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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/06/2025, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2341/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AO Giovanni DEMARCHI ALBENGO Presidente dott. Rodolfo MAGRI Giudice dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Interdizione (COLLEGIO) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2341/2024 promossa da:
+ 1 Parte_1
Avv. GERBINO GABRIELE
VIA SENATORE TOSELLI N. 1 12100 CUNEO ATTORE/I contro
Controparte_1
Avv.
CONVENUTO/I con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
Avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte ricorrente concludeva come segue:
“Contrariis reiectis;
pagina 1 di 3 Dichiararsi la sig.ra incapace di intendere e di volere e, conseguentemente, Controparte_1 nominarsi un tutore nonché un protutore alla stessa affinché provvedano alla tutela dei suoi interessi.”
Il P.M. non ha presentato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 28.10.24, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2 promosso la presente azione nei confronti della loro madre, sig.ra chiedendone Controparte_1 l'interdizione.
Il 25.03.2025 si procedeva all'esame dell'interdicenda e dei sommari informatori. Si trascrive il relativo verbale:
“Il GOP procede all'esame dell'interdicenda.
Nome/Cognome/Data di nascita: Io non sono ..aiutatemi voi…io mi chiamo Pt_3 [...]
venti giorni fa;
Tes_1
Giorno/Mese/Anno in corso: 24, mese 23….24 anni…siamo nell'anno 44;
Dove si trova adesso: io mi trovo a Cuneo, a Madonna delle Grazie…a casa mia…mi chiamo
[...]
; Tes_2
Ha figli/e: tre figli;
Come si chiamano i suoi figli: è bravo…, si chiamano uno e l'altro AO;
Persona_1 Pt_1
Come si chiama il terzo figlio: nulla risponde;
Ha una pensione: no, io non ho niente….io sono vecchia;
Chi è la persona vicina a Lei: mio fratello che viene (il GOP dà atto che si tratta del figlio);
Ha delle case di proprietà: no, no…io sono sempre da sola;
In quale ambiente di casa sua si trova: la casa è vecchia…in qualunque casa mi trovo;
Quanti anni ha Suo figlio AO: 40 anni…lui è giovane…aiutatemi voi.
Il GOP procede all'audizione dei ricorrenti che riferiscono: nulla abbiamo da aggiungere al ricorso. Io mi rendo disponibile come tutore;
il mi rendo disponibile come Parte_1 Parte_2 pro tutore. Nostra madre dal ricorso ad oggi è nelle stesse condizioni di salute e da un momento all'atro non ci riconosce. Nostra madre ha necessità di una assistenza continua;
nostra madre non è più autosufficiente. Il medico curante passa solo per qualche visita di cortesia, ma non la segue più come paziente da quando nostra madre è entrata in struttura, ossia, da novembre 2022.”.
Con provvedimento del 7.04.2025 si procedeva alla fissazione di udienza di rimessione della causa al
Collegio per la decisione.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, si impone l'accoglimento della domanda di interdizione proposta nei confronti di la quale risulta trovarsi in condizione di abituale infermità Controparte_1 mentale, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi, come prevede l'art. 414 c.c. nel dettare i requisiti della interdizione.
Dalla documentazione prodotta in sede di ricorso (verbale sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile, comunicazione del 02.07.2023, verbale sanitario per il riconoscimento dell'Handicap, comunicazione del 27.10.23 – doc. 1 -) risulta che la madre dei ricorrenti sia invalida con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di pagina 2 di 3 accompagnamento, con gravi limitazioni della capacità di deambulazione. Le condizioni psico fisiche della sig.ra sono state oggetto di valutazione in data 14.10.24 da parte del Dott. , CP_1 Persona_2 psichiatra, e del Dott. medico legale (cfr. doc. 2), i quali hanno concluso Persona_3 ritenendola persona in precarie condizioni di salute fisica e psichica, non autonoma in nessuna scelta decisionale e non in grado di tutelare i propri aspetti morali, sociali, economici, finanziari e di salute.
