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Sentenza 8 ottobre 2024
Sentenza 8 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 08/10/2024, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 659/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI IN
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 659/2018
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 08 OTTOBRE 2024
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della
Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo
Giudice decide la controversia limitatamente alla questione preliminare della tardività della chiamata in causa della Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 659/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IN
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 08 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA PARZIALE EX ART. 279, CO. 2, C.P.C. nella causa iscritta al n. 659 del R.G.A.C. dell'anno 2018 avente ad oggetto: lesione personale, pendente
TRA
(C.F. ) nata ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'11/12/1970 e residente in [...];
(C.F. nata ad [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
07/10/1999 e residente in [...]; nella qualità di eredi di (C.F. nato Persona_1 CodiceFiscale_3
a Summonte (AV) il 30/04/1959 e deceduto in Avellino il 10/09/2024, rappresentate e difese, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Roberto Coppola (C.F. e CodiceFiscale_4 dall'Avv. Luca Coppola (C.F. ), presso il cui studio CodiceFiscale_5 sono elettivamente domiciliate in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 8;
ATTRICI IN PROSECUZIONE
CONTRO
(P.IVA , in persona del PA P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Atripalda (AV), alla C. da rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di CP_3 costituzione e risposta, dall' Avv. Vitaliano Staglianò (C.F. C.F._6
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via
[...]
Giuseppe Nappi n. 3; R.G. n. 659/2018
CONVENUTA
NONCHÈ
(P.IVA , in persona del Controparte_4 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna (BO), alla via
Stalingrado, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ferdinando M. Frasca, con il quale è elettivamente domiciliata in Avellino, C.so Vittorio Emanuele n.39, presso lo STUDIO FRASCA AVVOCATI;
CONVENUTA
E
( nato ad [...] il Controparte_5 CodiceFiscale_7
27.1.1971 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabiola De Stefano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino alla via Pini n.10;
CONVENUTO
NONCHÈ
PR DI IN (P.IVA ), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Avellino, alla Piazza Libertà, rappresentata e difesa, giusta determinazione dirigenziale n. 1309 del
15/07/2020 e procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Oscar Mercolino (C.F.: ) e CodiceFiscale_8 Pt_2
(C.F. ), con i quali è elettivamente
[...] CodiceFiscale_9 domiciliata in Avellino presso la sede dell'Ente alla Piazza Libertà n.1;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E
INAIL (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_4 tempore, con sede legale in Roma, al Piazzale Pastore n. 6;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA NON COSTITUITA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Persona_1 innanzi al Tribunale di Avellino Controparte_4 [...]
e al fine di sentir accertare e dichiarare PA Controparte_5
l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è R.G. n. 659/2018
causa, con condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, per l'importo complessivo di € 250.000,00 o al diverso maggiore o minor importo che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione. In data 27 settembre 2024, si sono costituite con atto di intervento, le eredi del deceduto Persona_1 in data 10.09.2024, e che in adesione alla Parte_1 CP_1 domanda proposta dal dante causa, si sono riportate alle relative conclusioni rassegnate.
2. L'attore, a sostegno della domanda, ha dedotto:
A) che, in data 12 aprile 2017, alle ore 17:00 circa, si trovava, quale passeggero terzo trasportato, a bordo dell'autocarro Fiat IVECO 35c tg.
CC752PP, in proprietà della e condotto da PA
, allorquando subiva un gravissimo incidente in IA Controparte_5
PI, alla via Nazionale;
B) che, invero, il conducente dell'autocarro, , perdeva il Controparte_5 controllo del pesante veicolo ed andava a collidere contro un muro per poi ribaltarsi;
C) che sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Montefredane, i quali provvedevano a redigere apposito verbale, corredato di fotografie;
D) che l'attore, a fronte di tale fortissimo impatto, subiva lo sfondamento toracico e varie fratture in tutte le parti del corpo, con ricovero ospedaliero in stato di coma e pericolo di vita;
E) che, dopo circa quattro mesi di ricovero ospedaliero, l'attore veniva dimesso con evidenti difficoltà motorie;
F) che l'attore subiva, a seguito del sinistro, una inabilità di oltre 200 giorni e postumi invalidanti in misura dell'80%;
G) che nonostante la diffida a mezzo A/R del 19.09.2017 e l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, ogni tentativo di bonario componimento rimaneva privo di riscontro.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
30.04.2018, eccependo la nullità dell'atto Controparte_4 introduttivo del giudizio in quanto privo degli elementi previsti dall'art. 163
c.p.c. necessari ai fini della corretta formulazione dell'edictio actionis, il R.G. n. 659/2018
proprio difetto di legittimazione passiva non risultando, al momento del sinistro, il veicolo coperto da valida ed efficace polizza assicurativa nonché
l'improponibilità della domanda, per violazione degli artt. 145 e 148 D.lgs.
