Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 07/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
n° 440/2022 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro indicata in epigrafe, pendente tra in persona del dott. Emanuele Leopardi, quale l.r.p.t, rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. Massimo Micaletti ed elettivamente domiciliata come da procura in atti presso lo studio legale in Teramo, Vico Del Nardo n. 12;
- ricorrente-
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Superia Silvana Butera ed elettivamente Controparte_1
domiciliato presso il suo studio in Lanciano, via per Fossacesia n.38, come da mandato in atti;
- resistente-
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
Svolgimento del processo
Con ricorso la proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 53/2022 Parte_1
reso dal Tribunale di Lanciano il 21.06.2022, notificato in data 29.06.2022, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, entro quaranta giorni dalla notifica del richiamato provvedimento monitorio, in favore di della complessiva somma di €. 9.182,99, oltre al cumulo di interessi Controparte_1
legali e svalutazione monetaria come per legge, con decorrenza dalla data di maturazione del credito al saldo, nonché delle spese e competenze di procedura per complessivi €. 540,00 per compensi professionali (oltre rimborso spese forfettario in misura del 15%, IVA e CAP come per legge) ed €. 118,50 per esborsi.
- che in data 05.05.2011 stipulava con contratto di agenzia e che il rapporto si Controparte_1
protraeva fino al mese di novembre 2020, quando il lo interrompeva inopinatamente e CP_1 senza dare nessuna comunicazione all'azienda, cessando ogni contatto con la società che si trovava così scoperta sull'area di L'Aquila e perdeva in breve tempo tutta la clientela nella suddetta zona, clientela che ad oggi non è riuscita a recuperare;
-che in data 20.09.2021 l'opposto faceva pervenire, per il tramite del proprio legale, diffida PEC al saldo di tre fatture a suo dire rimaste insolute;
-che alla detta PEC faceva seguito PEC del 24.09.2021 della con cui l'azienda, Parte_1
senza riconoscimento alcuno delle avverse ragioni, si rendeva disponibile a una definizione bonaria della vicenda, ma che la proposta restava senza riscontro alcuno;
-che in data 29.06.2022 riceveva notifica PEC del d.i. n. 53/2022 reso dall'adito Tribunale;
eccepiva la prescrizione parziale del credito, l'indeterminatezza della pretesa e la carenza assoluta di prova del credito e l'inadempimento dell'agente e, nel dettaglio, la violazione degli artt. 2, 3 e 7 del contratto di agenzia del 05.05.2011 e così concludeva:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, per le ragioni di fatto e diritto esposte in narrativa:
1) revocare il decreto ingiuntivo n. 53/2022 reso dal Tribunale di Lanciano, Sezione Lavoro, il
21.6.2022, notificato PEC in data 29.6.2022, non esecutivo;
2) dichiarare che nulla è dovuto da P.I. al Sig. , Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
C.F. ; C.F._1
3) dichiarare risolto per grave inadempimento il rapporto tra il Sig. , C.F. Controparte_1
e P.I. , di cui al contratto di agenzia C.F._1 Parte_1 P.IVA_1
5.5.2011, con effetto dal novembre 2020 o quantomeno con effetto immediato;
4) condannare il Sig. , C.F. alla immediata restituzione ad Controparte_1 C.F._1
P.I. , con interessi e rivalutazione monetaria, Parte_1 P.IVA_1
degli importi indebitamente incassati e trattenuti e spettanti ad in forza degli Parte_1 ordini da questi conclusi, nella misura che risulterà dall'istruttoria;
5) condannare il Sig. , C.F. , all'immediato risarcimento Controparte_1 C.F._1
del danno causato ad P.I. per aver egli allacciato e continuato Parte_1 P.IVA_1 ad allacciare rapporti con clienti in ordine ai quali non ha mai fornito all'azienda estremi per la valutazione di solvibilità e affidabilità, pari a Euro 11.667,61 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
6) condannare il Sig. , C.F. , all'immediato risarcimento Controparte_1 C.F._1 del danno causato ad P.I. per l'indebita ingiustificata Parte_1 P.IVA_1
interruzione del rapporto di agenzia posta in essere dal febbraio 2020, commisurato in Euro
30.000,00 o nella somma maggiore o minore che risulta dall'istruttoria;
7) con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Con memoria si costituiva in giudizio l'opposto così concludendo:
“1. Rigettare l'opposizione formulata dalla con sede in Bellante, in persona del Parte_1
l.r.p.t., P. IVA avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lanciano, Sex. P.IVA_1
Lavoro, n.53/2022 e confermare il predetto Decreto ingiuntivo e/o, comunque, condannare
l'opponente al pagamento, in favore del Sig. di tutte le somme indicate nel Controparte_1
Decreto Ingiuntivo, compresi gli interessi legali ed il maggior danno per svalutazione monetaria fino al soddisfo.
2. Accertare e dichiarare che nulla è dovuto, a nessun titolo, dal Sig. alla Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., P. IVA e, per l'effetto, rigettare le domande Parte_1 P.IVA_1
riconvenzionali formulate dalla stessa;
3. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, escussi i testi da esse addotti, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
A seguito del deposito di note conclusionali e di note di trattazione scritta la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
In punto di fatto occorre premettere che il credito ingiunto con il decreto opposto pari ad € 9.182,99
è relativo a provvigioni maturate dal in virtù dello svolgimento del rapporto di agenzia di CP_1
cui al contratto del 05.05.2011 in atti stipulato con la società mandante.
In particolare:
-dalla fattura n.15 del 10.11.2017 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, riferita alle provvigioni maturate nel periodo gennaio/dicembre 2015, risulta un importo di € 1.985,93;
-dalla fattura n.13 del 30.11.2018 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, riferita alle provvigioni maturate nel periodo gennaio/dicembre 2016, risulta un importo di € 3.411,52;
-dalla fattura n.17 del 27.12.2019 allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, riferita alle provvigioni maturate nel periodo gennaio/dicembre 2017, risulta un importo di € 3.785,54. Con il primo motivo la società opponente ha eccepito l'intervenuta prescrizione parziale del credito in relazione alle provvigioni maturate nell'anno 2015, di cui alla fattura n. 15/2017, in quanto il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla PEC del 17.09.2021 (cfr. allegato 5 al ricorso per decreto ingiuntivo), intervenuta ben oltre il termine di cinque anni, e non risultano atti interruttivi intermedi.
L'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione argomentando nel senso che la fattura in questione, emessa il 10.11.2017, è stata debitamente consegnata alla e che ciò costituisce Parte_1
una formale richiesta di pagamento che interrompe la prescrizione.
Inoltre, ha dedotto l'opposto che il saldo della fattura è stato più volte avanzato prima dello spirare del termine prescrizionale.
Orbene, in punto di diritto, va premesso che il pagamento delle provvigioni è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, comma 1 n. 4, c.c., venendo in esame somme di denaro da pagarsi “periodicamente ad anno o in termini più brevi” (cfr. Corte di Cassazione n.
14498 del 2019).
Deve poi rammentarsi che ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, comma
4, c.c. è irrilevante la mera comunicazione al debitore delle somme risultanti a debito dalla contabilità del creditore, se non accompagnata dall'intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del creditore di far valere il proprio credito, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora.
La Corte di Cassazione, infatti, ha statuito che "La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, in quanto consiste in una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito;
la sua emissione e la trasmissione alla controparte non sono di per sé sufficienti alla costituzione in mora, essendo necessario a questo scopo un elemento ulteriore, costituito da una espressa richiesta di pagamento" (cfr. Cass. 18 luglio 2002, n. 10434; Cass. 6 novembre 2006, n.
23676; 15 gennaio 2009, n. 806). Nella stessa direzione è stato ribadito che l'invio di una fattura commerciale - sebbene, di per sé, insufficiente ai fini ed agli effetti di cui all'art. 1219, comma 1,
c.c. - può risultare idoneo a tale scopo allorché l'emissione del documento di natura fiscale sia intervenuta in relazione all'esecuzione di un contratto che preveda pagamenti ripetuti a scadenze predeterminate e purché lo stesso risulti corredato dall'indicazione di un termine per il pagamento e dall'avviso che, se lo stesso non interverrà prima della scadenza, il debitore dovrà ritenersi costituito in mora (cfr. Cass. 5 aprile 2016, n. 6549). Più di recente, è stato affermato, facendo leva sulla natura di atto giuridico in senso stretto, che l'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante (cfr. Cass. 17 novembre 2020, n. 26189; 18 gennaio 2018, n. 1166; Cass. 31 maggio
2022, n. 24913).
Nonostante nel caso di specie l'opposto abbia fornito riscontro probatorio dell'avvenuta consegna delle fatture in questione (cfr. teste : ““Ritengo che le abbia consegnate in quanto io le Tes_1 ho registrate”; teste : “E' vero, le ha fatte vedere prima a me e poi le ha Testimone_2 consegnate o alla signora NI o alla ragioniera”; teste : “Si è vero”), applicando gli Testimone_3
esposti principi giurisprudenziali, deve ritenersi che la mera consegna della fattura non sia stata idonea a costituire in mora la società mancando la manifestazione dell'intenzione di esercitare il diritto spettante.
Difatti, in difetto della prova scritta, non può ritenersi sufficientemente dimostrata la circostanza che abbia più volte sollecitato il pagamento della fattura n.15/2017, risultando generica ed CP_1
inadeguata la formulazione del relativo capitolo di prova, privo di riferimenti temporali, spaziali e persino soggettivi e non avendo i testi in alcun modo colmato tali lacune con le proprie dichiarazioni (cfr. teste : “A me personalmente qualche volta mi chiedeva di fargli fare il Tes_1
bonifico per le fatture no pagate. Non ricordo il numero delle fatture per le quali mi veniva chiesto il pagamento”; teste : “E' vero”; teste : “Si è vero”). Testimone_2 Testimone_3
Conclusivamente, il primo motivo di opposizione va accolto in quanto fondato con conseguente dichiarazione che il credito di € 1.985,93, di cui alla fattura n.15 del 10.11.2017, riferita alle provvigioni maturate nel periodo gennaio/dicembre 2015, risulta prescritto.
Con il secondo motivo di opposizione la società ha eccepito l'indeterminatezza della pretesa e la carenza assoluta di prova del credito in quanto le fatture costituiscono dichiarazioni della parte e non possono in alcun modo fondare la pretesa in sede monitoria e poiché l'opposto non ha dato prova dell'ammontare degli ordini raccolti e dell'avvenuto regolare pagamento degli stessi, né ha chiarito quale percentuale tra il 5% e il 10% abbia inteso applicare per giungere agli importi richiesti.
Al riguardo, occorre rammentare che in linea di diritto l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione, che si svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori.
In effetti, a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione piena, per cui il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Pertanto, il creditore -al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto- ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id.
7.9.1977 n. 3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id.
9.4.1975 n. 1304; id.
8.5.1976 n. 1629) ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento della stessa deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda – che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione – ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Con la memoria di costituzione l'opposto ha prodotto i rendiconti relativi agli anni 2015, 2016 e
2017 (cfr. allegati 1, 2 e 3 alla memoria), ove sono indicati gli ordini eseguiti dai singoli clienti, il numero della fattura, l'importo, la data e la modalità del pagamento, oltre che la percentuale di provvigione e l'importo della stessa, fornendo in tal modo sufficiente prova dell'esigibilità delle provvigioni maturate ai sensi dell'art. 6 del contratto di agenzia.
Né conduce a conclusioni diverse la produzione ad opera dell'opponente del prospetto degli ordini insoluti relativi a clienti procurati da , di cui al doc. 4 allegato al ricorso in opposizione, CP_1 stante la genericità dello stesso, che non reca alcun riferimento dettagliato all'ordine e alle fatture di riferimento, non consentendo, dunque, di esercitare alcun controllo circa la riferibilità del credito vantato ad ordini insoluti.
L'eccezione dev'essere, dunque, superata. Inoltre, agendo in via riconvenzionale, la società ha chiesto di dichiarare risolto il rapporto di agenzia per grave inadempimento dell'agente, con effetto dal novembre 2020 o quantomeno con effetto immediato.
Al riguardo va premesso che la norma dell'art. 1750 c.c. - che prevede come fattispecie tipica di risoluzione del contratto di agenzia (a tempo indeterminato) il recesso di una delle parti con il rispetto del pattuito preavviso, sostituibile da una corrispondente indennità - non osta all'applicabilità a tale contratto dei principi generali in materia di risoluzione per inadempimento
(art. 1453 c.c. e ss.) né impedisce alle parti la stipulazione della clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.).
Ciò chiarito, a fondamento della domanda di risoluzione del contratto di agenzia del 05.05.2011 per grave ed esclusiva responsabilità dell'opposto, la società ha posto la violazione degli artt. 2, 3 e 7 del medesimo contratto.
Orbene, la società ha lamentato la violazione da parte dell'agente dell'art. 2 del contratto, a norma del quale: “L'agente non è autorizzato all'incasso dei clienti, né a rappresentare legalmente il mandante”, poiché egli con bonifico del 21.01.2022 riversava ad l'importo di €. Parte_1
1.457,00 con causale riferita alla fornitura , cliente e relativo al portafoglio di Parte_2
, scoperto per diverse somme nei confronti dell'azienda la quale, però, non sapeva e non CP_1
aveva mai saputo che, in realtà, tali importi fossero stati incassati dal . CP_1
Posto che la posizione di conta cinque fatture del 2016, dell'importo Parte_2 complessivo di €. 2.946,87, che deve riscuotere la società, in via Parte_1
riconvenzionale, ha agito per la restituzione di eventuali ulteriori importi indebitamente incassati e trattenuti dal in forza degli ordini da questi conclusi, nella misura che risulterà CP_1 dall'istruttoria.
Ebbene, da un lato, l'espletata istruttoria ha dimostrato che nel periodo temporale in cui era amministratrice (ossia sino al luglio 2020) fu dalla stessa impartita al la Testimone_3 CP_1 direttiva di procedere all'incasso dei pagamenti delle fatture emesse dalla Parte_1 accettando qualsiasi tipo di pagamento, anche in contanti (cfr. teste “E' vero, sono Testimone_3 stata io ad impartire le direttive”; teste : “Si è vero”). Testimone_2
D'altra parte, la deduzione della società opponente che avrebbe riscosso e trattenuto CP_1
indebitamente ulteriori importi in forza degli ordini conclusi è rimasta sul piano delle asserzioni indimostrate.
La domanda spiegata in via riconvenzionale di condanna alla restituzione di somme indebitamente trattenute dev'essere, dunque, rigettata stante la sua genericità e la carenza dal punto di vista probatorio. In secondo luogo, la società ha lamentato la violazione dell'art. 3 del contratto di agenzia del
05.05.2011, a norma del quale: “L'agente dovrà inoltre fornire al mandante, con nota separata, le informazioni essenziali per la valutazione della serietà e solvibilità del cliente”, deducendo che tale condotta gravemente negligente ha esitato uno scoperto di €. 11.667,61 (per come risultante dal prospetto allegato al doc. 4 al ricorso), di cui ha chiesto il risarcimento.
Al riguardo, l'istruttoria svolta ha dimostrato che nel periodo in cui era amministratrice Testimone_3
(ossia sino al luglio 2020) l'agente ha informato per le necessarie valutazioni in Parte_1 termini di affidabilità della clientela (cfr. teste : “E' vero, ne sono a conoscenza Testimone_2 diretta nella mia veste di socio” e teste : “Sono stata socio e legale rappresentante Testimone_3
dell'opponente fino al 14/15 luglio 2020. Si a volte si, quando riscontravamo delle incongruenze chiedevamo”).
Nulla ha saputo riferire al riguardo il teste . Testimone_4
Contraddittoria è invece risultata la deposizione della teste , la quale rispondendo alla Tes_1 circostanza di cui al ricorso ha così riferito: “Io personalmente non ho sentito quanto in circostanza”, mentre rispondendo alla medesima circostanza articolata nella memoria di costituzione ha così riferito: “Preciso che ne ho sentito parlare una o due volte durante il mio lavoro part-time che si svolgeva nello stesso ufficio della legale rappresentante dell'opponente
[...]
”. Tes_3
E' rimasta, dunque, isolata la deposizione resa da , all'epoca della testimonianza Testimone_5
alle dipendenze della società opponente, la quale ha negato che nel periodo attinente alle fatture poste alla base del decreto ingiuntivo opposto informasse la per le CP_1 Parte_1
necessarie valutazioni in termini di affidabilità della clientela, senza offrire alcun elemento al fine di comprendere come la stessa sia entrata a conoscenza della circostanza.
Indimostrato, dunque, risulta l'inadempimento di in termini di violazione dell'art. 3 del CP_1
contratto di agenzia, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria spiegata.
Infine, la società opponente ha lamentato la violazione da parte dell'agente dell'art. 7, comma 2, del contratto di agenzia, a norma del quale ogni parte potrà recedere dal rapporto “con un termine di preavviso di 60 giorni, o nei termini più lunghi eventualmente previsti dalla legge” per aver egli, nel novembre 2020, interrotto il rapporto di lavoro, senza dare alcuna comunicazione alla
[...]
cessando ogni contatto e lasciando così scoperta tutta la zona dell'aquilano a lui Parte_1
affidata per la raccolta degli ordini.
L'opposto ha dedotto che, prossimo al pensionamento, ha comunicato ufficialmente in data
20.07.2020 a il recesso dal contratto di agenzia e che avrebbe proseguito ancora solo Testimone_3
per i primi mesi autunnali la sua collaborazione, dando così un congruo preavviso di oltre 90 giorni e che la circostanza era nota a tutti tanto che, insieme al socio , chiedeva Testimone_2 ripetutamente l'affiancamento di qualcuno che potesse sostituirlo nel momento del pensionamento. Tes_ Nonostante i testi e abbiano confermato che l'agente effettivamente comunicò Tes_2 CP_1
che a novembre 2020 sarebbe andato via e che la circostanza era nota a tutti è pacifica la carenza di una formale comunicazione scritta di recesso all'opponente, che acquista particolare rilievo avuto riguardo all'avvenuto mutamento della compagine sociale e della legale rappresentanza della società dopo il luglio 2020.
In mancanza di atti scritti formalmente indirizzati alla società, non vi è prova alcuna che del recesso fu informato il nuovo legale rappresentante.
Ciononostante non è stata fornita nel presente procedimento prova adeguata della perdita di fatturato da parte della per effetto dell'interruzione del rapporto di agenzia Parte_1
senza preavviso. Invero, tale circostanza, che poteva essere agevolmente provata documentalmente dalla società, risulta genericamente confermata dai testi addotti.
Conseguentemente dev'essere rigettata la richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla società.
Pertanto, non avendo trovato dimostrazione la dedotta responsabilità dell'opposto per aver omesso di informare l'azienda sulle condizioni di affidabilità delle imprese dalle quali l'agente raccoglieva ordini e per l'aver incassato e trattenuto somme senza darne alcuna notizia all'azienda e tantomeno esserne autorizzato, non può trovare accoglimento neanche la domanda spiegata in via riconvenzionale di risoluzione del rapporto di agenzia per grave inadempimento.
Conclusivamente, in parziale accoglimento dell'opposizione il decreto ingiuntivo n. 53/2022 reso dal Tribunale di Lanciano il 21.06.2022 andrà revocato e la società andrà condannata al pagamento in favore di del minor importo di €. 7.197,06, oltre al cumulo di interessi e rivalutazione CP_1
monetaria come per legge.
Le spese della fase monitoria e quelle della presente fase del procedimento, liquidate come in dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al D.M. 147/2022 relativi allo scaglione quarto
(valore indeterminato), possono essere compensate nella misura del 10% avuto riguardo all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione parziale e per la restante parte seguono la soccombenza della società opponente.
P.Q.M.
Il Giudice, dott.ssa Cristina Di Stefano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi nel procedimento in epigrafe, ogni altra istanza disattesa, così decide:
-revoca il decreto ingiuntivo n. 53/2022 reso dal Tribunale di Lanciano il 21.06.2022;
-condanna la società opponente al pagamento in favore di del minor importo di €. 7.197,06, CP_1
oltre al cumulo di interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-rigetta la domanda riconvenzionale;
-compensa le spese del giudizio nella misura del 10%;
-condanna la società opponente alla rifusione in favore di della restante parte delle spese CP_1 del giudizio, già liquidata in €. 4.651,65, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza esecutiva per legge.
Così deciso il 07.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Di Stefano