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19 aprile 1942
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21 marzo 1998
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4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 446.
(Assegno provvisorio).
Finche' non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale puo', sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di piu' obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.(111) ((112a)) ------------------ AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
(Assegno provvisorio).
Finche' non sono determinati definitivamente il modo e la misura degli alimenti, il presidente del tribunale puo', sentita l'altra parte, ordinare un assegno in via provvisoria ponendolo, nel caso di concorso di piu' obbligati, a carico anche di uno solo di essi, salvo il regresso verso gli altri.(111) ((112a)) ------------------ AGGIORNAMENTO (111)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall' articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254 , fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3." ------------------ AGGIORNAMENTO (112a)
Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."
Commentari • 23
- 1. Alimenti: non applicabile la tutela d’urgenzaAccesso limitatoGiuseppina Vassallo · https://www.altalex.com/ · 9 maggio 2013 · 169.41803
Giurisprudenza • 244
- 1. Trib. Foggia, sentenza 24/10/2022, n. 2557Provvedimento: […] Tribunale di Brescia, nell'ambito del quale esso opponente, definendo in via conciliativa il procedimento ex art. 446 c.c. promosso nei suoi confronti dai genitori, si era impegnato a versare in loro favore un contributo alimentare di €Leggi di più...
- art. 446 c.c.·
- stato di bisogno·
- verbale di conciliazione giudiziale·
- art. 96 c.p.c.·
- prescrizione·
- modifica obbligo alimentare·
- opposizione a precetto·
- risarcimento danno da lite temeraria·
- estinzione obbligo alimentare