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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 27/03/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2607/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2607/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI ANTONIO CP_1 P.IVA_1
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI Controparte_2 C.F._1
ANTONIO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI ANTONIO CP_3 C.F._2
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI ANTONIO Parte_1 C.F._3
ATTORI contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SANTERINI Controparte_4 P.IVA_2
RAFFAELE
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025:
per gli attori , e tutti in CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1 proprio e quali eredi di Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria Persona_1
istanza ed eccezione, in accoglimento delle argomentazioni difensive spiegate nella parte motiva dell'atto introduttivo del presente giudizio, nel loro ordine logico- giuridico, e tenuto altresì conto degli esiti della Consulenza tecnica di ufficio espletata in corso di causa, statuire come segue: a) Accertare e pagina 1 di 9 dichiarare la nullità dell'art. 7 del contratto di conto corrente n. 19361.92 sottoscritto in data
25.01.1985 per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. e per l'effetto, giusta ricalcolo del rapporto di conto corrente con epurazione di ogni forma di anatocismo e di capitalizzazione, accertare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti condannando il - nel caso in cui tale Controparte_5
ricalcolo da effettuarsi mediante CTU contabile restituisca un saldo a credito del correntista - alla restituzione in favore della in persona del suo legale rappresentante pro-tempore delle somme CP_1
indebitamente addebitate a tale titolo, ovvero in caso di saldo a debito della compensando CP_1
tali importi con le eventuali maggiori somme che verranno accertate siccome ancora dovute in favore del Monte dei Paschi di b) In accoglimento di quanto esposto nella parte motiva del presente CP_5
atto, accertare e dichiarare la nullità della clausola di applicazione della commissione di massimo scoperto contenuta nel contratto di credito del 04.12.2007 sottoscritto inter partes per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. e per l'effetto, giusta ricalcolo del rapporto di conto corrente con epurazione della commissione di massimo scoperto applicata, accertare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti condannando il - nel caso in cui tale ricalcolo da effettuarsi mediante Controparte_5
CTU contabile restituisca un saldo a credito del correntista - alla restituzione in favore della CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore delle somme indebitamente addebitate a tale titolo, ovvero in caso di saldo a debito della compensando tali importi con le eventuali CP_1
maggiori somme che verranno accertate siccome ancora dovute in favore del Monte dei Paschi di Siena
Spa. c) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione nel rapporto di conto corrente n.
19361.92 della commissione di istruttoria veloce, oltre che dei costi, delle spese e di ogni importo a qualsivoglia titolo addebitato anche in ragione del gioco delle valute antergate e postergate in conseguenza alla mancata contrattualizzazione e pattuizione di tali costi in violazione dell'art. 117
TUB e per l'effetto giusta ricalcolo del rapporto di conto corrente con epurazione della commissione di massimo scoperto applicata, accertare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti condannando il CP_5 [...]
- nel caso in cui tale ricalcolo da effettuarsi mediante CTU contabile restituisca un Controparte_5
saldo a credito del correntista - alla restituzione in favore della in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore delle somme indebitamente addebitate a tale titolo, ovvero in caso di saldo a debito della compensando tali importi con le eventuali maggiori somme che verranno CP_1
accertate siccome ancora dovute in favore del . d) Accertare e dichiarare Controparte_5 la nullità del contratto di conto corrente n. 19361.92 per mancata pattuizione dell'interesse creditore in favore della e, per l'effetto, dichiarare il diritto da parte della medesima a vedersi CP_1 CP_1 riconosciuto l'interesse legale vigente tempo per tempo su tutte le somme risultate a credito nel periodo pagina 2 di 9 dal 01.01.2012 e fino alla chiusura del conto corrente da quantificarsi nell'importo di Euro 222,53 ovvero nella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, condannando il Monte dei
Paschi di alla restituzione in favore della in persona del suo legale rappresentante CP_5 CP_1
pro-tempore delle somme illegittimamente non accreditate a tale titolo, ovvero in caso di saldo a debito della compensando tali importi con le eventuali maggiori somme che verranno accertate CP_1
siccome ancora dovute in favore del Monte dei Paschi di Siena Spa. e) Accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dalla e dai suoi fideiussori con riguardo all'interesse moratorio calcolato sulle CP_1 somme ritenute a proprio debito dall'Istituto di Credito convenuto, ovvero sulle somme che verranno – eventualmente – indicate a debito della all'esito del ricalcolo dell'esatto rapporto dare/avere CP_1
del conto corrente n. 19361.92 richiesto nei precedenti punti da lett. a) a lett. d), non essendo stato tale tasso di interesse in alcun modo pattuito tra le parti in violazione dell'art. 117 TUB. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;
per la convenuta : “si conclude affinché il Tribunale adito, ogni Controparte_5
contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, per i titoli e le causali esposte in premessa, voglia: 1) in via preliminare ed in accoglimento di apposite eccezioni all'uopo sollevate, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei sigg.ri e nello loro Controparte_2 CP_3 Parte_1
veste di successori mortis causa per omessa dimostrazione della loro qualità di erede del sig. Per_1 nonché accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto al ricalcolo
[...]
