Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 01/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento del 31.12.24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 340 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, con l'Avv. Tilde Trombino Parte_1
appellante
E
, con l'Avv. Giusy Aiello CP_1
appellato
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Cosenza. Lavoro subordinato in agricoltura. Differenze retributive.
Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 18.12.20 esponeva: Parte_1
a) di aver lavorato in Luzzi alle dipendenze dell'impresa individuale dal 31.7.13 al CP_1 31.12.13 con contratto a tempo determinato “relativo al settore agricoltura” ed inquadramento quale operaio livello area 3; b) che il datore di lavoro non le aveva corrisposto la somma di euro 2.704,21 a titolo di differenze retributive, come da conteggi in atti;
c) che, infatti il aveva corrisposto una retribuzione, di cui alle buste paga in atti, difforme in CP_1 peius rispetto al “Contratto Provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Cosenza” (v. doc n. 4), che viceversa avrebbe dovuto applicare nella specie. Preme qui evidenziare come il suddetto contratto provinciale deroghi in melius i minimi salariali corrispondenti stabiliti nel
è lo stesso CCNL che opera un rinvio alla contrattazione collettiva provinciale, avuto riguardo agli artt. 2, 89, 90 e 91, ivi contenuti;
d) che, ad ogni modo, nella detta consulenza di parte (v. doc. n. 2), anche il calcolo delle differenze retributive derivanti dalla comparazione tra il contratto individuale ed il CCNL, ammontanti ad € 1.295,34.
e) che, inoltre, il aveva omesso di versare in suo favore la dovuta contribuzione. CP_1
2) Chiedeva dunque la condanna di al pagamento della somma di euro 2.704,21 e alla CP_1 regolarizzazione della relativa posizione contributiva.
3) Nella resistenza di , che eccepiva di non conoscere la ricorrente, di non essere titolare CP_1 di azienda agricola, di non riconoscere le buste paga in atti e di non conoscere il consulente che risultava averle formate, con la sentenza impugnata il tribunale di Cosenza ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
La ricorrente ha proposto domanda avente ad oggetto il pagamento di differenze Parte_1 retributive allegando la sussistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze del convenuto nel periodo 31-7-2013/31-12-13 e la corresponsione di una retribuzione inadeguata siccome violativa del contratto provinciale per gli operai agricoli a tempo determinato della provincia di Cosenza che prevede minimi salariali maggiori di quelli previsti dal CCNL per gli operai agricoli.
Per come detto, il convenuto nega decisamente ogni rapporto di lavoro con la ricorrente che assume di neppure conoscere, allegando verbale di denuncia alla Guardia di Finanza di Cosenza sporta nei confronti della ricorrente in data 31.1.2022.
Alla luce della posizione difensiva del convenuto, deve rilevarsi che la ricorrente non ha dato prova dell'esistenza del dedotto rapporto di lavoro, osservandosi quanto segue. L'istante assume di aver lavorato, quale OTD (operaio agricolo a tempo determinato) alle dipendenze di , titolare di azienda agricola;
allega al ricorso visura camerale CP_1 dell'impresa individuale e buste paga apparentemente emesse da “Azienda agricola di Bruno Alfredo” via delle Ginestre, Spezzano della Sila. Tali buste paga sembrano elaborate da tale , via Fontana che piove 12, Persona_1
Castrolibero, numero di telefono recante prefisso 0983 (segue numero dell'utenza), non corrispondente al prefisso 0984 del comune di Castrolibero.
Valga rilevare che la dalla visura camerale prodotta dalla stessa parte ricorrente si evince che il convenuto è titolare di impresa artigiana operante nel settore della falegnameria con CP_1 sede in Spezzano della Sila, via Forgitelle.
La documentazione in questione, prodotta dalla stessa ricorrente, smentisce la titolarità in capo al convenuto di azienda agricola presso la quale ella avrebbe lavorato come operaia agricola né la prova dell'esistenza di tale azienda agricola è stata offerta altrimenti dalla ricorrente pur a seguito della contestazione del convenuto.
Per quanto concerne le buste paghe, le stesse appaiono emesse da soggetto ( quale CP_1 titolare di azienda agricola) allo stato degli atti non esistente (essendo il convenuto, per quanto risulta dagli atti di causa, titolare di impresa artigiana di falegnameria) e risultano prive di firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, oltre che di vidimazione degli organi competenti.
Tali buste paga (di dubbia autenticità) non recano il numero di posizione , la matricola, la CP_2 posizione INPS dell'azienda, il codice apparendo piuttosto come una “simulazione”, non CP_2 essendovi elementi per poter affermare che si tratti di regolari buste paga emesse dal datore di lavoro. Pertanto, escluso il valore probatorio di tali documenti, si rileva che l'istante non ha dato prova aliunde del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura, in ragione dell'inammissibilità della prova per testi formulata stante la genericità e il carattere eminentemente valutativo, vertente sulla circostanza di aver lavorato “alle dipendenze” senza alcuna allegazione (per vero neppure nel corpo del ricorso) degli elementi di fatto caratterizzanti il lavoro in regime di subordinazione e senza neppure che nei capitoli di prova sia indicate mansioni e orario.
