Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/05/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Lavoro, dott. UE CO, ha pronunciato all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 31/03/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1402/2022 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso dagli Parte_1 avv.ti MARCO ALFANO e GENNARO MANZILLO, presso il cui studio elett.te domicilia alla Via Melito n. 3 in Torre Annunziata (NA); nonché, presso l'indirizzo digitale pec:
Email_1
RICORRENTE
CONTRO in persona del Controparte_1 CP_2
della dr. , rapp.to e difeso dall' Avv. Teresa
[...] CP_3 CP_4
Castellucci elett.te domiciliati in Salerno alla via De Leo n. 12 presso l'avvocatura
Distrettuale nonché, presso l'indirizzo digitale pec: CP_1
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RESISTENTE
(incorporante di Controparte_5 Controparte_6
, Agente della Riscossione per la Provincia di Napoli, in persona del legale
[...] rapp.te p.t, rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco Ucci, con il quale elett.te domicilia al
Parco Abate n. 7 in Avellino nonché, presso l'indirizzo digitale pec:
Email_3
RESISTENTE
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 08/03/2022 il ricorrente, , ha Parte_1 proposto l'opposizione nei confronti dell' Controparte_5
(incorporante di e avverso Controparte_6 CP_1
l'intimazione di pagamento relativa ai seguenti titoli e pretese creditorie :
• cartella di pagamento n. 10820130000499940000 asseritamente notificata in data 28.05.2014 relativo a rate premio anno 2011, euro 755,89;
• cartella di pagamento n. 10820130005867151000 asseritamente notificata in data 19.05.2014 relativo a rate premio anno 2012, euro 779,91;
• cartella di pagamento n 10820140002635582000 asseritamente notificata in data 22.10.2014 relativo a rate premio anno 2013, euro 779,97;
• cartella di pagamento n. 10820150004862717000 asseritamente notificata in data 20.10.2015 relativo a rate premio anno 2014, euro 665,66;
• cartella di pagamento n. 10820150011662229000 asseritamente notificata in data 30.03.2016 relativo a rate premio anno 2015, euro 616,86.
L'opponente ha sostenuto, con varie argomentazioni, l'infondatezza delle pretese creditorie fatte valere nei suoi confronti, deducendo, in particolare, avvenuta prescrizione degli obblighi contributivi di cui all' intimazione di pagamento sopraindicata.
L e si sono costituiti e hanno chiesto il rigetto Controparte_5 CP_1 dell'opposizione, con varie argomentazioni.
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta. Ebbene, rileva il Giudicante che in relazione alla cartella n 1082013000499940000 la notifica è abbastanza datata da non impedire la declaratoria di prescrizione della pretesa (28/5/2014).
Per le restanti cartelle, in particolare i numeri n. 10820140002635582000, n.
10820150004862717000, 10820130005867151000 e n. 10820150011662229000 esse apparirebbero notificate a familiare convivente senza che sia stata fornita prova dell'invio della relativa raccomandata informativa come prescritto per legge.
Infatti, ai fini del perfezionamento del processo notificatorio, solo la ricevuta di ritorno della raccomandata informativa può essere prova della regolare notifica dell'atto del fisco (avviso e/o cartella di pagamento) in caso di assenza temporanea del destinatario. L'Ente Impositore, pertanto, è tenuto a produrre in giudizio non solo la ricevuta di invio della raccomandata ma anche la ricevuta di ritorno.
In merito è stato precisato in tema di avviso di accertamento e di cartella di pagamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 prevede che, anche qualora l'atto impositivo sia consegnato nelle mani di una persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa è un adempimento essenziale della notifica.
Sul punto la sentenza n. 10012/21 Cass. SS.UU. specifica, inoltre, che anche laddove l' si avvalga della notifica diretta a mezzo poste il Controparte_5 ragionamento non cambia in quanto, se il postino non trova il destinatario ex art. 8, co. 4, Legge n. 890/1982, deve:
1. compiere l'affissione dell'avviso di dove è stato depositato l'atto presso l'abitazione del destinatario (immissione in cassetta postale);
2. spedire una raccomandata informativa con esplicito dove ritirare l'atto. Proprio questa giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite (n.10012/21), ha chiarito che tale raccomandata è indefettibile, statuendo che "in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L.
n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".
Inoltre, Inoltre l richiama, a presunti fini interruttivi, Controparte_5 un preavviso di fermo amministrativo n. 10880201400001975000 di cui non fornisce alcuna prova in atti. Esibisce, invece, un preavviso di fermo amministrativo n.
10880201500001378000 nel quale sono richiamate soltanto due delle cinque cartelle impugnate e che appare, inoltre, notificato in data 24.04.2015 e, pertanto, inidoneo, ad interrompere la prescrizione, con particolare riguardo alle cartelle che non sono ivi richiamate di cui 3, 4 e 5 del ricorso introduttivo. Infine l Controparte_5
richiama l'intimazione di pagamento n. 10820199000009758000, la cui
[...] notifica pure si contesta, in quanto appare effettuata a familiare convivente ed a mezzo poste private, per cui valgono i principi su esposti. Infine, la relata manca del tutto della firma del soggetto indicato quale consegnatario.
Resta assorbita ogni ulteriore questione. le spese del giudizio processuali tra l'opponente e l' sono interamente CP_1 compensate fra le parti, considerato che i rilievi inerenti la procedura di riscossione esecutiva vanno contestati unicamente nei confronti dell'Agente della Riscossione, su cui incombe l'onere di depositare prova dell'avvenuta notifica, nonché gli atti esecutivi successivi idonei all'interruzione della prescrizione.
Per il principio della soccombenza , l' deve essere, Controparte_5 invece, condannata al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla opposizione a intimazione di pagamento proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_5
+ così provvede:
[...] CP_1
a) accoglie l'opposizione per le cartelle nn. 10820130000499940000;
10820130005867151000; 10820140002635582000; 10820150004862717000 e
10820150011662229000 e per l'effetto dichiara non dovuta la somma di cui alla cartella indicata nell'intimazione di pagamento oggetto dell'opposizione;
b) condanna al pagamento delle spese processuali, Controparte_5 che liquida in complessivi euro 1312,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA,
CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
c)compensa le spese processuali tra parte opponente e CP_1
Torre Annunziata, li 27/5/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. UE CO