209/2005 e 6 D.P.R. 254/2006.
Nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza della domanda attorea, dal momento che l'attore, al momento del sinistro, non indossava la cintura di sicurezza ed era a conoscenza della circostanza della condotta di guida del in violazione dell'art. 187 C.d.S., in stato di alterazione Controparte_5 psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e, dunque, è da ritenersi sussistente il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento per cui è causa.
La compagnia assicuratrice ha, poi, fatto rilevare che il sinistro per cui è causa si è verificato durante l'orario di lavoro e, dunque, trattandosi di infortunio in itinere, spetta all'INAIL - Istituto Nazionale Infortunio sul
Lavoro – il pagamento del risarcimento del danno subito da parte attrice, restando a carico dell'impresa assicuratrice, il solo danno c.d. differenziale.
Ha contestato, inoltre, l'esistenza del nesso causale tra il sinistro dedotto e le lesioni lamentate, oltreché l'assenza di prova in ordine ai danni lamentati.
La convenuta ha, poi, proposto domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dei convenuti e , dei PA Controparte_5 quali ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa in uno alla chiamata in causa dell'INAIL ed ha concluso instando per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, di carenza di legittimazione passiva, di improponibilità della domanda nonché di infondatezza della stessa, sia in relazione all'an debeatur sia con riguardo al quantum debeatur. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Con decreto emesso in data 8.05.2018, è stata differita al giorno 03 dicembre 2018 l'udienza di prima comparizione e trattazione fissata in citazione per il giorno 21 maggio 2018 al fine di consentire alla convenuta, di “chiamare in causa” i convenuti Controparte_4 CP_5
e (nei cui confronti la convenuta ha
[...] PA spiegato domanda riconvenzionale trasversale) nonché al fine di chiamare in causa il terzo INAIL. R.G. n. 659/2018
5. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.11.2018, eccependo, in via preliminare, il PA proprio difetto di legittimazione passiva, per esser mera proprietaria del veicolo FIAT Iveco 35 c TG CC752PP, concesso in utilizzo alla in Parte_3 forza di contratto di nolo senza conducente stipulato in data 2/1/2016; società di cui, all'epoca dei fatti, il era un lavoratore dipendente. Per_1
Nel merito, ha contestato la ricostruzione della dinamica così come prospettata in citazione ed ha sostenuto la non imputabilità a sé della responsabilità del sinistro, stante il significativo concorso del danneggiato nella determinazione dei danni lamentati, risultando Persona_1 accertato dalla documentazione prodotta da parte attrice che il Per_1 nella circostanza, ometteva l'uso delle cinture di sicurezza, con incidenza causale certamente superiore al 50% dati i danni patiti.
Inoltre, la convenuta ha fatto rilevare che al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ha già provveduto ex lege ed in via esclusiva l'INAIL, trattandosi di infortunio sul lavoro.
Dunque, ha concluso chiedendo, in via principale, l'accertamento della carenza di legittimazione passiva della PA disponendone, per l'effetto, l'estromissione dal giudizio nonché la condanna dell' al risarcimento di ogni e qualsiasi danno Controparte_4 potesse essere per avventura riconosciuto all'attore all'esito del presente giudizio, in forza della polizza assicurativa in essere.
In subordine, ha chiesto autorizzarsi alla chiamata in causa della società
in persona del legale rappresentante pro tempore ed ha Parte_3 spiegato domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di CP_5 affinchè tenga indenne e manlevi la da
[...] PA ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dal presente giudizio.
Nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni domanda proposta ed, in via subordinata, ha chiesto di ridurre il risarcimento dei danni, stante il concorso di colpa del nella causazione del sinistro, tenendo conto degli Persona_1 indennizzi e/o delle rendite percepiti e percipiendi dall'INAIL. Il tutto con vittoria di spese e competenza di giudizio.
6. Si è, altresì, costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.11.2018, contestando la fondatezza della Controparte_5 R.G. n. 659/2018
domanda attorea, atteso che il tratto di strada in cui si verificava il sinistro, come da relazione tecnico - descrittiva dello stato dei luoghi redatta dai
Carabinieri di Montefredane intervenuti sul posto a seguito del sinistro, si presentava disconnessa ed a causa della pioggia caduta poco prima del sinistro, si era resa scivolosa, dato il formarsi dei canali di ghiaia dovuti al disfacimento del manto stradale.
Il convenuto ha, dunque, eccepito che la responsabilità nella causazione del sinistro è da ricondursi in capo alla Provincia di Avellino che avrebbe dovuto provvedere a manutenere la pubblica via.
Inoltre, il convenuto ha contestato che alcuna responsabilità può ravvisarsi a suo carico dal momento che nel mentre transitava sulla SS 88 in direzione
Avellino, luogo del sinistro, un'autovettura di colore nero di marca BMW di cui non riusciva a prendere il numero di targa, lo sorpassava a forte velocità tagliandogli la strada e, quindi, lo stesso non riuscendo a controllare il veicolo, andava a collidere con la parte anteriore dello stesso sul muro che delimitava la carreggiata nel senso opposto alla propria marcia.
Dunque, ha concluso chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della Provincia di Avellino in persona del Presidente pro tempore, al fine di essere manlevato nella denegata ipotesi di condanna.
Ha chiesto, altresì, di dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda attorea e, in subordine, di escludere la propria responsabilità attribuendola, alternativamente o solidalmente, alla Provincia di Avellino, alla
[...]
alla ed all'INAIL. Il tutto con Controparte_6 PA vittoria di spese e competenze di giudizio.
7. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data
26 marzo 2019, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co.
VI, c.p.c. con rinvio della causa, per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 14 ottobre 2019.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, con ordinanza emessa in data 11 dicembre 2019, è stata autorizzata la chiamata in causa della
Provincia di Avellino, richiesta dal convenuto , con Controparte_5 differimento dell'udienza al 12 maggio 2020 (poi differita d'ufficio al 1° febbraio 2021). R.G. n. 659/2018
8. Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
12.01.2021, la Provincia di Avellino, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità della propria chiamata in causa in quanto tardiva e, dunque, in violazione degli artt. 166 e 269 c.p.c., dal momento che il convenuto , costituitosi tardivamente in data 16.11.2018, è Controparte_5 incorso nelle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.
Il terzo chiamato in causa ha, dunque, richiesto la propria estromissione dal giudizio ed, in subordine, ha eccepito la nullità di tutta l'attività processuale già espletata in assenza di contradittorio, con riguardo in particolare alle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., già depositate dalle altre parti.
In via subordinata, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che non risulta, allo stato, prova certa della effettiva titolarità della Provincia di Avellino con riferimento alla strada teatro del sinistro, trattandosi di arteria viaria statale (S.S. 88) ovvero tratto di strada che partendo dal confine della provincia di Salerno (Comune di Montoro Inferiore collega il confine della provincia di Benevento (Comune di Chianche).
La Provincia ha, poi, contestato la domanda attorea sia in ordine all'an debeatur sia in ordine al quantum debeatur ed ha concluso chiedendo, previa revoca di eventuale dichiarazione di contumacia, di disporre la rimessione in termini della Provincia di Avellino, con conseguente declaratoria di regolarità della sua costituzione ed esclusione di ogni sua decadenza e/o preclusione tenuto conto della sospensione straordinaria disposta dalla normativa emergenziale COVID-19, ex D.L. 17.3.2020 N.18 e
D.L. 8 aprile 2020 n. 23. 2 e di dichiarare l'inammissibilità e la nullità della chiamata in causa della Provincia di Avellino, attesa la violazione degli artt.166-167 e 269 c.p.c. e, per l'effetto, disporre l'estromissione dell'Ente dal presente giudizio.
