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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 29/01/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 3373/2021 cui è riunito il procedimento 3374/2021 TRA
nata a [...] il [...], residente in [...] el. dom. in Napoli al Parte_1
Corso Vittorio Emanuele n. 244, presso la , nella persona dell'Avv. Controparte_1
Giovanni Palma, dal quale è rapp. e dif in virtù di procura in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., anche quale procuratore speciale della in CP_2 CP_3 persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dagli avv. P. Aquilone, I. De Benedictis, L. Cuzzupoli, E. Capasso elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto;
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede come in atti, rappresentata e difesa dall' CP_4 avv.to M. Ferrante presso il quale elettivamente domicilia come in atti;
NONCHE'
, GIÀ in persona del Controparte_5 Controparte_6 legale rappresentante p.t., con sede come in atti, rappresentata e difesa dall' avv.to G. Tretola presso il quale elettivamente domicilia come in atti;
OPPOSTI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al n. R.G. 3373/2021, depositato telematicamente in data 3.6.2021 l'epigrafata parte ricorrente chiedeva a questo giudice dichiarare l'illegittimità e prescrizione e/o inefficacia delle iscrizioni a ruolo relative alle cartelle di pagamento e avvisi di addebito nn.: 328/2019/00071101/53, 328/2019/00030236/15, 328/2017/00040342/18, 328/2018/00073053/69, 328/2015/00022684/64, 328/2017/00054198/17, 328/2018/00027234/06, 328/2014/00047697/77, 028/2015/00004847/92, 328/2017/00034679/28, 328/2016/00016093/59, 328/2019/00069607/47, 328/2014/00021560/73, 328/2016/00054623/87, 328/2014/00077455/75 n. 32820120003102182, per contributi e CP_2
per un importo totale di euro 25.825, 39. CP_4
Parte ricorrente deduceva di aver appreso solo in data 13.5.2021, a seguito dell'emissione dell'estratto di ruolo, da parte di dei crediti vantati dalle resistenti, per cui è causa e che non gli è mai Controparte_6 stato notificato alcun atto interruttivo della prescrizione del credito. Con successivo ricorso iscritto al n. R.G. 3374/2021, depositato in data 3.6.2021, parte ricorrente chiedeva dichiararsi l'illegittimità e la prescrizione della cartella di pagamento
1 n.028/2011/00276420/80, e dell'avviso di addebito n. 328/2013/00061438/71, nonché del provvedimento di fermo amministrativo, ex art. 86 D.P.R. 602/73 modificato dal D. Lgs. 46/99 e dal D. Lgs. 193/01, sul veicolo di propria proprietà Yaris Toyota, tg. CP881HA, di cui era venuta a conoscenza mediante una verifica al PRA in data 3.6.2021. In entrambi i giudizi si costituivano le parti convenute, chiedendo rigettarsi il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Acquisita la documentazione prodotta, lette le note di trattazione scritta, la causa viene decisa all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Preliminarmente, in ordine all'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo, il Tribunale osserva con riferimento agli avvisi di addebito sottesi al ricorso iscritti al n. RG. 3373/2021. Deve rilevarsi che, nelle more del giudizio, è entrato in vigore l'articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2021, n. 215 che ha inserito, in sede di conversione del Decreto Legge del 21/10/2021 n. 146, l'art. 3 bis, rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”, regolando espressamente i casi nei quali è ammissibile l'opposizione al ruolo e alla cartella che si assume invalidamente notificata. In particolare, la norma ha previsto che “1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48- bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Il legislatore, in altri termini, nel regolare specifici casi di azione “diretta”, ha precisato quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale, definendo così (e al contempo delimitando) l'“interesse ad agire” contro l'estratto di ruolo. Dunque, l'estratto di ruolo e la cartella di pagamento che si assume non notificata o invalidamente notificata non sono impugnabili salvo che il ricorrente non dimostri che dalla iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio:
- per la partecipazione a una procedura di appalto (80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);
- per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici previa verifica di questi ultimi dell'adempimento all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo superiore a cinquemila euro (art. 48-bis del DPR del 29 settembre 1973, n. 602);
- per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La norma riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extra-tributarie: in base, in particolare, al combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46 del 1999 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49, Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta 2 la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17). In ordine, poi, alla portata retroattiva della norma sulla base di una sua ipotizzata natura processuale, la sezione tributaria della Corte di Cassazione, con l'ordinanza 11 febbraio 2022, n. 4526, ha investito della questione le Sezioni Unite, le quali con la sentenza n. 26283 del 06/09/2022, hanno diffusamente ricostruito il panorama normativo e giurisprudenziale in materia di “estratto di ruolo” e, quanto all'efficacia della norma in relazione ai procedimenti, hanno affermato il seguente principio di diritto, ex art. 363 c.p.c. “In tema di riscossione a mezzo ruolo, D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art.