Peraltro, nonostante il carattere assorbente dei rilievi che precedono si osserva che neppure l'istante ha dato prova del fatto che (l'indimostrato) rapporto di lavoro fosse disciplinato dalla contrattazione collettiva invocata, circostanza decisamente negata dal convenuto che – per come comprovato – esercita attività imprenditoriale in settore completamente diverso.
Invero, parte attrice fonda le sue pretese retributive sul CCNL e sul contratto collettivo provinciale per gli operai agricoli senza allegare né provare che il dedotto rapporto di lavoro fosse disciplinato da tali fonti collettive.
Sul punto, si osserva che come noto, la natura di diritto comune dei contratti collettivi di categoria rende vincolanti le prescrizioni in essi contenute solo per coloro che hanno l'obbligo di rispettarli, vuoi perché iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti – alle quali hanno dunque conferito la rappresentanza dei propri interessi – vuoi perché vi hanno prestato adesione in modo esplicito ovvero per fatti concludenti, e che grava sulla parte che invoca l'efficacia di un certo contratto collettivo provarne i presupposti di fatto come sopra descritti. Invero, dopo la soppressione dell'ordinamento corporativo i contratti collettivi sono sottoposti alle regole civilistiche dell'autonomia privata, ossia che possono avere efficacia soltanto in volentes, ossia, ancora, che la loro efficacia, non estesa alla generalità, è limitata a quanti, con l'iscrizione alle associazioni sindacali, hanno a queste conferito la rappresentanza dei propri interessi nella stipulazione dei contratti collettivi;
questi stabiliscono così il trattamento a cui debbono adeguarsi i singoli contratti individuali di lavoro (in tal senso, cfr. Cass. SU sent. 2665/1997 e succ. conf.).
Nel caso di specie, la ricorrente non ha né allegato né (di conseguenza) provato la diretta o indiretta applicabilità del contratto collettivo in questione al rapporto di lavoro e tanto in disparte dalla mancata dimostrazione della reale sussistenza inter partes di un rapporto di lavoro subordinato.
4) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
4.1) che contrariamente a quanto affermato dal tribunale, nel caso di specie il rapporto di lavoro era stato provato con le buste paga in atti da cui emergevano “gli anagrafici aziendali (codice fiscale o partita iva, intestazione , nonché gli anagrafici del dipendente (data di assunzione e di CP_2 cessazione del rapporto di lavoro, qualifica attribuita) e gli elementi retributivi e previdenziali, non essendo necessaria anche l'indicazione delle giornate lavorate. Né poteva affermarsi che le buste paga fossero simulate, senza contare che se una simulazione vi era stata, essa era da attribuire solo al datore di lavoro che aveva fatto apparire la sua azienda come appartenente ad un diverso settore.
L'instaurazione del rapporto di lavoro, inoltre, era provata dalla comunicazione inviata dalla ricorrente all'Inps in data 2.1.19 per il recupero della contribuzione e l'Inps non aveva “disconosciuto gli esiti del rapporto medesimi a fini previdenziali”.
4.2) l'errore del tribunale per aver affermato l'insussistenza della prova che il rapporto di lavoro fosse regolato dal CCNL e sul contratto collettivo provinciale per gli operai agricoli.
4.3) l'errore del tribunale per non aver ammesso la prova orale in quanto di natura valutativa. Se il giudice aveva dei dubbi sulla genuinità delle buste paga e sulla effettiva esistenza del rapporto di lavoro, a maggior ragione avrebbe dovuto ammettere la prova per testimoni, i quali avrebbero confermato la tipologia, nonché le modalità del rapporto e gli orari usualmente eseguiti anche perché i capitoli di prova erano sufficientemente specifici.
4.4) l'erronea condanna alle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre accessori, dunque in un ammontare addirittura superiore al valore della controversia (euro 2.704,21). 5) si è costituito concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza CP_1 impugnata.
6) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
7) L'appello è infondato per le seguenti ragioni tra loro alternative.
8) Contrariamente a quanto sostenuto nel primo motivo di appello, il rapporto di lavoro non è provato dalle buste paga in atti, dal momento che il convenuto le ha puntualmente disconosciute e le stesse sono caratterizzate da elementi tali da escludere la loro genuinità. Esse non contengono alcuna posizione Inps e relativa alla ditta individuale del ricorrente, a ciò dovendosi aggiungere che CP_2 dalla visura camerale prodotta dalla stessa ricorrente emerge che il convenuto è titolare di impresa individuale artigiana con attività di falegnameria e non come azienda agricola come risultante nelle buste paga.
