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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5379 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 65093/2020 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Martoriello e Patrizia Parte_1
Parigi, come da procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Golluccio, come da procura in CP_1
atti; resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.12.2020 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata una figlia, e di avere ottenuto la sentenza di separazione da questo Tribunale in data 13.11.2007 (in atti), chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva un assegno divorzile di euro 350,00 mensili, in quanto priva di mezzi adeguati per potersi sostenere, oltre alla corresponsione del 50% delle spese mediche ed odontoiatriche (in sede di memoria conclusionale, chiedeva di determinare solo l'assegno divorzile e per il solo periodo dicembre 2020/dicembre 2022).
In sede presidenziale venivano confermate le statuizioni assunte in sede di separazione, che non prevedevano alcuna somma a titolo di mantenimento della famiglia da parte del
. Pt_1
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù della sentenza citata.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Deve, poi, essere rigettata la domanda di assegno divorzile, pur per il limitato periodo richiesto da ultimo dalla in quanto la stessa, per quanto emerso dagli estratti conto CP_1
per il lasso temporale detto, non risulta avere avuto stabili di terzi o statali, ciò che fa ritenere che, negli ultimi quasi venti anni dalla separazione, abbia avuto risorse idonee per potersi mantenere (incontestati gli incassi da vendite di immobili), considerando il giudicato sul periodo fino alla sentenza di separazione (che come detto, non riconosceva alcuna somma a titolo di mantenimento alla moglie, provvedimento non impugnato).
Né a confutare dette conclusioni possono ritenersi utili le deposizioni testimoniali, in parte concernenti periodi coperti dal giudicato detto ed in parte generiche quanto ai contribuiti economici forniti alla dai suoi familiari (e, comunque, non CP_1
documentati). Considerata la natura del giudizio, nonchè la soccombenza della resistente, quest'ultima deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura della metà, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto. Pt_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 28.1.1982;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, atto n. 00084, parte II, serie A06);
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura CP_1 Pt_1
della metà, liquidate in euro 1.270,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 28.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA cosi composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 65093/2020 R.G.T.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Martoriello e Patrizia Parte_1
Parigi, come da procura in atti;
ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa Golluccio, come da procura in CP_1
atti; resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 21.12.2020 il ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione era nata una figlia, e di avere ottenuto la sentenza di separazione da questo Tribunale in data 13.11.2007 (in atti), chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Si costituiva la resistente la quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva un assegno divorzile di euro 350,00 mensili, in quanto priva di mezzi adeguati per potersi sostenere, oltre alla corresponsione del 50% delle spese mediche ed odontoiatriche (in sede di memoria conclusionale, chiedeva di determinare solo l'assegno divorzile e per il solo periodo dicembre 2020/dicembre 2022).
In sede presidenziale venivano confermate le statuizioni assunte in sede di separazione, che non prevedevano alcuna somma a titolo di mantenimento della famiglia da parte del
. Pt_1
Ebbene, quanto alla pronuncia di divorzio, si osserva che dalla documentazione in atti è emerso che i coniugi sono separati in virtù della sentenza citata.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nonché l. 55/2015, il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione convincono che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza.
Deve, poi, essere rigettata la domanda di assegno divorzile, pur per il limitato periodo richiesto da ultimo dalla in quanto la stessa, per quanto emerso dagli estratti conto CP_1
per il lasso temporale detto, non risulta avere avuto stabili di terzi o statali, ciò che fa ritenere che, negli ultimi quasi venti anni dalla separazione, abbia avuto risorse idonee per potersi mantenere (incontestati gli incassi da vendite di immobili), considerando il giudicato sul periodo fino alla sentenza di separazione (che come detto, non riconosceva alcuna somma a titolo di mantenimento alla moglie, provvedimento non impugnato).
Né a confutare dette conclusioni possono ritenersi utili le deposizioni testimoniali, in parte concernenti periodi coperti dal giudicato detto ed in parte generiche quanto ai contribuiti economici forniti alla dai suoi familiari (e, comunque, non CP_1
documentati). Considerata la natura del giudizio, nonchè la soccombenza della resistente, quest'ultima deve essere condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura della metà, liquidate come in dispositivo, compensate nel resto. Pt_1
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Roma in data 28.1.1982;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, atto n. 00084, parte II, serie A06);
- condanna la alla rifusione delle spese di lite sostenute dal nella misura CP_1 Pt_1
della metà, liquidate in euro 1.270,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, compensate nel resto.
Così deciso in Roma, 28.3.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi