ha provveduto a riproporre le istanze istruttorie, già ritenute inammissibili con valutazione qui da ribadire, solo in sede di comparsa conclusionale e non anche nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
3. In definitiva, l'assoluta genericità delle allegazioni di parte attrice rispetto a tutti gli elementi costitutivi della pretesa dedotta in giudizio e la mancanza di qualsivoglia prova, soprattutto in punto di danni subiti dalla società, impongono l'integrale rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite, in applicazione dei principi di cui all'art. 91 c.p.c., sono da porre a carico della parte attrice e sono liquidate sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n.
55 del 2014, per come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, per le cause di valore indeterminabile di media complessità, dovendo ritenersi che, mediante il riferimento alla maggiore o minore somma di giustizia presente nelle conclusioni, la parte soccombente non abbia inteso quantificare la domanda proposta (in arg. cfr. Cass., 26 aprile 2021, n.
10984).
Si precisa, inoltre, che l'assoluta genericità e la conseguente manifesta infondatezza della domanda, per le ragioni sopra illustrate, consentono di configurare gli estremi di un vero e proprio abuso dello strumento processuale e di condannare l'attrice al pagamento di un ulteriore importo, determinato nella misura di un terzo delle spese di lite, ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., nella formulazione ratione temporis rilevante.
Non può, invece, alla luce della data di introduzione del presente procedimento, trovare applicazione l'art. 96 c. 4 c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
8 a) rigetta tutte le domande proposte dalla nei confronti di AR
; Controparte_2
b) condanna la alla rifusione, in favore di AR CP
, delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 10.860,00, oltre
[...]
rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
c) condanna la a corrispondere, in favore di AR CP
, ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., l'ulteriore somma di euro 3.620,00.
[...]
Così deciso in Velletri, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Alice Buonafede
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