del saldo dare/avere, e a fortiori alla restituzione delle somme addebitate a qualsiasi titolo sul rapporto di conto corrente di cui è causa n. 19361.92, dalla data di apertura del rapporto sino al 24 settembre
2013, nonché l'intervenuta decadenza del diritto degli attori opponenti alla contestazione delle risultanze contabili dei rapporti di cui è causa, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) in ogni caso, e senza che ciò implichi rinuncia neppure implicita alle predette eccezioni, nel merito rigettare ogni e qualsiasi domanda, richiesta ed eccezione proposte in questa sede dalla società CP_1
e dai sigg.ri e siccome inammissibili ed infondate
[...] Controparte_2 CP_3 Parte_1
sia in fatto che in diritto, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
3) sempre con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge CAP 4%, IVA 22% e rimb. forf. 15%.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 24 settembre 2023, , CP_1 Controparte_2 CP_3
e tutti in proprio e quali eredi di citavano dinanzi al Parte_1 Persona_1
Tribunale di Livorno la e deducevano che: Controparte_6
pagina 3 di 9 in data 25 gennaio 1985 la poi trasformata in stipulava con Parte_2 CP_1
la il contratto di conto corrente n.19361.92; successivamente la Controparte_6 in data 4 dicembre 2007 concedeva alla società attrice un'apertura di credito di euro 50.000,00; CP_6 infine, gli attori prestavano fideiussione in favore della società fino all'importo Parte_3
di euro 120.000,00;
il rapporto di conto corrente veniva chiuso in data 3 marzo 2023 e il legale della con lettera del CP_6
12 aprile 2023, chiedeva alla società il pagamento del saldo debitore di euro 62.287,58, oltre accessori;
la somma non era dovuta perché era il frutto dell'applicazione di clausole contrattuali nulle;
la clausola che prevedeva l'addebito di interessi anatocistici era nulla per violazione degli artt. 1283 cc e 1418 cc;
gli interessi debitori non era dovuto per l'assenza della previsione contrattuale espressa;
la clausola sulla commissione di massimo scoperto, contenuta nel contratto di fideiussione del 4 dicembre 2007 era nulla perché indeterminata;
l'addebito di costi, vario genere, dal 1 dicembre 2012 al 17 marzo 2023 era illegittimo in quanto era privo di previsione contrattuale.
In conclusione, gli attori domandavano l'accertamento dell'esatta somma dovuta alla detratta le CP_6
somme richieste ed aventi causa nelle citate clausole contrattuali nulle o delle somme richieste, ma non supportate da alcuna clausola contrattuale.
II. Con comparsa depositata in data 15 dicembre 2023, si costituiva la Controparte_6
ed eccepiva:
[...]
la prescrizione decennale del diritto di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 cc in quanto tutte le somme versate in conto corrente fino al 24 settembre 2013 avevano funzione solutoria, e non ripristinatoria della provvista;
vi era una connessione il contratto di conto corrente ordinario n. 19361.92 del 25 gennaio 1985 ed i successivi contratti di apertura di credito del 04 dicembre 2007 e 06 febbraio 2015;
la aveva operano delle modifiche unilaterali del contratto ai sensi dell'art. 118 III comma T.U.B. CP_6
ed aveva adeguato il rapporto contrattuale alle norme di legge.
In conclusione, la chiedeva il rigetto della domanda attrice. CP_6
pagina 4 di 9 III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene accolta nei limiti che seguono.
