Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 14/01/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 4177/2022 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato la seguente:
Sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4177/2022
R.Gen.Aff.Cont. vertente
TRA
, già già Parte_1 Parte_2 Parte_2
(C.F./P.I. in persona del procuratore , rappresentata
[...] P.IVA_1 Controparte_1
e difesa dall'avv. Loredana Basile, con la quale elettivamente domicilia in Napoli alla Tr.
Pr. T. de Amicis, 52;
-ATTRICE -
E
(P.IVA E CF ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Sindaco p.t., ope legis dom.to in San Sebastiano al UV (Na) alla Piazza
Raffaele Capasso, 1, 80040;
-CONVENUTO CONTUMACE-
Oggetto: somministrazione.
Conclusioni: come da verbale della odierna udienza di discussione.
Svolgimento del processo
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto in giudizio il Parte_1
di , al fine di far accertare e dichiarare il diritto ad CP_2 Controparte_2 pagina 1 di 6
40 per le n. 51 fatture, costituenti parte della predetta sorte capitale insoluta. In via subordinata, ha richiesto di condannare il al pagamento, in suo favore, delle diverse CP_2
somme – a titolo di sorta capitale, interessi di mora sulla sorte capitale, interessi anatocistici relativi alla sorte capitale, ex art. 6 D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 231/02 in relazione alla sorte capitale;
con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
2. Nonostante la rituale notifica, il non si è costituito, ed Controparte_2 all'udienza del 13 aprile 2023, ne è stata dichiarata la contumacia.
3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 comm. 6 c.p.c., la causa ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Indi, sulle conclusioni orali rassegnate dai procuratori costituiti, viene decisa come da presente sentenza.
Motivi della decisione
Parte attrice ha agito, in qualità di cessionaria del credito, contro il CP_2
UV (debitore ceduto), chiedendo il pagamento di fatture emesse dai
[...]
creditori cedenti per erogazione di somministrazioni di fornitura di energia elettrica e gas
(fatture HERA) e per servizi di telefonia mobile e fissa (fatture TELECOM).
Non si è costituito il convenuto, il quale è stato dichiarato contumace.
Sono stati assegnati i termini di cui all'art 183 co 6 cpc ed è stata sollevata d'ufficio la questione di nullità de rapporto sottostante alla cessione in quanto privo della forma scritta e dei requisiti di cui all'art 191 TUEL.
Con deduzioni rese a verbale in data 17/10/2024 parte attrice ha dedotto in ordine alla questione rilevata in via officiosa.
La domanda non è fondata.
Deve ricordarsi come, in generale, la Pubblica Amministrazione non possa assumere impegni di carattere negoziale o concludere contratti se non in forma scritta. pagina 2 di 6 La regola della forma scritta ad substantiam è, infatti, strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, sia nell'interesse del cittadino, sia nell'interesse della stessa Pubblica Amministrazione, rispondendo all'esigenza di identificare con precisione l'obbligazione assunta nonché il contenuto negoziale dell'atto e, specularmente, di rendere possibile l'espletamento della indispensabile funzione di controllo (anche diffuso), nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. ex art. 97
Cost.
Tale regola non subisce attenuazioni neppure quando la Pubblica Amministrazione si trovi ad operare iure privatorum;
in tali casi, infatti, l'autonomia contrattuale della P.A., sebbene discrezionale, è in ogni caso condizionata al perseguimento delle finalità pubbliche.
Né possono assumere rilievo a tal fine le determinazioni dirigenziali prodotte da parte attorea le quali hanno una valenza di mere dichiarazioni interne inidonee a poter vincolare dal punto di vista contrattuale l'ente pubblico se non susseguite da un apposito contratto in forma scritta. Sul punto, in relazione a un'ipotesi differente ma il cui ragionamento è mutuabile e plasmabile nel caso di specie, “il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, dovendo escludersi che, ai fini della validità del contratto, la sua sussistenza possa ricavarsi dalla delibera dell'organo collegiale dell'ente che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico, in quanto si tratta di un atto di rilevanza interna di natura autorizzatoria” (cfr. C. 11465/2020).
Per quanto attiene i crediti ceduti e facenti capo alla somministrazione di energia elettrica e gas da parte di HERA, parte attrice ha sostenuto che si dovrebbe prescindere dalla stipula di un contratto scritto, alla luce della disciplina derogatoria al summenzionato principio, costituita dal DL 73/2007, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125.
L'assunto è privo di pregio, non potendosi ritenere applicabile tale normativa agli enti pubblici, per quanto di seguito specificato.
1) La legge 125/07 attua una direttiva comunitaria ('articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, il quale recita: “Gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri lo ritengano necessario, le piccole imprese (vale a dire aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro)
pagina 3 di 6 usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, cioè del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili e trasparenti. Per garantire la fornitura del servizio universale, gli Stati membri possono designare un fornitore di ultima istanza”.
I clienti civili sono, ai sensi dell'art 2 n. 10 della direttiva “i clienti che acquistano energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali o professionali”, si può pertanto escludere dalla definizione l'ente pubblico territoriale, che persegue il diverso interesse pubblico e non fa un uso domestico dell'energia; per quanto riguarda invece le piccole imprese la definizione è contenuta nello stesso art 3 par 3 ed è evidente che non può riferirsi agli enti pubblici territoriali.
2) Nella legge 125 del 2007 non vi è alcun riferimento agli enti pubblici territoriali, per cui non si può ritenere che sia norma speciale (riguarda gli Enti Locali) rispetto al 191
TUEL, è anzi il 191 TUEL che è speciale e che, pertanto, deroga al 125/07 (che riguarda più in generale i clienti civili) a prescindere dall'applicazione del criterio temporale.
3) Che la legge 125/2007 non si riferisca agli enti pubblici ed anzi li escluda, si evince anche dalla lettura della direttiva europea.
Infatti va notato in tale atto normativo comunitario il “cliente civile” è strettamente correlato ad un uso domestico, mentre quello “non civile” ad un uso non domestico.
La legge di attuazione 125/07 non ha ripreso la dizione cliente civile e cliente non civile, ma si è espressa nelle equivalenti parole di “cliente domestico” prevedendo, all'art 1 co II, il servizio di salvaguardia solo per i clienti finali domestici e per le piccole imprese
(utilizzando la stessa definizione di piccola impresa fornita dalla direttiva). Per il cliente non domestico (che ai sensi della direttiva diventa il cliente non civile e che, per il diritto interno, sicuramente comprende l'ente pubblico territoriale) non è previsto alcun regime di salvaguardia e, pertanto, nessuna obbligazione che possa trovare il proprio titolo nella legge
125/2007, in deroga all'art 191 TUEL.
Per di più, la stessa ratio della direttiva non può suggerire di accogliere l'interpretazione fornita dal creditore: essa si prefigge lo scopo di “adottare misure concrete per garantire parità di condizioni a livello di generazione e ridurre il rischio di posizioni dominanti nel mercato e di comportamenti predatori, garantendo tariffe di trasmissione e distribuzione non discriminatoria mediante l'accesso alla rete sulla base di tariffe pubblicate prima della loro entrata in vigore”. La normativa è espressamente volta a dare piena attuazione alla libera circolazione delle merci, alla libera fornitura dei servizi e alla libertà di stabilimento,
pagina 4 di 6 assicurate ai cittadini europei dal trattato, che possono essere attuate soltanto in un mercato completamente aperto, che consenta ad ogni consumatore la libera scelta dei fornitori e ad ogni fornitore la libera fornitura ai propri clienti. Orbene, il regime di salvaguardia è una chiara deroga a tale principio di libera scelta, per cui se ne deve accogliere un'interpretazione restrittiva, in rispetto dello scopo della norma, e, di sicuro, non analogica
(ciò che verrebbe ad essere se si estendesse il regime di salvaguardia ad un cliente non domestico, quale l'ente pubblico territoriale).
Per tali motivi si deve ritenere che la direttiva e la legge in parola, nella parte in cui prevedono il regime di salvaguardia, si applicano, per loro espressa previsione, solo ai clienti domestici ed alle piccole imprese non anche ai clienti non domestici (nei quali sicuramente rientrano gli enti pubblici territoriali).
Anche a voler ritenere l'instaurazione del contratto ex lege, di modo che si possa considerare di prescindere dalla pattuizione scritta, va in ogni caso rilevato che la legge individua degli specifici presupposti di fatto per la sua applicazione (mancanza di un fornitore a causa di risoluzione per morosità, mancata scelta di un diverso fornitore, disdetta da quello precedente ecc.), con la funzione di garantire la continuità dell'erogazione per soggetti per i quali non è possibile la carenza di fornitura (nel caso degli enti pubblici evidentemente per lo svolgimento delle relative funzioni).
Per tale ragione, ai fini della prova del titolo negoziale, non è sufficiente la dimostrazione di aver effettuato la fornitura, essendo richiesta prima ancora la prova dei presupposti di fatto in forza dei quali si è instaurato il rapporto.
In tale prospettiva, alcun rilievo rivestono le incombenze di carattere meramente formale gravanti sull'esercente in regime di salvaguardia, quali l'adempimento degli oneri di comunicazione, essendo necessaria la dimostrazione della sussistenza dei presupposti di carattere sostanziale che, come detto, consentono l'instaurazione del rapporto con il fornitore di salvaguardia (Corte di Appello di Catania, sentenza n. 162 2/2021).
Pertanto, colui che richiede il pagamento per forniture erogate in regime di salvaguardia deve dimostrare che il cliente finale era privo di contratto per l'esistenza di una ragione idonea a determinare l'applicazione di detto regime, nonchè il momento a partire dal quale
è avvenuta l'applicazione dello stesso (cfr. Tribunale Bologna sez. II, 19 marzo 2020, n.
531).
pagina 5 di 6 Tali elementi sostanziano la prova del titolo, la quale, in virtù dei principi generali in materia, grava sul creditore.
Nel caso di specie, parte attrice ha inteso provare i requisiti dell'instaurazione del regime di salvaguardia ad un capitolo di prova testimoniale del tutto inammissibile in ragione della sua genericità; ed invero con memoria di secondo temine ha formulato il seguente capitolo di prova “2) Vero che RA OM ha fornito al al UV Controparte_2 energia in regime di salvaguardia nell'anno 2021”, tra l'altro relativo all'esecuzione in sé, non ai presupposti per l'instaurazione del regime di salvaguardia.
Quanto ai crediti ceduti e relativi alle prestazioni da Telecom, che avrebbe fornito servizi di telefonia fissa e mobile va osservato che parte attrice, in merito a tale rapporto, neanche deduce l'esistenza di una norma giuridica volta alla deroga del principio formalistico nei rapporti contrattuali con la PA (regime di salvaguardia), limitandosi a richiamare il funzionamento del mercato elettronico della PA, la quale negozierebbe mediante l'emissione di ordini diretti.
Va in proposito osservato che oltre a non rinvenirsi disposizioni legislative derogatorie del principio formalistico, parte attrice non ha depositato né gli ordinativi asseritamente inviati dal e ricevuti dal cedente Telecom né la stipula, da parte di quest'ultimo del CP_2
contratto quadro con la Consip.
Per tali motivi la domanda va rigettata.
Le spese, stante la contumacia del convenuto, restano a carico di parte attrice.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta la domanda
• Nulla sulle spese.
Così deciso in Nola, il 14/1/2025.
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
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