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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10621 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA S E Z I O N E L A V O R O 4 °
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa Francesca Vincenzi all'udienza del 23.10.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 37712 del ruolo affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Via San Tommaso d'Aquino n. 47, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Michele Bonetti che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso RICORRENTE E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato, rappresentato e difeso dai propri funzionari Avv. Alessandra Molfese e Avv. Alessia Cavallo ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cpc con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c. depositato telematicamente il 17.10.2024 ed iscritto a ruolo il 18.10.2024 la docente Parte_1 esponeva: di avere partecipato al concorso riservato per Dirigente Scolastico indetto con il D.M. 107/2023; che in data 9 agosto 2024, veniva pubblicata la graduatoria, in base alla quale, in esito allo svolgimento delle fasi concorsuali, la ricorrente risultava vincitrice del concorso riservato;
di avere inoltrato in data 12.8.2024, per il tramite del proprio legale, istanza gerarchica ed anche in via di autotutela al al Capo del Dipartimento per il Controparte_2 sistema educativo di istruzione e formazione, al Direttore della Direzione Generale per il personale scolastico e alla Dirigente dell'Ufficio II della medesima Direzione, nonché all'
[...] per il , al fine di vedersi riconoscere una diversa posizione in Controparte_3 CP_1 graduatoria in ragione dei titoli posseduti, contestualmente comunicando di godere dei diritti di cui alla legge 104/1992, chiedendo di essere assegnata nel luogo più vicino alla residenza del disabile cui prestava assistenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, co. 5 della legge 104/1992, evidenziando la disponibilità di 62 sedi vacanti nel , di cui 42 su Roma;
che infatti la CP_1 ricorrente è l'unica caregiver dell'anziana madre, riconosciuta portatrice di Parte_2 handicap grave ai sensi dell'art. 3, co. 3, della citata legge 104/1992, con un'invalidità al 100% giudicata non rivedibile dalla Commissione medico legale per l'accertamento dell'handicap, (giusta certificato del 12 maggio 2009, prot. 54708 del 19 maggio 2009, della ASL Roma A); che la madre invalida convive da sempre con la ricorrente risultando nel medesimo stato di famiglia;
Cont Cont che in data 21.8.2024 la ricorrente chiedeva nuovamente al e all' di vedersi riconoscere il proprio diritto all'avvicinamento al domicilio della madre assistita;
che in data 22.8.2024 la ricorrente riceveva una nota con cui l' della Lombardia la Controparte_3 invitava ad indicare la sede di preferenza all'interno della Regione Lombardia, regione presso la quale era stata assegnata;
che la ricorrente, nell'inviare l'espressione di preferenze richiesta dalla Direzione evidenziava tuttavia che la stessa non rappresentava Parte_3 Cont adesione alla assegnazione, decretata dal in contrasto con norme di rango primario, in particolare, con l'art. 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n.104; che in data 26.9.2024, Cont l'Ufficio II - Dirigenti scolastici della D.G. per il personale scolastico del , riscontrava la richiesta di avvicinamento in poche righe di risposta, rappresentando che “i benefici della L. 104/1992 sono spendibili nella fase successiva alle assegnazioni in sede regionale”, comunicando, altresì, di aver tenuto conto dei soli titoli di preferenza a parità di merito, “In occasione della formulazione della graduatoria finale del Concorso indetto a livello nazionale e organizzato su base regionale per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici”; che il concorso per DS, incluso il concorso riservato, è un concorso indetto a livello nazionale e con graduatoria unica per l'assegnazione in sedi su tutto il territorio nazionale;
che a seguito di note vicende giudiziarie la graduatoria di merito del concorso veniva sospesa dal TAR , ma ad oggi, a seguito del CP_1 provvedimento della medesima autorità giudiziaria (ord. 4586/2024 del 10 ottobre 2024), la graduatoria è nuovamente in vigore e quindi a breve la ricorrente verrà chiamata per prendere servizio nella Regione Lombardia;