Infine, la Direzione sanitaria della casa di risposo ove la sig.ra si trova assistita ha certificato CP_1 anch'essa l'esistenza di un “Disturbo Cognitivo Maggiore da Malattia Cerebro Vascolare”.
L'esame dell'interdicenda ha confermato lo stato di abituale infermità di mente della signora
[...]
la sig.ra non è stata in grado di collocarsi nel tempo e nello spazio e non è stata in CP_1 CP_1 grado di rispondere in maniera adeguata ad alcuna delle domande che le sono state poste dal Giudice che la interrogava.
Le evidenziate risultanze non lasciano adito a dubbi interpretativi e consentono di affermare che allo stato la signora evidenzia una infermità psicofisica tale da comportare una effettiva Controparte_1 totale riduzione della capacità di provvedere ai propri interessi e pertanto necessiti di protezione giuridica.
Deve inoltre ritenersi che la forma di tutela massima sia quella maggiormente conforme alle esigenze ed alle condizioni della signora atteso, da un lato, che la condizione psicopatologica Controparte_1 da cui è affetta la pone in condizione di grave debolezza psichica con possibilità di circonvenzione, dall'altro, che il quadro psicopatologico delineato non consente la applicazione di misure di tutela più limitate (amministrazione di sostegno), non residuando in capo all'interessata alcuna forma di autonomia e non essendo possibile alcuna forma di collaborazione da parte della medesima.
Pertanto, anche in considerazione degli interessi di natura patrimoniale ed economica di cui la signora è titolare e del concreto pericolo di dispersione del patrimonio della stessa, si impone Controparte_1 la pronuncia di interdizione.
Nulla per le spese di giudizio, non richieste.
La nomina di tutore (e protutore) spetta al giudice tutelare.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, respinta ogni diversa istanza,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] il [...]. Controparte_1
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AO Giovanni DEMARCHI ALBENGO Presidente dott. Rodolfo MAGRI Giudice dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
OGGETTO: Interdizione (COLLEGIO) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2341/2024 promossa da:
+ 1 Parte_1
Avv. GERBINO GABRIELE
VIA SENATORE TOSELLI N. 1 12100 CUNEO ATTORE/I contro
Controparte_1
Avv.
CONVENUTO/I con l'intervento di
PUBBLICO MINISTERO
Avv.
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte ricorrente concludeva come segue:
“Contrariis reiectis;
pagina 1 di 3 Dichiararsi la sig.ra incapace di intendere e di volere e, conseguentemente, Controparte_1 nominarsi un tutore nonché un protutore alla stessa affinché provvedano alla tutela dei suoi interessi.”
Il P.M. non ha presentato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso datato 28.10.24, i ricorrenti e hanno Parte_1 Parte_2 promosso la presente azione nei confronti della loro madre, sig.ra chiedendone Controparte_1 l'interdizione.
Il 25.03.2025 si procedeva all'esame dell'interdicenda e dei sommari informatori. Si trascrive il relativo verbale:
“Il GOP procede all'esame dell'interdicenda.
Nome/Cognome/Data di nascita: Io non sono ..aiutatemi voi…io mi chiamo Pt_3 [...]
venti giorni fa;
Tes_1
Giorno/Mese/Anno in corso: 24, mese 23….24 anni…siamo nell'anno 44;
Dove si trova adesso: io mi trovo a Cuneo, a Madonna delle Grazie…a casa mia…mi chiamo
[...]
; Tes_2
Ha figli/e: tre figli;
Come si chiamano i suoi figli: è bravo…, si chiamano uno e l'altro AO;
Persona_1 Pt_1
Come si chiama il terzo figlio: nulla risponde;
Ha una pensione: no, io non ho niente….io sono vecchia;
Chi è la persona vicina a Lei: mio fratello che viene (il GOP dà atto che si tratta del figlio);
Ha delle case di proprietà: no, no…io sono sempre da sola;
In quale ambiente di casa sua si trova: la casa è vecchia…in qualunque casa mi trovo;
Quanti anni ha Suo figlio AO: 40 anni…lui è giovane…aiutatemi voi.
Il GOP procede all'audizione dei ricorrenti che riferiscono: nulla abbiamo da aggiungere al ricorso. Io mi rendo disponibile come tutore;
il mi rendo disponibile come Parte_1 Parte_2 pro tutore. Nostra madre dal ricorso ad oggi è nelle stesse condizioni di salute e da un momento all'atro non ci riconosce. Nostra madre ha necessità di una assistenza continua;
nostra madre non è più autosufficiente. Il medico curante passa solo per qualche visita di cortesia, ma non la segue più come paziente da quando nostra madre è entrata in struttura, ossia, da novembre 2022.”.
Con provvedimento del 7.04.2025 si procedeva alla fissazione di udienza di rimessione della causa al
Collegio per la decisione.
Alla luce delle risultanze istruttorie acquisite, si impone l'accoglimento della domanda di interdizione proposta nei confronti di la quale risulta trovarsi in condizione di abituale infermità Controparte_1 mentale, che la rende incapace di provvedere ai propri interessi, come prevede l'art. 414 c.c. nel dettare i requisiti della interdizione.
Dalla documentazione prodotta in sede di ricorso (verbale sanitario per il riconoscimento dell'invalidità civile, comunicazione del 02.07.2023, verbale sanitario per il riconoscimento dell'Handicap, comunicazione del 27.10.23 – doc. 1 -) risulta che la madre dei ricorrenti sia invalida con necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di pagina 2 di 3 accompagnamento, con gravi limitazioni della capacità di deambulazione. Le condizioni psico fisiche della sig.ra sono state oggetto di valutazione in data 14.10.24 da parte del Dott. , CP_1 Persona_2 psichiatra, e del Dott. medico legale (cfr. doc. 2), i quali hanno concluso Persona_3 ritenendola persona in precarie condizioni di salute fisica e psichica, non autonoma in nessuna scelta decisionale e non in grado di tutelare i propri aspetti morali, sociali, economici, finanziari e di salute.
Infine, la Direzione sanitaria della casa di risposo ove la sig.ra si trova assistita ha certificato CP_1 anch'essa l'esistenza di un “Disturbo Cognitivo Maggiore da Malattia Cerebro Vascolare”.
L'esame dell'interdicenda ha confermato lo stato di abituale infermità di mente della signora
[...]
la sig.ra non è stata in grado di collocarsi nel tempo e nello spazio e non è stata in CP_1 CP_1 grado di rispondere in maniera adeguata ad alcuna delle domande che le sono state poste dal Giudice che la interrogava.
Le evidenziate risultanze non lasciano adito a dubbi interpretativi e consentono di affermare che allo stato la signora evidenzia una infermità psicofisica tale da comportare una effettiva Controparte_1 totale riduzione della capacità di provvedere ai propri interessi e pertanto necessiti di protezione giuridica.
Deve inoltre ritenersi che la forma di tutela massima sia quella maggiormente conforme alle esigenze ed alle condizioni della signora atteso, da un lato, che la condizione psicopatologica Controparte_1 da cui è affetta la pone in condizione di grave debolezza psichica con possibilità di circonvenzione, dall'altro, che il quadro psicopatologico delineato non consente la applicazione di misure di tutela più limitate (amministrazione di sostegno), non residuando in capo all'interessata alcuna forma di autonomia e non essendo possibile alcuna forma di collaborazione da parte della medesima.
Pertanto, anche in considerazione degli interessi di natura patrimoniale ed economica di cui la signora è titolare e del concreto pericolo di dispersione del patrimonio della stessa, si impone Controparte_1 la pronuncia di interdizione.
Nulla per le spese di giudizio, non richieste.
La nomina di tutore (e protutore) spetta al giudice tutelare.
P. Q. M.
Il Tribunale di Cuneo, respinta ogni diversa istanza,
PRONUNCIA l'interdizione per infermità di mente di nata a [...] il [...]. Controparte_1
Nulla per le spese.
Manda alla Cancelleria di provvedere agli incombenti di cui all'art. 423
Così deciso in Cuneo, nella camera di consiglio del 20.05.2025
Il Presidente estensore
Demarchi Albengo
pagina 3 di 3