In via subordinata, ha chiesto la dichiarazione di nullità di tutte le attività processuali svolte in assenza di contraddittorio con la Provincia di Avellino, con conseguente adozione di ogni necessario provvedimento onde ripristinare l'integrità dello stesso. Nel merito, ha chiesto di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino, nonché il rigetto di ogni domanda formulata nei confronti della Provincia di Avellino, siccome R.G. n. 659/2018
infondata in fatto e diritto, nell'an e nel quantum debeatur. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
9. Il presente giudizio, all'esito di molteplici rinvii, è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
10. Si sono, nelle more, con comparsa depositata in data 27 settembre 2024, costituite in prosecuzione e , nella qualità di Parte_1 CP_1 eredi dell'attore , deceduto in data 10 settembre 2024, Persona_1 reiterando le conclusioni già rassegnate in sede di atto di citazione.
11. Pertanto, all'odierna udienza il presente giudizio viene deciso limitatamente alla eccezione di tardività della chiamata in causa della Provincia di Avellino, all'esito del deposito di note scritte che tengono luogo della discussione orale della causa.
12. L'eccezione di tardività della chiamata in causa del terzo, Provincia di
Avellino va accolta, apparendo ictu oculi tardiva l'istanza di chiamata in causa formulata dal convenuto , ai sensi degli artt. 167 Controparte_5 ultimo comma e 269, co.2, c.p.c., con conseguente estromissione della
Provincia di Avellino dal presente giudizio.
Invero, come è noto, al fine di poter formulare rituale istanza di autorizzazione alla chiamata in causa occorre che la costituzione del convenuto sia tempestiva e, dunque, che sia effettuata almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione oppure dell'udienza differita ai sensi dell'art. 168 bis, co. VI, c.p.c..
Nel caso di specie, si è costituito in giudizio in data Controparte_5
16.11.2018 e, dunque, tardivamente rispetto, non solo all'udienza fissata in citazione per il giorno 21 maggio 2018, ma anche rispetto all'udienza differita ex art. 269, co. 2, c.p.c. al 03 dicembre 2018 al fine di consentire alla convenuta di chiamare in causa il terzo Controparte_4
INAIL.
13. Ne consegue che va disposta l'estromissione della Provincia di Avellino dal presente giudizio.
Trattandosi di estromissione non fondata sull'accordo delle parti (cfr. ordinanza emessa in data 12 luglio 2021) ma su una unilaterale iniziativa del Giudice, tale statuizione non può esser adottata con ordinanza, dovendo R.G. n. 659/2018
necessariamente rivestire la forma della sentenza, atteso che tale provvedimento decide su una questione preliminare e dispone, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per le ulteriori di questioni.
14. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra il chiamante CP_5 ed il chiamato Provincia di Avellino, le stesse seguono la
[...] soccombenza del convenuto chiamante ex art. 91 c.p.c. e Controparte_5 si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre
2022, tenuto conto del valore della controversia ed avuto riguardo alle fasi in cui si è effettivamente articolato il presente giudizio (di studio, introduttiva e decisoria), valori minimi, in ragione della non particolare complessità della questione preliminare idonea a definire il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, parzialmente pronunciando nella controversia introdotta da nei confronti di Persona_1 [...]
e così Controparte_4 Controparte_5 PA provvede:
1) accoglie l'eccezione di tardività della chiamata in causa del terzo, Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, estromette la Provincia di Avellino dal presente giudizio;
2) condanna il convenuto al pagamento, in favore del terzo Controparte_5
Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.217,00, per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge;
3) provvede, come da separata ordinanza, in ordine al prosieguo del giudizio.