che il trasferimento presso la regione Lombardia è incompatibile con la necessità di assistere stabilmente e assiduamente la madre disabile;
che inoltre il nucleo familiare della è composto dal marito e da due figli, di cui una con gravi Pt_1 problemi di salute;
che l'ISEE del nucleo familiare della ricorrente ammonta ad € 27.793,00; che il coniuge della ricorrente, colpito dalla crisi economica, sta cercando, da circa 3 anni, di versare nelle casse dell'erario tutti i tributi a debito;
che a carico della famiglia grava anche un mutuo trentennale prima casa, che comporta un rateo mensile di € 698,76; che la madre disabile percepisce una pensione di reversibilità ammontante a circa € 600,00; che i due figli, appena maggiorenni, sono entrambi studenti universitari senza reddito e a completo carico della ricorrente;
che la figlia maggiore necessita di supporto psicologico almeno settimanale (con un costo fatturato di € 80,00 a seduta), a causa di gravi disturbi alimentari conclamati;
che tale quadro economico generale rende impossibile affidare la disabile in parola alle cure di un badante/operatore sanitario a tempo pieno. Esposte alcune considerazioni in diritto la ricorrente concludeva chiedendo di volere:" In via cautelare emanare un provvedimento ex art. 700 c.p.c. nei modi e termini che riterrà la
[...]
al fine di assegnare la sig.ra come Dirigente Scolastico in una sede della CP_4 Parte_1 città di Roma vicina alla residenza della madre disabile grave o in via subordinata in una sede della Regione Lazio vicina alla città di Roma e alla residenza della madre disabile grave in attesa della definizione del merito. In ogni caso e anche nella fase di merito: - Accertare e dichiarare il diritto della ad ottenere l'assegnazione come Dirigente Scolastico in una sede della città di Pt_1
Roma vicina alla residenza della madre disabile grave o in via subordinata in una sede della Regione vicina alla città di Roma e alla residenza della madre disabile grave e CP_1 conseguentemente disapplicare e/o annullare gli atti amministrativi di cui in ricorso, emanando di conseguenza qualsiasi atto che la S.V. riterrà opportuno al fine della tutela del diritto della Pt_1
e della madre disabile grave. - Con condanna alle spese del giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.”. Il si costituiva in giudizio depositando memoria difensiva Controparte_1 nella quale, esposte alcune considerazioni in diritto, concludeva chiedendo di volere:” 1) Dichiarare il difetto di giurisdizione;
2) Dichiarare il difetto di integrità del contraddittorio e la violazione dell'art. 102 cpc;
3) Dichiarare improcedibile la domanda cautelare per assenza dei requisiti del fumus e del periculum;
4) Respingere nel merito il ricorso in quanto del tutto privo di fondamento nei presupposti di fatto e nelle considerazioni in diritto;
5) Condannare la parte ricorrente a rifondere all'Amministrazione convenuta le spese del presente giudizio per una somma pari a € 1.500.00”. Con ordinanza del 28.11.2024, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione e di improcedibilità del ricorso sollevata dal resistente, il Tribunale di Roma sezione lavoro, in accoglimento CP_1 dell'istanza cautelare così decideva:” 1) Ordina al , in Controparte_1 persona del p.t., di assegnare la ricorrente presso una delle sedi vacanti e disponibili a CP_5
Roma di cui all'Elenco Istituzioni Scolastiche Regione a.s. 2024-25 pubblicato il CP_1
25.7.2024;2) spese al definitivo”. Il depositava memoria difensiva nel merito chiedendo, esposte alcune considerazioni in CP_2 diritto, di volere: ”rigettare l'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze legali da liquidarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 152 bis, Disp. Att. c.p.c.”. Istruito documentalmente il procedimento veniva rinviato per la decisione, concesso termine per note. All'udienza odierna il Giudice, dopo la discussione, decideva la causa ex art. 429 cpc con sentenza contestuale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorso deve trovare accoglimento per le ragioni già esplicitate nel provvedimento adottato in sede cautelare e che si confermano anche rispetto al merito della controversia.
