Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 3792
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Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge (artt. 321 e 125, comma 3, cod. proc. pen. 633, 639- bis cod. pen.)

    Il Collegio ribadisce l'orientamento consolidato secondo cui integra il reato di invasione di terreni o edifici la condotta di chi, ospitato in un immobile di edilizia residenziale pubblica in virtù del rapporto di parentela con il legittimo assegnatario, vi permanga anche dopo il decesso di quest'ultimo, comportandosi come dominus o possessore. L'invasione è intesa come introduzione arbitraria non momentanea nell'altrui immobile allo scopo di occuparlo o trarne profitto. Non è necessaria la violenza o la clandestinità. Il versamento di canoni o il rilascio di certificato di residenza non escludono il reato. Il reato è configurabile ogniqualvolta si occupa un immobile sine titulo, anche subentrando con l'autorizzazione del precedente detentore o per mera cortesia o per rapporto di parentela. L'assegnatario non è legittimato a trasferire la detenzione o il possesso dell'immobile. La persistente occupazione del terreno comunale da parte del ricorrente è sufficiente a legittimare il fumus del delitto, mentre le eventuali opere di miglioramento sono rilevanti solo per l'intensità del dolo, non per la sussistenza dell'elemento oggettivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 3792
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3792
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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