Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente relatore
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4327 /2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOCCACCINI Parte_1 C.F._1
CRISTINA e con domicilio eletto presso il suo studio in VICOLO TORRENTE RILE 27058
VOGHERA
e da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. SPARANO Parte_2 C.F._2
MARCELLO e con domicilio eletto presso il suo studio in VIA CARDANO N. 41 27100 PAVIA
i quali hanno contratto matrimonio concordatari in Finale Ligure, in data 31/05/2003, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Finale Ligure alla Parte II, Serie A n. 5, dell'anno 2003; separati consensualmente con decreto di omologa del 30.03.2022.
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: Per_
“1) I figli , e , maggiorenni ma economicamente non autosufficienti, continueranno a Per_2 Per_3 vivere e mantenere residenza presso la madre, fatti salvi i periodi in cui frequenteranno l'università nelle sedi già concordate tra i genitori;
2) Il signor contribuirà al mantenimento dei tre figli non economicamente indipendenti con il Pt_2 versamento della somma mensile complessiva di euro 900,00 (euro 300,00 a figlio) da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat e da versarsi alla signora a mezzo bonifico bancario entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese;
4) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere già definito tra di loro ogni reciproca ragione di credito o di debito;
5) Le parti concordano che i figli siano fiscalmente a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) L'assegno unico per i figli, per accordo delle parti, verrà integralmente percepito dalla signora Parte_1
7) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, per la soluzione della crisi familiare convengono di ricomprendere tra le condizioni del divorzio le attribuzioni patrimoniali come di seguito indicate:
- il signor si impegna a trasferire alla signora che accetta, per la Parte_2 Parte_1 somma di euro 60.000,00 (euro sessantamila/00) la quota di ½ dei seguenti immobili siti in Comune di
Rivanazzano Terme (PV) e catastalmente censiti al catasto fabbricati del Comune di Rivanazzano Terme come segue:
a) foglio 22 particella n. 806 sub 1 e foglio 22 particella 807 , Via Tiziano EL snc (attualmente civico
7) Piano S1-T-1; categoria A/7, classe 2, consistenza 6 vani, rendita catastale euro 557,77;
b) foglio 22 particella n. 810, Via Tiziano EL snc (attualmente civico 7) Piano T;
categoria C/6 classe
2, consistenza 21mq, rendita catastale euro 78,09;
c) foglio 22 particella n. 811, Via Tiziano EL snc (attualmente civico 7) Piano T;
categoria C/6 classe
2, consistenza 14mq, rendita catastale euro 52,06;
8) I coniugi concordano che i costi notarili e che tutte le ulteriori spese imposte, oneri e tasse connesse alle operazioni di trasferimento dei predetti immobili resteranno a carico esclusivo della signora Parte_1 la quale ha già dato mandato al Notaio Dott. con studio in Voghera Via Depretis n. 25 per Persona_4 gli atti necessari a realizzare il trasferimento sopra descritto una volta intervenuta la sentenza di divorzio.
9) Le parti concordano espressamente che la somma di euro 60.000,00 di cui al punto 7), verrà versata, all'atto del rogito notarile, dalla signora con la seguente suddivisione: Parte_1
a) La somma di euro 30.000,00 verrà versata, per effetto di espressa autorizzazione in tal senso del sig. Per_ a mezzo assegno circolare direttamente ai figli , e su conti correnti distinti Pt_2 Per_2 Per_3 intestati agli stessi. I figli dovranno rendicontare mensilmente ai genitori le spese sostenute e le movimentazioni del conto corrente inviando a mezzo mail ai medesimi un estratto conto mensile del loro rispettivo conto corrente;
b) la restante somma di euro 30.000,00 al signor a mezzo assegno circolare intestato allo stesso. Pt_2
Le parti concordano che la somma di cui al punto a) viene attribuita dal sig. ai figli affinché essi la Pt_2
Pag. 2 di 4 utilizzino per le spese di studio e il mantenimento presso le sedi universitarie prescelte dai figli e su cui è già intervenuto l'accordo dei genitori. Una volta esaurita tale somma tutte le spese di studio e mantenimento fuori sede relative ai figli verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
10) Ai fini della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che, per il trasferimento come innanzi pattuito, intendono avvalersi della esenzione da ogni imposta di bollo, tassa o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74;
11) Le parti concordano di dare immediata esecuzione alle condizioni di cui al presente ricorso dal momento della sottoscrizione e si impegnano ad interpretare il presente accordo secondo buona fede e nell'esclusivo interesse dei figli;
12) Con l'esatto adempimento di quanto previsto in questo ricorso le parti nulla avranno più a pretendere l'una dall'altra per qualsiasi titolo, ragione o causa alla data di sottoscrizione del presente atto, connessi al loro precedente legame coniugale, anche se non espressamente dedotti in questo ricorso;
13) Le parti dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 16.10.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art
473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate (decreto del Tribunale di Pavia del 30.03.2022 con il quale è stata omologata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data della comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n.
898 e successive modificazioni quale ragione che determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
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PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da Parte_1 in Finale Ligure il giorno 31/05/2003 (atto n. 5, parte II, serie A, anno Parte_2
2003);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 4.12.2024
La Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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