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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 22/12/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*** Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2638/2024 RGAC, pendente TRA (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 sentan sentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Iannotta;
Silvia Privato;
Controparte_1
e della Civica Avvoc Controparte_2 all'Avv.ta Sabrina Mazzeo ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima, sito in , in Piazza di Centa CP_2
13/1, giusta procura alle liti dep contestualmente nel fascicolo telematico.
- Appellante - NEI CONFRONTI DI (C.F. ), in persona del legale CP_3 P.IVA_2
, rap ifesa dall'Avv. Miriam Odorizzi presso il cui Studio è elettivamente domiciliata, sito in , in Via Calepinan n. 65, in virtù di procura in atti. CP_2
- Appellata - E
(C.F. ), del Sindaco e legale CP_4 P.IVA_3
, rappr sa dall'Avv. Alessandro Freni, in virtù di procura generale alle liti, e presso lo stesso domiciliata, negli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in in Via del Tempio di Giove, n. 21. CP_4
- Appellata/Appellante incidentale - E (C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_4 persona legale rappresentante p.t. E
(C.F. ), in Controparte_6 P.IVA_5 entram te e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di , CP_2 presso i cui uffici sono anche domiciliate, in Larg Nuova, n. 9. E
(C.F. ), in persona Controparte_7 P.IVA_6
tato me in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui CP_2 uffici è anche domiciliato, siti in Largo Porta CP_2
Nuova, n. 9;
- Appellati/appellanti in via incidentale - E
(CF - P. IVA: Controparte_8
), in persona legale rappresentante p.t., non P.IVA_7 ostituita,
- Appellata contumace - E
(C.F. ), in persona Controparte_9 P.IVA_8 entant omparso né costituito,
- Appellato contumace -
(C.F. ), in persona del Controparte_10 P.IVA_9 esenta comparso né costituito;
- Appellato contumace -
*** OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 169/2024, pubblicata in data 22 Maggio 2024 (proc. n. 1388 del 2024 RG), non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
*** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pag. 2/16 1. Con apposito atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il ha proposta gravame nei Parte_1 confronti della sentenza n. 169/2024, con la quale il Giudice di Pace di Trento ha annullato l'ingiunzione di pagamento nei confronti di CA S.r.l., deducendo:
- la nullità della sentenza, in quanto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato all'indirizzo pec: enezia.it”, presente nel Email_1 Pt_1
r ma 1 ter, del D.L. n. 179/2012 (cd. Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione, in sigla IPA), diverso da quello prescritto ai sensi degli artt. 16 e ss. del D.L. n. 179/2012, che è quello riportato nel Reginde o nel registro delle PP.AA.;
- che, nella cartella non vi sono importi a titolo di interessi o di interessi di mora, ma solo le maggiorazioni di cui all'art. 27 della l. n. 689/1981, che sono quantificate ed indicate nel loro esatto ammontare, con la specifica indicazione anche degli elementi utili a verificare la correttezza dei calcoli;
- che, la cartella contiene tutti gli elementi essenziali per individuare la pretesa, quali la data di notificazione del verbale, l'invio a ruolo della multa, gli elementi identificativi del debitore, la causale, l'importo dovuto, l'importo residuo, la descrizione del tributo e l'ente creditore, il recupero delle spese e le maggiorazioni (e relativi riferimenti normativi), nonché i riferimenti del responsabile del procedimento per eventuali chiarimenti. Sulla scorta di tali assunti, la parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di I grado e rimettere gli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; - in subordine, accogliere l'appello proposto dal e riformare la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Tre , per l'effetto: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento n. 112 Parte_2
2021 00028448 26 000 emessa da Controparte_8
confermando la suddetta cartell
[...]
l . Con rifusione delle spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudi flessi”.
pag. 3/16 2. Si sono costituite tempestivamente in giudizio anche le Prefetture di e di , le quali hanno eccepito: CP_5 CP_6
- l'incompetenza per valore del Giudice di prime cure ritenendo che “il complessivo importo di cui alle impugnate cartelle esattoriali, pari ad Euro 21.562,08, superava la competenza per valore del Giudice di Pace ex artt. 7 e 17 c.p.c.;
- la violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 50, 307 e ss., 615 e 617 c.p.c., art. 7 del d.lgs. n. 150/2011), stante il mancato rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'azione per intervenuta decadenza, in quanto le medesime cartelle esattoriali erano già state impugnate innanzi al Giudice di Pace di Trento, nei giudizi RG n. 1749/2023 e RG n. 2987/2023, che si erano conclusi con dichiarazione di incompetenza del Giudice di pace adito (si v. docc. nn. 12 e 13), ciò nonostante parte ricorrente, anziché riassumere il giudizio innanzi al giudice dichiarato competente, ha proposto nuovamente il giudizio davanti al Giudice di Pace di Trento, ritenendo che l'estinzione del processo non comportasse l'estinzione del diritto, ma così facendo, ha perso l'effetto della tempestiva proposizione della domanda con conseguente perfezionamento della decadenza, in quanto nei confronti delle cartelle impugnate potevano essere contestati solo vizi formali o di notifica nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. (20 giorni dalla notifica);
- la violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 28, 44, 50, 307, 308, 310 c.p.c. e art. 7 d.lgs. n. 150/2011), con conseguente contrasto di giudicati in spregio al principio del ne bis in idem;
- che, nelle cartelle dimesse dalla stessa controparte nel giudizio di primo grado e che ha depositato, non vi sono importi a titolo di interessi o di interessi di mora, ma solo le maggiorazioni di cui all'art. 27, della l. n. 689/1981, che sono quantificate ed indicate nel loro esatto ammontare, con la specifica indicazione anche degli elementi utili a verificare la correttezza dei calcoli. Sulla scorta di tali assunti difensivi, le parti appellate hanno rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: pag. 4/16 “Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza per valore e/o per territorio del Giudice di Pace adito in primo grado in favore del Tribunale di Trento e/o del Giudice di Pace di e/o del Giudice di Pace di e in CP_5 CP_6 ogni caso respingere l'opposizione proposta dalla società Parte_2 in quanto inammissibile e in ogni caso infondata, confermando le
[...] cartelle di pagamento opposte emesse da Controparte_8
e i verbali sottesi riferiti alle Amministrazioni in epigrafe.
[...]
Vinte le spese di lite”.