3-bis inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113,117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”. Pertanto, anche ai procedimenti pendenti trova applicazione la previsione legislativa richiamata. Nel caso in esame parte ricorrente, pur a seguito delle eccezioni delle parti convenute, non ha fornito la prova di versare in una delle condizioni previste dalla legge per legittimare un interesse ad agire avverso il ruolo esattoriale;
e, invero, parte ricorrente si è limitata ad affermare che l'opponente ha interesse a proporre la suddetta opposizione, ribadendo le medesime argomentazione di cui al ricorso in ordine alla non ritualità della notificazione degli atti impositivi ed all'intervenuta prescrizione dei crediti. Si osserva, tuttavia, che detta situazione di fatto non è ipotesi contemplata dalla previsione legislativa richiamata (cfr. Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 - c.d. Decreto Fiscale - coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, art. 3 bis il quale ha modificato l'art 12 del D.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, aggiungendo il comma 4-bis). Pertanto, il ricorso R.G. N. 3373/2021 va dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni ulteriore valutazione.
Quanto al ricorso R.G. 3374/2021 e agli atti esecutivi sottesi al preavviso di fermo, iscritto sul veicolo yaris Toyota tg. CP881HA FF237 JS, va detto quanto segue. In tema, l'art. 35, comma 26 quinquies, del d.l. n. 223/2006, convertito in legge n. 248/2006, ha modificato l'art. 19 del d. lgs. n. 546/1992 prevedendo “il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni” tra gli “atti impugnabili” dinanzi alle commissioni tributarie, ma ha lasciato immutato l'art. 2 del medesimo decreto legislativo, che individua l'“oggetto della giurisdizione tributaria”, la qual cosa ha ingenerato problemi interpretativi in ordine all'attribuzione della giurisdizione – ordinaria o tributaria – relativa alla cognizione delle opposizioni a fermo amministrativo. Sul punto, si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione (ord. n. 14831/2008), le quali, proprio in relazione ad un opposizione a fermo per contributi hanno affermato la giurisdizione del CP_2 giudice ordinario, sostenendo che “con riferimento alle controversie aventi per oggetto il provvedimento di fermo di beni mobili registrati, di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1972, ai fini della giurisdizione rileva la natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno dei crediti, ovvero ad entrambi se il provvedimento di fermo si riferisce in parte a crediti tributari e in parte a crediti non tributari”.
3 Il medesimo criterio della natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo consente di affermare la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro: e invero, per come si evince dall'esame del preavviso di fermo prodotto in atti, tale provvedimento (nella parte in cui viene contestata dall'opponente) trova causa nel mancato pagamento di contributi dell' CP_2
Ciò premesso, occorre qualificare la spiegata opposizione. Secondo l'indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte, il fermo amministrativo di bene mobile registrato, disciplinato dall'art 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, si configura come un provvedimento preordinato all'espropriazione forzata, trattandosi di un rimedio – regolato da norme collocate nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte – che si inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale quale mezzo di realizzazione del credito, con la conseguenza che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti di tale atto si realizza con le forme dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi (cfr. Cass. nn. 7034/2009, 6584/2009, 2022/2008, 875/2007, 14701/2006 e 2053/2006). Quanto ai rimedi esperibili innanzi al Giudice del lavoro va innanzitutto effettuata una distinzione a seconda che la parte intenda dolersi di questioni di merito relative alla fondatezza della pretesa contributiva o intenda contestare sotto altri profili la legittimità formale o sostanziale del provvedimento. Nel primo caso occorrerà in limine litis verificare l'ammissibilità dell'opposizione ai sensi del quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99. Si ricorda infatti che l'art. 24 del D.L.vo n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Inoltre, poiché la mancata o irregolare notifica della cartella non può privare il destinatario del rimedio previsto dalla legge e rendere inammissibile l'opposizione, il momento di garanzia può essere recuperato nei confronti del primo atto idoneo a porre il soggetto in grado di esercitare validamente il suo diritto di difesa (tesi già adottata dalla giurisprudenza di legittimità per ammettere l'opposizione ex art. 22 della legge n. 689 del 1981 nei confronti dell'avviso di mora, quando non risulta la notifica dell'ordinanza ingiunzione e/o della cartella esattoriale: cfr. Cass. sez. I, 5.3.2002, n. 3127; Cass., sez. III, 1.3.2000, n. 2293). Ne deriva che l'opposizione avverso un atto successivo alla cartella (ad es. avviso di pagamento, estratto di ruolo, iscrizione di ipoteca, preavviso di fermo, fermo amministrativo, avviso di vendita immobiliare ecc.), sempre che abbia ad oggetto questioni relative al merito della pretesa contributiva, sarà ammissibile solo se lo stesso costituisca il primo atto con cui il contribuente è venuto regolarmente a conoscenza dell'iscrizione a ruolo e se la stessa venga proposta entro 40 gg da tale conoscenza;