Sentenza resa all'udienza dell'8 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani
TRIBUNALE ORDINARIO DI IN
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 659/2018
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 08 OTTOBRE 2024
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c., in vigore dal 01/01/2023, il quale ha previsto quanto segue:
“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della
Cancelleria, del decreto con cui è stata disposta la celebrazione dell'odierna udienza a trattazione scritta;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito di note scritte, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo
Giudice decide la controversia limitatamente alla questione preliminare della tardività della chiamata in causa della Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. R.G. n. 659/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IN
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, al termine dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 08 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA PARZIALE EX ART. 279, CO. 2, C.P.C. nella causa iscritta al n. 659 del R.G.A.C. dell'anno 2018 avente ad oggetto: lesione personale, pendente
TRA
(C.F. ) nata ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'11/12/1970 e residente in [...];
(C.F. nata ad [...] il CP_1 CodiceFiscale_2
07/10/1999 e residente in [...]; nella qualità di eredi di (C.F. nato Persona_1 CodiceFiscale_3
a Summonte (AV) il 30/04/1959 e deceduto in Avellino il 10/09/2024, rappresentate e difese, in virtù di procura posta in calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Roberto Coppola (C.F. e CodiceFiscale_4 dall'Avv. Luca Coppola (C.F. ), presso il cui studio CodiceFiscale_5 sono elettivamente domiciliate in Avellino, al Corso Vittorio Emanuele n. 8;
ATTRICI IN PROSECUZIONE
CONTRO
(P.IVA , in persona del PA P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Atripalda (AV), alla C. da rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di CP_3 costituzione e risposta, dall' Avv. Vitaliano Staglianò (C.F. C.F._6
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via
[...]
Giuseppe Nappi n. 3; R.G. n. 659/2018
CONVENUTA
NONCHÈ
(P.IVA , in persona del Controparte_4 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna (BO), alla via
Stalingrado, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Ferdinando M. Frasca, con il quale è elettivamente domiciliata in Avellino, C.so Vittorio Emanuele n.39, presso lo STUDIO FRASCA AVVOCATI;
CONVENUTA
E
( nato ad [...] il Controparte_5 CodiceFiscale_7
27.1.1971 e residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Fabiola De Stefano, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Avellino alla via Pini n.10;
CONVENUTO
NONCHÈ
PR DI IN (P.IVA ), in persona del legale P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Avellino, alla Piazza Libertà, rappresentata e difesa, giusta determinazione dirigenziale n. 1309 del
15/07/2020 e procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv. Oscar Mercolino (C.F.: ) e CodiceFiscale_8 Pt_2
(C.F. ), con i quali è elettivamente
[...] CodiceFiscale_9 domiciliata in Avellino presso la sede dell'Ente alla Piazza Libertà n.1;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
E
INAIL (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_4 tempore, con sede legale in Roma, al Piazzale Pastore n. 6;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA NON COSTITUITA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto Persona_1 innanzi al Tribunale di Avellino Controparte_4 [...]
e al fine di sentir accertare e dichiarare PA Controparte_5
l'esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro per cui è R.G. n. 659/2018
causa, con condanna degli stessi, in solido tra loro, al risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione, per l'importo complessivo di € 250.000,00 o al diverso maggiore o minor importo che dovesse risultare all'esito dell'istruttoria. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione. In data 27 settembre 2024, si sono costituite con atto di intervento, le eredi del deceduto Persona_1 in data 10.09.2024, e che in adesione alla Parte_1 CP_1 domanda proposta dal dante causa, si sono riportate alle relative conclusioni rassegnate.
2. L'attore, a sostegno della domanda, ha dedotto:
A) che, in data 12 aprile 2017, alle ore 17:00 circa, si trovava, quale passeggero terzo trasportato, a bordo dell'autocarro Fiat IVECO 35c tg.
CC752PP, in proprietà della e condotto da PA
, allorquando subiva un gravissimo incidente in IA Controparte_5
PI, alla via Nazionale;
B) che, invero, il conducente dell'autocarro, , perdeva il Controparte_5 controllo del pesante veicolo ed andava a collidere contro un muro per poi ribaltarsi;
C) che sul posto intervenivano i Carabinieri della Stazione di Montefredane, i quali provvedevano a redigere apposito verbale, corredato di fotografie;
D) che l'attore, a fronte di tale fortissimo impatto, subiva lo sfondamento toracico e varie fratture in tutte le parti del corpo, con ricovero ospedaliero in stato di coma e pericolo di vita;
E) che, dopo circa quattro mesi di ricovero ospedaliero, l'attore veniva dimesso con evidenti difficoltà motorie;
F) che l'attore subiva, a seguito del sinistro, una inabilità di oltre 200 giorni e postumi invalidanti in misura dell'80%;
G) che nonostante la diffida a mezzo A/R del 19.09.2017 e l'invito alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, ogni tentativo di bonario componimento rimaneva privo di riscontro.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
30.04.2018, eccependo la nullità dell'atto Controparte_4 introduttivo del giudizio in quanto privo degli elementi previsti dall'art. 163
c.p.c. necessari ai fini della corretta formulazione dell'edictio actionis, il R.G. n. 659/2018
proprio difetto di legittimazione passiva non risultando, al momento del sinistro, il veicolo coperto da valida ed efficace polizza assicurativa nonché
l'improponibilità della domanda, per violazione degli artt. 145 e 148 D.lgs.