3. Si è costituita, altresì, in giudizio la CP_11 [...] la quale ha dedotto: Parte_2
- la correttezza della notifica eseguita nei confronti del in quanto effettuata presso la casella pec Parte_1 estratta dal Registro IPA;
- la correttezza e congruità della pronuncia impugnata, riferita ad un difetto di motivazione della cartella sul calcolo degli interessi;
- l'emissione della cartella di pagamento in mancanza dei titoli legittimanti a fronte dei fatti estintivi sopravvenuti;
- l'illegittimità della cartella di pagamento per erronea applicazione delle maggiorazioni di ritardato pagamento previste dall'art. 27 della l. n. 689/91; per mancato inoltro, da parte dell'Ente impositore, della comunicazione ex comma 544, dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228;
- in via subordinata, l'erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 84 e 196 del Codice della Strada, che dispone che l'obbligato in solido con il conducente deve essere considerato l'effettivo locatario e non il locatore. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via principale: rigettare l'appello promosso dal con Parte_1 integrale conferma della impugnata sentenza del GdP di Trento n. 169/2024 d.d. 21.05.2024, depositata/comunicata in data 22.05.2024 e non notificata;
- in via subordinata: esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado e con il presente atto formalmente riproposti ai sensi dell'art. 346 cpc, e di conseguenza pag. 5/16 “accertare l'illegittimità della cartella di pagamento n. 112 2021 CP_12
00028448 26 000 a fronte di quanto dedotto nei soprastanti motivi in diritto e per l'effetto dichiarare inefficace e/o comunque annullare la cartella di pagamento n. 112 2021 00028448 26 000. Con CP_12 vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
4. Si è costituita in giudizio anche la quale ha CP_4 dedotto:
- che, risulta fondato l'appello proposto in via principale dal avuto riguardo al difetto di notifica Parte_1 el giudizio di primo grado;
- che, sussistono i presupposti per proporre appello in via incidentale per il ruolo di competenza, segnatamente, per i seguenti n. 27 Verbali di accertamento (d'ora innanzi, ), elevati nel 2019, tutti sottesi alla cartella n. 112 1 0002844826 000, ossia i n. 13190225936, n. 13190226632, n. 13190966 n. 13190966159, n. 13190967329, n. 13191104254, n. 13191104646, n. 13191104835, n. 13191104846, n. 13191105466, n. 13191105471, n. 13191106331, n. 13191106333, n. 13191106456, n. 13191108021, n. 13191108101, n. 13191534668, n. 13191571757, n. 13191571822, n. 13191875974, n. 13191883056, n. 13191883831, n. 13191889314, n. 13191889400, n. 22190026780, n. 22190488844 e n. 33190595765 (Ruolo 2021 3009), per un importo complessivo di Euro 5.571,06;
- che, sono inammissibili le censure opposte avverso i sottesi alla cartella di pagamento n. cartella n. 112 2021 0002844826 000 e che sussiste il difetto di competenza del Giudice di pace adito come acclarato e le intervenute decadenze in ordine all'omessa riassunzione del giudizio a seguito delle sentenze del Giudice di Pace di Trento, nei giudizi R.G. n. 1749/2023 e R.G. n. 2987/2023, che si erano concluse con dichiarazione di incompetenza del Giudice adito;
- che, la sentenza oggetto dell'odierno gravame risulta viziata ed illegittima, in quanto resa in contrasto con precedenti pronunce definitive e di segno diametralmente opposto, dunque, in violazione del principio del ne bis in idem, che rappresenta vizio rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio; pag. 6/16 - che, il Giudice di Pace ha ritenuto di poter accogliere l'opposizione sulla base di un vizio riferibile alla legittimità delle cartelle di pagamento, che rientra tra i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. e che, dunque, risultava tardivamente proposto ed inammissibile;
- che, deve evidenziarsi che, anche in disparte dalla qualificazione indicata dalla , che inquadrava la propria CP_3 azione tra le opposizioni ione ex art. 615 c.p.c., in realtà, le censure formulate risultavano piuttosto riferibili a motivi d'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
- che, in tal senso, non essendo oggetto di contestazione la regolare notifica dei V.A.V. presupposti alle cartelle, pacificamente riconosciuta dall'opponente (con ogni rilievo ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), venivano esposte dallo stesso solo censure sull'asserita invalidità derivata della cartella di pagamento per irregolarità nella sequenza procedimentale e vizi propri delle cartelle di pagamento;
- che, nel caso di specie, la CA chiedeva l'accertamento dell'illegittimità delle cartelle di pagamento per l'ingiustificata applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della l. n. 689/1981, ma non eccepiva alcunché con riferimento all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
- che, il Giudice di Pace, invece, ha accolto l'opposizione proprio sulla base di un supposto vizio di nullità delle cartelle per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, così andando ben oltre i limiti della domanda, come delineati dalla stessa opponente;
- che, la contestazione sulla carenza di legittimazione passiva della Società di autonoleggio sarebbe stata possibile solo attraverso la proposizione dell'apposito rimedio del ricorso di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, dunque, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dei verbali e proprio al fine di non far consolidare i suddetti accertamenti. Rimedio cui la Controparte ha scientemente rinunciato;
- che, risulta erronea la qualificazione dell'opposizione proposta dalla poiché le asserite CP_3 comunicazioni del re del veicolo effettuate dalla Società non possono essere ritenute rilevanti quali fatti pag. 7/16 estintivi sopravvenuti, idonei a fondare un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via principale, nel merito, accogliere l'appello proposto dal Parte_1
, in quanto fondato, in fatto e in diritto e, in ogni caso, in
[...] accoglimento delle difese ed eccezioni già proposte in primo grado e in questa sede riproposte, e per le ragioni ampiamente esposte, dichiarare inammissibile e infondata l'opposizione proposta dalla Società con integrale riforma della sentenza n. Parte_2
169/2024 del Giudice di Pace di Trento e, per l'effetto, confermare la validità e legittimità della pretesa creditoria recata dalle cartelle di pagamento nn. 112 2021 00028448 26 000 e 110 2023 00218753 11 001 e dei sottesi V.A.V., in particolare, di quelli elevati da
[...]
come sopra dettagliati;
Il tutto con vittoria delle spese di lite, CP_4 competenze ed onorari, comprensivi degli oneri riflessi, nella misura di legge (art. 1 comma 208 L. 266/2005, cfr. Ord. SS.UU. Cassazione, n. 3592/2023); - In via incidentale, accogliere l'appello proposto da avverso l'anzidetta sentenza, in quanto viziata ed CP_4 illegittima, per violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 42, 46, 50, 310 e 339 c.p.c. e violazione del principio del ne bis in idem, ed ancora per violazione e falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c., dell'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 e degli artt. 50 e 310 c.p.c., tenuto conto dell'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla e Parte_4 dell'omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari proposte dalle Parti ed il vizio di ultrapetizione, con violazione dell'art. 112 c.p.c, secondo quanto diffusamente esposto in narrativa;
- In via meramente gradata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello principale e/o dell'appello incidentale, tenuto conto dell'estraneità di alle ragioni che hanno dato luogo all'accoglimento CP_4 dell'opposizione e, in ogni caso, delle peculiari circostanze del caso di specie, si chiede comunque di tenere indenne dalla CP_4 condanna alle spese, con compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio o, in via ulteriormente gradata, ove si ritenga di dover condannare alle spese l , disponendone la Controparte_13 liquidazione nella misura minima consentita”.
pag. 8/16 5. Nessuno è comparso, né si è costituito per le parti appellate,
e Controparte_14 Controparte_10
di cui occorre dichiarare la Controparte_9 contumacia.
6. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. In esito all'udienza del 30 Aprile 2024, con ordinanza a scioglimento della riserva assunta in pari data, verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, è stato disposto rinvio all'udienza del 12 Novembre 2025, per la rimessione della causa in decisione, con la concessione alle parti termini di cui all'art. 352, c. 1, nn. 1, 2 e 3, c.p.c. con decorrenza a ritroso. All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
6.1. Nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti.
7. Ciò posto l'appello principale è fondato e come tale risulta meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Parimenti meritevoli di accoglimento sono gli appelli proposti in via incidentale per i motivi che seguono.
7.1. Con il primo motivo di appello il ha Parte_1 eccepito la nullità insanabile della sentenza per asserita
“violazione del principio di effettività del contraddittorio (…) per omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di I grado”. Il ricorso proposto innanzi al giudice di Pace di Trento è stato notificato all'indirizzo pec: enezia.it”, presente nel Email_1 Pt_1 registro previsto dall'art. 16 ter comma 1 ter D.L. n. 179/2012 (cd. Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione, in sigla IPA), diverso da quello prescritto ai sensi dell'art. 16 e ss. DL 179/2012, che è quello riportato nel Reginde o nel registro delle PP.AA., individuato dall'appellante nell'indirizzo: ' enezia.it', Email_2 Pt_1
pag. 9/16 allegando, a tal fine, un estratto del registro “Reginde”, sub doc n.
4. La giurisprudenza formatasi, sul punto, è concorde nel ritenere che la notifica effettuata utilizzando un indirizzo Pec, non reperito nei pubblici elenchi individuati dal D.L. 179/2012, è affetta da nullità e non è idonea, pertanto, a produrre effetti giuridici (cfr. Cass. n.3709 dell'08.02.2019- Cass. Ordinanza n. 30139 del 14/12/2017- Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018 - Consiglio d Stat Sez. III 22 ottobre 2019 n. 7170). Il decreto semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020 ha modificato l'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, stabilendo (con decorrenza dal 17.7.2020) la possibilità di utilizzare gli indirizzi pec presenti nel registro IPA solo in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec nell'elenco di cui all'art. 16, c. 12 del D.L. n. 179/2012. Nel caso di specie l'indirizzo pec corretto ove inviare la notifica dell'atto era diverso da quello utilizzato dal ricorrente. Va, tuttavia evidenziato che la difesa di , già nel corso CP_3 del giudizio di primo grado, nel produrre l'estratto delle relate di notifica allegate al fascicolo cartaceo, ha dichiarato di aver estratto l'indirizzo pec: enezia.it”, dal registro Email_1 Pt_1
Reginde. Inoltre, il non ha contestato la ricezione Parte_1 dell'atto di impugnazione, anzi ne ha afferma il ricevimento, mettendo in discussione solo l'irregolarità dell'indirizzo pec ove è stato trasmesso. Secondo un orientamento giurisprudenziale, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non comporta la nullità se la consegna telematica ha, comunque, prodotto il risultato della conoscenza dell'atto, determinando così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 7665 del 2016). Con l'istituzione del cd. “domicilio digitale”, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata, estratto indistintamente dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato ReGINdE. pag. 10/16 L'avvenuta notifica, seppur a indirizzo errato, consente di affermare la corretta instaurazione del contraddittorio con conseguente sanatoria della nullità ex art. 156, c. 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva (cfr. Cass. civ. n. 16189/2023). Parimenti, non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalle parti appellate in merito alla violazione del principio del ne bis in idem e del formarsi di un giudicato implicito sulle pronunce con cui il Giudice di Pace di Trento ha declinato la propria competenza per territorio, concedendo termine apposito per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente. Invero, la mancata riassunzione nei termini del procedimento non impedisce alla parte di riproporre la stessa domanda in un nuovo giudizio. Questo perché tale pronuncia crea un giudicato solo formale, limitato alla questione della competenza in quello specifico processo, ma non estingue l'azione nel merito (cfr. Cass. Civ., sent. n. 28825 del 2025).
7.2. Ciò posto in termini di questioni preliminari, si ritiene che la presente controversia possa essere decisa, facendo applicazione del principio giurisprudenziale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309). Di tal guisa, in accoglimento del secondo motivo di gravame sollevato dal si ritiene del tutto errato il Parte_1 percorso motivazionale seguito dal Giudice di primo grado nella parte in cui ha disposto l'annullamento della cartella di pagamento n. 112 2021 00028448 26 000, per mancata indicazione in modo puntuale delle modalità di calcolo degli pag. 11/16 interessi che non consente di verificare il tasso applicato se non attraverso indagini complesse. Invero, in parte qua la considerazione che in sede di ricorso presentato nel giudizio di primo grado ha censurato il CP_3 diverso profilo dell'illegittimità della cartella impugnata per maggiorazioni calcolate ai sensi dell'art. 27 della l. n. 689 del 1981, in spregio al diritto di difesa della parte, stante la carenza dei requisiti di certezza, di liquidità e di esigibilità e, in ogni caso, l'erronea applicazione delle stesse, oltre al mancato inoltro da parte dell'ente impositore della comunicazione di cui al comma 544, dell'art. 1, della l. n. 228 del 2012, si osserva quanto segue. Orbene, la cartella di pagamento oggetto di lite (sub doc. n. 6 del fascicolo di parte appellante), è costituita da 71 pagine e riporta in modo analitico la descrizione dei ruoli, la causa, la data di notifica, l'ente impositore, i costi di notifica, la maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27, della l. n. 689/1981, nonché l'espressa dicitura secondo cui “per ogni giorno di ritardo vanno calcolati gli interessi di mora (calcolati a partire dalla notifica della cartella) e i maggiori oneri di riscossione”. L'esigenza del debitore di poter calcolare gli interessi di mora è soddisfatta dalla previsione dell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui, in caso di mancato pagamento spontaneo, gli interessi di mora sono calcolati a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento. In tal senso, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4376 del 2017, ha evidenziato che la cartella non è un atto impositivo, ma un atto dell'agente della riscossione ed è predisposto secondo un modello approvato con decreto del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 25, c. 2, del d.P.R. n. 602/1973 (si v. in tal senso, l'atto di costituzione dell'
[...]
