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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7133/2021 vertente
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, dagli Parte_1
avv.ti Fabio De Francesco e Adriano del Sesto presso i quali è elettivamente domiciliata in
Pietravairano (CE) alla Via Sei Tomoli, 2/A, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
-, in persona del suo Presidente pro – Controparte_1
tempore, elettivamente in Caserta alla Via Arena, loc.tà San Benedetto – Ufficio Legale, e rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.11.2021 la ricorrente in epigrafe esponeva che in data
24.11.2015 presentava domanda all' per il pagamento dell'assegno per il nucleo CP_1
CP_ familiare per il periodo marzo 2014 – settembre 2016 e che, l' in accoglimento di tale domanda, provvedeva in data 01.10.2016 al pagamento parziale della somma di euro
3.736,84. Deduceva quindi di essere creditrice dell'importo di euro 4.545,78. Pertanto, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere il pagamento della somma spettante, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' eccependo in via preliminare CP_1
l'intervenuta decadenza dall'azione e nel merito l'insussistenza del credito.
1 Rinviata la causa per la discussione, all'esito di molteplici rinvii per carico del ruolo, è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti.
Va dichiarata la inammissibilità del ricorso per decadenza dalla azione giudiziaria.
Come è noto il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 statuisce che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 - in cui vi rientrano gli assegni per il nucleo familiare (cfr. Cass.
12073/2003) – può essere proposto ricorso dinnanzi all'Autorità giudiziaria entro il termine di un anno, a pena di decadenza.
Il termine suindicato, per il combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi
2 e 3, decorre "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
Il comma 6 introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 ha poi previsto che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
La novella, quindi, ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza, rendendo applicabile il termine in questione anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e disponendo che in tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte capitale.
È stato così superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non sussisteva alcuna decadenza ai sensi dell'art. 47 per le ipotesi di azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. Infatti, si era affermato, in relazione alla previgente normativa, che la decadenza non potesse trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale fosse rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello
2 dovuto, come avviene nei casi in cui l' sia incorso in errori di calcolo Controparte_2
o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. Sez. un. 18 luglio 1996 n. 6491; Sez. Un. 12720 e 12718 del 29.5.2009, Cass. n. 12516/2004).
Tale indirizzo continua ad applicarsi esclusivamente alle prestazioni liquidate prima del
6.7.2011, data di entrata in vigore della disciplina suddetta. In proposito, la Corte
Costituzionale, con sentenza n.69/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina della decadenza introdotta nel 2011 nella parte in cui prevedeva l'applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore.
Tanto premesso, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti emerge che: il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 24.11.2015, dopo l'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 47 citato;
che con provvedimento del 12 settembre 2016 l' CP_1
comunicava la riliquidazione del trattamento di famiglia con decorrenza dal 2014 riconoscendo in favore della ricorrente un credito maturato sino al 30 settembre 2016 pari ad euro 3.099,96 (cfr. allegato dalla parte resistente). È poi pacifico che tale C.F._1
pagamento sia avvenuto in data 1 ottobre 2016.
Sicché, deve ritenersi che alla data di deposito del ricorso del 22.11.2016, avente ad oggetto l'adeguamento della prestazione già riconosciuta e liquidata, il termine di decadenza annuale fosse ampiamente decorso.
Ne consegue che l'eccezione di decadenza è fondata e come tale il ricorso va dichiarato inammissibile, con preclusione di ogni esame nel merito della domanda.
Quanto alle spese di giudizio, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., versata in atti, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.3.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice Mariarosaria Iovine, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 7133/2021 vertente
TRA
, nata in [...] il [...], rappresentata e difesa, dagli Parte_1
avv.ti Fabio De Francesco e Adriano del Sesto presso i quali è elettivamente domiciliata in
Pietravairano (CE) alla Via Sei Tomoli, 2/A, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
-, in persona del suo Presidente pro – Controparte_1
tempore, elettivamente in Caserta alla Via Arena, loc.tà San Benedetto – Ufficio Legale, e rappresentato e difeso dall'avv. Ida Verrengia, giusta procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 22.11.2021 la ricorrente in epigrafe esponeva che in data
24.11.2015 presentava domanda all' per il pagamento dell'assegno per il nucleo CP_1
CP_ familiare per il periodo marzo 2014 – settembre 2016 e che, l' in accoglimento di tale domanda, provvedeva in data 01.10.2016 al pagamento parziale della somma di euro
3.736,84. Deduceva quindi di essere creditrice dell'importo di euro 4.545,78. Pertanto, adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di ottenere il pagamento della somma spettante, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva l' eccependo in via preliminare CP_1
l'intervenuta decadenza dall'azione e nel merito l'insussistenza del credito.
1 Rinviata la causa per la discussione, all'esito di molteplici rinvii per carico del ruolo, è pronunciata sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti.
Va dichiarata la inammissibilità del ricorso per decadenza dalla azione giudiziaria.
Come è noto il D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 statuisce che, esauriti i ricorsi in via amministrativa, per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 24 - in cui vi rientrano gli assegni per il nucleo familiare (cfr. Cass.
12073/2003) – può essere proposto ricorso dinnanzi all'Autorità giudiziaria entro il termine di un anno, a pena di decadenza.
Il termine suindicato, per il combinato disposto del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, commi
2 e 3, decorre "dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione".
Il comma 6 introdotto dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 ha poi previsto che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
La novella, quindi, ha introdotto una nuova ipotesi di decadenza, rendendo applicabile il termine in questione anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito e disponendo che in tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte capitale.
È stato così superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non sussisteva alcuna decadenza ai sensi dell'art. 47 per le ipotesi di azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. Infatti, si era affermato, in relazione alla previgente normativa, che la decadenza non potesse trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale fosse rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l'adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello
2 dovuto, come avviene nei casi in cui l' sia incorso in errori di calcolo Controparte_2
o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale (cfr. Cass. Sez. un. 18 luglio 1996 n. 6491; Sez. Un. 12720 e 12718 del 29.5.2009, Cass. n. 12516/2004).
Tale indirizzo continua ad applicarsi esclusivamente alle prestazioni liquidate prima del
6.7.2011, data di entrata in vigore della disciplina suddetta. In proposito, la Corte
Costituzionale, con sentenza n.69/2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina della decadenza introdotta nel 2011 nella parte in cui prevedeva l'applicazione ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore.
Tanto premesso, nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti emerge che: il ricorrente ha presentato la domanda amministrativa in data 24.11.2015, dopo l'entrata in vigore del comma 6 dell'art. 47 citato;
che con provvedimento del 12 settembre 2016 l' CP_1
comunicava la riliquidazione del trattamento di famiglia con decorrenza dal 2014 riconoscendo in favore della ricorrente un credito maturato sino al 30 settembre 2016 pari ad euro 3.099,96 (cfr. allegato dalla parte resistente). È poi pacifico che tale C.F._1
pagamento sia avvenuto in data 1 ottobre 2016.
Sicché, deve ritenersi che alla data di deposito del ricorso del 22.11.2016, avente ad oggetto l'adeguamento della prestazione già riconosciuta e liquidata, il termine di decadenza annuale fosse ampiamente decorso.
Ne consegue che l'eccezione di decadenza è fondata e come tale il ricorso va dichiarato inammissibile, con preclusione di ogni esame nel merito della domanda.
Quanto alle spese di giudizio, stante la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., versata in atti, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 10.3.2025
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Il Giudice del lavoro
Mariarosaria Iovine
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