209/2005 e 6 D.P.R. 254/2006.
Nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza della domanda attorea, dal momento che l'attore, al momento del sinistro, non indossava la cintura di sicurezza ed era a conoscenza della circostanza della condotta di guida del in violazione dell'art. 187 C.d.S., in stato di alterazione Controparte_5 psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e, dunque, è da ritenersi sussistente il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento per cui è causa.
La compagnia assicuratrice ha, poi, fatto rilevare che il sinistro per cui è causa si è verificato durante l'orario di lavoro e, dunque, trattandosi di infortunio in itinere, spetta all'INAIL - Istituto Nazionale Infortunio sul
Lavoro – il pagamento del risarcimento del danno subito da parte attrice, restando a carico dell'impresa assicuratrice, il solo danno c.d. differenziale.
Ha contestato, inoltre, l'esistenza del nesso causale tra il sinistro dedotto e le lesioni lamentate, oltreché l'assenza di prova in ordine ai danni lamentati.
La convenuta ha, poi, proposto domanda riconvenzionale trasversale nei confronti dei convenuti e , dei PA Controparte_5 quali ha chiesto autorizzarsi la chiamata in causa in uno alla chiamata in causa dell'INAIL ed ha concluso instando per la declaratoria di nullità dell'atto di citazione, di carenza di legittimazione passiva, di improponibilità della domanda nonché di infondatezza della stessa, sia in relazione all'an debeatur sia con riguardo al quantum debeatur. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
4. Con decreto emesso in data 8.05.2018, è stata differita al giorno 03 dicembre 2018 l'udienza di prima comparizione e trattazione fissata in citazione per il giorno 21 maggio 2018 al fine di consentire alla convenuta, di “chiamare in causa” i convenuti Controparte_4 CP_5
e (nei cui confronti la convenuta ha
[...] PA spiegato domanda riconvenzionale trasversale) nonché al fine di chiamare in causa il terzo INAIL. R.G. n. 659/2018
5. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.11.2018, eccependo, in via preliminare, il PA proprio difetto di legittimazione passiva, per esser mera proprietaria del veicolo FIAT Iveco 35 c TG CC752PP, concesso in utilizzo alla in Parte_3 forza di contratto di nolo senza conducente stipulato in data 2/1/2016; società di cui, all'epoca dei fatti, il era un lavoratore dipendente. Per_1
Nel merito, ha contestato la ricostruzione della dinamica così come prospettata in citazione ed ha sostenuto la non imputabilità a sé della responsabilità del sinistro, stante il significativo concorso del danneggiato nella determinazione dei danni lamentati, risultando Persona_1 accertato dalla documentazione prodotta da parte attrice che il Per_1 nella circostanza, ometteva l'uso delle cinture di sicurezza, con incidenza causale certamente superiore al 50% dati i danni patiti.
Inoltre, la convenuta ha fatto rilevare che al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ha già provveduto ex lege ed in via esclusiva l'INAIL, trattandosi di infortunio sul lavoro.
Dunque, ha concluso chiedendo, in via principale, l'accertamento della carenza di legittimazione passiva della PA disponendone, per l'effetto, l'estromissione dal giudizio nonché la condanna dell' al risarcimento di ogni e qualsiasi danno Controparte_4 potesse essere per avventura riconosciuto all'attore all'esito del presente giudizio, in forza della polizza assicurativa in essere.
In subordine, ha chiesto autorizzarsi alla chiamata in causa della società
in persona del legale rappresentante pro tempore ed ha Parte_3 spiegato domanda riconvenzionale trasversale nei confronti di CP_5 affinchè tenga indenne e manlevi la da
[...] PA ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivarle dal presente giudizio.