9) Risulta poi apodittica l'affermazione della ricorrente, secondo cui sarebbe stato lo stesso convenuto che, con il suo coinvolgimento o quantomeno concorso e l'eventuale complicità nell'opera simulatoria, avrebbe fatto apparire la esistenza di un'impresa operante in un settore diverso. L'affermazione è totalmente sprovvista di prove ed è smentita dalla visura camerale in atti da cui risulta che l'impresa individuale del convenuto è sempre stata iscritta come impresa artigiana, mai agricola, sicché l'indicazione di “azienda agricola” contenuta nelle buste paga in atti è sconfessata da un documento prodotto dalla stessa ricorrente e, soprattutto, rilasciato da ente pubblico. Per il resto il ha da subito negato il rapporto di lavoro dedotto in giudizio, negando finanche di conoscere CP_1 la ricorrente e il consulente che risulta indicato nelle buste paga in atti come suo redattore. Per di più ha anche proposto denuncia in ordine ai fatti e ai documenti allegati al ricorso.
10) Né si comprende in che modo il rapporto di lavoro sarebbe provato da una comunicazione che la ricorrente ha inviato all'Inps il 2.1.19 e dal fatto che l'Inps non avrebbe disconosciuto gli esiti del rapporto a fini previdenziali. A prescindere che non risulta in atti una comunicazione all'Inps del
2.1.19, ma un estratto conto previdenziale della ricorrente emesso l'1.7.20. Da tale ultimo documento può dirsi solo che il rapporto di lavoro in agricoltura anno 2013 dedotto in giudizio non emerge, sicché il dato documentale è del tutto inidoneo a dar prova del rapporto di lavoro.
11) Quanto alla prova orale su cui la ricorrente insiste, la decisione del tribunale deve essere senz'altro confermata, non tanto per il carattere valutativo dell'unico capitolo di prova, quanto per la estrema genericità delle allegazioni e di tale capitolo, circostanza anche questa valorizzata dal tribunale, da cui non si evince alcunché in merito alle direttive eventualmente impartite e alla persona che le avrebbe impartite, alle giornate di lavoro pattuite e alle giornate di lavoro concretamente prestate, alle mansioni svolte e all'orario di lavoro osservato. Su tale ultimo punto, infatti, si fa riferimento alle ore di cui alle buste paga, della cui inattendibilità si è già detto.
12) Ma a quanto detto deve aggiungersi quanto segue.
13) La domanda svolta dalla ricorrente è di differenze retributive, nel senso che il convenuto avrebbe dovuto pagare le maggiori somme previste dal contratto provinciale per gli operai agricoli, che erano superiori rispetto ai “minimi salariali corrispondenti stabiliti nel CCNL (v. doc n.5)”. Senonché la ricorrente si è limitata a produrre un estratto del CCNL del 2010, da cui non emergono le tabelle retributive in esso previste, per cui difetta anche la prova dei maggiori importi che il contratto provinciale avrebbe previsto rispetto al CCNL del 2010. Su tali basi risulta anche irrilevante stabilire se il datore di lavoro agricolo fosse o meno obbligato ad applicare il contratto provinciale in atti.
14) Nel ricorso, poi, si fa riferimento ad un ulteriore calcolo delle differenze retributive, ovvero tra quanto previsto nel “contratto individuale” ed il CCNL. Senonché sul punto deve solo rilevarsi, da un lato, che in atti non risulta alcun contratto individuale e, dall'altro, che, come detto, la ricorrente ha omesso di produrre le tabelle retributive di cui al CCNL.
15) Quanto all'importo delle spese di lite, non si ravvisa alcun errore per essere state liquidate in euro
2500,00, oltre accessori. Il valore della controversia dichiarato dalla stessa ricorrente è di euro
2.704,21, sicché le spese sono state liquidate in un importo finanche inferiore ai valori medi (euro 2.626,00) dello scaglione delle cause di lavoro ricomprese tra euro 1.100,00 ed euro 5.200,00 di cui al DM 55/14. Del resto con il motivo di appello non si denuncia una specifica violazione di legge in cui il tribunale sarebbe incorso, ma ci si duole del fatto, non integrante alcun errore, che l'importo liquidato, comprensivo degli accessori, sarebbe superiore al valore della controversia finendo per ostare al diritto di difesa della ricorrente.
16) Le spese di lite, liquidate come da dispositivo in favore dell'Erario, seguono la soccombenza, mentre dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge, salva la verifica di eventuali ipotesi soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 4315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Cosenza n° 1613/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Erario, che si liquidano in euro 750,00, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 10.2.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale