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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/02/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Anna Altamura, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2353/2021 r.g.,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Massaro, Parte_1
- attrice -
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Di Lorenzo, CP_1
- convenuta -
NONCHÉ
rappresentato e difeso dell'avv. Giuseppe Tota, CP_2
- convenuto -
E
Controparte_3
- convenuto contumace -
conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024
Brevi ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio , e Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
allegando di essere separata consensualmente da ,
[...] Controparte_3 nonché di essere figlia adottiva degli altri convenuti e CP_1 CP_2
Con la convenzione di separazione era previsto l'obbligo a carico del di CP_3 versare € 300,00 per il contributo al mantenimento della coniuge, nonché a carico dell'attrice l'obbligo di versare € 320,00 per il mantenimento dei figli collocati presso il padre, ma entrambi i coniugi non avevano ottemperato alle dette statuizioni.
1 Affetta da problemi di salute, resasi conto di non poter condurre una vita autonoma per il peggioramento delle proprie condizioni fisiche e psichiche, conveniva già dinanzi al Tribunale di Trani e perché fossero CP_2 CP_1 dichiarati obbligati in solido a versare gli alimenti alla figlia. Con sentenza
2791/2017 del 20.12.2017 la domanda era rigettata.
Peggiorate ulteriormente le condizioni della attrice, questa era ospitata in un centro di pronta accoglienza per adulti, essendo impossibilitata a pagare un canone di locazione, giacché percettrice solo di una pensione di invalidità di poco più di trecento euro, per la riconosciuta invalidità con riduzione permanente della capacità lavorativa dell'80%.
Nell'atto introduttivo la precisava che la domanda era diretta oltre che nei CP_2 confronti dell'ex coniuge anche dei genitori, quali obbligati di grado posteriore, dal momento che il da sempre si occupava dei figli della coppia a cui l'attrice CP_3 non contribuiva.
Instaurato il contraddittorio non si costituiva in giudizio il dichiarato CP_3 contumace con provvedimento del 7.2.2022. Si costituivano in giudizio CP_1
e chiedendo il rigetto della avversa domanda, in particolare,
[...] CP_2 evidenziava, tra l'altro, che la tutela dell'individuo che si trova in CP_2 stato di bisogno è imposta dalla legge, ai sensi dell'art. 433 c.c., ad una cerchia di soggetti determinati in virtù di un particolare legame che li unisce alla persona bisognosa, secondo un ordine progressivo in base all'intensità del vincolo, nel senso che il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri. Poiché il coniuge precede, nella gerarchia degli obbligati, i genitori, che sono collocati dopo il coniuge e i figli dell'alimentando, chiamato in primis a sopportare l'onere in tutto o in parte è il coniuge.
Sussistendo, dunque, un obbligato di grado anteriore, potenzialmente capace di sostenere la prestazione alimentare, chiedeva il rigetto della domanda dell'attrice come formulata nei propri confronti.
La causa era istruita con produzione documentale e con l'assunzione dell'interrogatorio formale deferito all'attrice, nonché con la richiesta all'Inps di informazioni in merito alla situazione economico-reddituale di tutte le parti del giudizio.
Con ricorso del 26.1.2024 era proposta dalla istanza ex art. 446 c.p.c., CP_2 rigettata con provvedimento del 4.11.2024.
2 Sulle note scritte di precisazione delle conclusioni ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7.10.2024, con provvedimento del 4.11.2024 la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e di replica. Il fascicolo era rimesso al giudice per la decisione il 24.1.2025.
* * * * * * *
La domanda dell'attrice non merita accoglimento.
Con la comparsa conclusionale, prendendo atto del rigetto dell'istanza ex art. 446
c.p.c., la ha insistito nella domanda allegando la difficoltà economica in cui CP_2 versa, resa ancor più insidiosa dal persistente cattivo stato di salute, riconoscendo tuttavia espressamente, che “è indubbio che, in applicazione della normativa vigente in materia, l'adempimento delle obbligazioni alimentari nei confronti dell'odierna avente diritto spetta, in primis, come nel caso di specie, all'ex coniuge”.
Sosteneva, però, che di fatto nei confronti del sussiste, allo stato, una mera CP_3
e astratta previsione di mantenimento poiché, a causa del costante rifiuto di provvedervi volontariamente, è stata avviata azione di esecuzione forzata nei suoi confronti. L'azione di recupero forzoso, ancora in via di perfezionamento, allo stato non si tradurrebbe in una reale e concreta forma di mantenimento della tale da CP_2 escludere la sussistenza dell'obbligo di provvedervi, nel frattempo, a carico dei genitori ivi convenuti.
Ebbene, occorre subito puntualizzare che non si tratta di una astratta previsione, avendo la un titolo esecutivo a pretendere il mantenimento dal coniuge CP_2 separato. Come noto si tratta di un titolo azionabile sia per il pregresso attraverso un'azione esecutiva sia per il futuro. Al coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento, infatti, sono riconosciuti strumenti giuridici per ottenere l'adempimento della prestazione non eseguita. Ci si riferisce allo strumento previsto dall'art. 156, ult. comma, c.c. e, a seguito della Riforma Cartabia, dall'art. 473 bis 37
c.p.c. ai sensi del quale “il creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente”. Dalle indagini svolte a mezzo dell'Inps è stato accertato che il percepisce da anni un regolare reddito di lavoro dipendente. CP_3
3 Si aggiunge che l'onere di mantenimento già previsto a carico del costituisce CP_3 qualcosa di diverso rispetto agli alimenti, che assorbe gli alimenti stessi. L'assegno di mantenimento mira a preservare il tenore di vita precedente e copre una gamma più ampia di esigenze, mentre gli alimenti sono destinati a coprire i bisogni primari, si limitano cioè a garantire il minimo necessario per vivere.
La domanda di alimenti formulata nei confronti del non può, dunque, CP_3 trovare accoglimento, essendo già tenuto questi a corrispondere alla , in virtù di CP_2 un provvedimento giurisdizionale cogente, il mantenimento.
La circostanza che un obbligato di grado anteriore sia tenuto già a corrispondere il mantenimento alla comporta il rigetto della domanda proposta nei confronti dei CP_2 genitori, obbligati di grado posteriore. Non vi è stato di bisogno, evidentemente, quando sussista il diritto di ottenere un contributo al mantenimento a carico di altro soggetto.
Come argomentato nel provvedimento del 4.11.2024 di rigetto della domanda ex art. 446 c.c. della , «come già osservato dal Tribunale di Trani nella sentenza n. CP_2
2791/2017 di rigetto della prima domanda proposta dalla ricorrente, “In base al combinato disposto degli art. 433 e 441 c.c., condizione dell'azione alimentare proposta contro persone obbligate in un grado determinato è la mancanza di obbligati di grado anteriore o la loro incapacità di prestare gli alimenti;
inoltre, se più persone sono obbligate nello stesso grado, può essere accolta l'azione proposta contro solo alcuni di essi nel caso in cui gli altri risultino incapaci di sostenere la prestazione alimentare. Anche se non è necessario che tutti gli obbligati incapaci economicamente siano presenti nel giudizio, grava sempre sull'alimentando l'onere della prova delle suddette circostanze, sia pure nei confronti dei soli chiamati in giudizio, quale presupposto per l'accoglimento di una domanda volta ad ottenere gli alimenti da obbligati in un grado ulteriore o da una parte sola dei coobbligati”».
Nel caso di specie, risulta la capacità economica del lavoratore dipendente CP_3 con reddito annuo di oltre ventimila euro, già obbligato a prestare il mantenimento alla , così da non potersi accogliere la domanda nei confronti dei chiamati CP_2 ulteriori.
Quand'anche fosse corretta l'allegazione di parte attrice secondo cui l'elencazione prevista dall'art. 433 c.c. non sarebbe tassativa per l'alimentando, il quale può rivolgersi a chi, tra gli obbligati, gli offra maggiori garanzie di adempimento, la stessa dovrebbe leggersi correttamente nel senso che la scelta di rivolgersi ad un obbligato di grado ulteriore maggiormente solvente presuppone che l'obbligato precedente non
4 dia, comunque, garanzie in senso oggettivo e non soggettivo. Si intende dire che economicamente l'obbligato di grado anteriore non dovrebbe essere in grado di adempiere non per un mero volontario rifiuto, ma per incapacità economico- reddituale. Resta, infatti, fermo il disposto dell'art. 441, comma 2, c.c. ai sensi del quale solo “se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore”. Peraltro, sulla base delle sue argomentazioni la ritiene doversi rivolgere ai genitori che, CP_2 comunque, non si sono dichiarati disponibili al versamento degli alimenti a suo favore, altrimenti evidentemente non avrebbe ragione di essere il presente giudizio.
Si aggiunge che la percepisce euro trecento circa come pensione di invalidità e CP_2 il reddito di inclusione per oltre euro settecento.
L'attrice anche negli scritti conclusionali ha insistito nel ribadire di non essere più percettrice di reddito di cittadinanza da settembre 2023, nulla, però, ha addotto specificamente in merito al diverso istituto del reddito di inclusione. Da comunicazione di marzo 2024 dell'Inps risulta che sia stata accolta la domanda della di riconoscimento del reddito di inclusione per € 780,00 mensili (dandosi atto CP_2 del pagamento delle rate di gennaio e febbraio 2024) e non è stato specificato alcun motivo alla base di un eventuale revoca (all'udienza del 15.4.2024 nel subprocedimento ex art. 446 c.p.c. la personalmente riportava solo di essere CP_2 stata contattata dai servizi sociali per il patto di inclusione e di aver documentato la propria incapacità lavorativa e di aver riferito la circostanza che in base agli accordi di separazione a carico del coniuge è previsto un mantenimento di € 300,00 a suo favore).
A fronte di quanto emerso chiaramente dalla informativa pervenuta dell'Inps, l'onere di fornire la prova di eventuali limitazioni nel sostegno assistenziale pubblico ricadeva, invero, sull'istante che chiede la prestazione alimentare (Cass. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 33789 del 16.11.2022), e non come addotto dalla sulle CP_2 controparti (“né le Egregie Controparti possono fondatamente dimostrare il contrario”, così a pag. 2 della comparsa conclusionale).
“… si reputa opportuno aggiungere, per completezza, che l'accertamento dell'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari non può poi prescindere dalla verifica dell'accessibilità dell'alimentando a forme di provvidenza che consentano di elidere, ancorché temporaneamente, lo stato
5 di bisogno (si pensi, oggi, al reddito di cittadinanza)”, così in motivazione Cass. Sez. I,
Ordinanza n. 40882 del 20.12.2021.
La domanda della non può, dunque, essere accolta neppure nei confronti dei CP_2 genitori.
Nulla va stabilito in ordine alle spese di lite nei confronti del rimasto CP_3 contumace. “La condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto” (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del
14.3.2023).
Le spese di lite nei confronti degli altri convenuti, invece, tenuto conto della particolare natura del giudizio e del particolare rapporto tra le parti, meritano integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, sezione civile, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Maria Anna Altamura, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , e Parte_1 Controparte_3 CP_2
, ogni altra domanda, eccezione, difesa e richiesta anche istruttoria CP_1 rigettate ovvero assorbite, così provvede:
- rigetta le domande dell'attrice,
- nulla dispone sulle spese nei rapporti tra e;
Parte_1 Controparte_3
- compensa integralmente le spese di lite tra e rispettivamente Parte_1 [...]
e . CP_2 CP_1
Così deciso in Trani, il 3.2.2025
Il giudice
dott.ssa Maria Anna Altamura
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