Sentenza 20 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/04/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 5186/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE - FAMIGLIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 5186/2024 e promosso da:
, (C.F. ) nata in [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in GENOVA (GE), VIA FIESCHI 19/7 A presso e nello studio dell'avv.
PICA LAURA (C.F. ) che la rappresenta e la difende in forza di mandato in C.F._2 atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato in [...] il Controparte_1 C.F._3
01/07/1998
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale di Genova – Sentenza Pagina 1
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Al Tribunale Ordinario di Genova affinché espletati gli adempimenti di rito e fissata l'udienza di comparizione delle parti, Voglia disporre che:
a) Il minore venga affidato in via esclusiva alla madre;
Persona_1
b) In merito al mantenimento di Voglia disporre Voglia disporre che il Persona_1 signor IG provvederà nella misura di euro 300, 00 oltre al 50 % delle spese CP_1 straordinarie.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “che il Tribunale di Genova disponga l'affidamento alla madre del minore e determini le condizioni del mantenimento e degli incontri con i genitori”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da al fine di ottenere la regolamentazione Parte_1 in punto di affidamento, collocazione e mantenimento del figlio minore
[...]
(C.F. , nato a [...] il [...] Persona_1 C.F._4 nel corso della relazione more uxorio con il Sig. Controparte_1
Ritenuto in particolare che la Sig.ra nel ricorso introduttivo ha dedotto che la Pt_1 relazione con il Sig. è ormai interrotta e che il padre non si interessa del figlio con CP_1 il quale non ha praticamente più rapporti;
Rilevato che parte resistente non si è costituito in giudizio Controparte_1
e che il ricorso è stato regolarmente notificato;
Ritenuto che all'udienza del 15/10/2024 l'Avv. Pica evidenziava che da ricerche sull'anagrafe del Comune di Napoli il convenuto risultava inesistente e confermava le conclusioni della Sig.ra di cui al ricorso precisando l'interesse della madre Pt_1 all'affido esclusivo della minore al fine di non dover sempre ricorrere al giudice tutelare;
Ritenuto altresì che all'udienza del 06/02/2025 la Sig.ra ha dichiarato quanto Pt_1 segue: “È da tanto tempo che non ho visto il padre, l'avevo chiamato per firmare qualcosa per il bambino poi non l'ho visto. Sono due anni che non lo vedo. Lui non viveva a Genova ma a Napoli. Io abito in via Bosco 14 int.
4. Io abito con il bambino e con altre famiglie in Comunità. E' una comunità in cui vivono più famiglie. Inizio a lavorare il 15 febbraio in un ristorante. Il bambino va a scuola”;
Rilevato che, a seguito di richiesta del Giudice Istruttore dr. Domenico Pellegrini, in data
12/02/2025 l'Avv. Pica depositava certificato di residenza e ISEE della Sig.ra Pt_1
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 2 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Ritenuto che il totale disinteresse del padre alla vita del bambino, la totale assenza dalla sua vita, la mancanza di contatti depongono per la necessità di un affidamento esclusivo rafforzato del minore alla madre, anche perché di fatto la madre sarà nell'impossibilità di firmare documenti o svolgere qualunque attività amministrativa a favore del minore;
ritenuto che va previsto un contributo al mantenimento del figlio non potendo lo stesso gravare esclusivamente sulla madre e che va quindi previsto un contributo di 250,00 Euro;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dispone che il minore C.F. Persona_1 nato a [...] il [...] sia affidato in via C.F._4 esclusiva alla madre ; Parte_1
Dispone che il genitore affidatario esclusivo possa Parte_1 esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa al figlio e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni: a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 3 TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE IV CIVILE - FAMIGLIA
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il minore previo accordi con la madre.
Dispone che il padre, Sig. versi un assegno per Controparte_1 contributo al mantenimento del figlio minore che Persona_1 determina in euro 250,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi, a decorrere dal maggio 2024, entro il giorno dieci di ogni mese a favore della Sig.ra e da rivalutarsi annualmente Parte_1 in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal maggio 2025.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 11 aprile 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale di Genova - Sentenza Pagina 4