Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 349/2023 R.G.L., vertente TRA
, in persona del Parte_1 Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, in Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Dario Cosimo Roberto Adornato (CF
, pec t), in virtù di procura C.F._1 Email_1 generale alle liti a rogito notaio in Roma rep. n. 37875/7313 del 22/03/2024 Persona_1 2011, e con il medesimo difensore, elettivamente domiciliato in Via Possidonea, 22 89123 Reggio Calabria appellante CONTRO
, CF , nata ad [...] il CP_1 CodiceFiscale_2 01.09.1964, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Francesca Sprizzi, CF
, pec fax 096622194, e dall'Avv. Antonio C.F._3 Email_2
Papalia, CF , pec fax 096622194 ed C.F._4 Email_3 elettivamente domiciliata presso lo studio della prima, sito in via Rocco Pugliese n. 66, Palmi (RC) appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, la sig.ra adiva il CP_1 Tribunale di Palmi, lamentando l'illegittimità dei provvedimenti del 02.03.2022 prot. n. Pt_1 0101679, e n. 0101684 di riduzione/cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Oppido Mamertina delle seguenti giornate: per l'anno 2015, un numero di 15 giornate lavorative;
per l'anno 2016, un numero di 17 giornate lavorative, provvedimenti derivanti da un parziale annullamento dei rapporti di lavoro con l'azienda agricola CU IO. Deduceva di aver svolto lavoro di bracciante agricola alle dipendenze della
[...]
per 102 giornate nel 2015 e per 87 giornate nel 2016 seguendo le direttive Controparte_2 del datore di lavoro, titolare dell'omonima azienda agricola, o comunque di altro soggetto a questo fine preposto dal datore di lavoro, lavorando per circa sette ore giornaliere (tra le ore
8.00 e le ore 16.00 circa), compresa un'ora di pausa per il pranzo e venendo retribuita secondo paga sindacale, sui terreni nella disponibilità dell'azienda, siti nei Comuni di Varapodio e di Terranova Sappo Minulio, consistenti sia in terreni coltivati all'aperto che in serre, in particolare uliveti, agrumeti (limoni), vitigni, prugni e piante orticole protette di avere svolto in particolare le seguenti mansioni: coltivazione dei fondi, pulizia degli stessi e raccolta dei frutti, a seconda delle esigenze del terreno, della stagione e delle direttive impartite dal datore di lavoro. A dimostrazione di quanto dedotto offeriva in giudizio copia dei contratti di lavoro e delle buste paga relative ai periodi oggetto di lite, nonché verbali Ispettivi n. Pt_1 2021003163/DDL del 4/06/2021 azienda CU US;
n. 2021004103/DDL dell'8/06/2021 azienda CU NC;
il n. 2021004331/DDL del 15/06/2021 azienda CU IO, e chiedeva l'ammissione di prova per testi. Concludeva, chiedendo: accertare che aveva prestato la propria attività lavorativa di bracciante in favore della , per 102 giornate per l'anno Controparte_3
2015 e per 87 giornate per l'anno 2016; per l'effetto, accertare e dichiarare nullo ed illegittimo qualunque provvedimento di disconoscimento e specificatamente quelli impugnati e, conseguentemente, riconoscere il diritto di parte ricorrente ad essere iscritta negli elenchi annuali nominativi dei lavoratori agricoli del comune di appartenenza, per il numero di giornate effettivamente prestate (102 giornate per l'anno 2015 e 87 giornate per l'anno
2016), con ogni valido effetto ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale ed il riconoscimento delle prestazioni di disoccupazione, ANF, malattia e/o maternità eventualmente maturati nei periodi lavorativi in contestazione;
sempre per l'effetto, accertare e dichiarare nullo ed illegittimo qualunque provvedimento contrario, riconoscendo tutti i benefici riconnessi alla legittima iscrizione negli elenchi nominativi anagrafici;
condannare, conseguentemente, l a provvedere alla relativa iscrizione ed alla Pt_1 liquidazione di quanto eventualmente ancora dovuto. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari.
