Sentenza 30 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 30/12/2021, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/12/2021
N. 01574/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00524/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 524 del 2019, proposto da
Costa Bioenergie S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Maria Curato, Alberto Marconi, Massimo Rutigliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Chioggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Settentrionale, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
W.W.F. Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature-Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Matteo Ceruti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota del Comandante del Porto di Chioggia in data 14/3/2019, n. 6898, recante trasmissione della propria nota 29/5/2018, n. 15761, indirizzata alla Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige – Dipartimento del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile avente ad oggetto collaudo della banchina demaniale di Punta Colombi e eventuale variante del Piano regolatore portuale per la disciplina delle navi gasiere,
- delle note della Capitaneria di Porto n. 15761 del 29/05/2018, n. 13133 del 07/05/2018 e della nota della Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 14043 del 25/5/2018, recanti parere sulla disciplina normativa applicabile al traffico delle navi gasiere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del W.W.F. Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature-Onlus
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame Costa Bioenergie ha impugnato cautelativamente gli atti in epigrafe indicati con i quali il Comandante del porto di Chioggia, in relazione alla propria partecipazione al CTR (Comitato Tecnico Regionale), in vista della approvazione del rapporto di sicurezza ex art. 10 D.Lgs. n. 105/2015 relativo alla introduzione del traffico delle navi gasiere nella laguna di Chioggia, ha espresso la tesi secondo cui l’emanazione delle norme tecniche di sua competenza per la disciplina del nuovo tipo di traffico marittimo richiederebbe la preventiva approvazione di una specifica variante al Piano regolatore portuale, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e comunque infondato.
E’ intervenuto ad opponendum il W.W.F. Associazione Italiana per il World Wide Fund For Nature-Onlus, svolgendo articolate difese.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
Sussiste la competenza dell’intestato Tar a giudicare della presente vertenza in quanto proposta proposta conto atti che producono effetti diretti nel territorio di Chioggia e nella Laguna di Venezia (art 13, co 1, c.p.a.).
Ciò premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per originaria carenza d’interesse. Com’è noto, per poter agire in giudizio occorre avervi interesse (art. 100 c.p.c.). L’interesse a ricorrere deve essere personale, attuale e concreto: esso deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere al momento della decisione.
Nel caso di specie, in disparte ogni considerazione in ordine alle vicende sopravvenute che hanno precluso la messa in esercizio dell’impianto di stoccaggio di GPL di proprietà della ricorrente, l’interesse azionato da Costa Bioenergie difettava dei requisiti di attualità e concretezza sin dal momento della proposizione del ricorso poiché proposto contro atti privi di autonoma efficacia lesiva.
E, invero, come espressamente riconosciuto dalla stessa ricorrente a pag. 5 del ricorso introduttivo, “la nota del Comandante n. 6898/2019 con le altre note ad essa allegate sono mera espressione di un’opinione pro futuro (in particolare le note n. 13133 e n. 15761 hanno natura di parere), quindi, essendo prive di contenuto provvedimentale (il che trova conferma nel fatto che neppure è stato indicato alcun rimedio giurisdizionale esperibile avverso dette nota) non recano un concreto ed attuale pregiudizio a Costa Bioenergie”.
Alla luce di quanto sopra esposto, condivisa la natura non immediatamente lesiva degli atti impugnati prospettata dalla stessa ricorrente, che ha interposto l’impugnazione in oggetto solo cautelativamente e propter opportunitatem, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per originaria carenza d’interesse.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO