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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 22/05/2025, n. 1276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1276 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 22/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5399 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Marcella Stasulli
PARTE OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Stanzione Controparte_1
PARTE OPPOSTA avente ad oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.6.2024, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 206/2024, notificato in data 30.4.2024, con il
[... quale era stato intimato ad essa opponente, nonché al ed alla Controparte_2
in via solidale tra loro ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.lgs. n. Controparte_3
276/2003, di pagare, in favore di la complessiva somma di euro 2.877,97, Controparte_1
oltre agli accessori di legge ed alle spese della fase monitoria, a titolo di retribuzione spettante al predetto per le mensilità di gennaio e febbraio 2024. CP_1
A sostegno dell'opposizione la società opponente eccepiva l'inesatta esecuzione della prestazione da parte del lavoratore, deducendo, a tal fine, che il rapporto di lavoro a tempo determinato si era risolto per “licenziamento” intimato a in data 8.2.2024. CP_1
Evidenziava che il lavoratore aveva violato una serie di ordini, omettendo pure di svolgere - presso il cantiere edile di via Tevere n. 98, in Termoli - i doverosi controlli nell'ambito dei [... lavori di riqualificazione energetica di un edificio condominiale, commissionati alla e da quest'ultima subappaltati al (il quale, Controparte_3 Controparte_2
a sua volta, li affidati alla . Parte_1
Più in dettaglio, deduceva che a) non aveva redatto il verbale di consegna del CP_1 cantiere;
b) non aveva segnalato che i muri perimetrali dell'immobile avrebbero dovuto essere preparati prima dell'installazione del cappotto termico;
c) non aveva riferito alla società datrice di lavoro l'interferenza del appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori;
CP_2
d) aveva assunto, dopo la cessazione del rapporto lavorativo, un atteggiamento non collaborativo, rappresentando, senza autorizzazione, la in sede di Parte_1
sottoscrizione di un verbale avente ad oggetto lo stato di consistenza dei lavori.
Tanto esposto in punto di fatto ed allegato l'inadempimento del lavoratore, la società opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) revocare conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 206/2024, RG n. 3494/2024, emesso dal TRIBUNALE DI FOGGIA, SEZIONE
LAVORO, in persona del Giudice dott. Ivano Cauto, in funzione di Giudice unico addetto alla controversie individuali di lavoro, il 30.4.2024 e depositato in pari data, notificato a mezzo pec in data 30.4.2024; B) accertare e dichiarare che il sig. il grave Controparte_1
inadempimento contrattuale in quanto si è reso responsabile degli inadempimenti di cui alla narrativa che qui si ripete e s'intende riportata;
C) per l'effetto, condannare il sig. CP_1
al pagamento della somma di giustizia in favore della soc.
[...] Parte_1
, o alla diversa somma ritenuta in via equitativa, oltre interessi di legge, detraendo da
[...] quest'ultima il minore importo dovuto al lavoratore al netto di ogni onere e ritenuta di legge;
D) condannare il sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite da Controparte_1 liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il quale resisteva Controparte_1 all'opposizione, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 1.229,76, corrispondente alla retribuzione maturata per il periodo dal 9 al 29 febbraio 2024 e non percepita in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto di lavoro.
Invocava, infine, la condanna della al risarcimento dei danni da lite Parte_1
temeraria, ex art. 96, comma 1, c.p.c.
Tentata inutilmente la conciliazione della lite ed istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 22.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa
è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2 2. Va opportunamente premesso che il decreto ingiuntivo n. 206/2024 è stato impugnato soltanto dalla non essendo stata proposta opposizione dal Parte_1
né, tanto meno, dalla CP_2 Controparte_2 Controparte_4
Ne consegue che, nei confronti di tali condebitori solidali, il decreto medesimo ha acquistato autorità di giudicato sostanziale (cfr., in tal senso, Cass. n. 7881/2003, nonché Cass. n.
15376/2016).
3. Occorre pure dare atto che, nelle more del presente giudizio di opposizione, la
[...]
“ha provveduto diligentemente al saldo della debitoria comprensiva delle spese CP_4 della fase monitoria e del precetto” (così, testualmente, nelle note depositate da parte opposta in data 2.10.2024).
Il pagamento dell'importo ingiunto risulta comprovato dalla contabile di bonifico depositata da in data 12.3.2025. Controparte_1
4. Ciò posto, l'avvenuta estinzione del credito da parte di uno dei condebitori in solido postula che l'odierna opponente non abbia più interesse ad ottenere una pronuncia nel merito sull'esistenza del diritto azionato in via monitoria, atteso il pieno effetto liberatorio prodottosi nei suoi confronti, e ciò in virtù di un principio di portata generale applicabile anche alla fattispecie in esame (Cass. n. 2192/2009; Cass. n. 22763/2019).
Ne consegue, altresì, che il sopravvenuto pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo travolge anche il decreto medesimo, che deve essere dunque revocato (sia pure nei confronti della sola e non anche dei condebitori solidali che non Parte_1
hanno proposto opposizione), senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (Cass. n.
13085/2008).
5. Occorre, tuttavia, scrutinare – seppur ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite – le doglianze sviluppate dalla società opponente nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
In questa prospettiva deve subito evidenziarsi che il credito retributivo azionato in via monitoria trova adeguato riscontro documentale nei prospetti paga di provenienza datoriale, laddove l'an e il quantum del diritto fatto valere da hanno formato oggetto di una CP_1
contestazione soltanto generica da parte della Parte_1
Fatta questa premessa, giova, altresì, puntualizzare che l'eccezione sollevata dalla società opponente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non avrebbe potuto paralizzare la pretesa di pagamento fatta valere dall'opposto.
Difatti, nei contratti a prestazioni corrispettive (e tale è anche il contratto di lavoro subordinato), l'eccezione di inadempimento integra un rimedio sospensivo, non liberatorio,
3 che consente ad un contraente di rifiutare di adempiere la sua obbligazione ove l'altro non adempia o non offra di adempiere la propria.
Ne deriva che l'eccezione non può essere sollevata quando la prestazione dell'altra parte non possa più essere eseguita, come nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro era già cessato in conseguenza del recesso anticipato del datore (in argomento, cfr. Cass. n. 16917/2019;
Cass. n. 8760/2019; Cass. n. 4616/2015).
6. Resta da esaminare la pretesa risarcitoria fatta valere in via riconvenzionale dalla parte opponente.
Una siffatta pretesa è infondata.
Ed invero, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “il principio della
“ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre” ( in tal senso, fra le più recenti, Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002).
Da detto principio discende che, “proposta domanda risarcitoria, il giudice di merito, ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed alla entità del danno subito, ben può, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda ponendo a fondamento della pronuncia di rigetto detta carenza di allegazioni, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore” (così, in motivazione, Cass. Sez.
Lav. n. 17214/2016).
Nel caso in esame, la società opponente si è limitata genericamente a paventare un pregiudizio patrimoniale di “circa 150 mila euro” (cfr. pag. 8 del ricorso), omettendo di fornire qualsivoglia allegazione circa l'effettiva natura del danno lamentato (in termini di danno emergente e/o di lucro cessante).
La carenza innanzi segnalata rende, dunque, superfluo l'esame delle inadempienze denunciate nel ricorso introduttivo, non potendo la parte opponente conseguire alcun risultato utile da un simile accertamento di fatto.
Par La domanda riconvenzionale proposta dalla va, pertanto, rigettata. Parte_1
7. La reconventio reconventionis spiegata da è, invece, inammissibile. CP_1
4 In proposito, si rammenta che “Nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non é sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, é rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto (cosiddetta "reconventio reconventionis"), atteso che una corretta lettura dello stesso art. 418 cod. proc. civ. impone di ritenere che in tal caso l'attore é soggetto agli stessi obblighi e alle medesime preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale” (Cass. civ. Sez. III, 16 novembre 2007, n. 23815).
Nella specie, non risulta – come segnalato nell'ordinanza del 10.1.2025 – che l'opposto
(convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) abbia chiesto, nella memoria di costituzione, il differimento dell'originaria udienza di discussione.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda di pagamento della somma di euro 1.229,76.