Costituitosi, l' eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del Tribunale Pt_1 adito, ritenendo che “il Giudice Ordinario non ha, però, il potere di sostituirsi alla Pubblica amministrazione, revocandone un provvedimento ovvero disponendo la reintegra della parte ricorrente in una posizione giuridica. Esso può limitarsi esclusivamente alla disapplicazione, qualora essa debba avvenire in via incidentale ovvero quando la questione della legittimità del provvedimento amministrativo assuma rilievo come causa della lesione di un diritto soggettivo” Eccepiva la decadenza della ricorrente dall'esercizio dell'azione in virtù dello spirare del termine di cui all'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n. 7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83. Nel merito, deduceva che a seguito dell'attività ispettiva di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021004331 DDL del 15 06 2021, eseguita presso l'azienda CU IO, erano state ridotte le giornate agricole, per gli anni 2015 e 2016, sulla posizione assicurativa della ricorrente con conseguente modificazione della posizione contributiva nell'elenco degli agricoli e con effetto sulle prestazioni previdenziali e assistenziali già erogate. L' , infatti, aveva esposto che dal verbale ispettivo risultava che l'azienda agricola Pt_1 CU IO con Denuncia Aziendale trasmessa in data 09/06/2011 era stata autorizzata ad un fabbisogno annuo di giornate lavorative pari a 1.200, e che, pur risultando tendenzialmente rispettosa del fabbisogno indicato in D.A., confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' Parte_2 [...]
(quest'ultima esistente sino all'anno 2017), era emerso che l'azienda
[...] avrebbe impiegato regolarmente a lavoro OTD, a prescindere dal possibile ed effettivo svolgimento, anche in giorni di assoluta impraticabilità dei terreni causata da piogge spesso continue e a volte molto più che copiose. Sul punto, l'Elenco delle Rilevazioni allegato al verbale – in particolare, i dati evidenziati in neretto - rappresentava le giornate in cui le precipitazioni atmosferiche erano state talmente abbondanti da rendere di fatto impraticabili i fondi rustici rientranti nel territorio e, pur tuttavia, la manodopera bracciantile avrebbe prestato attività lavorativa con un orario di lavoro a tempo pieno. Attese le risultanze del verbale ispettivo, l aveva disposto con i provvedimenti Pt_1 impugnati, la corrispondente variazione degli elenchi degli agricoli con riduzione delle giornate di lavoro della ricorrente per cui è causa. Concludeva chiedendo, dichiarare inammissibile, improponibile e improcedibile il ricorso e nel merito rigettare lo stesso perché infondato.
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza emessa in data 11.07.2023, il Tribunale di Palmi, Sezione Lavoro e Previdenza, così provvedeva: “accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e riconosce l'esistenza del rapporto di lavoro dipendente tra e l'azienda agricola CP_1
CU IO nel 2015 per un numero di 102 giornate lavorative e nel 2016 per un numero di 87 giornate, ad ogni effetto di legge, anche ai fini del riconoscimento del periodo contributivo maturato;
riconosce il diritto della ricorrente ad essere iscritta nell'elenco dei lavoratori agricoli del Comune di Oppido Mamertina per l'anno 2015 , per un numero di 102 giornate lavorative e per l'anno 2016 per un numero di 87; riconosce il diritto della ricorrente alle prestazioni previdenziali e assistenziali derivanti dal predetto rapporto di lavoro e dalla maturata contribuzione previdenziale;
condanna l alle spese di lite che liquida in Pt_1 favore di in € 886,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, CP_1 da distrarsi in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 cpc”. Rigettava l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice adito, posto che la parziale cancellazione di giornate di lavoro dall'elenco dei lavoratori agricoli, con ogni effetto di legge sulle prestazioni assistenziali e previdenziali connesse alla predetta iscrizione e alla maturazione dei crediti contributivi, era materia rimessa alla competenza del Tribunale adito, in funzione di giudice della previdenza e assistenza obbligatorie, come peraltro ricordato nei provvedimenti per cui è causa. Pt_1
Il ricorso era ammissibile e procedibile. Andava, infatti, rigettata anche l'altra eccezione preliminare sollevata dall' , che aveva eccepito che l'azione era stata promossa oltre il Pt_1 termine di cui all'art. 22 del D.L. 7/1970. Secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione, (vd. Sentenze n. 813 e 2373 del 2007 e n. 8650 del 2008) “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dall'art. 11 del d.lgs.n.375 del 1993 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dall'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza”. Era stata, quindi, risolta la questione controversa sull'esatta individuazione del dies a quo di decorrenza del termine stabilito dall'art. 22 che recitava: "Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti 4
soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”. Visto il contesto normativo nel quale era collocato il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, il riferimento ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, andava inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che fossero divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che avevano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso. Nel primo caso il dies a quo di decorrenza del termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria coincideva con la scadenza del termine (30 giorni) stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 11 per la presentazione del primo dei due previsti rimedi amministrativi;
senza che ostasse la previsione (L. n. 573 del 1973, art. 8) di improcedibilità della domanda giudiziale in caso di mancato preventivo esperimento dei ricorsi amministrativi, giacché la "procedimentalizzazione" delle varie fasi attiene alle modalità di tutela del diritto, ma non costituisce impedimento al suo esercizio. Nel secondo caso, occorreva distinguere l'ipotesi della definizione del procedimento contenzioso con un provvedimento espresso da quella del silenzio serbato dall'autorità preposta alla decisione per tutto il tempo stabilito dal D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 11”. Nella specie, avverso i provvedimenti di riduzione delle giornate dagli elenchi dei Pt_1 lavoratori in agricoltura, notificati alla ricorrente a mezzo raccomandata a.r. del 17.03.2022 e 11.04.2022, era stato proposto ricorso amministrativo in data 14.04.2022 e, prima dello spirare del termine di legge, tenuto conto che i provvedimenti amministrativi erano divenuti definitivi allo scadere del termine a provvedere di novanta giorni previsto per legge, in data 10/08/2022 era stato depositato il ricorso giudiziale. Nel merito, il ricorso era fondato e andava accolto. Dalla narrazione dei fatti resa dalle parti, dalla documentazione offerta in giudizio e dall'attività istruttoria compiuta era emerso che la sig.ra negli anni 2015 e 2016 CP_1 aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della ditta CU IO in forza e virtù di contratti scritti offerti in giudizio dalla ricorrente e delle buste paga relative all'intero rapporto di lavoro, tutti relativi all'attività lavorativa prestata in favore dell'azienda agricola CU IO, e che era stata riscontrata anche in occasione dell'ispezione, come si evinceva da quanto accertato dagli Ispettori nel verbale n. .6700.1 Pt_1 5/06/2021.0269054 , alle pagine 9, 10 e 11. Nel corso della prova testimoniale erano state confermate le circostanze dedotte nei capitoli di prova articolati dalla ricorrente, ed era emerso in particolare che la negli CP_1 anni 2015 e 2016 aveva prestato la sua attività lavorativa come bracciante agricola alle dipendenze della ditta CU IO rispettivamente per 102 giorni e per 87 giorni, percependo la retribuzione in contanti. Ciò che l aveva contestato era il numero di giornate di effettivo lavoro svolto negli Pt_1 anni 2015 e 2016 alle dipendenze della , ritenendo che la dipendente Controparte_2
avesse lavorato alle dipendenze della nell'anno 2015 per 87 CP_1 Controparte_2 giornate, anziché 102 giornate, e nell'anno 2016 per 70 giornate, anziché 87, con ogni conseguenza ai fini contributivi, previdenziali e assistenziali, e ciò in ragione delle giornate di pioggia che erano state registrate negli anni in questione dai Centri di rilevazione pluviometrica siti in e (quest'ultima esistente sino all'anno Pt_2 Pt_2 Parte_2 2017), ritenendo legittimo ridurre sic et simpliciter il numero di giornate di lavoro tra tutti i dipendenti della azienda agricola CU IO, e quindi anche quello della ricorrente, senza tuttavia eseguire alcun distinguo fra i lavoratori, senza indicare con esattezza in quali giorni dell'anno, e in quali ore di quel particolare giorno (perché anche l'orario a questo punto diventava rilevante), sui terreni aziendali siti in Varapodio e Terranova Sappo Minulio, la pioggia fosse stata talmente forte da impedire qualsiasi attività agricola, finanche dentro le 5
serre, tale da escludere persino la messa a disposizione dell'azienda da parte della lavoratrice, impedirle di presentarsi sul luogo di lavoro nel giorno pattuito per contratto ed eseguire le direttive impartite dal datore di lavoro anche in ragione delle condizioni meteo, e così giustificare i provvedimenti adottati di riduzione delle giornate di lavoro della dipendente . CP_1 Ai fini dell'accertamento giudiziale, infatti, era fondamentale conoscere quali giorni di lavoro erano stati cancellati, in quali giorni e in quale ora, era stata rilevata in Varapodio e in Terranova Sappo Minulio la pioggia che avrebbe impedito lo svolgimento dell'attività di lavoro, mentre difettava ogni indicazione in tale senso Mancava persino la prova sull'effettivo numero di giornate di pioggia registrate negli anni 2015 e 2016 sui terreni dell'azienda agricola di CU IO, considerato che i dati assunti a riferimento dagli Ispettori erano i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell'ARPACAL Stazioni Pluviometriche di Sinopoli, e Pt_2 Parte_2
(quest'ultima esistente sino all'anno 2017), e che dette stazioni pluviometriche si trovavano distanti non meno di 15 chilometri 11 dai terreni dell'azienda CU IO e pertanto non vi era alcuna certezza, applicando le norme di comune esperienza, che le condizioni meteo rilevate da quelle stazioni pluviometriche coincidessero con quelle esistenti nelle località in cui si trovavano i terreni dell'azienda CU IO. Non solo, ma i testi escussi avevano dichiarato: teste , assunta all'udienza del 04.04.2023: “ADR lavoravamo senza Testimone_1 distinzione fra i terreni all'aperto e le serre, a seconda delle esigenze e delle direttive impartite, non vi erano giornate di lavoro specificamente destinate all'attività in serra o sui terreni, la mattina venivano date istruzioni sull'attività da svolgere ADR: si lavorava anche nei giorni di pioggia , se la pioggia era abbondante l'attività si svolgeva solo all'interno delle Testi serre, se la pioggia era lieve lavoravamo anche nei campi all'aperto : è vero che il datore di lavoro chiedeva a noi braccianti agricoli di rimanere a disposizione anche nelle giornate di pioggia ADR: ricordo di avere visto la sig.ra lavorare per la ditta CU CP_1 IO anche nei giorni di pioggia, naturalmente nei giorni in cui anche io lavoravo per la ditta, ma non ricordo esattamente in quali giorni”; teste , assunta all'udienza del 04.04.2023: “ADR: lavoravamo Testimone_3 anche nei giorni di pioggia, durante i quali andavamo equipaggiati con stivali e impermeabili, che portavamo da casa, arrivavamo già preparati, quando la pioggia era particolarmente forte smettevamo di lavorare restando comunque sui campi trovando rifugio dentro le serre, ADR: anche nei giorni di pioggia eravamo a disposizione dell'azienda e quindi ci presentavamo sul posto di lavoro e il Sig. CU IO dava disposizioni sulle attività di lavoro da compiere anche se pioveva. ADR: anche la sig.ra era presente durante i CP_1 giorni di pioggia;
e anche lei lavorava o nelle serre o sui terreni a seconda delle disposizioni ricevute ADR: è vero che il sig. CU IO chiedeva ai dipendenti di rimanere a disposizione anche nei giorni di pioggia;
aggiungo che il Sig. CU NC alle volte dava alcune direttive di lavoro quando il Sig. CU IO non era presente sul posto;
ADR: preciso che quando la pioggia era particolarmente intensa interrompevamo il lavoro, finchè non smetteva di piovere , o diminuiva la pioggia, e ci rifugiavamo oltre che nelle serre dentro una casetta che si trova sui terreni;
ADR: quando la pioggia era intensa lavoravamo sul terreno creando dei canali per fare defluire l' acqua piovana, e lavoravamo dentro le serre. Praticamente quando diminuiva la pioggia uscivamo sui terreni per far defluire l'acqua piovana per proteggere le piantagioni ed evitare che si formassero delle pozze d'acqua; quando la pioggia era particolarmente forte invece lavoravamo solo dentro le serre che sono ben coperte e resistenti anche a forti piogge”; teste CU IO, assunto all'udienza del 16.05.2023: “ADR: Nei giorni di pioggia la ricorrente, come tutti gli altri braccianti agricoli, svolgono la loro attività a seconda dell'intensità della pioggia. Pertanto, se la pioggia è lieve lavorano sui terreni e nelle serre 6
normalmente, se la pioggia è più intensa, ma deve essere copiosa, i lavoratori vengono sul posto di lavoro aspettano che le condizioni meteo migliorino per lavorare sui campi altrimenti lavorano solo dentro le serre. Voglio precisare che il lavoro nelle serre è interamente manuale. Anche quando la pioggia è copiosa dal primo mattino i miei dipendenti vengono sul posto di lavoro poiché c'è sempre qualche attività da svolgere, considerato che l'azienda non può restare inattiva, ma deve produrre in qualsiasi periodo dell'anno, altrimenti non si guadagna. ADR: è vero che nei giorni di pioggia i dipendenti debbono rimanere a disposizione dell'azienda. ADR: (Sulla domanda del difensore di parte ricorrente) Nella programmazione del lavoro aziendale non tengo in considerazione le previsioni delle stazioni meteorologiche in quanto le stesse non si trovano a Varapodio e quindi non posso farvi affidamento, si trovano, infatti, molto distanti, una a e l'altra a alle Pt_2 Pt_2 pendici dell'Aspromonte, e pertanto non sono attendibili per la località dove svolgo l'attività agricola. La ricorrente aveva, dunque, aveva dimostrato, a mezzo di prova testimoniale, che la circostanza dedotta dall' e che aveva costituito l'unica ragione di riduzione parziale Pt_1 del rapporto di lavoro con conseguente riduzione delle giornate accreditate nell'elenco dei lavoratori agricoli, era infondata poiché non trovava alcun positivo riscontro probatorio. Soccorreva, inoltre, a sostegno dell'argomentazione di parte ricorrente il dato di comune esperienza secondo il quale le aziende agricole non arrestavano del tutto la propria attività in caso di pioggia, e capitava a tutte le aziende agricole di affrontare nel corso dell'anno giornate di pioggia, ciononostante l' non decurtava, in ragione delle giornate Pt_1 di pioggia, le giornate di lavoro della manodopera agricola denunciata e regolarmente registrata dalle aziende. La ricorrente aveva, dunque, diritto a essere iscritta nell'elenco degli agricoli del Comune di Oppido Mamertina per l'anno 2015 per 102 giornate e per l'anno 2016 per 87 giorni, con diritto all'accredito contributivo delle predette giornate in ragione di anno, nonché alle connesse prestazioni assistenziali e previdenziali già erogate dall' ed in particolare Pt_1 all'indennità di disoccupazione e di malattia agricola. Le spese di lite seguivano la soccombenza.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto dall' , che ne chiedeva la Pt_1 riforma. Lamentava l'erroneo riparto dell'onere probatorio e della decisione, nel merito, richiamando che in analoghe controversie, altro giudice del Tribunale di Palmi era addivenuto a conclusioni opposte. In tali sentenze era stato precisato che il thema decidendum era rappresentato dall'accertamento dello svolgimento di giornate di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'azienda agricola CU US, dopo il disconoscimento delle giornate di lavoro agricolo, ritenendo che non si vertesse in tema di “annullamento dei provvedimenti amministrativi emessi dall' , ma (di, n.d.e.) un'azione di accertamento dell'effettività di Pt_1 tale rapporto di lavoro funzionale all'iscrizione nelle liste dei lavoratori agricoli e, pertanto, di fronte al disconoscimento del rapporto di lavoro, è onere del lavoratore dimostrare l'effettività del rapporto”. Trattandosi di azione di accertamento, i fatti costitutivi della pretesa azionata dovevano essere allegati e provati dall'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c. Dall'esame degli atti e delle prove testimoniali espletate, si evinceva, invece, che le allegazioni di parte ricorrente contrastavano in modo inconciliabile con le risultanze del verbale ispettivo e le dichiarazioni rese agli ispettori e le dichiarazioni testimoniali erano contraddittorie e generiche. 7
I testi dovevano essere dichiarati inattendibili ed incapaci a testimoniare, atteso il loro interesse all'esito del giudizio, avendo entrambi proposto ricorsi contro l per chiedere Pt_1 l'iscrizione negli elenchi con le aziende CU: aveva proposto ricorso Testimone_1 iscritto al n. RG 2210/2022; aveva proposto ricorso iscritto al n. RG. Testimone_3 2173/2022, definito con sentenza n. 819/23, di rigetto. I testi avevano riferito una circostanza del tutto nuova e neppure accennata in sede di audizione ispettiva, vale a dire che nei giorni di pioggia l'attività veniva prestata regolarmente in serra e che il datore di lavoro chiedeva ai dipendenti di rimanere a disposizione dell'azienda nei giorni di pioggia o, se la pioggia non era molto forte, di lavorare sui campi. Nessuna specificazione avevano reso sulle date delle giornate in cui, nonostante la pioggia copiosa, avevano ugualmente lavorato, né avevano mosso alcuna contestazione alle precise indicazioni di dette giornate segnate in neretto nell'elenco allegato al verbale e prodotto da questa difesa. Nessun valore probatorio poteva essere riconosciuto alla deposizione resa dal datore di lavoro CU IO, che, nella sua qualità, aveva denunciato all' anche le Pt_1 giornate disconosciute, per i motivi sopra esplicitati. Non rispondeva al vero che non fossero stati prodotti gli allegati al verbale ispettivo ed in particolare l'Elenco delle Rilevazioni delle stazioni pluviometriche, posto fra gli allegati, vi era l'allegato 7 contenente gli annullamenti CU IO e l'elenco delle giornate del periodo, nonché in neretto le giornate di pioggia copiosa, secondo le rilevazioni delle stazioni
Pt_2 Le analitiche giornate di pioggia erano state indicate dalla difesa dell' per Pt_1 relationem, in quanto riportate in detto Elenco allegato al verbale ispettivo, nel quale sono state indicate in neretto e corrispondo alle stesse giornate indicate come lavorate nelle buste paga acquisite dagli ispettori. Dall'Elenco delle Rilevazioni, allegato al verbale ispettivo, emergeva che, confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga, acquisite nel corso della verifica, con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell'
[...]
(quest'ultima esistente sino all'anno Parte_2 2017), l'azienda avrebbe impiegato regolarmente a lavoro OTD, a prescindere dal possibile ed effettivo svolgimento, anche in giorni di assoluta impraticabilità dei terreni causata da piogge spesso continue e a volte molto più che copiose. Concludeva chiedendo, in accoglimento dell'appello, la riforma della sentenza e il rigetti del ricorso, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi, la chiedeva il rigetto dell'appello. CP_1 Precisava che, in esito agli accertamenti, l non aveva in alcun caso raggiunto la Pt_1 conclusione che il rapporto di lavoro fosse fittizio (rectius che ogni singolo destinatario di provvedimento non lavorasse nell'ambito delle ditte CU), essendosi limitato a disconoscere singole giornate, previo disconoscimento del rapporto formalmente instaurato da alcuni dei predetti lavoratori con la CU US e la riconduzione dello stesso alla CU NC o alla CU IO: l aveva disconosciuto singole Pt_1 giornate poiché “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale”, e a tale conclusione era addivenuto “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' e Parte_2 Pt_2
”. Parte_2
In questo contesto, i giudizi erano stati assegnati a tutti i Giudici della Sezione Lavoro presso il Tribunale di Palmi: n. 29 lavoratori – compresa la parte appellata – si erano visti accogliere la domanda, sovente senza ammissione delle prove testimoniali richieste 8
(procedimenti n. 2185, 2235, 2232, 2197, 2182, 2188, 2208, 2214, 2213, 2228, 2231, 2234, 2237, 2187, 2196, 2217, 2190, 2207, 2210, 2219, 2178, 2181, 2184, 2199, 2301, 2175, 2216, 2229, 2211 del 2022), emesse dai Giudici Dott.ssa Naso, Dott.ssa , Persona_2
Dott.ssa ; per n. 18 lavoratori la domanda era pendente (Giudici Dott.ssa Per_3 Per_4 e Dott.ssa ); n. 6 lavoratori le cui domande sono state affidate al Dott. Per_5 Per_6 avevano registrato il rigetto della domanda in esito alla prima udienza di comparizione. Nel merito, confutando le avverse argomentazioni, osservava che Il rapporto di lavoro sotteso alla domanda, non era stato disconosciuto, sicché l'onere della prova ricadente sul bracciante non doveva riguardare la sussistenza del rapporto, riconosciuto come valido ed effettivo dall' , ma solo l'effettività del lavoro nei giorni oggetto di disconoscimento, a Pt_1 condizione che esso disconoscimento fosse correttamente motivato ab origine: non poteva esservi alcun contrasto tra le dichiarazioni del lavoratore e le risultanze del verbale ispettivo, perché mai i lavoratori destinatari dalla sentenza di rigetto avevano reso dichiarazioni agli ispettori;
l' non aveva affatto prodotto gli allegati al verbale ispettivo, sicché non erano Pt_1 stati depositati i rilievi pluviometrici del Centro Funzionale Multirischio dell' relativi Pt_2 alle e , che erano stati solo richiamati per Parte_2 Pt_2 Parte_2 relationem;
il verbale era atto pubblico fidefacente in relazione a ciò che l'Ufficiale attestava essere avvenuto in sua presenza, ma certo non con riferimento alle deduzioni ex post sui rilievi pluviometrici, rispetto ai quali era ammessa prova contraria, anche in via logica, presuntiva od implicita;
il lavoratore aveva allegato ogni circostanza utile a smentire le deduzioni ispettive, facendo in particolare riferimento – tra l'altro – alle vaste serre in uso alla ditta datrice di lavoro che consentono di lavorare anche in caso di pioggia, chiedendo peraltro di essere ammesso alla prova testimoniale. Anche ammesso che le tabelle pluviometriche fossero state prodotte, occorreva verificare se le fonti di prova utilizzate dagli ispettori fossero tali da generare una presunzione di assenza della prestazione lavorativa, superabile solo con la dimostrazione, da parte del lavoratore, di una prova contraria. Nel caso di specie la genericità e la mancanza di riferimenti a dati concreti eliminavano in radice ogni rilevanza probatoria al meccanismo presuntivo effettuato dagli ispettori. Era, anzi, documentata da materiale fotografico la presenza sui terreni di serre, di estensione anche rilevante, di cui gli ispettori non avevano dato conto;
né tantomeno essi avevano verificato la possibilità o meno di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia. Inoltre, i dati pluviometrici erano stati elaborati presso le stazioni site nei Comuni di e , mentre i terreni agricoli delle ditte CU insistono nei Pt_2 Pt_2 Parte_2 Comuni di Varapodio e Terranova Sappo Minulio. Peraltro, tali rilevazioni rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore e in numerose giornate superano di poco i 3 mm e in qualche giornata erano addirittura al di sotto di tale valore. Era evidente che la base conoscitiva su cui gli ispettori avevano tratto la deduzione dell'assenza di prestazione lavorativa, era estremamente inesatta ed approssimativa e non poteva determinare alcuna inversione dell'onere probatorio. Concludeva, chiedendo rigettare la domanda promossa da parte appellante e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a. come per legge, da distrarsi in favore della procuratrice che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 9
4. Le questioni dedotte impongono la disamina del ricorso proposto dalla , al CP_1 fine di accertare se esso abbia ad oggetto il diritto all'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ovvero l'impugnativa del riconoscimento solo parziale delle giornate agricole per gli anni 2015 e 2016. Nel procedere all'interpretazione della domanda, si riscontra che, in esordio al ricorso, la lavoratrice ha richiamato la realtà imprenditoriale riconducibile alla famiglia CU di Varapodio, nelle tre Aziende Agricole: CU US, CU NC e CU IO, esponendo di aver prestato la propria attività presso l Controparte_4
, come da contratti e buste paga prodotti.
[...] Ha esposto che talune giornate erano state disconosciute poiché “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale” e che il dato sarebbe emerso “confrontando le giornate denunciate indicate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell' Stazioni Pluviometriche Pt_2
Molochio e Taurianova”. Parte_2 L' aveva, quindi, comunicato la cancellazione di alcune giornate: per l'anno 2015, Pt_1 n. 15 giornate lavorative e per l'anno 2016, n. 17 giornate lavorative. Ha affermato che i provvedimenti di cancellazione delle giornate erano infondati, illegittimi ed immotivati, assunti arbitrariamente dall' , atteso che si basavano su Pt_1 inaccettabili automatismi presuntivi, correlati a dati pluviometrici assunti presso stazioni poste a chilometri di distanza dai fondi interessati e su alture differenti. Orbene, tale essendo il tenore del ricorso, deve ritenersi che l'oggetto della doglianza sia incentrato esclusivamente sul disconoscimento, operato dall' , di talune giornate Pt_1 lavorative per gli anni 2015 e 2016, “denunciate come svolte in costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere del tutto impraticabili i fondi rientranti nella consistenza aziendale”. Poiché quella da ultimo riportata è la conclusione cui era giunto l , confrontando Pt_1 le giornate denunciate riportate nelle buste paga acquisite nel corso della verifica con le giornate in cui si erano registrati abbondanti piogge, non pare potersi dubitare che il ricorso abbia ad oggetto quelle giornate che l aveva disconosciuto in ragione degli eventi Pt_1 atmosferici, cioè i provvedimenti di riconoscimento parziale per gli anni 2015 e 2016 e tale riconoscimento parziale è stato operato dell' . Pt_1 È questa la sequenza logica e cronologica dei fatti posti a fondamento della domanda. Nel prosieguo, deve esser considerato che l'avversità delle condizioni meteorologiche è idonea ad assumere rilievo solo per le giornate lavorative disconosciute in costanza di rapporto di lavoro effettivo alle dipendenze dell' . Controparte_3 L'oggetto della domanda è, dunque, il riconoscimento parziale delle giornate lavorate. Nel merito, l'appello è infondato. Invero, nella fattispecie in esame non è controversa l'esistenza del rapporto di lavoro alle dipendenze dell' , bensì il riconoscimento solo parziale di singole Controparte_3 giornate, a causa delle avversità meteorologiche che avrebbero reso impraticabili i fondi e, quindi, impossibile l'espletamento di attività lavorativa. È questa una conclusione cui è addivenuto l in via meramente logico – deduttiva Pt_1
e non a seguito di fatti direttamente accertati dagli Ispettori, in quanto avvenuti sotto la loro diretta percezione nelle giornate non riconosciute. Non è consentito, pertanto, poter confermare, anzi deve essere esclusa ogni efficacia di fede privilegiata dei verbali ispettivi. Tale efficacia è limitata ex art. 2700 c.c., solo alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. 10
Nel prosieguo, va considerato che il processo logico deduttivo in esito al quale è stato operato il riconoscimento parziale delle giornate lavorative non può essere confermato, posto che esso non risulta fondato su dati plurimi e univocamente convergenti e ciò anche ad un semplice raffronto con i rilievi di criticità rassegnati dall'appellante. Invero, le giornate disconosciute sono state individuate dall' in quelle svolte in Pt_1 costanza di periodi di piogge talmente abbondanti da rendere impraticabili i fondi: il dato era stato desunto dal confronto delle giornate denunciate, quali indicate nelle buste paga, con i periodi di pioggia rilevati dal Centro Funzionale Multirischi dell'
[...]
