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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/04/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2608/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 11.12.2024;
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LANI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese, via Finocchiaro Aprile n. 1, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZARDO VANNI, elettivamente domiciliato presso il difensore in
AV (VA), via XXV Aprile n. 63, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. in data
22.12.2024);
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza dell'8.4.2025)
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
Per_ 2. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
Per_ 3. Le frequentazioni di , prossimo alla maggiore età, con il padre sono rimesse al libero accordo direttamente assunto tra di essi;
4. Assegnazione della casa familiare sita in Contrada Intelo n. 45, , alla Parte_2
signora con gli arredi e corredi tutti in essa contenuti;
Parte_1
5. Il padre si impegna a contribuire al mantenimento dei figli , maggiorenne Per_2
Per_ studentessa, e di , minore, mediante il versamento dell'importo mensile di euro 1.400,00 comprensivi degli assegni familiari svizzeri, da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese con decorrenza dal mese di aprile 2025, oltre a rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione aprile 2026), oltre al 60% delle spese straordinarie nell'interesse della prole da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
la signora Pt_1 ontinua a percepire il 50% dell'AUU come nell'attualità;
[...]
6. si impegna altresì a corrispondere a titolo di arretrati per gli Controparte_1 assegni di mantenimento della prole l'importo di euro 2.900,00 omnicomprensivo da versarsi alla signora entro il corrente mese di aprile 2025; Pt_1
7. Spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto:
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
AV (VA) in data 15.6.2002, atto trascritto nei registri dello Stato civile del Predetto Comune dell'anno 2002, atto n. 11, Parte II, Serie A.
pagina 2 di 4 Dall'unione sono nati i figli ( ) in data 25.11.2004, maggiorenne, e Per_2 Per_3 Per_1
( ) in data 2.11.2007, minorenne. Per_3
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, ha chiesto di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_1
collocamento presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni paterne, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo mensile di euro 1.800,00, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 70% delle spese straordinarie, di disporre l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in , Parte_2
Contrada Intelo n. 45, alla madre, nonché di disporre che gli assegni familiari in favore dei figli siano percepiti integralmente dalla stessa.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione personale dei coniugi, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle Per_1
frequentazioni paterne, di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile nella misura ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'8.4.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis. 21 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati, provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
pagina 3 di 4 2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale. Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale della prole.
3. Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate, come da accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AV (VA) in data 15.6.2002 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Predetto Comune dell'anno 2002, atto n. 11, Parte II,
Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe, ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di AV, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 11.12.2024;
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. LANI MARIA GRAZIA, elettivamente domiciliata presso il difensore in
Varese, via Finocchiaro Aprile n. 1, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. , nato a [...] l'[...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ZARDO VANNI, elettivamente domiciliato presso il difensore in
AV (VA), via XXV Aprile n. 63, come da procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti vistati dal P.M. in data
22.12.2024);
pagina 1 di 4 OGGETTO: Separazione personale dei coniugi;
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELE PARTI:
(Cfr. verbale di udienza dell'8.4.2025)
“1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
Per_ 2. Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento preferenziale e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre;
Per_ 3. Le frequentazioni di , prossimo alla maggiore età, con il padre sono rimesse al libero accordo direttamente assunto tra di essi;
4. Assegnazione della casa familiare sita in Contrada Intelo n. 45, , alla Parte_2
signora con gli arredi e corredi tutti in essa contenuti;
Parte_1
5. Il padre si impegna a contribuire al mantenimento dei figli , maggiorenne Per_2
Per_ studentessa, e di , minore, mediante il versamento dell'importo mensile di euro 1.400,00 comprensivi degli assegni familiari svizzeri, da corrispondersi entro il giorno 10 (dieci) di ciascun mese con decorrenza dal mese di aprile 2025, oltre a rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione aprile 2026), oltre al 60% delle spese straordinarie nell'interesse della prole da determinarsi come da Linee Guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
la signora Pt_1 ontinua a percepire il 50% dell'AUU come nell'attualità;
[...]
6. si impegna altresì a corrispondere a titolo di arretrati per gli Controparte_1 assegni di mantenimento della prole l'importo di euro 2.900,00 omnicomprensivo da versarsi alla signora entro il corrente mese di aprile 2025; Pt_1
7. Spese legali compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto:
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Parte_1 Controparte_1
AV (VA) in data 15.6.2002, atto trascritto nei registri dello Stato civile del Predetto Comune dell'anno 2002, atto n. 11, Parte II, Serie A.
pagina 2 di 4 Dall'unione sono nati i figli ( ) in data 25.11.2004, maggiorenne, e Per_2 Per_3 Per_1
( ) in data 2.11.2007, minorenne. Per_3
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, ha chiesto di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con Per_1
collocamento presso la madre e regolamentazione delle frequentazioni paterne, di porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo mensile di euro 1.800,00, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 70% delle spese straordinarie, di disporre l'assegnazione dell'abitazione coniugale sita in , Parte_2
Contrada Intelo n. 45, alla madre, nonché di disporre che gli assegni familiari in favore dei figli siano percepiti integralmente dalla stessa.
Integrato il contraddittorio, si è costituito aderendo alla domanda di Controparte_1
separazione personale dei coniugi, chiedendo di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle Per_1
frequentazioni paterne, di porre a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento di un assegno mensile nella misura ritenuta di giustizia, oltre a rivalutazione annuale Istat e oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'udienza dell'8.4.2025 le parti, presenti personalmente con i rispettivi difensori, dichiaravano di avere raggiunto l'accordo riportato in epigrafe.
Il Giudice relatore, dato atto dell'accordo raggiunto, letto l'art. 473 bis. 21 c.p.c., autorizzava i coniugi a vivere separati, provvedeva in via provvisoria in conformità all'accordo raggiunto e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Considerato in diritto:
1. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
La natura delle allegazioni e delle domande svolte dalle parti nonché il loro comportamento processuale sono invero elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
pagina 3 di 4 2. Ritiene il Collegio che le conclusioni congiunte articolate dai coniugi, come in epigrafe riportate, debbano essere recepite dal Tribunale. Gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e paiono rispondenti, anche in relazione ai profili economici, all'interesse morale e materiale della prole.
3. Le spese di lite del presente giudizio devono essere integralmente compensate, come da accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi e i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in AV (VA) in data 15.6.2002 (atto trascritto nei registri dello Stato civile del Predetto Comune dell'anno 2002, atto n. 11, Parte II,
Serie A), alle condizioni di cui in epigrafe, ivi da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all' Ufficiale di stato civile del Comune di AV, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3. Spese di lite compensate.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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