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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/10/2025, n. 3107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3107 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE,
I SEZIONE CIVILE,
composto dai magistrati:
1) dott. Giovanni D'ONOFRIO Presidente
2) dott. Diego DINARDO Giudice
3) dott.ssa Anna RUOTOLO Gop relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa 7203/2022 RG avente ad oggetto: querela di falso passata in decisione all'udienza del 05 maggio 2025 sulle conclusioni ivi rassegnate dinanzi all'intestata sezione
T R A
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv.to Vincenzo Parte_1 C.F._1
NE (C.F. ), presso il cui studio in Casal di Principe, alla Via Cesare Battisti C.F._2
n° 21, elettivamente domicilia;
-Attore-
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Claudio Barletta, presso il cui studio in Milano, alla Via Manara 11, elettivamente domicilia;
-Convenuta-
N O N C H E'
., (C.F. Controparte_2
), in persona del Commissario Straordinario Regionale e legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Schiavo (C.F. ) e con questi C.F._3 elettivamente domiciliato in San Nicola la Strada, alla Via IV Novembre, 64;
-Convenuto-
PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE DI S. MARIA C.V.
-Interventore ex lege-
CONCLUSIONI: come in atti.
RITENUTO IN FATTO
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro definitiva valutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., immediatamente applicabili ai giudizi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge n.
69/2009, essa viene redatta indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, ben precisando che, trattandosi di disposizione normativa dettata con la evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi consentito al giudice di pronunciare quest'ultima, considerando integralmente richiamati dalla presente pronuncia sia l'atto introduttivo, le comparse di costituzione dei convenuti, sia tutti gli altri scritti difensivi delle parti e i verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa.
Per quanto utile alla decisione è sufficiente ricordare che, con atto di citazione per querela di falso il sig. conveniva in giudizio, innanzi l'intestato Tribunale, la , quale Parte_1 CP_3 concessionario della riscossione per il ed il stesso, Controparte_2 CP_2 in persona del suo legale rappresentante p.t. deducendo che: “ in data 02.10.2021 gli era stato notificato dalla ingiunzione di pagamento n. 4592013529 - inerente al mancato CP_1 pagamento della cartella n. 4560034489 - notificata a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata postale a/r n.616559454672; avverso l'ingiunzione aveva proposto ricorso in opposizione innanzi la;
a sostegno dell'opposizione Controparte_4 assumeva di non essere mai venuto a conoscenza dell'avvenuto tentativo di notifica della raccomandata postale n.616559454672; costituitisi in giudizio sia la che il , CP_1 CP_2 assumevano che in data 27.12.2019 era avvenuto il perfezionamento della notifica della raccomandata a/r 616559454672 per “rifiuto del destinatario” e depositavano il duplicato del fronte del mod.24B delle poste italiane ed il retro dell'avviso di ricevimento illeggibile e/o mancante di qualsiasi sottoscrizione dell'ufficiale postale;
in data 17.06.2022 depositava memorie illustrative ex art. 32 d.lgs 546/92, insistendo di non aver mai rifiutato il plico né di essere venuto a conoscenza del tentativo di notifica dello stesso;
il duplicato dell'avviso di ricevimento depositato era privo e/o illeggibile degli elementi essenziali atti al perfezionamento della notifica della raccomandata n.616559454672; la Commissione Tributaria, sospendeva il giudizio e concedeva termine di 60 giorni per la presentazione della querela di falso”.
In conseguenza dei fatti denunciati instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ disporre preliminarmente il sequestro, ai sensi dell'art. 224 c.p.c., dell'originale dell'avviso di ricevimento e del plico a firma impugnati di falso;
dichiarare il difetto delle attestazioni e/o sottoscrizioni, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che l'ufficiale postale attesta essere avvenuti in sua presenza e atti al perfezionamento della notifica così come rilevati al punto 9 e 10 e per l'effetto accogliere la querela di falso;
dichiarare la falsità che l'avviso di ricevimento unitamente alla dichiarazione “rifiuto” posta sul plico a firma n. 616559454672 e depositati nel giudizio di opposizione al d.i. R.G.R.
n.821/2022 attestano un fatto non avvenuto, ovvero l'avvenuto perfezionamento della notificazione per rifiuto del destinatario e pertanto dichiararne la falsità; Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Si costituiva la , ed in via preliminare di rito chiedeva dichiararsi l'improcedibilità della CP_1 domanda per la mancanza dei presupposti del procedimento della querela di falso.
Nel merito insisteva per il rigetto della proposta querela di falso.
Si costituiva, altresì, il eccependo l'assoluta mancanza dei presupposti di fatto e di diritto CP_2 ed istando per il rigetto della domanda, con vittoria di competenze professionali ai sensi del Dm
55/2014.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa, ferme le produzioni documentali, non veniva istruita né
a mezzo prova testi né per il tramite di una consulenza tecnica d'ufficio.
All'udienza del 5 maggio 2025 la stessa veniva riservata in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusioni e memorie di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, il Tribunale, preliminarmente, dà atto che la decisione viene resa dal Collegio a norma dell'art. 50 bis n.6 c.p.c.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 20 marzo 2025, come da decreto in atti.
Ancora in via preliminare va esaminata l'idoneità della procura rilasciata al difensore che ha proposto la querela di falso nell'interesse dell'attore . Parte_1
È noto che la querela di cui all'art. 221 c.p.c. richiede il conferimento al difensore di una procura speciale.
Nell'ipotesi di proposizione in via principale della querela di falso, quale quella di specie, l'esclusività di tale oggetto del giudizio, l'indicazione specifica del documento che si intende impugnare di falso in uno al collegamento testuale tra l'atto di citazione e la procura, rilasciata in calce e su foglio separato, non lascia adito a dubbi di sorta sulla specialità della procura stessa, e, soprattutto, sul fatto che essa cumula, di necessità, due funzioni, una di natura processuale (id est, di procura ad litem) e una di natura sostanziale (vale a dire di procura alla proposizione della querela di falso).
Va altresì esaminato l'interesse ad agire.
Giova rilevare che la querela di falso proposta in via principale dà luogo a un giudizio autonomo diretto a contestare l'autenticità di un atto pubblico ovvero di una scrittura privata, anche se non riconosciuta, o legalmente, considerata tale, allo scopo di paralizzarne l'efficacia probatoria e a rendere inoperante ogni effetto giuridico ad esso attributo: con essa si viene quindi a privare il documento impugnato e riconosciuto falso dell'attitudine a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un distinto o futuro processo.
Correlativamente, l'interesse ad agire, con riferimento a tale impugnativa del documento, è quello di conseguire una certezza quanto alla falsità o genuinità dello scritto nei confronti di chiunque abbia mostrato di volersi concretamente avvalere di esso.
L'interesse ad agire nella querela di falso è quindi da riguardare in funzione del risultato concreto di contrastare l'altrui intendimento di avvalersi dello scritto, facendo in modo che a questo sia sottratta l'efficacia che l'ordinamento gli attribuisce.
Nella specie, non è revocabile in dubbio l'interesse dell'attore a far affermare la falsità della dichiarazione dell'agente postale rilasciata sull'avviso di ricevimento, trattandosi di atto prodromico e funzionale alla pretesa creditoria avanzata nei suoi confronti dai convenuti indicati in epigrafe.
Deve poi dichiararsi la ammissibilità della querela di falso proposta.
Va ricordato che il giudizio per querela di falso proposto in via principale si propone con le forme ordinarie e, per quanto applicabili, si seguono le disposizioni dettate per la querela di falso in via incidentale;
la principale difformità tra i due procedimenti va individuata nella necessità che la parte personalmente (o il difensore munito di procura speciale) confermi in udienza la proposizione della querela di falso, così come stabilito dall'art. 99 delle disp. att. c.p.c.
Al riguardo va precisato che la conferma della querela di falso nella prima udienza di trattazione davanti al giudice istruttore, richiesta dall'art. 99 disp. att. c.p.c. per il caso di proposizione in via principale della querela stessa, è comunemente ritenuta una condizione di procedibilità della domanda alla cui carenza la parte può rimediare, non essendo previste decadenze, nel prosieguo del giudizio;
e ciò può avvenire anche mediante un comportamento concludente, purché il giudice non si sia già pronunciato rilevandone la mancanza. (Cass., 10 novembre 2014, n. 23896).
Più precisamente, anche secondo l'interpretazione fornita da attenta dottrina la conferma della querela con le suddette formalità integra una vera e propria condizione di procedibilità che impone al giudice – dopo averne constatato la mancanza – di rigettare la domanda con sentenza, «sia pure per rilevare l'inesistenza delle condizioni per giungere all'esame del merito.
Nel caso in esame si è verificata una duplice condizione ossia che la parte attrice ha reso validamente ai sensi dell'art. 99 cpc la dichiarazione di voler dare corso alla querela di falso (v. note di trattazione ex art. 127 ter del 07.02.2023) manifestando, anche con comportamenti concludenti, la volontà di procedere con l'accertamento della falsità laddove la parte convenuta non ha a sua volta espressamente dichiarato di non volersi avvalere dei documenti impugnati con la querela di falso.
Va, pertanto, dichiarata la procedibilità della querela di falso per cui è procedimento.