Si richiama, pertanto, in questa sede di merito quanto stabilito da questo Ufficio con l'ordinanza cautelare del 28.11.2024:
“…si osserva che dalla documentazione in atti si evince che la docente ha Parte_1 partecipato al concorso riservato per Dirigente Scolastico indetto con DM n.107/2023, risultando, all'esito dello svolgimento delle prove, vincitrice come da graduatoria pubblicata il 9.8.2024. Lamenta la ricorrente, assegnata alla Regione Lombardia, il mancato riconoscimento dei diritti di cui alla L. 104/1992, essendo l'unica caregiver della madre, , riconosciuta Parte_2 portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/1992 ed invalida al 100%, con lei residente a [...], chiedendo in via d'urgenza di essere assegnata in una sede della città di Roma
o in via subordinata della Regione Lazio. Si osserva che il DM 8.6.2023 n.107 è stato adottato ai sensi dell'art. 5, commi da 11-quinquies a 11-novies del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni con la legge 24 febbraio 2023, n. 14 “per definire la modalità di partecipazione al corso intensivo di formazione e della relativa prova finale destinata ai soggetti di cui al successivo articolo 2. Coloro che sostengono tale prova finale sono inseriti in coda alla graduatoria di merito del concorso di cui al DDG del 23 novembre 2017, n. 1259”. L'art. 2 del DM 107/2023 (Soggetti destinatari) prevede che “1. Alla prova di ammissione al corso intensivo di formazione sono ammessi i partecipanti al concorso di cui al DDG 23 novembre 2017, n. 1259, che abbiano sostenuto almeno la prova scritta della predetta procedura concorsuale e, alla data del 28 febbraio 2023, versino in una delle condizioni di seguito tassativamente elencate: ( …)”. Con il DDG del 23.11.2017 n.1259 è stato indetto un Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, al quale ha partecipato la ricorrente.
Come già statuito in numerosi analoghi precedenti di merito la limitazione dei benefici ex lege n. 104/92 prevista dall'art. 15 del bando di concorso di cui al DDG n. 1259/1717, nella parte in cui riconosce i benefici della legge n. 104/92 solo dopo l'assegnazione al ruolo regionale e nella scelta della sede di servizio in ambito regionale - è illegittima. L'art. 33 della legge n. 104/92 prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…)
“ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona a assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. A sua volta, l'art. 601 del d.lgs. n. 297/94 - Testo unico in materia di istruzione - stabilisce che
“gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (comma 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (comma 2). Nonostante il disposto di legge, il bando di concorso in questione non riconosce espressamente il beneficio in esame ai dirigenti scolastici in fase di assegnazione ai ruoli regionali.
In particolare, l'art. 15 del bando di concorso approvato con D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, dispone che “1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2. 2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR.
3. I Cont vincitori sono invitati, dal competente a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il Cont competente si atterrà a quanto disposto dagli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n, 104/1992. 5. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente bando di concorso sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente”. Ebbene, qualora siffatta disposizione dovesse essere intesa nel senso di limitare l'applicazione degli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della l. 104/92 solo alla fase successiva a quella dell'assegnazione al ruolo regionale, e quindi solo al momento della scelta delle sedi disponibili nella Regione in cui si è ottenuta l'assegnazione sulla base delle graduatorie, detta limitazione non sarebbe legittima perché in chiaro contrasto con le previsioni della legge n. 104/92 (espressamente applicabili al personale della scuola, in virtù del richiamo operato dal citato Testo unico n. 297/94), che prevedono il diritto di precedenza nella scelta della sede di prima assegnazione del lavoratore con l'evidente scopo di garantire la continuità dell'assistenza al disabile. Ma tale fine sarebbe evidentemente disatteso qualora il beneficio in parola non fosse già garantito con la scelta della Regione. Mentre non avrebbe alcun senso riconoscerlo in un secondo momento all'interno della Regione, se non si tratta della Regione in cui risiede il parente o affine disabile bisognoso di assistenza.
Sicché la circostanza che il beneficio in esame sia poi riconosciuto per le operazioni di assegnazione all'interno della Regione non appare elemento in grado di superare la predetta illegittimità, dal momento che, come detto, il citato Testo unico espressamente richiama l'art. 33 della legge n. 104/92 ai fini della precedenza in fase di scelta della sede di assegnazione.
E peraltro è noto il rilievo, anche costituzionale, dei principi sottesi alla legge n. 104/92, la quale pertanto non può arretrare davanti alle più sfavorevoli previsioni di una norma secondaria, quale un bando di concorso. Non si discute qui della legittimità della scelta di procedere dapprima all'assegnazione ai vari ruoli regionali e poi alle sedi vacanti all'interno di ognuno di essi, ma semplicemente della scelta di riservare l'operatività delle precedenze attribuite dalla legge n. 104 soltanto alla seconda fase, escludendola invece nella fase decisiva della localizzazione geografica dell'immissione in ruolo. Cont Non è peraltro comprensibile l'affermazione del secondo cui sarebbe stato impossibile consentire la spendita del diritto di precedenza già nella fase di assegnazione ai ruoli regionali. Si tratterebbe infatti di integrare la graduatoria di merito esattamente come è avvenuto in ambito regionale, consentendo ai titolari della precedenza di legge di scegliere la regione per primi (ovviamente nei limiti dei posti disponibili in ciascuna regione ed operando una graduazione interna alla categoria basata sul merito e su eventuali altre regole di cui non si discute in questa sede) e recuperando quindi il solo criterio di merito per gli altri. Con la conseguenza che la ricorrente, almeno alla stregua di una valutazione sommaria come quella che caratterizza la presente fase cautelare, ha diritto di vedersi riconosciuti i benefici in parola in sede di scelta della sede di assegnazione quale dirigente scolastico per l'anno scolastico 2024/2025 (è infatti documentalmente dimostrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dall'art. 33 della legge n. 104/92). Nel caso di specie la ricorrente ha infatti documentato di avere la stessa residenza della madre
, riconosciuta dal 2009 con verbali della Commissione medica di Roma portatrice Persona_1 di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/92 e invalida al 100%, ed ha dedotto, senza alcuna contestazione da parte del resistente, di essere l'unica in CP_1 grado di assisterla in quanto unica cargiver della anziana madre, di anni 95. La ricorrente ha altresì documentato (doc. Jbis) che presso la Regione Lazio erano disponibili alla data del 25.7.2024, come da tabella contenuta nel Decreto dell'Ufficio scolastico regionale per il Lazio n. prot. 1294 del 25.7.2024, 62 sedi vacanti e disponibili, di cui 45 a Roma, delle quali 26 prive di dirigente titolare ed assegnate in reggenza, dettagliatamente riportate a pag. 6 del ricorso.(…) Va di conseguenza ordinato al di assegnare la Controparte_1 ricorrente presso una delle sedi vacanti e disponibili a Roma di cui all'Elenco Istituzioni Scolastiche Regione a.s. 2024-25 pubblicato il 25.7.2024. CP_1
Le spese del procedimento verranno liquidate in sede di merito”. Si osserva che in data 12.2.2025 la difesa della parte ricorrente ha prodotto: 1) Decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio del 17 dicembre 2024, con cui, in esecuzione del provvedimento cautelare emesso, alla ricorrente è stata assegnata la Dirigenza dell'I.C. DR Onofri di Roma, in quanto sede “vacante ed è pertanto disponibile per il conferimento dell'incarico triennale alla dott.ssa ; 2) contratto individuale sottoscritto da Parte_1 [...]