nel giudizio di primo grado). Controparte_8
Più recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Nel caso in cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa (cartella), al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura pag. 12/16 degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 22281/2022). Nella fattispecie concreta, dal “dettaglio del debito” è individuabile la descrizione della tipologia dei contributi richiesti e l'indicazione degli anni di riferimento dei debiti, nonché i costi imputati, quanto agli interessi vi è una postilla con asterisco secondo cui “* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella)” dovendo far riferimento, per la loro determinazione, al saggio di interesse vigente pro tempore. Orbene come evidenziato dalla difesa dell'Avvocatura Civica del i requisiti indicati dalle Sezioni Unite Parte_1 sono perfettamente individuati nella presente causa, essendo noto alla CA sia l'atto contestato (i vari verbali delle infrazioni), sia la base normativa relativa ai calcoli riportati. Quindi, la cartella contiene gli elementi necessari e sufficienti per permettere al debitore di contestarla e difendersi. Quanto agli interessi moratori gli stessi non sono stati calcolati, ma si fa chiaramente riferimento al momento della decorrenza. Sono state, poi, correttamente computate le maggiorazioni previste dall'art. 27 della l. n. 689/1981. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
“La maggiorazione prevista dall'art. 27 legge 689/1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, abbia natura di sanzione aggiuntiva, la quale sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, con la conseguenza che l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale, va fatta per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla predetta maggiorazione” (cfr. Cass. Civ, sent. del 01/02/2016, n. 1884). Peraltro, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, l'esclusione della predetta maggiorazione alle sanzioni irrogate per le violazioni al d.lgs. n. 285 del 1992 (cd. Codice della Strada), non può essere desunta dalla lettera dell'art. 206, c. 1, pag. 13/16 del Codice medesimo, secondo il quale “se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa L. 24 novembre 1981, n. 689”, posto che da tale disposizione non sarebbe lecito ritenere che il rinvio all'art. 27 si riferisca esclusivamente alle modalità di riscossione mediante ruoli, non anche agli importi da iscrivere a ruolo, i quali pertanto resterebbero disciplinati esclusivamente dall'art. 203, c. 3 del Codice della Strada. Invero, va privilegiata un'interpretazione sistematica e attenta alla ratio legis e, pertanto, va ritenuto che il rinvio sia fatto alla norma nella sua interezza. Depongono per un tale esito ricostruttivo i seguenti elementi: in primo luogo, va rilevato come il rinvio all'art. 27 l. n. 689/1981 non viene limitato ad uno, o più, dei diversi commi di cui l'art. 27 si compone;
in secondo luogo, va evidenziato che il testo dell'art. 203, c. 3, del Codice della Strada, a tenore del quale “qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”, se da un lato deroga espressamente all'art. 17 della l. n. 689 del 1981, non altrettanto fa rispetto all'art. 27, c. 6; in terzo luogo, va rilevato come l'art. 27, c. 6, assorbe nella sanzione aggiuntiva gli interessi viceversa previsti dalle altre disposizioni vigenti che regolano l'esecuzione mediante ruolo esattoriale. Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche si ritiene di dover accogliere il motivo di impugnazione proposto dall'appellante in via principale con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l'annullamento della cartella n. 112 2021 0002844826 000. Ad analogo esito decisorio e in virtù del medesimo argomentare giuridico si perviene anche con riferimento alla seconda cartella n. 110 2023 002218753 11 001, tenuto conto dei motivi di gravame dedotti negli appelli ritualmente pag. 14/16 proposti, in via incidentale ed in forma condizionata (si v., sul punto, Cass. Civ., sent. n. 26321 del 2023), dalle Prefetture del Governo (UTG), di Genova e Torino e dalla difesa di
[...]
. CP_4
Giova, infatti, considerare che la proposizione dell'appello incidentale non è sottoposto a particolari formalità, essendo sufficiente che dall'insieme delle conclusioni formulate dall'appellato, nella propria comparsa di costituzione e di risposta, emerga in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della sentenza di secondo grado (cfr. Cass. Civ., sent. n. 7592 del 2021; Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 27199 del 2017). Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello proposto in via principale e di quello proposto in via incidentale, riforma la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 169 del 22 Maggio 2024, nella parte in cui annulla le cartelle di pagamento n. 112 2021 00028448 26 000 e n. 110 2023 00218753 11 001, le quali, per l'effetto, si intendono confermate.
8. La presenza di plurimi approdi pretori formatisi nell'ambito della materia oggetto di lite, determina questo Giudice a compensare integralmente tra le parti le spese di lite per il doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio in grado di appello pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie l'appello principale e quelli incidentali nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Trento, n. 169 del 2024, nella parte in cui annulla le cartelle di pagamento n. 112 2021 00028448 26 000 e n. 110 2023 00218753 11 001, che, per l'effetto, si intendono confermate;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Così deciso in Trento, il 21 Dicembre 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli pag. 15/16 pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*** Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 2638/2024 RGAC, pendente TRA (C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 sentan sentato e difeso dagli Avv.ti Antonio Iannotta;
Silvia Privato;
Controparte_1
e della Civica Avvoc Controparte_2 all'Avv.ta Sabrina Mazzeo ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultima, sito in , in Piazza di Centa CP_2
13/1, giusta procura alle liti dep contestualmente nel fascicolo telematico.
- Appellante - NEI CONFRONTI DI (C.F. ), in persona del legale CP_3 P.IVA_2
, rap ifesa dall'Avv. Miriam Odorizzi presso il cui Studio è elettivamente domiciliata, sito in , in Via Calepinan n. 65, in virtù di procura in atti. CP_2
- Appellata - E
(C.F. ), del Sindaco e legale CP_4 P.IVA_3
, rappr sa dall'Avv. Alessandro Freni, in virtù di procura generale alle liti, e presso lo stesso domiciliata, negli Uffici dell'Avvocatura Capitolina, siti in in Via del Tempio di Giove, n. 21. CP_4
- Appellata/Appellante incidentale - E (C.F. ), in Controparte_5 P.IVA_4 persona legale rappresentante p.t. E
(C.F. ), in Controparte_6 P.IVA_5 entram te e difese dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di , CP_2 presso i cui uffici sono anche domiciliate, in Larg Nuova, n. 9. E
(C.F. ), in persona Controparte_7 P.IVA_6
tato me in atti, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di , presso i cui CP_2 uffici è anche domiciliato, siti in Largo Porta CP_2
Nuova, n. 9;
- Appellati/appellanti in via incidentale - E
(CF - P. IVA: Controparte_8
), in persona legale rappresentante p.t., non P.IVA_7 ostituita,
- Appellata contumace - E
(C.F. ), in persona Controparte_9 P.IVA_8 entant omparso né costituito,
- Appellato contumace -
(C.F. ), in persona del Controparte_10 P.IVA_9 esenta comparso né costituito;
- Appellato contumace -
*** OGGETTO: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 169/2024, pubblicata in data 22 Maggio 2024 (proc. n. 1388 del 2024 RG), non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e da memorie di replica.
*** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE pag. 2/16 1. Con apposito atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il ha proposta gravame nei Parte_1 confronti della sentenza n. 169/2024, con la quale il Giudice di Pace di Trento ha annullato l'ingiunzione di pagamento nei confronti di CA S.r.l., deducendo:
- la nullità della sentenza, in quanto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato all'indirizzo pec: enezia.it”, presente nel Email_1 Pt_1
r ma 1 ter, del D.L. n. 179/2012 (cd. Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione, in sigla IPA), diverso da quello prescritto ai sensi degli artt. 16 e ss. del D.L. n. 179/2012, che è quello riportato nel Reginde o nel registro delle PP.AA.;
- che, nella cartella non vi sono importi a titolo di interessi o di interessi di mora, ma solo le maggiorazioni di cui all'art. 27 della l. n. 689/1981, che sono quantificate ed indicate nel loro esatto ammontare, con la specifica indicazione anche degli elementi utili a verificare la correttezza dei calcoli;
- che, la cartella contiene tutti gli elementi essenziali per individuare la pretesa, quali la data di notificazione del verbale, l'invio a ruolo della multa, gli elementi identificativi del debitore, la causale, l'importo dovuto, l'importo residuo, la descrizione del tributo e l'ente creditore, il recupero delle spese e le maggiorazioni (e relativi riferimenti normativi), nonché i riferimenti del responsabile del procedimento per eventuali chiarimenti. Sulla scorta di tali assunti, la parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza di I grado e rimettere gli atti al primo giudice ex art. 354 c.p.c.; - in subordine, accogliere l'appello proposto dal e riformare la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Tre , per l'effetto: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione proposta dalla società avverso la cartella di pagamento n. 112 Parte_2
2021 00028448 26 000 emessa da Controparte_8
confermando la suddetta cartell
[...]
l . Con rifusione delle spese di entrambi i Parte_1 gradi di giudi flessi”.
pag. 3/16 2. Si sono costituite tempestivamente in giudizio anche le Prefetture di e di , le quali hanno eccepito: CP_5 CP_6
- l'incompetenza per valore del Giudice di prime cure ritenendo che “il complessivo importo di cui alle impugnate cartelle esattoriali, pari ad Euro 21.562,08, superava la competenza per valore del Giudice di Pace ex artt. 7 e 17 c.p.c.;
- la violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 50, 307 e ss., 615 e 617 c.p.c., art. 7 del d.lgs. n. 150/2011), stante il mancato rilievo d'ufficio dell'inammissibilità dell'azione per intervenuta decadenza, in quanto le medesime cartelle esattoriali erano già state impugnate innanzi al Giudice di Pace di Trento, nei giudizi RG n. 1749/2023 e RG n. 2987/2023, che si erano conclusi con dichiarazione di incompetenza del Giudice di pace adito (si v. docc. nn. 12 e 13), ciò nonostante parte ricorrente, anziché riassumere il giudizio innanzi al giudice dichiarato competente, ha proposto nuovamente il giudizio davanti al Giudice di Pace di Trento, ritenendo che l'estinzione del processo non comportasse l'estinzione del diritto, ma così facendo, ha perso l'effetto della tempestiva proposizione della domanda con conseguente perfezionamento della decadenza, in quanto nei confronti delle cartelle impugnate potevano essere contestati solo vizi formali o di notifica nei termini di cui all'art. 617 c.p.c. (20 giorni dalla notifica);
- la violazione e/o falsa applicazione di legge (artt. 28, 44, 50, 307, 308, 310 c.p.c. e art. 7 d.lgs. n. 150/2011), con conseguente contrasto di giudicati in spregio al principio del ne bis in idem;
- che, nelle cartelle dimesse dalla stessa controparte nel giudizio di primo grado e che ha depositato, non vi sono importi a titolo di interessi o di interessi di mora, ma solo le maggiorazioni di cui all'art. 27, della l. n. 689/1981, che sono quantificate ed indicate nel loro esatto ammontare, con la specifica indicazione anche degli elementi utili a verificare la correttezza dei calcoli. Sulla scorta di tali assunti difensivi, le parti appellate hanno rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: pag. 4/16 “Respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, anche in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza appellata e, per l'effetto, dichiarare l'incompetenza per valore e/o per territorio del Giudice di Pace adito in primo grado in favore del Tribunale di Trento e/o del Giudice di Pace di e/o del Giudice di Pace di e in CP_5 CP_6 ogni caso respingere l'opposizione proposta dalla società Parte_2 in quanto inammissibile e in ogni caso infondata, confermando le
[...] cartelle di pagamento opposte emesse da Controparte_8
e i verbali sottesi riferiti alle Amministrazioni in epigrafe.
[...]
Vinte le spese di lite”.
3. Si è costituita, altresì, in giudizio la CP_11 [...] la quale ha dedotto: Parte_2
- la correttezza della notifica eseguita nei confronti del in quanto effettuata presso la casella pec Parte_1 estratta dal Registro IPA;
- la correttezza e congruità della pronuncia impugnata, riferita ad un difetto di motivazione della cartella sul calcolo degli interessi;
- l'emissione della cartella di pagamento in mancanza dei titoli legittimanti a fronte dei fatti estintivi sopravvenuti;
- l'illegittimità della cartella di pagamento per erronea applicazione delle maggiorazioni di ritardato pagamento previste dall'art. 27 della l. n. 689/91; per mancato inoltro, da parte dell'Ente impositore, della comunicazione ex comma 544, dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228;
- in via subordinata, l'erronea applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 84 e 196 del Codice della Strada, che dispone che l'obbligato in solido con il conducente deve essere considerato l'effettivo locatario e non il locatore. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via principale: rigettare l'appello promosso dal con Parte_1 integrale conferma della impugnata sentenza del GdP di Trento n. 169/2024 d.d. 21.05.2024, depositata/comunicata in data 22.05.2024 e non notificata;
- in via subordinata: esaminare i motivi di ricorso non vagliati dal Giudice di Pace in primo grado e con il presente atto formalmente riproposti ai sensi dell'art. 346 cpc, e di conseguenza pag. 5/16 “accertare l'illegittimità della cartella di pagamento n. 112 2021 CP_12
00028448 26 000 a fronte di quanto dedotto nei soprastanti motivi in diritto e per l'effetto dichiarare inefficace e/o comunque annullare la cartella di pagamento n. 112 2021 00028448 26 000. Con CP_12 vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio”.
4. Si è costituita in giudizio anche la quale ha CP_4 dedotto:
- che, risulta fondato l'appello proposto in via principale dal avuto riguardo al difetto di notifica Parte_1 el giudizio di primo grado;
- che, sussistono i presupposti per proporre appello in via incidentale per il ruolo di competenza, segnatamente, per i seguenti n. 27 Verbali di accertamento (d'ora innanzi, ), elevati nel 2019, tutti sottesi alla cartella n. 112 1 0002844826 000, ossia i n. 13190225936, n. 13190226632, n. 13190966 n. 13190966159, n. 13190967329, n. 13191104254, n. 13191104646, n. 13191104835, n. 13191104846, n. 13191105466, n. 13191105471, n. 13191106331, n. 13191106333, n. 13191106456, n. 13191108021, n. 13191108101, n. 13191534668, n. 13191571757, n. 13191571822, n. 13191875974, n. 13191883056, n. 13191883831, n. 13191889314, n. 13191889400, n. 22190026780, n. 22190488844 e n. 33190595765 (Ruolo 2021 3009), per un importo complessivo di Euro 5.571,06;
- che, sono inammissibili le censure opposte avverso i sottesi alla cartella di pagamento n. cartella n. 112 2021 0002844826 000 e che sussiste il difetto di competenza del Giudice di pace adito come acclarato e le intervenute decadenze in ordine all'omessa riassunzione del giudizio a seguito delle sentenze del Giudice di Pace di Trento, nei giudizi R.G. n. 1749/2023 e R.G. n. 2987/2023, che si erano concluse con dichiarazione di incompetenza del Giudice adito;
- che, la sentenza oggetto dell'odierno gravame risulta viziata ed illegittima, in quanto resa in contrasto con precedenti pronunce definitive e di segno diametralmente opposto, dunque, in violazione del principio del ne bis in idem, che rappresenta vizio rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio; pag. 6/16 - che, il Giudice di Pace ha ritenuto di poter accogliere l'opposizione sulla base di un vizio riferibile alla legittimità delle cartelle di pagamento, che rientra tra i motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. e che, dunque, risultava tardivamente proposto ed inammissibile;
- che, deve evidenziarsi che, anche in disparte dalla qualificazione indicata dalla , che inquadrava la propria CP_3 azione tra le opposizioni ione ex art. 615 c.p.c., in realtà, le censure formulate risultavano piuttosto riferibili a motivi d'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c.;
- che, in tal senso, non essendo oggetto di contestazione la regolare notifica dei V.A.V. presupposti alle cartelle, pacificamente riconosciuta dall'opponente (con ogni rilievo ai sensi dell'art. 115 c.p.c.), venivano esposte dallo stesso solo censure sull'asserita invalidità derivata della cartella di pagamento per irregolarità nella sequenza procedimentale e vizi propri delle cartelle di pagamento;
- che, nel caso di specie, la CA chiedeva l'accertamento dell'illegittimità delle cartelle di pagamento per l'ingiustificata applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 della l. n. 689/1981, ma non eccepiva alcunché con riferimento all'omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi;
- che, il Giudice di Pace, invece, ha accolto l'opposizione proprio sulla base di un supposto vizio di nullità delle cartelle per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, così andando ben oltre i limiti della domanda, come delineati dalla stessa opponente;
- che, la contestazione sulla carenza di legittimazione passiva della Società di autonoleggio sarebbe stata possibile solo attraverso la proposizione dell'apposito rimedio del ricorso di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, dunque, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dei verbali e proprio al fine di non far consolidare i suddetti accertamenti. Rimedio cui la Controparte ha scientemente rinunciato;
- che, risulta erronea la qualificazione dell'opposizione proposta dalla poiché le asserite CP_3 comunicazioni del re del veicolo effettuate dalla Società non possono essere ritenute rilevanti quali fatti pag. 7/16 estintivi sopravvenuti, idonei a fondare un'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. Sulla scorta di tali assunti difensivi, la parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni, testualmente riportate: “In via principale, nel merito, accogliere l'appello proposto dal Parte_1
, in quanto fondato, in fatto e in diritto e, in ogni caso, in
[...] accoglimento delle difese ed eccezioni già proposte in primo grado e in questa sede riproposte, e per le ragioni ampiamente esposte, dichiarare inammissibile e infondata l'opposizione proposta dalla Società con integrale riforma della sentenza n. Parte_2
169/2024 del Giudice di Pace di Trento e, per l'effetto, confermare la validità e legittimità della pretesa creditoria recata dalle cartelle di pagamento nn. 112 2021 00028448 26 000 e 110 2023 00218753 11 001 e dei sottesi V.A.V., in particolare, di quelli elevati da
[...]
come sopra dettagliati;
Il tutto con vittoria delle spese di lite, CP_4 competenze ed onorari, comprensivi degli oneri riflessi, nella misura di legge (art. 1 comma 208 L. 266/2005, cfr. Ord. SS.UU. Cassazione, n. 3592/2023); - In via incidentale, accogliere l'appello proposto da avverso l'anzidetta sentenza, in quanto viziata ed CP_4 illegittima, per violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 42, 46, 50, 310 e 339 c.p.c. e violazione del principio del ne bis in idem, ed ancora per violazione e falsa applicazione dell'art. 617 c.p.c., dell'art. 7 D.Lgs. n. 150/2011 e degli artt. 50 e 310 c.p.c., tenuto conto dell'inammissibilità dell'opposizione proposta dalla e Parte_4 dell'omessa pronuncia sulle eccezioni preliminari proposte dalle Parti ed il vizio di ultrapetizione, con violazione dell'art. 112 c.p.c, secondo quanto diffusamente esposto in narrativa;
- In via meramente gradata, nella denegata e non temuta ipotesi di mancato accoglimento dell'appello principale e/o dell'appello incidentale, tenuto conto dell'estraneità di alle ragioni che hanno dato luogo all'accoglimento CP_4 dell'opposizione e, in ogni caso, delle peculiari circostanze del caso di specie, si chiede comunque di tenere indenne dalla CP_4 condanna alle spese, con compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio o, in via ulteriormente gradata, ove si ritenga di dover condannare alle spese l , disponendone la Controparte_13 liquidazione nella misura minima consentita”.
pag. 8/16 5. Nessuno è comparso, né si è costituito per le parti appellate,
e Controparte_14 Controparte_10
di cui occorre dichiarare la Controparte_9 contumacia.
6. La causa è stata istruita solo mediante produzioni documentali. In esito all'udienza del 30 Aprile 2024, con ordinanza a scioglimento della riserva assunta in pari data, verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, è stato disposto rinvio all'udienza del 12 Novembre 2025, per la rimessione della causa in decisione, con la concessione alle parti termini di cui all'art. 352, c. 1, nn. 1, 2 e 3, c.p.c. con decorrenza a ritroso. All'esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
6.1. Nelle comparse conclusionali e nelle memorie di replica le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti.
7. Ciò posto l'appello principale è fondato e come tale risulta meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti. Parimenti meritevoli di accoglimento sono gli appelli proposti in via incidentale per i motivi che seguono.
7.1. Con il primo motivo di appello il ha Parte_1 eccepito la nullità insanabile della sentenza per asserita
“violazione del principio di effettività del contraddittorio (…) per omessa notifica dell'atto introduttivo del giudizio di I grado”. Il ricorso proposto innanzi al giudice di Pace di Trento è stato notificato all'indirizzo pec: enezia.it”, presente nel Email_1 Pt_1 registro previsto dall'art. 16 ter comma 1 ter D.L. n. 179/2012 (cd. Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione, in sigla IPA), diverso da quello prescritto ai sensi dell'art. 16 e ss. DL 179/2012, che è quello riportato nel Reginde o nel registro delle PP.AA., individuato dall'appellante nell'indirizzo: ' enezia.it', Email_2 Pt_1
pag. 9/16 allegando, a tal fine, un estratto del registro “Reginde”, sub doc n.
4. La giurisprudenza formatasi, sul punto, è concorde nel ritenere che la notifica effettuata utilizzando un indirizzo Pec, non reperito nei pubblici elenchi individuati dal D.L. 179/2012, è affetta da nullità e non è idonea, pertanto, a produrre effetti giuridici (cfr. Cass. n.3709 dell'08.02.2019- Cass. Ordinanza n. 30139 del 14/12/2017- Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018 - Consiglio d Stat Sez. III 22 ottobre 2019 n. 7170). Il decreto semplificazioni n. 76 del 16 luglio 2020 ha modificato l'art. 16-ter del D.L. n. 179/2012, stabilendo (con decorrenza dal 17.7.2020) la possibilità di utilizzare gli indirizzi pec presenti nel registro IPA solo in caso di mancata indicazione dell'indirizzo pec nell'elenco di cui all'art. 16, c. 12 del D.L. n. 179/2012. Nel caso di specie l'indirizzo pec corretto ove inviare la notifica dell'atto era diverso da quello utilizzato dal ricorrente. Va, tuttavia evidenziato che la difesa di , già nel corso CP_3 del giudizio di primo grado, nel produrre l'estratto delle relate di notifica allegate al fascicolo cartaceo, ha dichiarato di aver estratto l'indirizzo pec: enezia.it”, dal registro Email_1 Pt_1
Reginde. Inoltre, il non ha contestato la ricezione Parte_1 dell'atto di impugnazione, anzi ne ha afferma il ricevimento, mettendo in discussione solo l'irregolarità dell'indirizzo pec ove è stato trasmesso. Secondo un orientamento giurisprudenziale, l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non comporta la nullità se la consegna telematica ha, comunque, prodotto il risultato della conoscenza dell'atto, determinando così il raggiungimento dello scopo legale (cfr. Cass. Civ., SS.UU. sent. n. 7665 del 2016). Con l'istituzione del cd. “domicilio digitale”, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari, in materia civile, sono ritualmente eseguite presso un indirizzo di posta elettronica certificata, estratto indistintamente dal registro denominato INI-PEC e da quello denominato ReGINdE. pag. 10/16 L'avvenuta notifica, seppur a indirizzo errato, consente di affermare la corretta instaurazione del contraddittorio con conseguente sanatoria della nullità ex art. 156, c. 3, c.p.c., per convalidazione oggettiva (cfr. Cass. civ. n. 16189/2023). Parimenti, non può trovare accoglimento l'eccezione sollevata dalle parti appellate in merito alla violazione del principio del ne bis in idem e del formarsi di un giudicato implicito sulle pronunce con cui il Giudice di Pace di Trento ha declinato la propria competenza per territorio, concedendo termine apposito per la riassunzione del giudizio innanzi al Giudice competente. Invero, la mancata riassunzione nei termini del procedimento non impedisce alla parte di riproporre la stessa domanda in un nuovo giudizio. Questo perché tale pronuncia crea un giudicato solo formale, limitato alla questione della competenza in quello specifico processo, ma non estingue l'azione nel merito (cfr. Cass. Civ., sent. n. 28825 del 2025).
7.2. Ciò posto in termini di questioni preliminari, si ritiene che la presente controversia possa essere decisa, facendo applicazione del principio giurisprudenziale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere definita sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309). Di tal guisa, in accoglimento del secondo motivo di gravame sollevato dal si ritiene del tutto errato il Parte_1 percorso motivazionale seguito dal Giudice di primo grado nella parte in cui ha disposto l'annullamento della cartella di pagamento n. 112 2021 00028448 26 000, per mancata indicazione in modo puntuale delle modalità di calcolo degli pag. 11/16 interessi che non consente di verificare il tasso applicato se non attraverso indagini complesse. Invero, in parte qua la considerazione che in sede di ricorso presentato nel giudizio di primo grado ha censurato il CP_3 diverso profilo dell'illegittimità della cartella impugnata per maggiorazioni calcolate ai sensi dell'art. 27 della l. n. 689 del 1981, in spregio al diritto di difesa della parte, stante la carenza dei requisiti di certezza, di liquidità e di esigibilità e, in ogni caso, l'erronea applicazione delle stesse, oltre al mancato inoltro da parte dell'ente impositore della comunicazione di cui al comma 544, dell'art. 1, della l. n. 228 del 2012, si osserva quanto segue. Orbene, la cartella di pagamento oggetto di lite (sub doc. n. 6 del fascicolo di parte appellante), è costituita da 71 pagine e riporta in modo analitico la descrizione dei ruoli, la causa, la data di notifica, l'ente impositore, i costi di notifica, la maggiorazione applicata ai sensi dell'art. 27, della l. n. 689/1981, nonché l'espressa dicitura secondo cui “per ogni giorno di ritardo vanno calcolati gli interessi di mora (calcolati a partire dalla notifica della cartella) e i maggiori oneri di riscossione”. L'esigenza del debitore di poter calcolare gli interessi di mora è soddisfatta dalla previsione dell'art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, secondo cui, in caso di mancato pagamento spontaneo, gli interessi di mora sono calcolati a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento. In tal senso, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4376 del 2017, ha evidenziato che la cartella non è un atto impositivo, ma un atto dell'agente della riscossione ed è predisposto secondo un modello approvato con decreto del Ministero delle finanze ai sensi dell'art. 25, c. 2, del d.P.R. n. 602/1973 (si v. in tal senso, l'atto di costituzione dell'
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nel giudizio di primo grado). Controparte_8
Più recentemente, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Nel caso in cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa (cartella), al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura pag. 12/16 degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo” (cfr. Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 22281/2022). Nella fattispecie concreta, dal “dettaglio del debito” è individuabile la descrizione della tipologia dei contributi richiesti e l'indicazione degli anni di riferimento dei debiti, nonché i costi imputati, quanto agli interessi vi è una postilla con asterisco secondo cui “* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella)” dovendo far riferimento, per la loro determinazione, al saggio di interesse vigente pro tempore. Orbene come evidenziato dalla difesa dell'Avvocatura Civica del i requisiti indicati dalle Sezioni Unite Parte_1 sono perfettamente individuati nella presente causa, essendo noto alla CA sia l'atto contestato (i vari verbali delle infrazioni), sia la base normativa relativa ai calcoli riportati. Quindi, la cartella contiene gli elementi necessari e sufficienti per permettere al debitore di contestarla e difendersi. Quanto agli interessi moratori gli stessi non sono stati calcolati, ma si fa chiaramente riferimento al momento della decorrenza. Sono state, poi, correttamente computate le maggiorazioni previste dall'art. 27 della l. n. 689/1981. A tal riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che:
“La maggiorazione prevista dall'art. 27 legge 689/1981 per il caso di ritardo nel pagamento della somma dovuta, abbia natura di sanzione aggiuntiva, la quale sorge dal momento in cui diviene esigibile la sanzione principale, con la conseguenza che l'iscrizione a ruolo e l'emissione della relativa cartella esattoriale, va fatta per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale, anche l'aumento derivante dalla predetta maggiorazione” (cfr. Cass. Civ, sent. del 01/02/2016, n. 1884). Peraltro, secondo quanto precisato dalla Suprema Corte, l'esclusione della predetta maggiorazione alle sanzioni irrogate per le violazioni al d.lgs. n. 285 del 1992 (cd. Codice della Strada), non può essere desunta dalla lettera dell'art. 206, c. 1, pag. 13/16 del Codice medesimo, secondo il quale “se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'art. 27 della stessa L. 24 novembre 1981, n. 689”, posto che da tale disposizione non sarebbe lecito ritenere che il rinvio all'art. 27 si riferisca esclusivamente alle modalità di riscossione mediante ruoli, non anche agli importi da iscrivere a ruolo, i quali pertanto resterebbero disciplinati esclusivamente dall'art. 203, c. 3 del Codice della Strada. Invero, va privilegiata un'interpretazione sistematica e attenta alla ratio legis e, pertanto, va ritenuto che il rinvio sia fatto alla norma nella sua interezza. Depongono per un tale esito ricostruttivo i seguenti elementi: in primo luogo, va rilevato come il rinvio all'art. 27 l. n. 689/1981 non viene limitato ad uno, o più, dei diversi commi di cui l'art. 27 si compone;
in secondo luogo, va evidenziato che il testo dell'art. 203, c. 3, del Codice della Strada, a tenore del quale “qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento”, se da un lato deroga espressamente all'art. 17 della l. n. 689 del 1981, non altrettanto fa rispetto all'art. 27, c. 6; in terzo luogo, va rilevato come l'art. 27, c. 6, assorbe nella sanzione aggiuntiva gli interessi viceversa previsti dalle altre disposizioni vigenti che regolano l'esecuzione mediante ruolo esattoriale. Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche si ritiene di dover accogliere il motivo di impugnazione proposto dall'appellante in via principale con conseguente riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha disposto l'annullamento della cartella n. 112 2021 0002844826 000. Ad analogo esito decisorio e in virtù del medesimo argomentare giuridico si perviene anche con riferimento alla seconda cartella n. 110 2023 002218753 11 001, tenuto conto dei motivi di gravame dedotti negli appelli ritualmente pag. 14/16 proposti, in via incidentale ed in forma condizionata (si v., sul punto, Cass. Civ., sent. n. 26321 del 2023), dalle Prefetture del Governo (UTG), di Genova e Torino e dalla difesa di
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Giova, infatti, considerare che la proposizione dell'appello incidentale non è sottoposto a particolari formalità, essendo sufficiente che dall'insieme delle conclusioni formulate dall'appellato, nella propria comparsa di costituzione e di risposta, emerga in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della sentenza di secondo grado (cfr. Cass. Civ., sent. n. 7592 del 2021; Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 27199 del 2017). Per tali ragioni, in accoglimento dell'appello proposto in via principale e di quello proposto in via incidentale, riforma la sentenza del Giudice di Pace di Trento n. 169 del 22 Maggio 2024, nella parte in cui annulla le cartelle di pagamento n. 112 2021 00028448 26 000 e n. 110 2023 00218753 11 001, le quali, per l'effetto, si intendono confermate.
8. La presenza di plurimi approdi pretori formatisi nell'ambito della materia oggetto di lite, determina questo Giudice a compensare integralmente tra le parti le spese di lite per il doppio grado di giudizio ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio in grado di appello pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie l'appello principale e quelli incidentali nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, riforma la sentenza di primo grado emessa dal Giudice di Pace di Trento, n. 169 del 2024, nella parte in cui annulla le cartelle di pagamento n. 112 2021 00028448 26 000 e n. 110 2023 00218753 11 001, che, per l'effetto, si intendono confermate;
2) dispone l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell'art. 92, c. 2, c.p.c. Così deciso in Trento, il 21 Dicembre 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli pag. 15/16 pag. 16/16