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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 09/02/2026, n. 1859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1859 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1859/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PA OB PI RI, Presidente
BO NI, AT
LETTIERI NI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15017/2022 depositato il 28/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Aequa Roma Spa - 08670661001
elettivamente domiciliato presso Aequa Roma Spa Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192586615000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- In data 06.06.2022, l'Agenzia della Riscossione notificava alla società ricorrente la cartella di pagamento n. 09720200192586615000, con la quale richiedeva il pagamento complessivo di € 3.360,59 ai fini IMU per l'anno d'imposta 2012, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. 55738 da Roma Capitale in data 13.09.2017.
- Con ricorso notificato il 06.07.2022 all'Agenzia di Riscossione, al Comune di Roma e a Aequa Roma SpA, la società ricorrente, così come rappresentata e difesa, proponeva opposizione avverso la suddetta cartella.
La ricorrente rappresentava che nessun avviso di accertamento per l'anno 2012 era stato notificato né da
Roma Capitale né dalla sua controllata società Aequa Roma SpA e di conseguenza la cartella era il primo atto con il quale venivano richieste le somme intimate.
Eccepiva: prescrizione e decadenza della pretesa essendo decorsi i termini di legge, in quanto la cartella era stata notificata oltre il termine previsto dal co. 163 L. 296/2006, anche tenendo conto delle proroghe per
Covid; illegittimità dell'atto impugnato perché carente di motivazione nonché del calcolo degli interessi.
Concludeva: previa sospensione della cartella, per la declaratoria di prescrizione e decadenza della pretesa erariale per i motivi esposti, con vittoria delle spese.
- In data 19.12.2022 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che:
1. in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate Riscossione per tutto quanto di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
nel merito:
2. Eccepiva l'infondatezza dell'opposizione in quanto a) alcuna decadenza e/o prescrizione risultava decorsa e/o maturata dalla data di consegna del ruolo al concessionario né successivamente alla notifica della cartella;
b) la cartella esattoriale in esame era pienamente conforme al dettato normativo sia per forma che per contenuto, anche con riferimento alla determinazione degli interessi.
Concludeva, per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per quanto di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
nel merito, per il rigetto dell'opposizione perché infondata e comunque non provata, con condanna alle spese.
- In data 04.10.2023, si costituiva il Comune di Roma che in via preliminare, chiedeva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, commi 1 e 3, d.lgs. n. 546/92.
Sulla mancata notifica dell'avviso di accertamento - Prescrizione dei termini, l'Ente impositore precisava che l'avviso di accertamento IMU anno d'imposta 2012, era stato notificato entro il termine di decadenza del
31.12.2017 e non contestato tempestivamente da controparte e pertanto divenuto definitivo. In particolare rappresentava che la notifica era stata eseguita in data 13/09/2017 con raccomandata 78410829270 e depositava copia dell'avviso di accertamento spedito a mezzo posta e copia della ricevuta di ritorno che attestava la consegna la portiere dello stabile e l'invio della racc. di avvenuta notifica (CAN).
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
- In data 12.10.2023 la ricorrente depositava una memoria illustrativa con la quale insisteva nelle eccezioni proposte in ricorso.
***
- All'udienza di trattazione fissata per il giorno 25.10.2023 la società ricorrente depositava istanza con la quale rappresentava di aver richiesto ed ottenuto l'accesso ai benefici della rottamazione quater, come da allegata conforme comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione documento AT
-09790202300999614180, e chiedeva il rinvio del giudizio a nuovo ruolo al fine di produrre prova dell'intervenuto pagamento della c.d. rottamazione, ovvero, in subordina, la dichiarazione di cessata materia del contendere.
- La Corte, con ordinanza n. 4208/2023, accoglieva l'istanza e rinviava la causa a nuovo ruolo.
***
- In data 30.12.2025 la società ricorrente ha depositato la comunicazione di rottamazione e le relative ricevute di pagamento - per n.10 ratei corrisposti dal 2023 al 2025 - dell'intero importo oggetto di rottamazione quater, cui è inclusa la cartella di pagamento 09720200192586615000, oggetto del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevata l'avvenuta definizione della pendenza tributaria, si ritengono sussistere le condizioni per definire la vertenza ex art. 46 D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per definizione agevolata. Nulla per le spese.
Roma, 28.01.2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Nicola Boccalone Dott.ssa Roberta Pia Rita Papa
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PA OB PI RI, Presidente
BO NI, AT
LETTIERI NI, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15017/2022 depositato il 28/11/2022
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Aequa Roma Spa - 08670661001
elettivamente domiciliato presso Aequa Roma Spa Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200192586615000 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
- In data 06.06.2022, l'Agenzia della Riscossione notificava alla società ricorrente la cartella di pagamento n. 09720200192586615000, con la quale richiedeva il pagamento complessivo di € 3.360,59 ai fini IMU per l'anno d'imposta 2012, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento n. 55738 da Roma Capitale in data 13.09.2017.
- Con ricorso notificato il 06.07.2022 all'Agenzia di Riscossione, al Comune di Roma e a Aequa Roma SpA, la società ricorrente, così come rappresentata e difesa, proponeva opposizione avverso la suddetta cartella.
La ricorrente rappresentava che nessun avviso di accertamento per l'anno 2012 era stato notificato né da
Roma Capitale né dalla sua controllata società Aequa Roma SpA e di conseguenza la cartella era il primo atto con il quale venivano richieste le somme intimate.
Eccepiva: prescrizione e decadenza della pretesa essendo decorsi i termini di legge, in quanto la cartella era stata notificata oltre il termine previsto dal co. 163 L. 296/2006, anche tenendo conto delle proroghe per
Covid; illegittimità dell'atto impugnato perché carente di motivazione nonché del calcolo degli interessi.
Concludeva: previa sospensione della cartella, per la declaratoria di prescrizione e decadenza della pretesa erariale per i motivi esposti, con vittoria delle spese.
- In data 19.12.2022 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione che:
1. in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate Riscossione per tutto quanto di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
nel merito:
2. Eccepiva l'infondatezza dell'opposizione in quanto a) alcuna decadenza e/o prescrizione risultava decorsa e/o maturata dalla data di consegna del ruolo al concessionario né successivamente alla notifica della cartella;
b) la cartella esattoriale in esame era pienamente conforme al dettato normativo sia per forma che per contenuto, anche con riferimento alla determinazione degli interessi.
Concludeva, per la declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate Riscossione per quanto di esclusiva competenza dell'Ente impositore;
nel merito, per il rigetto dell'opposizione perché infondata e comunque non provata, con condanna alle spese.
- In data 04.10.2023, si costituiva il Comune di Roma che in via preliminare, chiedeva l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, commi 1 e 3, d.lgs. n. 546/92.
Sulla mancata notifica dell'avviso di accertamento - Prescrizione dei termini, l'Ente impositore precisava che l'avviso di accertamento IMU anno d'imposta 2012, era stato notificato entro il termine di decadenza del
31.12.2017 e non contestato tempestivamente da controparte e pertanto divenuto definitivo. In particolare rappresentava che la notifica era stata eseguita in data 13/09/2017 con raccomandata 78410829270 e depositava copia dell'avviso di accertamento spedito a mezzo posta e copia della ricevuta di ritorno che attestava la consegna la portiere dello stabile e l'invio della racc. di avvenuta notifica (CAN).
Concludeva per il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
- In data 12.10.2023 la ricorrente depositava una memoria illustrativa con la quale insisteva nelle eccezioni proposte in ricorso.
***
- All'udienza di trattazione fissata per il giorno 25.10.2023 la società ricorrente depositava istanza con la quale rappresentava di aver richiesto ed ottenuto l'accesso ai benefici della rottamazione quater, come da allegata conforme comunicazione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione documento AT
-09790202300999614180, e chiedeva il rinvio del giudizio a nuovo ruolo al fine di produrre prova dell'intervenuto pagamento della c.d. rottamazione, ovvero, in subordina, la dichiarazione di cessata materia del contendere.
- La Corte, con ordinanza n. 4208/2023, accoglieva l'istanza e rinviava la causa a nuovo ruolo.
***
- In data 30.12.2025 la società ricorrente ha depositato la comunicazione di rottamazione e le relative ricevute di pagamento - per n.10 ratei corrisposti dal 2023 al 2025 - dell'intero importo oggetto di rottamazione quater, cui è inclusa la cartella di pagamento 09720200192586615000, oggetto del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevata l'avvenuta definizione della pendenza tributaria, si ritengono sussistere le condizioni per definire la vertenza ex art. 46 D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per definizione agevolata. Nulla per le spese.
Roma, 28.01.2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Avv. Nicola Boccalone Dott.ssa Roberta Pia Rita Papa