Va, inoltre rammentato che il procedimento per querela di falso ha il fine di privare “un atto pubblico od (una scrittura privata riconosciuta), della sua intrinseca idoneità a fare fede, a servire, cioè, come prova di atti o di rapporti, mirando così, attraverso la relativa declaratoria, a conseguire il risultato di provocare la completa rimozione del valore del documento, eliminandone, oltra all'efficacia sua propria, qualsiasi ulteriore effetto attribuitogli, sotto altro aspetto, dalla legge, e del tutto a prescindere dalla concreta individuazione dell'autore della falsificazione” (cfr. Cass. n. 8362/2000;
Cass. n. 18323/2007).
Sul punto, con ordinanza del 18328 del 7 giugno 2022, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha previsto che: “nell'ambito dell'operatività della querela di falso si deve tener ferma sul piano concettuale la distinzione tra: a) autenticità della sottoscrizione;
b) genuinità della dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita;
c) veridicità della dichiarazione medesima.
I primi due concetti attengono alla “verità del documento” e riguardano il suo contenuto estrinseco o, in altre parole, il suo contenuto nell'esteriore supporto materiale e nella sua espressione grafica.
L'esteriorità attiene più precisamente alla sottoscrizione, quale elemento attraverso il quale il sottoscrittore attribuisce a sé stesso la paternità della dichiarazione;
riconosciuta l'autenticità è per ciò stesso riconosciuta la provenienza della anteposta dichiarazione del soggetto che ne appare, appunto, come sottoscrittore.
La genuinità attiene invece più specificatamente al documento ed al testo della dichiarazione ed è la qualità che ad esso si attribuisce in quanto esente da contraffazioni o alterazioni: le prime consistendo nella formazione ex novo di un documento, in modo tale che esso appai formato da persona diversa da colui che ne è stato l'autore, o in data o in luogo diverso da quello vero;
le seconde consistendo invece nella modificazione delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione.
Veridicità e dichiarazione è, infine, ancora diversa qualificazione riferibile al contenuto intrinseco della dichiarazione medesima;
presuppone la “verità del documento” nei sensi detti e riguarda l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta, ovvero il significato di quelle affermazioni, non il significante, che è il mezzo attraverso cui esse sono manifestate.
Qualifica tale contenuto intrinseco come attendibile, ossia come credibilmente corrispondente alla realtà dei dati e dei fatti che essa afferma.
Il concetto di falsità può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento: nel primo caso si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla invece di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto.
La querela di falso si correla all'una e all'altra ipotesi solo in quanto sia necessario vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in presenza di determinate condizioni, alla verità del documento e alla veridicità del suo contenuto.
Ben, dunque, si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso la querela di falso, potrà porsi solo nel caso in cui si avrà difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza. Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono invece del tutto estranee alla falsità documentale che è oggetto di querela di falso, concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica (in giurisprudenza, nel senso che la scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo nel caso di falsità materiale v. Cass. 12707 del 2019; n. 47 del 1988; cit.; n. 3667 del 13 aprile 1987; n. 3042 del 4 maggio
1983; n. 2857 del 18 maggio 1979; n. 534 del 6 febbraio 1978).
Nel caso, dunque, della scrittura privata riconosciuta, o non disconosciuta, la querela di falso è l'unico rimedio volto e idoneo ad escludere la verità delle dichiarazioni nel suo aspetto esteriore;
ad escludere, cioè, che la sua apparenza corrisponda alla sua reale consistenza e ciò sia con riferimento alla sottoscrizione sia con riferimento al testo stesso della dichiarazione, in entrambi i casi per escluderne, in tutto o in parte l'attribuibilità al suo apparente autore.
Deve invece escludersi l'ammissibilità (e l'onere) della querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti (v. in tal senso Cass. n. 3776 del 1987, cit, cui Cass. n.
2284 del 19 marzo 1996; n. 2843 del 9 aprile 1986; n. 1224 del 19 febbraio 1980) ovvero un mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale del documento (Cass. n. 19626 del 18 settembre 2020; n. 8925 del 2 luglio 2001; n. 6375 del 25 novembre 1982) o per denunziare una violazione fiscale (Cass. 5515 del 27 ottobre 1984), fatti tutti suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova”.
Ciò premesso, il Collegio non ritiene fondata la querela promossa, per le seguenti motivazioni.
Il sig. ha proposto querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della cartella n. Parte_1
4560034489 che gli sarebbe stata notificata a mezzo del servizio postale ordinario con raccomandata postale a/r n.616559454672, chiedendo di accertare e dichiarare la falsità dell'attestazione “rifiutata” sulla stessa riportata.
Per la giurisprudenza è pacifico che tanto la relata di notifica che l'avviso di ricevimento – in quanto parte integrante della prima - hanno natura di atto pubblico e costituiscono piena prova, sino a querela di falso, delle dichiarazioni in essi contenute e ciò vale anche in caso di notificazione eseguita dall'agente postale (v. tra le tante, Cass. Civ. n. 2486/2018; Cass. Civ. n. 23040/2016).
Pertanto, le relative attestazioni possono godere di fede privilegiata e, quindi, vale lo strumento della querela di falso per contestarne la veridicità.
Va precisato, che l'efficacia fidefaciente concerne solo le attestazioni riguardanti l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza e le dichiarazioni resegli, nei limiti del solo contenuto estrinseco (a prescindere cioè dalla veridicità sostanziale dei fatti dichiarati); di contro, non sono assistite da pubblica fede il contenuto intrinseco delle notizie apprese e tutte le altre circostanze che non cadono sotto la diretta percezione, bensì sono frutto di informazioni assunte o di indicazioni fornite da altri (tra le tante, Cass. Civ. n.
1197/2017 e n. 29974/2017; Cass. Civ. n. 2421/2014).
Si osserva che, nel caso in esame, ad essere contestata è la falsità ideologica dell'avviso di ricevimento, che risiederebbe nella circostanza che il messo avrebbe affermato che l'attore, dopo aver preso visione dell'atto, lo rifiutava.
Nell'analisi delle prove, va sottolineato come non spetta a codesto Tribunale una valutazione circa la validità della notificazione, che rientra nella competenza del giudice tributario, così come l'accertamento della nullità degli atti tributari, ma solo l'accertamento della non corrispondenza a verità di quanto affermato dal postino.
Ciò precisato, in re melius perpensa, codesto Collegio ritiene che la documentazione allegata da parte attrice, a sostegno della falsità ideologica invocata, non sia idonea a far ritenere raggiunta la prova della eccepita falsità.
Ininfluente appare, infatti, la circostanza affermata dal querelante, secondo cui nel periodo compreso tra Natale e l'Epifania e, precisamente, dal 23.12.2019 al 07.01.2020 era in vacanza in montagna poiché ciò, oltre a non trovare alcun riscontro negli elementi probatori offerti, non appare idoneo a comprovare alcunché né ad escludere che nella specifica circostanza de qua, invece, il querelante abbia effettivamente rifiutato l'atto.
Invero, il quadro probatorio complessivamente valutato non è univoco e adeguato al punto tale da poter ritenere che il messo notificatore sia incorso in un falso ideologico, attestando falsamente che l'atto veniva rifiutato dal destinatario.
Né rileva, ai fini che qui interessano, il mancato deposito dell'originale.
A tal proposito, il Tribunale ritiene di aderire alla tesi condivisa dalla più recente giurisprudenza, che ritiene ammissibile la querela di falso proposta anche nell'ipotesi in cui venga prodotto in atti il documento in copia senza previo disconoscimento della sua conformità all'originale, dal momento che l'efficacia probatoria della copia fotostatica della scrittura privata conforme all'originale alterato o contraffatto si presta ad essere rimossa con il giudizio di falso (cfr. Cass. civ. 28.3.2023, n. 8718).
Tale assunto è a maggior ragione valido nell'ipotesi in cui il documento originale si trovi nella disponibilità di altro soggetto: in tal caso, infatti, sarebbe ingiusto arrestare la macchina processuale e sacrificare l'esigenza di certezza del diritto solo in ragione del comportamento inerte e ingiustificato nella produzione del documento perpetrato dal detentore dello stesso.
Difatti, ove si ritenesse che per il giudizio sul falso è sempre necessario l'originale, si finirebbe con l'affermare che le menzionate copie in caso di smarrimento dell'originale rivestirebbero efficacia probatoria più pregnante dello stesso, poiché esse diverrebbero insuscettibili di impugnazione con querela di falso: conclusione, questa, priva di alcun supporto logico - giuridico.
Va peraltro rilevato che una diversa interpretazione consentirebbe a chi ha falsificato un documento,
e poi ha beneficiato degli effetti dello stesso a lui favorevoli, a causa del dichiarato riconoscimento implicito di una fotocopia dello stesso esibita in giudizio - potrebbe evitare il giudizio di falso adducendo di aver smarrito l'originale del documento, in tal modo precludendo l'accertamento della di lui responsabilità per la falsificazione.
Per tutte le ragioni esposte, la querela deve ritenersi infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 147/2022, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia R.G. 7203/ 2022 ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta così provvede:
1. Rigetta la proposta querela;
Cont C
2. Condanna a rifondere in favore della Fi. S.p.a., in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t. le spese del presente giudizio che liquida in € 332,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge.
3. Condanna a rifondere in favore del Parte_1 Controparte_2
, in persona del Commissario Straordinario Regionale e legale rappresentante
[...]
p.t. le spese del presente giudizio che liquida in € 332,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il ( data di deposito)
Il Gop relatore Il Presidente
Dr.ssa Anna Ruotolo Dr. Giovanni D'Onofrio