Nel merito, ha chiesto il rigetto di ogni domanda proposta ed, in via subordinata, ha chiesto di ridurre il risarcimento dei danni, stante il concorso di colpa del nella causazione del sinistro, tenendo conto degli Persona_1 indennizzi e/o delle rendite percepiti e percipiendi dall'INAIL. Il tutto con vittoria di spese e competenza di giudizio.
6. Si è, altresì, costituito, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16.11.2018, contestando la fondatezza della Controparte_5 R.G. n. 659/2018
domanda attorea, atteso che il tratto di strada in cui si verificava il sinistro, come da relazione tecnico - descrittiva dello stato dei luoghi redatta dai
Carabinieri di Montefredane intervenuti sul posto a seguito del sinistro, si presentava disconnessa ed a causa della pioggia caduta poco prima del sinistro, si era resa scivolosa, dato il formarsi dei canali di ghiaia dovuti al disfacimento del manto stradale.
Il convenuto ha, dunque, eccepito che la responsabilità nella causazione del sinistro è da ricondursi in capo alla Provincia di Avellino che avrebbe dovuto provvedere a manutenere la pubblica via.
Inoltre, il convenuto ha contestato che alcuna responsabilità può ravvisarsi a suo carico dal momento che nel mentre transitava sulla SS 88 in direzione
Avellino, luogo del sinistro, un'autovettura di colore nero di marca BMW di cui non riusciva a prendere il numero di targa, lo sorpassava a forte velocità tagliandogli la strada e, quindi, lo stesso non riuscendo a controllare il veicolo, andava a collidere con la parte anteriore dello stesso sul muro che delimitava la carreggiata nel senso opposto alla propria marcia.
Dunque, ha concluso chiedendo di essere autorizzato alla chiamata in causa della Provincia di Avellino in persona del Presidente pro tempore, al fine di essere manlevato nella denegata ipotesi di condanna.
Ha chiesto, altresì, di dichiarare inammissibile ovvero rigettare la domanda attorea e, in subordine, di escludere la propria responsabilità attribuendola, alternativamente o solidalmente, alla Provincia di Avellino, alla
[...]
alla ed all'INAIL. Il tutto con Controparte_6 PA vittoria di spese e competenze di giudizio.
7. Ciò posto, all'udienza di prima comparizione e trattazione celebrata in data
26 marzo 2019, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183, co.
VI, c.p.c. con rinvio della causa, per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori, all'udienza del 14 ottobre 2019.
A scioglimento della riserva assunta a tale udienza, con ordinanza emessa in data 11 dicembre 2019, è stata autorizzata la chiamata in causa della
Provincia di Avellino, richiesta dal convenuto , con Controparte_5 differimento dell'udienza al 12 maggio 2020 (poi differita d'ufficio al 1° febbraio 2021). R.G. n. 659/2018
8. Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
12.01.2021, la Provincia di Avellino, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità della propria chiamata in causa in quanto tardiva e, dunque, in violazione degli artt. 166 e 269 c.p.c., dal momento che il convenuto , costituitosi tardivamente in data 16.11.2018, è Controparte_5 incorso nelle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c.
Il terzo chiamato in causa ha, dunque, richiesto la propria estromissione dal giudizio ed, in subordine, ha eccepito la nullità di tutta l'attività processuale già espletata in assenza di contradittorio, con riguardo in particolare alle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., già depositate dalle altre parti.
In via subordinata, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che non risulta, allo stato, prova certa della effettiva titolarità della Provincia di Avellino con riferimento alla strada teatro del sinistro, trattandosi di arteria viaria statale (S.S. 88) ovvero tratto di strada che partendo dal confine della provincia di Salerno (Comune di Montoro Inferiore collega il confine della provincia di Benevento (Comune di Chianche).
La Provincia ha, poi, contestato la domanda attorea sia in ordine all'an debeatur sia in ordine al quantum debeatur ed ha concluso chiedendo, previa revoca di eventuale dichiarazione di contumacia, di disporre la rimessione in termini della Provincia di Avellino, con conseguente declaratoria di regolarità della sua costituzione ed esclusione di ogni sua decadenza e/o preclusione tenuto conto della sospensione straordinaria disposta dalla normativa emergenziale COVID-19, ex D.L. 17.3.2020 N.18 e
D.L. 8 aprile 2020 n. 23. 2 e di dichiarare l'inammissibilità e la nullità della chiamata in causa della Provincia di Avellino, attesa la violazione degli artt.166-167 e 269 c.p.c. e, per l'effetto, disporre l'estromissione dell'Ente dal presente giudizio.