8. Quanto, infine, alla domanda di parte opposta diretta ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità aggravata – non assimilabile ad una domanda riconvenzionale in senso tecnico (Cass. n. 2089/2014), attenendo esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali (tant'è che il suo valore non incide su quello della controversia: cfr. Cass. Sez.
Un. n. 23726/2007) –, si ritiene che la stessa sia infondata e vada rigettata, non essendo stati neppure allegati gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza del pregiudizio asseritamente patito (Cass. n. 15175/2023).
9. Il complessivo esito della lite – contrassegnato da una parziale soccombenza reciproca – induce a compensare per metà le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
La residua quota viene posta a carico della parte opponente ed è liquidata secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile, tenuto conto della domanda riconvenzionale proposta dalla predetta parte;
complessità bassa), con distrazione in favore dell'Avv. Gennaro Stanzione, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5399/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 206/2024, nei termini di cui in motivazione;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
c) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
d) compensa per metà le spese di lite, liquidate per l'intero in euro 4.629,00;
e) condanna la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla refusione della residua quota di spese, liquidata in euro 2.314,50, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gennaro Stanzione, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 22/05/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5399 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Assunta Marcella Stasulli
PARTE OPPONENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Gennaro Stanzione Controparte_1
PARTE OPPOSTA avente ad oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.6.2024, la proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 206/2024, notificato in data 30.4.2024, con il
[... quale era stato intimato ad essa opponente, nonché al ed alla Controparte_2
in via solidale tra loro ai sensi dell'art. 29, comma 2, D.lgs. n. Controparte_3
276/2003, di pagare, in favore di la complessiva somma di euro 2.877,97, Controparte_1
oltre agli accessori di legge ed alle spese della fase monitoria, a titolo di retribuzione spettante al predetto per le mensilità di gennaio e febbraio 2024. CP_1
A sostegno dell'opposizione la società opponente eccepiva l'inesatta esecuzione della prestazione da parte del lavoratore, deducendo, a tal fine, che il rapporto di lavoro a tempo determinato si era risolto per “licenziamento” intimato a in data 8.2.2024. CP_1
Evidenziava che il lavoratore aveva violato una serie di ordini, omettendo pure di svolgere - presso il cantiere edile di via Tevere n. 98, in Termoli - i doverosi controlli nell'ambito dei [... lavori di riqualificazione energetica di un edificio condominiale, commissionati alla e da quest'ultima subappaltati al (il quale, Controparte_3 Controparte_2
a sua volta, li affidati alla . Parte_1
Più in dettaglio, deduceva che a) non aveva redatto il verbale di consegna del CP_1 cantiere;
b) non aveva segnalato che i muri perimetrali dell'immobile avrebbero dovuto essere preparati prima dell'installazione del cappotto termico;
c) non aveva riferito alla società datrice di lavoro l'interferenza del appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori;
CP_2
d) aveva assunto, dopo la cessazione del rapporto lavorativo, un atteggiamento non collaborativo, rappresentando, senza autorizzazione, la in sede di Parte_1
sottoscrizione di un verbale avente ad oggetto lo stato di consistenza dei lavori.
Tanto esposto in punto di fatto ed allegato l'inadempimento del lavoratore, la società opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “A) revocare conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 206/2024, RG n. 3494/2024, emesso dal TRIBUNALE DI FOGGIA, SEZIONE
LAVORO, in persona del Giudice dott. Ivano Cauto, in funzione di Giudice unico addetto alla controversie individuali di lavoro, il 30.4.2024 e depositato in pari data, notificato a mezzo pec in data 30.4.2024; B) accertare e dichiarare che il sig. il grave Controparte_1
inadempimento contrattuale in quanto si è reso responsabile degli inadempimenti di cui alla narrativa che qui si ripete e s'intende riportata;
C) per l'effetto, condannare il sig. CP_1
al pagamento della somma di giustizia in favore della soc.
[...] Parte_1
, o alla diversa somma ritenuta in via equitativa, oltre interessi di legge, detraendo da
[...] quest'ultima il minore importo dovuto al lavoratore al netto di ogni onere e ritenuta di legge;
D) condannare il sig. al pagamento delle spese, diritti ed onorari di lite da Controparte_1 liquidarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva il quale resisteva Controparte_1 all'opposizione, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 1.229,76, corrispondente alla retribuzione maturata per il periodo dal 9 al 29 febbraio 2024 e non percepita in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto di lavoro.
Invocava, infine, la condanna della al risarcimento dei danni da lite Parte_1
temeraria, ex art. 96, comma 1, c.p.c.
Tentata inutilmente la conciliazione della lite ed istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 22.5.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa
è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2 2. Va opportunamente premesso che il decreto ingiuntivo n. 206/2024 è stato impugnato soltanto dalla non essendo stata proposta opposizione dal Parte_1
né, tanto meno, dalla CP_2 Controparte_2 Controparte_4
Ne consegue che, nei confronti di tali condebitori solidali, il decreto medesimo ha acquistato autorità di giudicato sostanziale (cfr., in tal senso, Cass. n. 7881/2003, nonché Cass. n.
15376/2016).
3. Occorre pure dare atto che, nelle more del presente giudizio di opposizione, la
[...]
“ha provveduto diligentemente al saldo della debitoria comprensiva delle spese CP_4 della fase monitoria e del precetto” (così, testualmente, nelle note depositate da parte opposta in data 2.10.2024).
Il pagamento dell'importo ingiunto risulta comprovato dalla contabile di bonifico depositata da in data 12.3.2025. Controparte_1
4. Ciò posto, l'avvenuta estinzione del credito da parte di uno dei condebitori in solido postula che l'odierna opponente non abbia più interesse ad ottenere una pronuncia nel merito sull'esistenza del diritto azionato in via monitoria, atteso il pieno effetto liberatorio prodottosi nei suoi confronti, e ciò in virtù di un principio di portata generale applicabile anche alla fattispecie in esame (Cass. n. 2192/2009; Cass. n. 22763/2019).
Ne consegue, altresì, che il sopravvenuto pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo travolge anche il decreto medesimo, che deve essere dunque revocato (sia pure nei confronti della sola e non anche dei condebitori solidali che non Parte_1
hanno proposto opposizione), senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione (Cass. n.
13085/2008).
5. Occorre, tuttavia, scrutinare – seppur ai soli fini della regolamentazione delle spese di lite – le doglianze sviluppate dalla società opponente nel ricorso introduttivo del presente giudizio.
In questa prospettiva deve subito evidenziarsi che il credito retributivo azionato in via monitoria trova adeguato riscontro documentale nei prospetti paga di provenienza datoriale, laddove l'an e il quantum del diritto fatto valere da hanno formato oggetto di una CP_1
contestazione soltanto generica da parte della Parte_1
Fatta questa premessa, giova, altresì, puntualizzare che l'eccezione sollevata dalla società opponente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., non avrebbe potuto paralizzare la pretesa di pagamento fatta valere dall'opposto.
Difatti, nei contratti a prestazioni corrispettive (e tale è anche il contratto di lavoro subordinato), l'eccezione di inadempimento integra un rimedio sospensivo, non liberatorio,
3 che consente ad un contraente di rifiutare di adempiere la sua obbligazione ove l'altro non adempia o non offra di adempiere la propria.
Ne deriva che l'eccezione non può essere sollevata quando la prestazione dell'altra parte non possa più essere eseguita, come nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro era già cessato in conseguenza del recesso anticipato del datore (in argomento, cfr. Cass. n. 16917/2019;
Cass. n. 8760/2019; Cass. n. 4616/2015).
6. Resta da esaminare la pretesa risarcitoria fatta valere in via riconvenzionale dalla parte opponente.
Una siffatta pretesa è infondata.
Ed invero, secondo quanto ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, “il principio della
“ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre” ( in tal senso, fra le più recenti, Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002).
Da detto principio discende che, “proposta domanda risarcitoria, il giudice di merito, ove ritenga evidente il difetto di allegazione e prova in ordine alla natura ed alla entità del danno subito, ben può, invertendo l'ordine delle questioni, respingere la domanda ponendo a fondamento della pronuncia di rigetto detta carenza di allegazioni, posto che l'accertamento sulla sussistenza dell'inadempimento, anche se logicamente preliminare, non potrebbe mai condurre ad un esito del giudizio favorevole per l'attore” (così, in motivazione, Cass. Sez.
Lav. n. 17214/2016).
Nel caso in esame, la società opponente si è limitata genericamente a paventare un pregiudizio patrimoniale di “circa 150 mila euro” (cfr. pag. 8 del ricorso), omettendo di fornire qualsivoglia allegazione circa l'effettiva natura del danno lamentato (in termini di danno emergente e/o di lucro cessante).
La carenza innanzi segnalata rende, dunque, superfluo l'esame delle inadempienze denunciate nel ricorso introduttivo, non potendo la parte opponente conseguire alcun risultato utile da un simile accertamento di fatto.
Par La domanda riconvenzionale proposta dalla va, pertanto, rigettata. Parte_1
7. La reconventio reconventionis spiegata da è, invece, inammissibile. CP_1
4 In proposito, si rammenta che “Nelle controversie soggette al rito di cui agli artt. 409 e segg. cod. proc. civ. l'inosservanza dell'onere, posto dall'art. 418 cod. proc. civ. a carico del convenuto, di chiedere la fissazione di una nuova udienza comporta la decadenza dalla riconvenzionale e l'inammissibilità di questa, decadenza che non é sanata dall'emissione da parte del giudice, in difetto della specifica istanza, del decreto di fissazione della nuova udienza o dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte o per aver quest'ultima sollevato l'eccezione esclusivamente nel corso del giudizio di appello e che, attenendo alla regolarità del contraddittorio, é rilevabile anche d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo;
tale principio trova applicazione anche qualora la domanda riconvenzionale sia proposta dall'attore nei confronti del convenuto (cosiddetta "reconventio reconventionis"), atteso che una corretta lettura dello stesso art. 418 cod. proc. civ. impone di ritenere che in tal caso l'attore é soggetto agli stessi obblighi e alle medesime preclusioni previste per il convenuto che proponga una domanda riconvenzionale” (Cass. civ. Sez. III, 16 novembre 2007, n. 23815).
Nella specie, non risulta – come segnalato nell'ordinanza del 10.1.2025 – che l'opposto
(convenuto in senso formale, ma attore in senso sostanziale) abbia chiesto, nella memoria di costituzione, il differimento dell'originaria udienza di discussione.
Ne consegue l'inammissibilità della domanda di pagamento della somma di euro 1.229,76.
8. Quanto, infine, alla domanda di parte opposta diretta ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità aggravata – non assimilabile ad una domanda riconvenzionale in senso tecnico (Cass. n. 2089/2014), attenendo esclusivamente al profilo del regolamento delle spese processuali (tant'è che il suo valore non incide su quello della controversia: cfr. Cass. Sez.
Un. n. 23726/2007) –, si ritiene che la stessa sia infondata e vada rigettata, non essendo stati neppure allegati gli elementi di fatto dai quali desumere l'esistenza del pregiudizio asseritamente patito (Cass. n. 15175/2023).
9. Il complessivo esito della lite – contrassegnato da una parziale soccombenza reciproca – induce a compensare per metà le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
La residua quota viene posta a carico della parte opponente ed è liquidata secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (causa di valore indeterminabile, tenuto conto della domanda riconvenzionale proposta dalla predetta parte;
complessità bassa), con distrazione in favore dell'Avv. Gennaro Stanzione, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5399/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
a) revoca il decreto ingiuntivo n. 206/2024, nei termini di cui in motivazione;
b) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla Parte_1
c) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Controparte_1
d) compensa per metà le spese di lite, liquidate per l'intero in euro 4.629,00;
e) condanna la in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, alla refusione della residua quota di spese, liquidata in euro 2.314,50, oltre i.v.a.,
c.p.a. e rimborso forfettario per spese generali, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Gennaro Stanzione, dichiaratosi antistatario.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22/05/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
6