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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/05/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2451/2025 R.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2451/2025 R.G.
Oggi 6 maggio 2025, alle ore 10,20, innanzi al giudice Giovanni Cariolo, sono comparsi:
- l'avv. Lucia TRICHINI, in sostituzione dell'avv. Angela CHIMENTO, per
[...]
Parte_1
- la signora personalmente. Parte_1
Il giudice invita il difensore a procedere con la discussione conclusiva.
L'avv. TRICHINI rappresenta che, come rassegnato dalla stessa cliente qui presente, parte conduttrice non ha versato alcuna somma né per canoni né per oneri condominiali a partire dalla mensilità di luglio
2024 (compresa) e nulla ha continuato a versare fino alla data odierna;
pertanto, la morosità maturata ammonta, in atto, a complessivi euro 6.000,00 oltre accessori;
l'avv. TRICHINI, quindi, conclude come da atto introduttivo e successive memorie ex art.426 c.p.c., chiedendo la risoluzione del contratto per morosità dei conduttori, condanna degli stessi al pagamento dei canoni scaduti (euro 6.000,00) ed a scadere fino al rilascio nonché ordinarsi rilascio nel più breve tempo possibile.
Il giudice, dato atto della ritualità delle notifiche e della mancata comparizione dei conduttori, si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2451/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Angela CHIMENTO
ATTRICE contro
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2
CONVENUTA
nato a [...] il Controparte_2
30.10.1986 (C.F. ) C.F._3
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 [...]
e chiedendo la convalida e Controparte_1 Controparte_2
l'emissione di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti ed a scadere fino al rilascio.
pagina 2 di 6 La difesa di parte attrice esponeva che:
- la aveva concesso in locazione ai convenuti l'unità immobiliare sita in Parte_1
Catania, via Renato Fucini n. 1, con contratto del 07.11.2018;
- il canone annuo era stato fissato in € 6.600,00 (€ 550,00 mensili) oltre € 50,00 mensili per spese condominiali;
- i conduttori si erano resi morosi nel pagamento dei canoni relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024, per un totale di € 2.400,00, nonostante le richieste di pagamento.
Ciò premesso, la difesa della locatrice sosteneva che il contratto prevedeva espressamente che il mancato pagamento di una rata di canone costituisse motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 5 L. 392/1978. Poiché l'inadempimento dei conduttori persisteva, il contratto doveva ritenersi risolto di diritto e l'attrice aveva titolo per ottenere la convalida dello sfratto per morosità ai sensi dell'art. 658 c.p.c. e il pagamento dei canoni scaduti.
§§§§§
All'udienza del 06.03.2025 la difesa di parte locatrice attestava che la morosità persisteva;
la notifica della intimazione risulta perfezionata con consegna 'a mani' nei confronti della conduttrice mentre Controparte_1 Controparte_2
risultava irreperibile.
[...]
Pertanto, con ordinanza emessa in pari data veniva disposto il mutamento di rito non potendosi procedere a convalida in dipendenza della incompatibilità di notifica ex art.143 c.p.c. con il procedimento sommario.
In data 15.04.025 la difesa di parte locatrice depositava rituali memorie ribadendo quanto già sostenendo con la intimazione e rappresentando la persistenza (nonché l'aggravamento) della morosità.
pagina 3 di 6 La difesa di parte locatrice, inoltre, depositava documentazione comprovante la rituale notifica, ex art.143 c.p.c., nei confronti del co-conduttore che Controparte_2
risultava 'trasferito' dall'immobile locato e 'sconosciuto' all'indirizzo di sua residenza.
§§§§§
Né e né si Controparte_1 Controparte_2
costituivano in giudizio.
§§§§§
Alla odierna udienza, verificata la ritualità della notifica, la difesa di parte locatrice ha rassegnato le conclusioni come sopra verbalizzato.
§§§§§
Risulta documentalmente provato che da un lato e Parte_1 [...]
e dall'altro siano legati da Controparte_1 Controparte_2
rapporto contrattuale avendo la prima concesso in locazione ai secondi proprio immobile, parzialmente sito in Catania, via Renato Fucini n. 1 piano primo (in catasto al foglio 8, part.2863 sub 4).
Il contratto di locazione ad uso civile abitazione (art.3) risulta regolarmente concluso in data
07.11.2018 e registrato in pari data al n.15743-3T ed aveva durata triennale dal 15.11.2018 al
14.11.2021 con protrazione automatica di ulteriori due anni, salvo disdetta (art. 1); il corrispettivo pattuito risulta pari ad euro 6.600,00 annui da corrispondersi in rate mensili di euro 550,00 da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese nonché euro 50,00 a titolo di spese condominiali (art.5) (cfr. contratto in atti).
§§§§§
Parte attrice ha allegato la morosità dei conduttori a far data da luglio 2024 per canoni, morosità protrattasi fino alla attualità.