In via subordinata, ha chiesto la dichiarazione di nullità di tutte le attività processuali svolte in assenza di contraddittorio con la Provincia di Avellino, con conseguente adozione di ogni necessario provvedimento onde ripristinare l'integrità dello stesso. Nel merito, ha chiesto di dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Provincia di Avellino, nonché il rigetto di ogni domanda formulata nei confronti della Provincia di Avellino, siccome R.G. n. 659/2018
infondata in fatto e diritto, nell'an e nel quantum debeatur. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
9. Il presente giudizio, all'esito di molteplici rinvii, è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
10. Si sono, nelle more, con comparsa depositata in data 27 settembre 2024, costituite in prosecuzione e , nella qualità di Parte_1 CP_1 eredi dell'attore , deceduto in data 10 settembre 2024, Persona_1 reiterando le conclusioni già rassegnate in sede di atto di citazione.
11. Pertanto, all'odierna udienza il presente giudizio viene deciso limitatamente alla eccezione di tardività della chiamata in causa della Provincia di Avellino, all'esito del deposito di note scritte che tengono luogo della discussione orale della causa.
12. L'eccezione di tardività della chiamata in causa del terzo, Provincia di
Avellino va accolta, apparendo ictu oculi tardiva l'istanza di chiamata in causa formulata dal convenuto , ai sensi degli artt. 167 Controparte_5 ultimo comma e 269, co.2, c.p.c., con conseguente estromissione della
Provincia di Avellino dal presente giudizio.
Invero, come è noto, al fine di poter formulare rituale istanza di autorizzazione alla chiamata in causa occorre che la costituzione del convenuto sia tempestiva e, dunque, che sia effettuata almeno venti giorni prima dell'udienza fissata in citazione oppure dell'udienza differita ai sensi dell'art. 168 bis, co. VI, c.p.c..
Nel caso di specie, si è costituito in giudizio in data Controparte_5
16.11.2018 e, dunque, tardivamente rispetto, non solo all'udienza fissata in citazione per il giorno 21 maggio 2018, ma anche rispetto all'udienza differita ex art. 269, co. 2, c.p.c. al 03 dicembre 2018 al fine di consentire alla convenuta di chiamare in causa il terzo Controparte_4
INAIL.
13. Ne consegue che va disposta l'estromissione della Provincia di Avellino dal presente giudizio.
Trattandosi di estromissione non fondata sull'accordo delle parti (cfr. ordinanza emessa in data 12 luglio 2021) ma su una unilaterale iniziativa del Giudice, tale statuizione non può esser adottata con ordinanza, dovendo R.G. n. 659/2018
necessariamente rivestire la forma della sentenza, atteso che tale provvedimento decide su una questione preliminare e dispone, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per le ulteriori di questioni.
14. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite tra il chiamante CP_5 ed il chiamato Provincia di Avellino, le stesse seguono la
[...] soccombenza del convenuto chiamante ex art. 91 c.p.c. e Controparte_5 si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, in vigore dal 23 ottobre
2022, tenuto conto del valore della controversia ed avuto riguardo alle fasi in cui si è effettivamente articolato il presente giudizio (di studio, introduttiva e decisoria), valori minimi, in ragione della non particolare complessità della questione preliminare idonea a definire il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, parzialmente pronunciando nella controversia introdotta da nei confronti di Persona_1 [...]
e così Controparte_4 Controparte_5 PA provvede:
1) accoglie l'eccezione di tardività della chiamata in causa del terzo, Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, estromette la Provincia di Avellino dal presente giudizio;
2) condanna il convenuto al pagamento, in favore del terzo Controparte_5
Provincia di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 4.217,00, per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettarie, come per legge;
3) provvede, come da separata ordinanza, in ordine al prosieguo del giudizio.
Sentenza resa all'udienza dell'8 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani