Articolo 446 del Codice di procedura civile
Articolo 426Articolo 397
Versione
21 aprile 1942
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Versione
12 dicembre 1973
Art. 446.
(( (Istituti di patronato e di assistenza sociale). )) ((Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'articolo 425.))
Entrata in vigore il 12 dicembre 1973
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