Occorre premettere che la fondatezza della domanda attrice può essere valutata solo nel periodo storico dal 1 gennaio 2012 alla data di chiusura del rapporto di conto corrente del 3 marzo 2023.
L'attrice deduce a pagina 2 della citazione di aver richiesto alla la documentazione contrattuale CP_6 ai sensi dell'art. 119 IV comma D. Lgs. n.385/1993 e di aver ricevuto dalla banca gli estratti conto dal
1 gennaio 2012, il contratto di conto corrente, il contratto di apertura di credito e le fideiussioni.
La convenuta ha dedotto a pagina 5 della comparsa di aver consegnato all'attrice la CP_6 documentazione contabile conservata nell'arco del decennio.
Solamente in relazione a tale periodo l'attrice ha dato la prova dei pagamenti in conto corrente e solo con riferimento a tali pagamenti è possibile accertare la sussistenza del diritto di ripetizione dell'indebito azionato dall'attrice.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022: “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare CP_6
l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)”.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022: “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa pagina 5 di 9 debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato”.
Fatta questa premessa, occorre evidenziare come il CTU a pagina 17 della consulenza abbia testualmente affermato che:
“per il periodo 22/04/2000 – 31/12/2011 non è possibile rispondere al quesito, poiché nel fascicolo telematico non sono presenti gli estratti conto”;
“dal 01/01/2012 (primo estratto conto disponibile) al 30/09/2016 gli interessi passivi/attivi sono stati addebitati/accreditati con la stessa periodicità trimestrale”.
Di fatto, risulta applicata la disciplina dettata dalla delibera CIRC del 9 febbraio 2000, in vigore dal 22 aprile 2020, sulla possibilità di addebitare sul conto corrente gli interessi anatocistici, sempre che sia prevista la stessa periodicità tra gli interessi debitori e quelli creditori.
Tale disciplina non è però supportata da un accordo scritto, che invece era previsto dalla citata delibera
CIRC e dall'interpretazione giurisprudenziale.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 9140 del 19/05/2020: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”.
Occorre poi evidenziare come il CTU, a pagina 17, abbia accertato come dal 1 ottobre 2016 gli interessi passivi siano stati calcolati alla fine di ogni anno e capitalizzati il 1 marzo dell'anno successivo, sempre nel rispetto della norma dettata dall'art. 120 II coma TUB, così come modificato dall'art. 17 bis legge 8 aprile 2016 n.49, in vigore dal 15 aprile 2016, ma sempre in assenza di una clausola specificatamente sottoscritta dall'attrice.
Ne deriva quindi che la somma di euro 11.003,99, indicata a pagina 17 della consulenza, costituisce la pagina 6 di 9 somma addebitata in conto corrente per l'applicazione degli interessi anatocistici e non dovuta per la nullità della clausola ex art. 1418 I comma cc costituita dall'art. 7 del contratto di conto corrente n.19361.92 del 25 gennaio 1985.
Il credito della banca di euro 62.287,58, portato dal saldo del conto corrente al 17 marzo 2023, deve quindi essere ridotto di euro 11.003,99.
Venendo, poi, ad esaminare la domanda di condanna alla restituzione delle somme accreditate sul conto corrente a titolo di interessi a seguito della asserita mancata pattuizione dell'interesse debitore occorre rilevare come risulta documentalmente la pattuizione degli interessi contenuta nel contratto di apertura di credito del 04/12/2007, con la previsione del tasso di interesse intra fido del 7,186% ed extra fido del 10,15% (cfr. pagina 31 della consulenza tecnica).
Deve, quindi, ritenersi la validità della clausola del contratto di apertura di credito ai sensi dell'art. 117
IV comma D.Lgs. n.385/1993 e quindi la legittimità degli interessi addebitati in conto corrente nel periodo storico, sopra indicato, che ha consentito la redazione della consulenza.
Gli interessi sono stati legittimamente richiesti nella misura di euro 22.724,09 e illegittimamente nella misura di euro 8.327,96, come emerge a pagina 31 della consulenza tecnica.
Il credito della banca di euro 62.287,58, portato dal saldo del conto corrente al 17 marzo 2023, deve quindi essere ridotto anche di euro 8.327,96.
Venendo ad esaminare la causa inerente i costi, ovvero commissione massimo scoperto e commissione di istruttoria veloce, il CTU ha accertato, come risulta a pagina 31 della relazione, che, per il periodo
01/01/2012 – 30/06/2022 non è mai stata applicata alcuna commissione di massimo scoperto, il totale commissione istruttoria veloce applicata è stata di € 640, il rimborso forfettario è stato di euro 208,87, le spese per varie comunicazioni buste di euro 115,85, le spese di amministrazione e liquidazione conto
è stato di euro 117,22 e il corrispettivo su accordato è stato di euro 10.489,98.
Si tratta di costi, per un complessivo valore di euro 10.931,92, che non hanno alcuna giustificazione contrattuale.
Il credito della banca di euro 62.287,58, portato dal saldo del conto corrente al 17 marzo 2023, deve quindi essere ridotto anche di euro 10.489,98.
In conclusione, il credito della nei confronti degli attori si riduce ad euro 32.465,65. CP_6
Si tratta di una somma di denaro che non poteva essere richiesta dal legale della Banca con la lettera di pagina 7 di 9 messa in mora del 12 aprile 2023.
Non ci troviamo di fronte ad una domanda di ripetizione dell'indebito in relazione al quale è possibile configurare l'estinzione del diritto per prescrizione decennale.
Si tratta di una domanda di accertamento negativo sull'esistenza del credito della CP_6
Nessun pagamento è stato fatto a fronte della lettera di messa in mora del 12 aprile 2023 e nessuna estinzione per prescrizione del diritto alla restituzione si è conseguentemente verificata.
Non esiste la prescrizione del diritto al ricalcolo. L'azione di nullità delle clausole contrattuali e l'azione di accertamento mero sono imprescrittibili.
D'altra parte, la non ha neppure dedotto da quali voci (capitale, interessi e spese) è formato il CP_6
credito di euro 62.287,58 portato dalla lettera del 12 aprile 2023.
Va poi osservato che l'eccezione di prescrizione è comunque infondata in quanto il conto corrente è stato chiuso in data 3 marzo 2023 e i versamenti in conto corrente, se risultanti dagli estratti conto prodotti in giudizio hanno avuto funzione ripristinatoria della provvista., quale attuazione dello schema tipico del contratto.
La convenuta, che ha eccepito la prescrizione, non ha neppure dedotto quale sarebbero state le CP_6
rimesse in conto corrente solutorie.
convenuta non ha comunque dedotto quali siano state le rimesse rimesse CP_6
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione Controparte_5
delle spese di lite a favore di , e CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1
tutti in proprio e quali eredi di in solido tra loro, spese che vengono
[...] Persona_1
liquidate nella misura di euro 518,00 per spese anticipate ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU, liquidate con ordinanza in data 29 febbraio 2024, vengono definitivamente poste a carico della . Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da CP_1 [...]
, e contro , ogni CP_2 CP_3 Parte_1 Controparte_5
diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
pagina 8 di 9 accerta che il debito degli attori nei confronti di per le causali di cui Controparte_6
alla citazione ammonta ad euro 32.465,65;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_5
, e in solido tra loro, la CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1
somma di euro 518,00 per spese e la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU a carico della . Controparte_6
Livorno, 26 marzo 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimiliano Magliacani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2607/2023 promossa da:
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI ANTONIO CP_1 P.IVA_1
C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI Controparte_2 C.F._1
ANTONIO
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI ANTONIO CP_3 C.F._2
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. TRIPODI ANTONIO Parte_1 C.F._3
ATTORI contro
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. SANTERINI Controparte_4 P.IVA_2
RAFFAELE
CONVENUTA
Sulle CONCLUSIONI precisate ai sensi degli artt. 189 e 281 – quinquies cpc e trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025:
per gli attori , e tutti in CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1 proprio e quali eredi di Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria Persona_1
istanza ed eccezione, in accoglimento delle argomentazioni difensive spiegate nella parte motiva dell'atto introduttivo del presente giudizio, nel loro ordine logico- giuridico, e tenuto altresì conto degli esiti della Consulenza tecnica di ufficio espletata in corso di causa, statuire come segue: a) Accertare e pagina 1 di 9 dichiarare la nullità dell'art. 7 del contratto di conto corrente n. 19361.92 sottoscritto in data
25.01.1985 per violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. e per l'effetto, giusta ricalcolo del rapporto di conto corrente con epurazione di ogni forma di anatocismo e di capitalizzazione, accertare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti condannando il - nel caso in cui tale Controparte_5
ricalcolo da effettuarsi mediante CTU contabile restituisca un saldo a credito del correntista - alla restituzione in favore della in persona del suo legale rappresentante pro-tempore delle somme CP_1
indebitamente addebitate a tale titolo, ovvero in caso di saldo a debito della compensando CP_1
tali importi con le eventuali maggiori somme che verranno accertate siccome ancora dovute in favore del Monte dei Paschi di b) In accoglimento di quanto esposto nella parte motiva del presente CP_5
atto, accertare e dichiarare la nullità della clausola di applicazione della commissione di massimo scoperto contenuta nel contratto di credito del 04.12.2007 sottoscritto inter partes per violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. e per l'effetto, giusta ricalcolo del rapporto di conto corrente con epurazione della commissione di massimo scoperto applicata, accertare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti condannando il - nel caso in cui tale ricalcolo da effettuarsi mediante Controparte_5
CTU contabile restituisca un saldo a credito del correntista - alla restituzione in favore della CP_1
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore delle somme indebitamente addebitate a tale titolo, ovvero in caso di saldo a debito della compensando tali importi con le eventuali CP_1
maggiori somme che verranno accertate siccome ancora dovute in favore del Monte dei Paschi di Siena
Spa. c) Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione nel rapporto di conto corrente n.
19361.92 della commissione di istruttoria veloce, oltre che dei costi, delle spese e di ogni importo a qualsivoglia titolo addebitato anche in ragione del gioco delle valute antergate e postergate in conseguenza alla mancata contrattualizzazione e pattuizione di tali costi in violazione dell'art. 117
TUB e per l'effetto giusta ricalcolo del rapporto di conto corrente con epurazione della commissione di massimo scoperto applicata, accertare l'esatto rapporto dare/avere tra le parti condannando il CP_5 [...]
- nel caso in cui tale ricalcolo da effettuarsi mediante CTU contabile restituisca un Controparte_5
saldo a credito del correntista - alla restituzione in favore della in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore delle somme indebitamente addebitate a tale titolo, ovvero in caso di saldo a debito della compensando tali importi con le eventuali maggiori somme che verranno CP_1
accertate siccome ancora dovute in favore del . d) Accertare e dichiarare Controparte_5 la nullità del contratto di conto corrente n. 19361.92 per mancata pattuizione dell'interesse creditore in favore della e, per l'effetto, dichiarare il diritto da parte della medesima a vedersi CP_1 CP_1 riconosciuto l'interesse legale vigente tempo per tempo su tutte le somme risultate a credito nel periodo pagina 2 di 9 dal 01.01.2012 e fino alla chiusura del conto corrente da quantificarsi nell'importo di Euro 222,53 ovvero nella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta di giustizia, condannando il Monte dei
Paschi di alla restituzione in favore della in persona del suo legale rappresentante CP_5 CP_1
pro-tempore delle somme illegittimamente non accreditate a tale titolo, ovvero in caso di saldo a debito della compensando tali importi con le eventuali maggiori somme che verranno accertate CP_1
siccome ancora dovute in favore del Monte dei Paschi di Siena Spa. e) Accertare e dichiarare che nulla
è dovuto dalla e dai suoi fideiussori con riguardo all'interesse moratorio calcolato sulle CP_1 somme ritenute a proprio debito dall'Istituto di Credito convenuto, ovvero sulle somme che verranno – eventualmente – indicate a debito della all'esito del ricalcolo dell'esatto rapporto dare/avere CP_1
del conto corrente n. 19361.92 richiesto nei precedenti punti da lett. a) a lett. d), non essendo stato tale tasso di interesse in alcun modo pattuito tra le parti in violazione dell'art. 117 TUB. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”;
per la convenuta : “si conclude affinché il Tribunale adito, ogni Controparte_5
contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, per i titoli e le causali esposte in premessa, voglia: 1) in via preliminare ed in accoglimento di apposite eccezioni all'uopo sollevate, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva dei sigg.ri e nello loro Controparte_2 CP_3 Parte_1
veste di successori mortis causa per omessa dimostrazione della loro qualità di erede del sig. Per_1 nonché accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, anche parziale, del diritto al ricalcolo
[...]
del saldo dare/avere, e a fortiori alla restituzione delle somme addebitate a qualsiasi titolo sul rapporto di conto corrente di cui è causa n. 19361.92, dalla data di apertura del rapporto sino al 24 settembre
2013, nonché l'intervenuta decadenza del diritto degli attori opponenti alla contestazione delle risultanze contabili dei rapporti di cui è causa, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
2) in ogni caso, e senza che ciò implichi rinuncia neppure implicita alle predette eccezioni, nel merito rigettare ogni e qualsiasi domanda, richiesta ed eccezione proposte in questa sede dalla società CP_1
e dai sigg.ri e siccome inammissibili ed infondate
[...] Controparte_2 CP_3 Parte_1
sia in fatto che in diritto, con ogni consequenziale pronuncia di ragione e di legge;
3) sempre con vittoria di spese e competenze legali, oltre accessori di legge CAP 4%, IVA 22% e rimb. forf. 15%.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto notificato in data 24 settembre 2023, , CP_1 Controparte_2 CP_3
e tutti in proprio e quali eredi di citavano dinanzi al Parte_1 Persona_1
Tribunale di Livorno la e deducevano che: Controparte_6
pagina 3 di 9 in data 25 gennaio 1985 la poi trasformata in stipulava con Parte_2 CP_1
la il contratto di conto corrente n.19361.92; successivamente la Controparte_6 in data 4 dicembre 2007 concedeva alla società attrice un'apertura di credito di euro 50.000,00; CP_6 infine, gli attori prestavano fideiussione in favore della società fino all'importo Parte_3
di euro 120.000,00;
il rapporto di conto corrente veniva chiuso in data 3 marzo 2023 e il legale della con lettera del CP_6
12 aprile 2023, chiedeva alla società il pagamento del saldo debitore di euro 62.287,58, oltre accessori;
la somma non era dovuta perché era il frutto dell'applicazione di clausole contrattuali nulle;
la clausola che prevedeva l'addebito di interessi anatocistici era nulla per violazione degli artt. 1283 cc e 1418 cc;
gli interessi debitori non era dovuto per l'assenza della previsione contrattuale espressa;
la clausola sulla commissione di massimo scoperto, contenuta nel contratto di fideiussione del 4 dicembre 2007 era nulla perché indeterminata;
l'addebito di costi, vario genere, dal 1 dicembre 2012 al 17 marzo 2023 era illegittimo in quanto era privo di previsione contrattuale.
In conclusione, gli attori domandavano l'accertamento dell'esatta somma dovuta alla detratta le CP_6
somme richieste ed aventi causa nelle citate clausole contrattuali nulle o delle somme richieste, ma non supportate da alcuna clausola contrattuale.
II. Con comparsa depositata in data 15 dicembre 2023, si costituiva la Controparte_6
ed eccepiva:
[...]
la prescrizione decennale del diritto di ripetizione ai sensi dell'art. 2033 cc in quanto tutte le somme versate in conto corrente fino al 24 settembre 2013 avevano funzione solutoria, e non ripristinatoria della provvista;
vi era una connessione il contratto di conto corrente ordinario n. 19361.92 del 25 gennaio 1985 ed i successivi contratti di apertura di credito del 04 dicembre 2007 e 06 febbraio 2015;
la aveva operano delle modifiche unilaterali del contratto ai sensi dell'art. 118 III comma T.U.B. CP_6
ed aveva adeguato il rapporto contrattuale alle norme di legge.
In conclusione, la chiedeva il rigetto della domanda attrice. CP_6
pagina 4 di 9 III. La causa veniva istruita a mezzo delle prove documentali introdotte dalle parti e trattenuta in decisione all'udienza del 20 marzo 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda viene accolta nei limiti che seguono.
Occorre premettere che la fondatezza della domanda attrice può essere valutata solo nel periodo storico dal 1 gennaio 2012 alla data di chiusura del rapporto di conto corrente del 3 marzo 2023.
L'attrice deduce a pagina 2 della citazione di aver richiesto alla la documentazione contrattuale CP_6 ai sensi dell'art. 119 IV comma D. Lgs. n.385/1993 e di aver ricevuto dalla banca gli estratti conto dal
1 gennaio 2012, il contratto di conto corrente, il contratto di apertura di credito e le fideiussioni.
