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Ordinanza 21 marzo 2025
Ordinanza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, ordinanza 21/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 315-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella persona del dott. Gaetano Savona, in funzione di giudice unico, nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 315/2025 sub-1 R.G., tra
(appellante) e il Prefetto di Cagliari (appellato), riservata per la decisione sull'istanza Parte_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., all'udienza in camera di consiglio tenutasi il 14 marzo 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. letti gli atti di causa e la sentenza impugnata n. 1054, pronunciata dal Giudice di Pace di Cagliari, in persona della dott.ssa Paola Baragliu, in data 13 dicembre 2024;
2. esaminata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza ex artt. 283 c.p.c., formulata con ricorso depositato in data 23.1.2025, con cui l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, che ha rigettato l'opposizione avverso i verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, nn. 700016730172,
700016730170 e 700016730171, emessi dalla Questura di Cagliari in data 03.05.2024;
3. esaminati gli atti delle parti e la documentazione prodotta;
4. ritenuta l'istanza ammissibile e rilevato che l'art. 283 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 consente la sospensione, in tutto o in parte, dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata se “l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche in relazione alla possibilità̀ dell'insolvenza di una delle parti”;
5. ritenuto, quindi, che la sospensione, come prevista dall'art. 283 c.p.c., nuova formulazione, sia subordinata alla ricorrenza, prevista in via alternativa, come si evince dall'uso della congiunzione disgiuntiva “o”, dei due presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il primo definito dallo stesso legislatore come “manifesta fondatezza dell'appello”, il secondo definito come
“pregiudizio grave ed irreparabile” che può derivare dall'esecuzione della sentenza impugnata, anche in relazione alla possibilità̀ di insolvenza di una delle due parti;
6.
ritenuto che
, ad un esame sommario, vista la natura latamente cautelare della sospensione ex art. 283 c.p.c., e salva ogni valutazione all'esito della trattazione, i motivi di appello non presentano, prima facie, la manifesta fondatezza richiesta dall'art. 283 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla c.d. riforma Cartabia sicché l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata non appare sorretta da apprezzabile fumus boni iuris;
7.
ritenuto che
non possa ritenersi sussistente neanche l'ulteriore presupposto del periculum in mora, giacché l'appellante 7.1. con riferimento alla decurtazione di 42 punti della patente di guida, si è limitato ad affermare genericamente che la conseguente perdita della patente gli impedirebbe di condurre la sua autovettura, “strumento indispensabile per recarsi a lavoro, oltre che per attendere alle ordinarie esigenze di vita quotidiana”
- il pregiudizio dedotto difetta, dunque, dei presupposti della gravità e irreparabilità, non avendo l'appellante allegato le ragioni per le quali l'uso dell'autovettura sia uno strumento indispensabile per l'esercizio dell'attività lavorativa e per fare fronte alle incombenze di vita quotidiane.
7.2. con riferimento al pagamento delle sanzioni ammnistrative, pari complessivamente ad euro
1.326,66, ha evidenziato come l'esborso di tale somma sarebbe “non esattamente compatibile con le [di lui] scarse disponibilità economiche”;
- anche l'allegato pregiudizio patrimoniale non presenta i caratteri della gravità e irreparabilità richiesti dall'art. 283 c.p.c., ben potendo NT avvalersi dell'istituto della rateizzazione per ovviare alla difficoltà di versare in un'unica soluzione le somme dovute;
- difetta, quindi, il periculum in mora anche rispetto al pregiudizio patrimoniale, considerato peraltro che non ricorre il rischio di insolvenza della controparte, massimamente garantita dalla natura di soggetto pubblico statale dell'Amm.ne appellata, rischio che invece sussiste rispetto all'appellante in ragione della precaria situazione economica rappresentata.
8. Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c., difettando, per le ragioni esposte, sia il requisito della “manifesta fondatezza dell'appello” sia quello del
“pregiudizio grave ed irreparabile”.
P.Q.M.
1. Rigetta l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
Si comunichi.