nell'ambito di tale giudizio la parte potrà poi avvantaggiarsi della sospensione dell'esecutività del ruolo ex art. 24 comma 6 D.lgs 46/99. L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva tuttavia l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie. Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata. Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
4 Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c.. L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 c.p.c.. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (cfr. Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997). Inoltre, la Suprema Corte ha più volte precisato che le doglianze avverso vizi puramente formali dell'intimazione o al quomodo executionis devono essere avanzate nelle forme e soprattutto nei termini dell'opposizione agli atti esecutivi. La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997). In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente all'agente della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002); tuttavia, nelle opposizioni all'esecuzione, può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
5 Ciò premesso, costituendosi in giudizio ha depositato la notifica del preavviso di Controparte_7 fermo avvenuta all'indirizzo del ricorrente in data 30.6.2014 per cui il ricorso è evidentemente tardivo sia con riferimento a eventuali vizi propri del quomodo executionis (art.2 lett.e n.41 del d.l. 14 marzo 2005 n.35 conv. con mod. in l. 14 maggio 1980 n.80 con effetto dal 1 marzo 2006) atteso che tra la notifica del preavviso e la presentazione del ricorso giudiziario, depositato il 3.6.2021 è trascorso un termine inferiore ai venti giorni previsti dall'art.617 c.p.c. ratione temporis vigente all'epoca di instaurazione della lite per proporre opposizione avverso vizi, sia per eventuali vizi di merito da proporre nel termine di quaranta giorni dalla notifica del preavviso di fermo di cui al quinto comma dell'art. 24 della L. 46/99. Pertanto, la presente opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c. nella parte in cui si fa valere la prescrizione anche successiva dei crediti portati dagli atti esecutivi sottesi al preavviso di fermo. Va evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_2 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., CP_8 con modif., dalla 1 n. 122 del 2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016). Trova pertanto applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui:“
9.Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...” Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale. Orbene, pur essendo stata documentata la notifica da parte di della cartella n. CP_7
028/2011/00276420/80 e da parte dell' dell'AVA n. 328/2013/00061438/71, sottesi al fermo, e CP_2 pur essendo avvenuta nel successivo termine quinquennale la notifica del preavviso di fermo il 30.6.2014, l'intimazione di pagamento n. 02820199000112718000 è stata notificata il 13.11.2019 e cioè quando il termine di prescrizione era ormai nuovamente decorso e, pertanto, i crediti portati dai predetti atti esecutivi appaiono ormai prescritti. Insomma - a far tempo dalla data di notifica come innanzi indicata– un nuovo quinquennio è decorso e dunque anche la prescrizione. Pertanto, va accolta l'eccezione di prescrizione, essendo maturata la successiva prescrizione quinquennale con riferimento alla cartella n. 028/2011/00276420/80 e all'AVA n. 328/2013/00061438/71. 6 Tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali in ordine all'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e i sopravvenuti interventi normativi e giurisprudenziali, nonché il parziale accoglimento del ricorso R.G. 3374/2021 esclusivamente per il decorso della prescrizione, inducono a compensare tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso R.G. 3373/2021;
2) dichiara non dovuti i crediti portati dalla cartella n. 028/2011/00276420/80 e dall'AVA n. 328/2013/00061438/71; 3) compensa tra le parti il pagamento delle spese di lite. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 29.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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