In quanto circostanza negativa, è sufficiente rilevare come non risulti in alcun modo una situazione di fatto diversa. pagina 4 di 6 Pertanto, la morosità maturata deve considerarsi accertata e pari, secondo quanto allegato in sede di discussione, per canoni scaduti fino alla mensilità di aprile 2025, ad euro 5.500,00
(dieci mensilità) nonché ad euro 500,00 per oneri condominiali.
§§§§§
A fronte di tale ingiustificata e protratta situazione di inadempimento, la morosità deve considerarsi grave.
Deve, quindi, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento di CP_1
e di ordinandosi l'immediato rilascio
[...] Controparte_2 dell'immobile.
e devono Controparte_1 Controparte_2
considerarsi tenuti, in solido, al pagamento in favore di parte attrice dei canoni e degli altri oneri scaduti e di quelli che matureranno fino all'effettivo rilascio.
In conclusione, risulta provata una morosità per complessivi euro 6.000,00.
Su tutte le somme sono dovuti gli interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
§§§§§
Va ordinato il rilascio immediato dell'immobile e va altresì disposto il pagamento, in caso di persistente occupazione, della somma mensile di euro 550,00 e dei corrispondenti oneri condominiali per ogni eventuale ulteriore mese di occupazione fino all'effettivo rilascio.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, dichiara risolto per inadempimento di e di Controparte_1 Controparte_2
il contratto di locazione concluso inter partes in data 07.11.2018 e li condanna, in
[...]
solido, al pagamento della somma di euro 5.500,00 a titolo di canoni non corrisposti ed ad ulteriori euro 500,00 a titolo di oneri condominiali non corrisposti, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo in favore di nonché al pagamento della Parte_1
pagina 5 di 6 ulteriore somma di euro 600,00 per ogni ulteriore mese di persistente occupazione da maggio
2025 al rilascio;
ordina a ed a Controparte_1 [...]
di rilasciare immediatamente l'immobile libero da persone e cose nella Controparte_2
disponibilità di condanna e Parte_1 Controparte_1
in solido, al pagamento in favore di parte attrice dei Controparte_2 canoni e degli altri oneri che matureranno fino all'effettivo rilascio;
condanna
[...]
; condanna e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese processuali in favore di che
[...] Parte_1
liquida in complessivi euro 1.777,00 (di cui euro 76,00 per spese vive) oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Letto in udienza.
Catania, 6 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2451/2025 R.G.
Oggi 6 maggio 2025, alle ore 10,20, innanzi al giudice Giovanni Cariolo, sono comparsi:
- l'avv. Lucia TRICHINI, in sostituzione dell'avv. Angela CHIMENTO, per
[...]
Parte_1
- la signora personalmente. Parte_1
Il giudice invita il difensore a procedere con la discussione conclusiva.
L'avv. TRICHINI rappresenta che, come rassegnato dalla stessa cliente qui presente, parte conduttrice non ha versato alcuna somma né per canoni né per oneri condominiali a partire dalla mensilità di luglio
2024 (compresa) e nulla ha continuato a versare fino alla data odierna;
pertanto, la morosità maturata ammonta, in atto, a complessivi euro 6.000,00 oltre accessori;
l'avv. TRICHINI, quindi, conclude come da atto introduttivo e successive memorie ex art.426 c.p.c., chiedendo la risoluzione del contratto per morosità dei conduttori, condanna degli stessi al pagamento dei canoni scaduti (euro 6.000,00) ed a scadere fino al rilascio nonché ordinarsi rilascio nel più breve tempo possibile.
Il giudice, dato atto della ritualità delle notifiche e della mancata comparizione dei conduttori, si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Giovanni Cariolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2451/2025 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Angela CHIMENTO
ATTRICE contro
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), C.F._2
CONVENUTA
nato a [...] il Controparte_2
30.10.1986 (C.F. ) C.F._3
CONVENUTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha intimato sfratto per morosità nei confronti di Parte_1 [...]
e chiedendo la convalida e Controparte_1 Controparte_2
l'emissione di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti ed a scadere fino al rilascio.
pagina 2 di 6 La difesa di parte attrice esponeva che:
- la aveva concesso in locazione ai convenuti l'unità immobiliare sita in Parte_1
Catania, via Renato Fucini n. 1, con contratto del 07.11.2018;
- il canone annuo era stato fissato in € 6.600,00 (€ 550,00 mensili) oltre € 50,00 mensili per spese condominiali;
- i conduttori si erano resi morosi nel pagamento dei canoni relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2024, per un totale di € 2.400,00, nonostante le richieste di pagamento.
Ciò premesso, la difesa della locatrice sosteneva che il contratto prevedeva espressamente che il mancato pagamento di una rata di canone costituisse motivo di risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 5 L. 392/1978. Poiché l'inadempimento dei conduttori persisteva, il contratto doveva ritenersi risolto di diritto e l'attrice aveva titolo per ottenere la convalida dello sfratto per morosità ai sensi dell'art. 658 c.p.c. e il pagamento dei canoni scaduti.
§§§§§
All'udienza del 06.03.2025 la difesa di parte locatrice attestava che la morosità persisteva;
la notifica della intimazione risulta perfezionata con consegna 'a mani' nei confronti della conduttrice mentre Controparte_1 Controparte_2
risultava irreperibile.
[...]
Pertanto, con ordinanza emessa in pari data veniva disposto il mutamento di rito non potendosi procedere a convalida in dipendenza della incompatibilità di notifica ex art.143 c.p.c. con il procedimento sommario.
In data 15.04.025 la difesa di parte locatrice depositava rituali memorie ribadendo quanto già sostenendo con la intimazione e rappresentando la persistenza (nonché l'aggravamento) della morosità.
pagina 3 di 6 La difesa di parte locatrice, inoltre, depositava documentazione comprovante la rituale notifica, ex art.143 c.p.c., nei confronti del co-conduttore che Controparte_2
risultava 'trasferito' dall'immobile locato e 'sconosciuto' all'indirizzo di sua residenza.
§§§§§
Né e né si Controparte_1 Controparte_2
costituivano in giudizio.
§§§§§
Alla odierna udienza, verificata la ritualità della notifica, la difesa di parte locatrice ha rassegnato le conclusioni come sopra verbalizzato.
§§§§§
Risulta documentalmente provato che da un lato e Parte_1 [...]
e dall'altro siano legati da Controparte_1 Controparte_2
rapporto contrattuale avendo la prima concesso in locazione ai secondi proprio immobile, parzialmente sito in Catania, via Renato Fucini n. 1 piano primo (in catasto al foglio 8, part.2863 sub 4).
Il contratto di locazione ad uso civile abitazione (art.3) risulta regolarmente concluso in data
07.11.2018 e registrato in pari data al n.15743-3T ed aveva durata triennale dal 15.11.2018 al
14.11.2021 con protrazione automatica di ulteriori due anni, salvo disdetta (art. 1); il corrispettivo pattuito risulta pari ad euro 6.600,00 annui da corrispondersi in rate mensili di euro 550,00 da pagarsi entro il giorno 15 di ogni mese nonché euro 50,00 a titolo di spese condominiali (art.5) (cfr. contratto in atti).
§§§§§
Parte attrice ha allegato la morosità dei conduttori a far data da luglio 2024 per canoni, morosità protrattasi fino alla attualità.
In quanto circostanza negativa, è sufficiente rilevare come non risulti in alcun modo una situazione di fatto diversa. pagina 4 di 6 Pertanto, la morosità maturata deve considerarsi accertata e pari, secondo quanto allegato in sede di discussione, per canoni scaduti fino alla mensilità di aprile 2025, ad euro 5.500,00
(dieci mensilità) nonché ad euro 500,00 per oneri condominiali.
§§§§§
A fronte di tale ingiustificata e protratta situazione di inadempimento, la morosità deve considerarsi grave.
Deve, quindi, dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento di CP_1
e di ordinandosi l'immediato rilascio
[...] Controparte_2 dell'immobile.
e devono Controparte_1 Controparte_2
considerarsi tenuti, in solido, al pagamento in favore di parte attrice dei canoni e degli altri oneri scaduti e di quelli che matureranno fino all'effettivo rilascio.
In conclusione, risulta provata una morosità per complessivi euro 6.000,00.
Su tutte le somme sono dovuti gli interessi legali dalla messa in mora al soddisfo.
§§§§§
Va ordinato il rilascio immediato dell'immobile e va altresì disposto il pagamento, in caso di persistente occupazione, della somma mensile di euro 550,00 e dei corrispondenti oneri condominiali per ogni eventuale ulteriore mese di occupazione fino all'effettivo rilascio.
§§§§§
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, dichiara risolto per inadempimento di e di Controparte_1 Controparte_2
il contratto di locazione concluso inter partes in data 07.11.2018 e li condanna, in
[...]
solido, al pagamento della somma di euro 5.500,00 a titolo di canoni non corrisposti ed ad ulteriori euro 500,00 a titolo di oneri condominiali non corrisposti, oltre interessi legali dalla messa in mora al soddisfo in favore di nonché al pagamento della Parte_1
pagina 5 di 6 ulteriore somma di euro 600,00 per ogni ulteriore mese di persistente occupazione da maggio
2025 al rilascio;
ordina a ed a Controparte_1 [...]
di rilasciare immediatamente l'immobile libero da persone e cose nella Controparte_2
disponibilità di condanna e Parte_1 Controparte_1
in solido, al pagamento in favore di parte attrice dei Controparte_2 canoni e degli altri oneri che matureranno fino all'effettivo rilascio;
condanna
[...]
; condanna e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese processuali in favore di che
[...] Parte_1
liquida in complessivi euro 1.777,00 (di cui euro 76,00 per spese vive) oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Letto in udienza.
Catania, 6 maggio 2025.
IL GIUDICE
Giovanni Cariolo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6