La convenuta ha dedotto a pagina 5 della comparsa di aver consegnato all'attrice la CP_6 documentazione contabile conservata nell'arco del decennio.
Solamente in relazione a tale periodo l'attrice ha dato la prova dei pagamenti in conto corrente e solo con riferimento a tali pagamenti è possibile accertare la sussistenza del diritto di ripetizione dell'indebito azionato dall'attrice.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 37800 del 27/12/2022: “Nei rapporti di conto corrente bancario, ove il correntista, agendo in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla ometta di depositare tutti gli estratti conto periodici e non sia possibile accertare CP_6
l'andamento del conto mediante altri strumenti rappresentativi delle movimentazioni (come le contabili bancarie riferite alle singole operazioni o le risultanze delle scritture contabili), va assunto, come dato di partenza per il ricalcolo, il saldo iniziale a debito, risultante dal primo estratto conto disponibile o da quelli intermedi dopo intervalli non coperti, che, nel quadro delle risultanze, è il dato più sfavorevole al cliente, sul quale si ripercuote tale incompletezza, in quanto gravato dall'onere della prova degli indebiti pagamenti. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato integralmente la domanda del correntista, poiché non aveva prodotto la sequenza completa degli estratti conto, risultando mancanti alcuni intervalli temporali)”.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 35979 del 07/12/2022: “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa pagina 5 di 9 debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto, con la conseguenza che, qualora egli depositi solo alcuni di essi, da un lato non adempie a detto onere per la parte di rapporto non documentata e, dall'altro, tale omissione non costituisce fatto impediente il sollecitato accertamento giudiziale del dare e dell'avere fra le parti, a partire dal primo saldo dal cliente documentalmente riscontrato”.
Fatta questa premessa, occorre evidenziare come il CTU a pagina 17 della consulenza abbia testualmente affermato che:
“per il periodo 22/04/2000 – 31/12/2011 non è possibile rispondere al quesito, poiché nel fascicolo telematico non sono presenti gli estratti conto”;
“dal 01/01/2012 (primo estratto conto disponibile) al 30/09/2016 gli interessi passivi/attivi sono stati addebitati/accreditati con la stessa periodicità trimestrale”.
Di fatto, risulta applicata la disciplina dettata dalla delibera CIRC del 9 febbraio 2000, in vigore dal 22 aprile 2020, sulla possibilità di addebitare sul conto corrente gli interessi anatocistici, sempre che sia prevista la stessa periodicità tra gli interessi debitori e quelli creditori.
Tale disciplina non è però supportata da un accordo scritto, che invece era previsto dalla citata delibera
CIRC e dall'interpretazione giurisprudenziale.
Corte di Cassazione Sez. 1 - , Sentenza n. 9140 del 19/05/2020: “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera”.
Occorre poi evidenziare come il CTU, a pagina 17, abbia accertato come dal 1 ottobre 2016 gli interessi passivi siano stati calcolati alla fine di ogni anno e capitalizzati il 1 marzo dell'anno successivo, sempre nel rispetto della norma dettata dall'art. 120 II coma TUB, così come modificato dall'art. 17 bis legge 8 aprile 2016 n.49, in vigore dal 15 aprile 2016, ma sempre in assenza di una clausola specificatamente sottoscritta dall'attrice.
Ne deriva quindi che la somma di euro 11.003,99, indicata a pagina 17 della consulenza, costituisce la pagina 6 di 9 somma addebitata in conto corrente per l'applicazione degli interessi anatocistici e non dovuta per la nullità della clausola ex art. 1418 I comma cc costituita dall'art. 7 del contratto di conto corrente n.19361.92 del 25 gennaio 1985.
Il credito della banca di euro 62.287,58, portato dal saldo del conto corrente al 17 marzo 2023, deve quindi essere ridotto di euro 11.003,99.
Venendo, poi, ad esaminare la domanda di condanna alla restituzione delle somme accreditate sul conto corrente a titolo di interessi a seguito della asserita mancata pattuizione dell'interesse debitore occorre rilevare come risulta documentalmente la pattuizione degli interessi contenuta nel contratto di apertura di credito del 04/12/2007, con la previsione del tasso di interesse intra fido del 7,186% ed extra fido del 10,15% (cfr. pagina 31 della consulenza tecnica).
Deve, quindi, ritenersi la validità della clausola del contratto di apertura di credito ai sensi dell'art. 117
IV comma D.Lgs. n.385/1993 e quindi la legittimità degli interessi addebitati in conto corrente nel periodo storico, sopra indicato, che ha consentito la redazione della consulenza.
Gli interessi sono stati legittimamente richiesti nella misura di euro 22.724,09 e illegittimamente nella misura di euro 8.327,96, come emerge a pagina 31 della consulenza tecnica.
Il credito della banca di euro 62.287,58, portato dal saldo del conto corrente al 17 marzo 2023, deve quindi essere ridotto anche di euro 8.327,96.
Venendo ad esaminare la causa inerente i costi, ovvero commissione massimo scoperto e commissione di istruttoria veloce, il CTU ha accertato, come risulta a pagina 31 della relazione, che, per il periodo
01/01/2012 – 30/06/2022 non è mai stata applicata alcuna commissione di massimo scoperto, il totale commissione istruttoria veloce applicata è stata di € 640, il rimborso forfettario è stato di euro 208,87, le spese per varie comunicazioni buste di euro 115,85, le spese di amministrazione e liquidazione conto
è stato di euro 117,22 e il corrispettivo su accordato è stato di euro 10.489,98.
Si tratta di costi, per un complessivo valore di euro 10.931,92, che non hanno alcuna giustificazione contrattuale.
Il credito della banca di euro 62.287,58, portato dal saldo del conto corrente al 17 marzo 2023, deve quindi essere ridotto anche di euro 10.489,98.
In conclusione, il credito della nei confronti degli attori si riduce ad euro 32.465,65. CP_6
Si tratta di una somma di denaro che non poteva essere richiesta dal legale della Banca con la lettera di pagina 7 di 9 messa in mora del 12 aprile 2023.
Non ci troviamo di fronte ad una domanda di ripetizione dell'indebito in relazione al quale è possibile configurare l'estinzione del diritto per prescrizione decennale.
Si tratta di una domanda di accertamento negativo sull'esistenza del credito della CP_6
Nessun pagamento è stato fatto a fronte della lettera di messa in mora del 12 aprile 2023 e nessuna estinzione per prescrizione del diritto alla restituzione si è conseguentemente verificata.
Non esiste la prescrizione del diritto al ricalcolo. L'azione di nullità delle clausole contrattuali e l'azione di accertamento mero sono imprescrittibili.
D'altra parte, la non ha neppure dedotto da quali voci (capitale, interessi e spese) è formato il CP_6
credito di euro 62.287,58 portato dalla lettera del 12 aprile 2023.
Va poi osservato che l'eccezione di prescrizione è comunque infondata in quanto il conto corrente è stato chiuso in data 3 marzo 2023 e i versamenti in conto corrente, se risultanti dagli estratti conto prodotti in giudizio hanno avuto funzione ripristinatoria della provvista., quale attuazione dello schema tipico del contratto.
La convenuta, che ha eccepito la prescrizione, non ha neppure dedotto quale sarebbero state le CP_6
rimesse in conto corrente solutorie.
convenuta non ha comunque dedotto quali siano state le rimesse rimesse CP_6
, soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione Controparte_5
delle spese di lite a favore di , e CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1
tutti in proprio e quali eredi di in solido tra loro, spese che vengono
[...] Persona_1
liquidate nella misura di euro 518,00 per spese anticipate ed euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Le spese di CTU, liquidate con ordinanza in data 29 febbraio 2024, vengono definitivamente poste a carico della . Controparte_6
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da CP_1 [...]
, e contro , ogni CP_2 CP_3 Parte_1 Controparte_5
diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
pagina 8 di 9 accerta che il debito degli attori nei confronti di per le causali di cui Controparte_6
alla citazione ammonta ad euro 32.465,65;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_5
, e in solido tra loro, la CP_1 Controparte_2 CP_3 Parte_1
somma di euro 518,00 per spese e la somma di euro 4.712,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU a carico della . Controparte_6
Livorno, 26 marzo 2025. Il Giudice dott. Massimiliano Magliacani
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