TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2392 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12042/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 6 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 12042/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e quivi residente in [...] C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Palmeri giusta procura in C.F._1
atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 6316/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “1) Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto la ricorrente sig.ra (rectius ne determina la Parte_2 Pt_1
riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 03/04/2024 e, pertanto, si trova nelle condizioni di cui all'art.13 della Legge n..118/1971 per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile;
2)Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 27 gennaio
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche (ricorso notificato tardivamente in data 12.12.2024), accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza (ovvero, in subordine, disporre la remissione in termini dell' resistente, fatto salvo ogni diritto di prima udienza), e/o l'eventuale inesistenza, CP_2 non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare
e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, - convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art.
39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata
pagina 2 di 4 dall' resistente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 CP_2 CP_1 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 6 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 dicembre 2024, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 18 dicembre 2024 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 26 novembre 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Cardiopatia ischemica rivascolarizzata, asma bronchiale IGE mediata in soggetto con sindrome delle apnee ostruttive del sonno e spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale”, ritenendolo invalido nella misura dell'81% con decorrenza da ottobre
2024.
Il ctu, nominato nella presente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che sia affetto da “insufficienza respiratoria da bronchite asmatica cronica in soggetto con sindrome da apnea ostruttiva del sonno, in trattamento con CPAP, cardiopatia da pregressa ischemia rivascolarizzata con stent e FI 42%,. Spondiloartrosi con modesta incidenza funzionale. Sindrome Depressiva episodica endoreattiva con disturbo d'ansia di media gravità. In riferimento alle tabelle indicative, delle percentuali d'invalidità, per le minorazioni e le malattie invalidanti di legge pubblicate nella gazzetta ufficiale del 26-
02.1992, l'insieme delle patologie riscontrate e descritte, determinano una riduzione della generica capacità lavorativa quantificabile nella misura del 91%” con decorrenza da ottobre
2024.
Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei pagina 3 di 4 consulenti tecnici d'ufficio quanto all'insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto di previdenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 19 dicembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido nella misura del 91% con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 6 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 6 giugno 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 12042/2024 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e quivi residente in [...] C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Guido Palmeri giusta procura in C.F._1
atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2025 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
pagina 1 di 4 6316/2024 in base alla quale non era stata riconosciuta in possesso dei requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici richiesti.
Ha contestato l'esito dell'accertamento chiedendo “1) Accogliere la domanda avanzata con il ricorso introduttivo del giudizio, dichiarando che il complesso patologico da cui è affetto la ricorrente sig.ra (rectius ne determina la Parte_2 Pt_1
riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore al 74%% sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 03/04/2024 e, pertanto, si trova nelle condizioni di cui all'art.13 della Legge n..118/1971 per il riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile;
2)Condannare parte convenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari di giudizio oltre IVA e C.P.A. ex art. 445 bis comma 5”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tempestivamente in data 27 gennaio
2025, ha contestato la fondatezza della domanda attorea, chiedendo “… respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche (ricorso notificato tardivamente in data 12.12.2024), accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza (ovvero, in subordine, disporre la remissione in termini dell' resistente, fatto salvo ogni diritto di prima udienza), e/o l'eventuale inesistenza, CP_2 non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare
e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o
l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, - convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art.
39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmente contestata
pagina 2 di 4 dall' resistente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. 445 CP_2 CP_1 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 6 giugno 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito del deposito di note di entrambe le parti, la causa viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 19 dicembre 2024, entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 18 dicembre 2024 entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 26 novembre 2024.
Nel merito, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che egli fosse affetto da “Cardiopatia ischemica rivascolarizzata, asma bronchiale IGE mediata in soggetto con sindrome delle apnee ostruttive del sonno e spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale”, ritenendolo invalido nella misura dell'81% con decorrenza da ottobre
2024.
Il ctu, nominato nella presente fase del giudizio, sottoposto a visita il ricorrente, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, ha ritenuto che sia affetto da “insufficienza respiratoria da bronchite asmatica cronica in soggetto con sindrome da apnea ostruttiva del sonno, in trattamento con CPAP, cardiopatia da pregressa ischemia rivascolarizzata con stent e FI 42%,. Spondiloartrosi con modesta incidenza funzionale. Sindrome Depressiva episodica endoreattiva con disturbo d'ansia di media gravità. In riferimento alle tabelle indicative, delle percentuali d'invalidità, per le minorazioni e le malattie invalidanti di legge pubblicate nella gazzetta ufficiale del 26-
02.1992, l'insieme delle patologie riscontrate e descritte, determinano una riduzione della generica capacità lavorativa quantificabile nella misura del 91%” con decorrenza da ottobre
2024.
Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza, tenuto conto anche della doppia valutazione conforme dei pagina 3 di 4 consulenti tecnici d'ufficio quanto all'insussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di inabilità.
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Va disposto l'esonero dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c..
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto di previdenza.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 19 dicembre 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara il ricorrente invalido nella misura del 91% con decorrenza dal mese di ottobre 2024;
- esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 6 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
pagina 4 di 4