per l'incarico di Dirigente Scolastico presso l'I.C. DR Onofri di Roma con Pt_1 decorrenza 23.12.2024 per anni tre. Occorre evidenziare che in fattispecie del tutto analoga il Tribunale di Latina ha così stabilito:
“ (…) L'art. 33 della legge n. 104/92 prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona a assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”. A sua volta, l'art. 601 del d.lgs. n. 297/94 - Testo unico in materia di istruzione - stabilisce che “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico” (comma 1) e che “le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità” (comma 2). Nonostante il disposto di legge, il bando di concorso 'originario', sotteso alla procedura di reclutamento dirigenziale straordinaria in scrutinio, non riconosce espressamente il beneficio in esame ai dirigenti scolastici in fase di assegnazione ai ruoli regionali. In particolare, l'art. 15 del bando di concorso approvato con D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017, dispone che:
“1. Sono dichiarati vincitori del corso-concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria generale di merito conclusiva del corso di formazione dirigenziale e tirocinio nel limite dei posti previsti dall'art. 2, comma 2.
2. I vincitori sono assegnati ai ruoli regionali sulla base dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse dai vincitori stessi all'atto dello scorrimento della graduatoria, nel limite dei posti vacanti e disponibili ciascun anno e in ciascun USR. Cont
3. I vincitori sono invitati, dal competente a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. Resta fermo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Nell'assegnazione della sede di servizio, il Cont competente si atterrà a quanto disposto dagli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge n, 104/1992. (…)”. Ebbene, qualora siffatta disposizione dovesse essere intesa nel senso di limitare l'applicazione degli artt. 21 e 33, commi 5, 6 e 7 della l. 104/92 solo alla fase successiva a quella dell'assegnazione al ruolo regionale, e quindi solo al momento della scelta delle sedi disponibili nella Regione in cui si è ottenuta l'assegnazione sulla base delle graduatorie, detta limitazione si porrebbe in chiaro contrasto con le previsioni della legge n. 104/92, che prevedono il diritto di precedenza nella scelta della sede di prima assegnazione del lavoratore con l'evidente scopo di garantire la continuità dell'assistenza al disabile. Tale fine sarebbe infatti evidentemente disatteso qualora il beneficio in parola non fosse già garantito con la scelta della Regione, e non avrebbe poi alcun senso riconoscerlo in un secondo momento all'interno della Regione, se non si tratta della Regione in cui risiede il parente o affine disabile bisognoso di assistenza. In altri termini e mutuando gli approdi raggiunti dalla prevalente giurisprudenza di merito nel contenzioso sorto in relazione alla procedura concorsuale 'originaria', nonostante la fase di assunzione dei vincitori si caratterizzi effettivamente per una scissione temporale tra l'assegnazione ad un ruolo regionale prima e l'individuazione dell'istituzione scolastica nell'ambito regionale poi, entrambe le fasi debbono, tuttavia, considerarsi unitariamente specie ai fini della tutela apprestata dalla L. n. 104/1992. E quindi, assegnare la sede al lavoratore protetto in una regione distante, per poi attuare la tutela solo in questo circoscritto ambito, appare del tutto illogico, ove si consideri che diviene abbastanza indifferente, nell'ambito regionale distanziato dal domicilio del disabile da assistere, la scelta tra l'una o l'altra sede. Ne discende che la tutela del diritto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al domicilio del disabile deve passare necessariamente attraverso la sua logica anticipazione alla fase di assegnazione della regione prescelta. Non si rivengono, inoltre, limiti o ragioni ostative a siffatta interpretazione nell'invocato art. 25, comma 1, D.Lgs. n. 165/2001 (a mente del quale «Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonoma a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensioni regionale e rispondono, agli effetti dell'articolo 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa»). Come detto, l'assegnazione e l'inquadramento in ruolo regionale dei vincitori del concorso è fase successiva alla proclamazione dei vincitori stessi e, quindi, rientra nella fase di assunzione e di scelta della sede di servizio, fase in cui va assicurato l'esercizio del diritto di cui all'art. 33 comma 5 L. n. 104. Inoltre, la disposizione di rango secondario, quale è la norma contenuta nel bando di concorso, non può violare la norma di rango primario e speciale della L. n. 104/1992 che impone il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al domicilio del disabile da assistere. (…) (Trib. Latina sent. n.964/2025 del 17.7.2025). In altra fattispecie, concernente il medesimo concorso riservato per Dirigenti Scolastici ex D.M. n. Cont 107/2023, il Tribunale di Milano ha respinto il reclamo del evidenziando “ come le finalità dell'art. 21 L. n. 104/1992, norma di rango primario e specifica declinazione, nell'ambito delle procedure concorsuali, di diritti a copertura costituzionale, quale il diritto alla salute di cui all'art. 32 cost., sarebbero in evidenza vanificate dall'applicazione della stessa in sede di assegnazione al ruolo dirigenziale regionale, nell'ambito di una procedura concorsuale a copertura nazionale, risultando le prerogative di assistenza e cura, tutelate dalla disposizione, naturalmente frustrate dall'eventuale valorizzazione del diritto di scelta prioritaria in un momento successivo (e non precedente) all'assegnazione a un ambito regionale potenzialmente distante centinaia di chilometri dalla residenza o domicilio all'atto della partecipazione alla procedura…” (cfr. Trib. Milano ordin. n. 1179/2025 del 17.3.3025). E sempre il Tribunale di Milano ha così argomentato nell'ordinanza di accoglimento di analogo ricorso ex art. 700 cpc:
“… L'art. 21 L. 104/92 dispone “1. La persona handicappata con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili” Ed il successivo articolo 33, comma 6, stabilisce che: “La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità (…) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso”. Del valore precettivo delle due disposizioni non si può dubitare tenuto conto della letteralità delle espressioni usate: poi, l'art. 21 – la cui disposizione è rivolta agli enti pubblici quali il CP_1 convenuto – è ancora più perentorio in quanto usa specificamente l'espressione “diritto di scelta prioritaria”. E non può essere certamente prioritaria la scelta consentita dopo l'assegnazione alla Regione di destinazione in quanto limita pesantemente la collocazione del dipendente portatore di handicap. Nessuna rilevanza ha la circostanza che non vi siano – pacificamente - sedi disponibili in Campania. La ricorrente aveva indicato in successione una pluralità di regioni tra le quali la seconda è la Regione Lazio mentre la Lombardia era solo la quarta scelta. Nemmeno è rilevante la circostanza che il concorso abbia una estensione nazionale;
al contrario, proprio per questa ragione l'applicazione della scelta prioritaria andava consentita su tutto il territorio nazionale non già dopo avere destinato la ricorrente alla Regione Lombardia, La considerazione del , per la quale in tal modo verrebbe svilito il merito, è del tutto priva CP_1 di rilevanza in quanto il legislatore ha volutamente disposto che al di là del merito venisse agevolato – rispetto alla collocazione geografica - il candidato più sfavorito dal punto di vista della integrità fisica. Tale condivisibile scelta legislativa non può certamente essere posta in discussione dal bando di concorso che, per tale motivo, deve considerarsi illegittimo e pertanto disapplicato da questo giudice.(…)” (Trib Milano ordin. R.G. 00014042/2024 depositata il 20.1.2025). Anche il Tribunale di Vercelli in fattispecie analoga relativa al medesimo concorso ex DM 107/2023 ha così stabilito:
…La Corte di Cassazione ha ribadito che “la previsione di cui al cit. art. 33, comma V, al pari delle disposizioni sui permessi mensili retribuiti di cui al comma III, rientra nel novero delle agevolazioni e provvidenze riconosciute, quale espressione dello stato sociale, in favore di coloro che si occupano dell'assistenza nei confronti di parenti disabili e ciò sul presupposto che il ruolo delle famiglie “resta fondamentale nella cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap” (Corte Cost. N. 213/2016; Corte Cost. 203/ 2013; Corte Cost. 19/2009; Corte Cost. 158/2007 e Corte Cost. 233/2005); l'assistenza al disabile e, in particolare, il soddisfacimento dell'esigenza di socializzazione, in tutte le sue modalità esplicative, costituiscono fondamentali fattori di sviluppo della personalità e idonei strumenti di tutela della salute del portatore di handicap, intesa nella sua accezione più ampia di salute psico-fisica (corte Cost. 213/2016; Corte Cost.158/2007 e Corte Cost. 350/2003)…L'art. 33, comma V disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso l'agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere l'attività affinchè quest'ultima risulti il più possibile compatibile con la funzione solidaristica di assistenza” (Corte di Cass., sez. Lav, ord.
1.3.2019 n. 6150). Circoscrivere, quindi, l'agevolazione in favore dei familiari della persona disabile al solo momento della scelta nell'ambito del ruolo regionale già assegnato da graduatoria nazionale, come indicato dal resistente in base al dettato della procedura concorsuale di cui al D.M. n.107/2023, CP_1 equivale a non dare tutela alle persone disabili, compromettendo così beni fondamentali ricordati nelle pronunce della Corte Costituzionale indicate nell'ordinanza della Suprema Corte sopra riportata. Va ancora considerato che la stessa Corte di Cassazione ha sancito che è a carico del datore di lavoro l'onere di provare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni. Orbene, sotto tale profilo, l'Amministrazione non ha dedotto né l'indisponibilità della Regione indicata, né l'indisponibilità di sedi in detta Regione, né alcuna specifica esigenza discendente da un interesse pubblico, che venga in qualche modo pregiudicata dall'assegnazione della ricorrente nella Regione Lombardia indicata quale prima preferenza indicata dalla ricorrente, bensì unicamente l'applicazione del bando di concorso, nonché la natura nazionale della procedura concorsuale. Si osserva che la disposizione del bando, norma gerarchicamente inferiore, non può violare, oltre che le norme sovranazionali (v. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea) e di rango costituzionale, neppure la norma di rango primario e speciale della legge n. 104/1992 che impone, certamente “ove possibile”, il rispetto della scelta prioritaria tra le sedi disponibili più vicine al domicilio del lavoratore che assiste un disabile. Non si comprende, poi, come il fatto che si tratti di una procedura nazionale possa impedire o rendere così difficoltoso il riconoscimento del diritto di precedenza, essendo, al contrario, naturale che a livello nazionale debba anche essere permesso l'esercizio del diritto ex L. n. 104/1992: è evidente che il riconoscimento del diritto di precedenza solo nella fase di immissione in ruolo, ossia nell'ambito della regione assegnata in virtù del solo criterio della graduatoria di merito, elude del tutto le esigenze primarie e di rango costituzionale poste a base dei diritti riconosciuti dalla legge 104/1992, comportando conseguenze illogiche e irrazionali, contrarie allo spirito della legge ( Cfr. Corte Cost. 213/2016). Vero è che la precedenza prevista da una lex specialis, che detta i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata (art.2 L. 104/92), non può essere derogata né da un decreto ministeriale, come detto fonte di rango secondario alla Legge 104/1092, né da un contratto collettivo contenente norme di carattere generale in materia di assegnazioni e trasferimenti…” (Trib. Vercelli sent. n. 175/2025 del 27.5.2025).
In questa sede di merito non sono emersi elementi nuovi per revocare o modificare il provvedimento cautelare emesso, che trova piena conferma nella presente pronuncia. La domanda azionata va pertanto accolta, come da dispositivo in calce. In ragione della sussistenza di precedenti di merito difformi si compensano tra le parti per metà le spese di lite, comprese quelle della fase cautelare, mentre l'altra metà va posta a carico del convenuto, liquidata come da dispositivo in calce, da distrarsi in favore del procuratore CP_1 antistatario.
PQM
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad essere assegnata come Dirigente Scolastico in una sede vacante e disponibile della città di Roma;
2) compensa per metà le spese di lite e pone l'altra metà a carico del convenuto che CP_1 liquida, già operata la compensazione e considerata la fase cautelare, in € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa da distrarsi. Roma, 23.10.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Vincenzi