Cagliari, 21 marzo 2025
Il Giudice dott. Gaetano Savona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Nella persona del dott. Gaetano Savona, in funzione di giudice unico, nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 315/2025 sub-1 R.G., tra
(appellante) e il Prefetto di Cagliari (appellato), riservata per la decisione sull'istanza Parte_1 di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c., all'udienza in camera di consiglio tenutasi il 14 marzo 2025, ha emesso la seguente
ORDINANZA
1. letti gli atti di causa e la sentenza impugnata n. 1054, pronunciata dal Giudice di Pace di Cagliari, in persona della dott.ssa Paola Baragliu, in data 13 dicembre 2024;
2. esaminata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'appellata sentenza ex artt. 283 c.p.c., formulata con ricorso depositato in data 23.1.2025, con cui l'appellante ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, che ha rigettato l'opposizione avverso i verbali di accertamento di violazioni del codice della strada, nn. 700016730172,
700016730170 e 700016730171, emessi dalla Questura di Cagliari in data 03.05.2024;
3. esaminati gli atti delle parti e la documentazione prodotta;
4. ritenuta l'istanza ammissibile e rilevato che l'art. 283 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dal D. Lgs. 10.10.2022, n. 149 consente la sospensione, in tutto o in parte, dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata se “l'impugnazione appare manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave ed irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche in relazione alla possibilità̀ dell'insolvenza di una delle parti”;
5. ritenuto, quindi, che la sospensione, come prevista dall'art. 283 c.p.c., nuova formulazione, sia subordinata alla ricorrenza, prevista in via alternativa, come si evince dall'uso della congiunzione disgiuntiva “o”, dei due presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il primo definito dallo stesso legislatore come “manifesta fondatezza dell'appello”, il secondo definito come
“pregiudizio grave ed irreparabile” che può derivare dall'esecuzione della sentenza impugnata, anche in relazione alla possibilità̀ di insolvenza di una delle due parti;
6.
ritenuto che
, ad un esame sommario, vista la natura latamente cautelare della sospensione ex art. 283 c.p.c., e salva ogni valutazione all'esito della trattazione, i motivi di appello non presentano, prima facie, la manifesta fondatezza richiesta dall'art. 283 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla c.d. riforma Cartabia sicché l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata non appare sorretta da apprezzabile fumus boni iuris;
7.
ritenuto che
non possa ritenersi sussistente neanche l'ulteriore presupposto del periculum in mora, giacché l'appellante 7.1. con riferimento alla decurtazione di 42 punti della patente di guida, si è limitato ad affermare genericamente che la conseguente perdita della patente gli impedirebbe di condurre la sua autovettura, “strumento indispensabile per recarsi a lavoro, oltre che per attendere alle ordinarie esigenze di vita quotidiana”
- il pregiudizio dedotto difetta, dunque, dei presupposti della gravità e irreparabilità, non avendo l'appellante allegato le ragioni per le quali l'uso dell'autovettura sia uno strumento indispensabile per l'esercizio dell'attività lavorativa e per fare fronte alle incombenze di vita quotidiane.
7.2. con riferimento al pagamento delle sanzioni ammnistrative, pari complessivamente ad euro
1.326,66, ha evidenziato come l'esborso di tale somma sarebbe “non esattamente compatibile con le [di lui] scarse disponibilità economiche”;
- anche l'allegato pregiudizio patrimoniale non presenta i caratteri della gravità e irreparabilità richiesti dall'art. 283 c.p.c., ben potendo NT avvalersi dell'istituto della rateizzazione per ovviare alla difficoltà di versare in un'unica soluzione le somme dovute;
- difetta, quindi, il periculum in mora anche rispetto al pregiudizio patrimoniale, considerato peraltro che non ricorre il rischio di insolvenza della controparte, massimamente garantita dalla natura di soggetto pubblico statale dell'Amm.ne appellata, rischio che invece sussiste rispetto all'appellante in ragione della precaria situazione economica rappresentata.
8. Ritenuto, pertanto, che non sussistano i presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c., difettando, per le ragioni esposte, sia il requisito della “manifesta fondatezza dell'appello” sia quello del
“pregiudizio grave ed irreparabile”.
P.Q.M.
1. Rigetta l'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.
Si comunichi.
Cagliari, 21 marzo 2025
Il Giudice dott. Gaetano Savona