e . Parte_2 Pt_2 Parte_2
È immediata l'evidenza delle contestazioni della ricorrente/appellata: 1) i dati pluviometrici utilizzati dall' erano stati elaborati presso le stazioni site nei Pt_1 Comuni di e , mentre i terreni agricoli delle ditte CU Pt_2 Pt_2 Parte_2 insistevano nei Comuni di Varapodio e Terranova Sappo Minulio, tale che non poteva essere estesa, quale mero automatismo, l'identica intensità delle piogge nei Comuni di Pt_2
e ai Comuni di Varapodio e Terranova Sappo Minulio;
Pt_2 Parte_2
2) le rilevazioni – che rappresentavano le precipitazioni cumulate nelle 24 ore – in alcune giornate superavano di poco i 3 mm ed in qualche giornata erano al di sotto di tale valore e non era stato accertato se le intense precipitazioni avessero, comunque impedito la prestazione lavorativa per tutto l'orario lavorativo o solo per alcuni periodi temporali della giornata lavorativa;
3) i rilievi fotografici in atti documentavano l'esistenza di vaste serre e non era stata accertata o negata la possibilità di svolgere attività lavorativa all'interno delle stesse anche in giorni di pioggia. Appare evidente, dunque, che la conclusione posta dall' a fondamento del Pt_1 riconoscimento parziale delle giornate lavorative non sia frutto di un corretto ragionamento presuntivo, che possa essere coonestato in sede giudiziale. La carenza ora evidenziata impedisce di poter apprezzare la asserita genericità delle deposizioni testimoniali, posto che, se il provvedimento presupposto è ex se generico, non può demandarsi al teste (recte: al capitolo di prova articolato) di emendarne la genericità. Ove fosse vi fosse stata una ricostruzione dettagliata, con compiuti accertamenti – e non mercé un processo logico deduttivo basato su dati indiscriminati riguardanti una ben più vasta area geografica - sarebbe stato onere della ricorrente offrire la prova di resistenza, ma nella genericità dell'addebito, la ricorrente non avrebbe potuto provare più di quanto ha provato, vale a dire che anche in costanza di piogge, l'attività veniva svolta all'aperto se la pioggia era lieve e all'interno delle serre se la pioggia era violenta e, comunque, i lavoratori restavano a disposizione del datore di lavoro: “lavoravamo anche nei giorni di pioggia, durante i quali andavamo equipaggiati con stivali e impermeabili, che portavamo da casa, arrivavamo già preparati, quando la pioggia era particolarmente forte smettevamo di lavorare restando comunque sui campi trovando rifugio dentro le serre, ADR: anche nei giorni di pioggia eravamo a disposizione dell'azienda e quindi ci presentavamo sul posto di lavoro e il Sig. CU IO dava disposizioni sulle attività di lavoro da compiere anche se pioveva” (così deposizione teste ); “Anche quando la pioggia è copiosa dal primo Tes_3 mattino i miei dipendenti vengono sul posto di lavoro poiché c'è sempre qualche attività da svolgere, considerato che l'azienda non può restare inattiva, ma deve produrre in qualsiasi periodo dell'anno, altrimenti non si guadagna. ADR: è vero che nei giorni di pioggia i dipendenti debbono rimanere a disposizione dell'azienda. ADR: (Sulla domanda del difensore di parte ricorrente) Nella programmazione del lavoro aziendale non tengo in considerazione le previsioni delle stazioni meteorologiche in quanto le stesse non si trovano a Varapodio e quindi non posso farvi affidamento, si trovano, infatti, molto distanti, una a
l'altra a alle pendici dell'Aspromonte, e pertanto non sono attendibili per Pt_2 Pt_2 la località dove svolgo l'attività agricola” (così deposizione teste CU). 11
Per i motivi esposti, l'appello va rigettato e va confermata l'impugnata sentenza. La soccombenza determina che l vada condannato alla rifusione delle spese di Pt_1 questo grado di giudizio, liquidate – valore indeterminabile, complessità bassa, applicando i valori minimi stante la serialità delle questioni in contesa e l'assenza di loro complessità – in € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge. Esse andranno distratte in favore dei difensori antistatari dell'appellata che ne hanno fatto richiesta. Deve darsi atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di , avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi, Sezione CP_1 Lavoro e Previdenza, in data 11.07.2023, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l al pagamento, in favore dei difensori distrattari dell'appellata, delle Pt_1 spese di questo grado di giudizio, liquidate in € 3.473,00, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 19 marzo 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti