TRIB
Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 31/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
R.G. 1225/2018
il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del dott. Giulio Bovicelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CECIARINI MASSIMO
appellante
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
POGGIOLI ANNA
appellato
(C.F. ) assistita e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Fabiana Di Vincenzo
appellato
CONCLUSIONI
Per : “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, in riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza condannare e al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
misura del 50% ciascuno del complessivo importo di E 2.113,65 oltre interessi e rivalutazione dalla messa in mora al saldo a favore del Geom a titolo di Parte_1
compenso per attività professionali di cui è causa ed alla rifusione delle spese di ambedue
i gradi di giudizio”;
per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra contraria Controparte_1
istanza ed eccezione, rigettare l'appello proposto dall'attore in quanto infondato in fatto,
in diritto e comunque non provato, essendosi il credito dedotto dall'attore prescritto ex
art. 2956 c.c. e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n.
655/2017 ed ogni suo effetto di Legge. Con vittoria di spese e compensi di causa di
entrambi i gradi di giudizio";
per “Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, ogni contraria Controparte_2
eccezione, deduzione, ragione, domanda e pretesa avversaria disattesa e reietta,
preliminarmente ritenere l'appello proposto dal Geom. privo dei requisiti di Parte_1
cui all'art. 342 c.p.c. per i motivi tutti di cui al presente atto, e conseguentemente
dichiararlo inammissibile ed improcedibile. Laddove il Giudice dovesse diversamente
opinare, voglia
nel merito
In tesi: confermare la sentenza n. 655 /2017ed ogni suo effetto di legge e
conseguentemente respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e
non provata, per essersi il credito dedotto, prescritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2956 c.c. per i motivi tutti dedotti nel presente atto
in subordine: previa dichiarazione di inammissibilità delle prova testimoniale dedotta
dall'attore e contestata dalla convenuta, ma ammessa dal Giudice di Primo grado,
respingere la domanda dell'attore odierno appellante perché infondata in fatto ed in
diritto e non provata per i motivi tutti dedotti nel presente atto
Con vittoria di spese, competenza, rimborso forfettario, CNA ed IVA come per legge di
entrambi i gradi del giudizio”;
pag. 2/9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 655 del 2.11.2017 il Giudice di Pace di Grosseto ha rigettato la domanda attorea, dispiegata in primo grado dall'odierno appellante, volta ad ottenere dai convenuti, succeduti mortis causa a il pagamento di un CP_3
credito professionale vantato dall'attore nei confronti di quest'ultimo.
Questa la motivazione della sentenza fatta oggetto di gravame:
pag. 3/9 Avverso tale sentenza ha dispiegato l'appello che oggi ci occupa, Parte_1
affidandosi ad un unico motivo di impugnazione rubricato “erronea percezione
del fatto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, violazione degli artt. 2943,
2944, 2956, 2959 c.c. e 115 e 116 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante contesta e deduce:
- l'erroneità dell'iter argomentativo seguito dal giudice di prime cure perché contrario all'assunto secondo il quale “l'obbligazione di pagamento è
unica, anche se poi si divide nei confronti degli eredi e quindi non può dirsi che
per la parte relativa a uno di questi (…) si è prescritta (ciò che presuppone la sua
esistenza) e per il secondo erede (…) che non è stato provato nell'an e nel
quantum, che l'obbligazione esista” (vds. pag. 4 dell'atto di appello);
- che “eccependo entrambi la prescrizione presuntiva ex art 2943 c.c. come loro
unica difesa in giudizio […] e non contestano né CP_1 Controparte_2
nell'an né nel quantum della pretesa creditoria di […], il cui Parte_1
credito, pertanto si ha per ammesso e non contestato in base al principio di non
contestazione posto dall'art. 115 c.p.c.” (vds. pag. 4 dell'atto di appello);
- che, su questa scorta, “il Giudice di Pace doveva limitarsi a stabilire se i tre
anni della prescrizione presuntiva […] erano decorsi oppure, anche per l'effetto
di interruzione o riconoscimento, ancora no” (vds. pag. 4 dell'atto di appello);
- che “anche per il si configura la interruzione della prescrizione Controparte_1
tale da impedire la estinzione del debito per prescrizione e da giustificare, anche
per lui la condanna al pagamento” (vds. pag. 5 dell'atto di appello), e ciò in ragione della piena attendibilità della teste escussa in primo grado,
erroneamente non affermata dal giudice di prime cure.
pag. 4/9 Entrambi gli appellati si sono costituiti in giudizio, opponendosi al gravame e sostenendone l'inammissibilità ed infondatezza.
*** ***
In via assorbente rispetto a ogni diversa questione deve confermarsi la valutazione del primo giudice in merito all'assenza di prova, sia dell' an che del quantum, del credito vantato da . Parte_1
L'appello pertanto non può che essere respinto.
Non può condividersi, infatti, l'assunto - sostenuto dall'appellante -.
secondo il quale il credito che ci occupa dovrebbe ritenersi provato, in quanto “ammesso e non contestato in base al principio di non contestazione posto
dall'art. 115 c.p.c.” poiché i convenuti hanno esaurito le loro difese in primo grado con la sola eccezione di prescrizione presuntiva e senza espressa contestazione della pretesa creditoria.
Come più volte (condivisibilmente) chiarito dalla Corte di Cassazione,
infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante “l'eccezione di
prescrizione [presuntiva] non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il
disposto dell'art. 2959 cod. civ. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto
comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato
l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito
(Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015 (Rv. 635826; Sez. 2, Sentenza n. 26219
del 15/12/2009 Rv. 610971; Cass. 634/2000)” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 15303 del 2019).
Peraltro, nelle difese dispiegate dai convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta in primo grado, si allega espressamente che:
- “i figli del defunto odierni convenuti non hanno rinvenuto nella CP_3
documentazione alcuna prova scritta dell'incarico professionale che questi
pag. 5/9 avrebbe affidato all'attore, né tanto meno alcun successivo sollecito di pagamento
per il preteso compenso, né per l'importo citato in citazione né per un diverso
importo” (vds. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado di ”; Controparte_2
- “tra la documentazione rinvenuta dagli eredi non è emerso alcunchè che
testimoni in favore delle asserzioni di controparte, nessun incarico firmato dal
e nessuna richiesta di pagamento inviata allo stesso prima della sua CP_3
morte” (vds. pagg. 3 e 4 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado di . Controparte_1
Pur a fronte di ciò, l'attore (né nell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 320
c.p.c.), ha (contrariamente) dedotto che i convenuti avessero avuto una qualche cognizione diretta dell'incarico asseritamente conferito da CP_3
all'appellante, del suo espletamento e delle concrete attività svolte.
Su questa scorta occorre allora
1) ricordare che:
- “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Cfr. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019);
- “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione” (cfr. Corte di Cassazione
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9505 del 09/04/2024)
2) evidenziare che pag. 6/9 - nella bozza di accordo depositato come documento n. 1 dall'attore nel primo grado di questo giudizio non è riscontrabile alcun elemento che confermi (1) il conferimento di un incarico professionale all' da Pt_1 parte di (2) la pattuizione di un compenso pari a quello CP_3 richiesto in questa sede, (3) le attività effettivamente svolte dal professionista;
- non sono state articolati (ulteriori) mezzi di prova, volti a confermare tali fatti costitutivi;
3) concludere, infine, che all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, non possono ritenersi provati né l'avvenuto conferimento dell'incarico, né
l'effettivo espletamento dello stesso, né, ancora, l'entità delle prestazioni asseritamente svolte.
Seppure - in ragione del principio del tantum devolutum quantum appellatum,
quanto precede basti al rigetto dell'appello - preme a questo giudice ulteriormente evidenziare che:
- “nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione
tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve
ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora
allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione
del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è,
tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento
dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa
disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice
invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre
nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti
costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile
dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali
attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo
pag. 7/9 giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (cfr.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 20840 del 06/09/2017);
- che, dunque, l'allegazione di una ricognizione di debito da parte di svolta dall'attore soltanto con la memoria ex art. 320 Controparte_1
c.p.c. (ed invero contenuta soltanto tra le istanze istruttorie e non anche nell'ordito assertivo di tale atto) - in quanto relativa ad un fatto costitutivo della pretesa ex art. 1988 c.c. - risulta irrimediabilmente tardiva e, pertanto, inammissibile;
- che, ad ogni modo, per la sua genericità, il capitolo di prova articolato a conferma di tale fatto (“vero che successivamente a tale data, ed in sua
presenza, ha più volte promesso al Geom. che avrebbe Controparte_1 Pt_1
onorato l'impegno di effettuare il pagamento della notula che le si mostra”)
risulta incapace di offrire compiuta prova della asserita ricognizione di debito;
- che, infatti, (anche a prescindere dalla mancata specificazione, nel capitolo, di più puntuali circostanze di luogo e di tempo) l'omessa,
puntuale indicazione del documento oggetto di esibizione al teste
(individuato, semplicemente, nella “notula che le si mostra”, senza alcun ulteriore e specifico riferimento ai documenti versati in atti) ne avrebbe dovuto determinare l'inammissibilità e, comunque, ne esclude qualsiasi rilevanza probatoria.
Quanto sopra, come detto, determina il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo - tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta - in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55 del 2014 e riduzione massima per l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
pag. 8/9 In ragione del rigetto integrale del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
osì provvede:
[...]
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 852,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 852,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Grosseto, 31/03/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso Civile
R.G. 1225/2018
il Tribunale Ordinario di Grosseto, in persona del dott. Giulio Bovicelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
CECIARINI MASSIMO
appellante
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
POGGIOLI ANNA
appellato
(C.F. ) assistita e difesa dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Fabiana Di Vincenzo
appellato
CONCLUSIONI
Per : “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, in riforma Parte_1
dell'impugnata sentenza condannare e al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
misura del 50% ciascuno del complessivo importo di E 2.113,65 oltre interessi e rivalutazione dalla messa in mora al saldo a favore del Geom a titolo di Parte_1
compenso per attività professionali di cui è causa ed alla rifusione delle spese di ambedue
i gradi di giudizio”;
per : “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra contraria Controparte_1
istanza ed eccezione, rigettare l'appello proposto dall'attore in quanto infondato in fatto,
in diritto e comunque non provato, essendosi il credito dedotto dall'attore prescritto ex
art. 2956 c.c. e per l'effetto confermare la sentenza del Giudice di Pace di Grosseto n.
655/2017 ed ogni suo effetto di Legge. Con vittoria di spese e compensi di causa di
entrambi i gradi di giudizio";
per “Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, ogni contraria Controparte_2
eccezione, deduzione, ragione, domanda e pretesa avversaria disattesa e reietta,
preliminarmente ritenere l'appello proposto dal Geom. privo dei requisiti di Parte_1
cui all'art. 342 c.p.c. per i motivi tutti di cui al presente atto, e conseguentemente
dichiararlo inammissibile ed improcedibile. Laddove il Giudice dovesse diversamente
opinare, voglia
nel merito
In tesi: confermare la sentenza n. 655 /2017ed ogni suo effetto di legge e
conseguentemente respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e
non provata, per essersi il credito dedotto, prescritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2956 c.c. per i motivi tutti dedotti nel presente atto
in subordine: previa dichiarazione di inammissibilità delle prova testimoniale dedotta
dall'attore e contestata dalla convenuta, ma ammessa dal Giudice di Primo grado,
respingere la domanda dell'attore odierno appellante perché infondata in fatto ed in
diritto e non provata per i motivi tutti dedotti nel presente atto
Con vittoria di spese, competenza, rimborso forfettario, CNA ed IVA come per legge di
entrambi i gradi del giudizio”;
pag. 2/9 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 655 del 2.11.2017 il Giudice di Pace di Grosseto ha rigettato la domanda attorea, dispiegata in primo grado dall'odierno appellante, volta ad ottenere dai convenuti, succeduti mortis causa a il pagamento di un CP_3
credito professionale vantato dall'attore nei confronti di quest'ultimo.
Questa la motivazione della sentenza fatta oggetto di gravame:
pag. 3/9 Avverso tale sentenza ha dispiegato l'appello che oggi ci occupa, Parte_1
affidandosi ad un unico motivo di impugnazione rubricato “erronea percezione
del fatto, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, violazione degli artt. 2943,
2944, 2956, 2959 c.c. e 115 e 116 c.p.c.”.
Con tale motivo l'appellante contesta e deduce:
- l'erroneità dell'iter argomentativo seguito dal giudice di prime cure perché contrario all'assunto secondo il quale “l'obbligazione di pagamento è
unica, anche se poi si divide nei confronti degli eredi e quindi non può dirsi che
per la parte relativa a uno di questi (…) si è prescritta (ciò che presuppone la sua
esistenza) e per il secondo erede (…) che non è stato provato nell'an e nel
quantum, che l'obbligazione esista” (vds. pag. 4 dell'atto di appello);
- che “eccependo entrambi la prescrizione presuntiva ex art 2943 c.c. come loro
unica difesa in giudizio […] e non contestano né CP_1 Controparte_2
nell'an né nel quantum della pretesa creditoria di […], il cui Parte_1
credito, pertanto si ha per ammesso e non contestato in base al principio di non
contestazione posto dall'art. 115 c.p.c.” (vds. pag. 4 dell'atto di appello);
- che, su questa scorta, “il Giudice di Pace doveva limitarsi a stabilire se i tre
anni della prescrizione presuntiva […] erano decorsi oppure, anche per l'effetto
di interruzione o riconoscimento, ancora no” (vds. pag. 4 dell'atto di appello);
- che “anche per il si configura la interruzione della prescrizione Controparte_1
tale da impedire la estinzione del debito per prescrizione e da giustificare, anche
per lui la condanna al pagamento” (vds. pag. 5 dell'atto di appello), e ciò in ragione della piena attendibilità della teste escussa in primo grado,
erroneamente non affermata dal giudice di prime cure.
pag. 4/9 Entrambi gli appellati si sono costituiti in giudizio, opponendosi al gravame e sostenendone l'inammissibilità ed infondatezza.
*** ***
In via assorbente rispetto a ogni diversa questione deve confermarsi la valutazione del primo giudice in merito all'assenza di prova, sia dell' an che del quantum, del credito vantato da . Parte_1
L'appello pertanto non può che essere respinto.
Non può condividersi, infatti, l'assunto - sostenuto dall'appellante -.
secondo il quale il credito che ci occupa dovrebbe ritenersi provato, in quanto “ammesso e non contestato in base al principio di non contestazione posto
dall'art. 115 c.p.c.” poiché i convenuti hanno esaurito le loro difese in primo grado con la sola eccezione di prescrizione presuntiva e senza espressa contestazione della pretesa creditoria.
Come più volte (condivisibilmente) chiarito dalla Corte di Cassazione,
infatti, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante “l'eccezione di
prescrizione [presuntiva] non equivale al riconoscimento del debito, in quanto il
disposto dell'art. 2959 cod. civ. deve intendersi nel senso che l'ammissione del fatto
comporta il rigetto dell'eccezione, ma non, al contrario, che l'aver sollevato
l'eccezione di prescrizione determini l'ammissione del fatto costitutivo del debito
(Sez. 2, Sentenza n. 13401 del 30/06/2015 (Rv. 635826; Sez. 2, Sentenza n. 26219
del 15/12/2009 Rv. 610971; Cass. 634/2000)” (cfr. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 15303 del 2019).
Peraltro, nelle difese dispiegate dai convenuti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta in primo grado, si allega espressamente che:
- “i figli del defunto odierni convenuti non hanno rinvenuto nella CP_3
documentazione alcuna prova scritta dell'incarico professionale che questi
pag. 5/9 avrebbe affidato all'attore, né tanto meno alcun successivo sollecito di pagamento
per il preteso compenso, né per l'importo citato in citazione né per un diverso
importo” (vds. pag. 3 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado di ”; Controparte_2
- “tra la documentazione rinvenuta dagli eredi non è emerso alcunchè che
testimoni in favore delle asserzioni di controparte, nessun incarico firmato dal
e nessuna richiesta di pagamento inviata allo stesso prima della sua CP_3
morte” (vds. pagg. 3 e 4 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado di . Controparte_1
Pur a fronte di ciò, l'attore (né nell'atto di citazione, né nella memoria ex art. 320
c.p.c.), ha (contrariamente) dedotto che i convenuti avessero avuto una qualche cognizione diretta dell'incarico asseritamente conferito da CP_3
all'appellante, del suo espletamento e delle concrete attività svolte.
Su questa scorta occorre allora
1) ricordare che:
- “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte” (Cfr. Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 21522 del 20/08/2019);
- “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta a chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questione” (cfr. Corte di Cassazione
Sez. 3 - , Ordinanza n. 9505 del 09/04/2024)
2) evidenziare che pag. 6/9 - nella bozza di accordo depositato come documento n. 1 dall'attore nel primo grado di questo giudizio non è riscontrabile alcun elemento che confermi (1) il conferimento di un incarico professionale all' da Pt_1 parte di (2) la pattuizione di un compenso pari a quello CP_3 richiesto in questa sede, (3) le attività effettivamente svolte dal professionista;
- non sono state articolati (ulteriori) mezzi di prova, volti a confermare tali fatti costitutivi;
3) concludere, infine, che all'esito dell'istruttoria espletata in primo grado, non possono ritenersi provati né l'avvenuto conferimento dell'incarico, né
l'effettivo espletamento dello stesso, né, ancora, l'entità delle prestazioni asseritamente svolte.
Seppure - in ragione del principio del tantum devolutum quantum appellatum,
quanto precede basti al rigetto dell'appello - preme a questo giudice ulteriormente evidenziare che:
- “nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione
tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve
ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora
allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione
del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è,
tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento
dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa
disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice
invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre
nuove domande o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti
costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile
dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali
attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo
pag. 7/9 giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (cfr.
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 20840 del 06/09/2017);
- che, dunque, l'allegazione di una ricognizione di debito da parte di svolta dall'attore soltanto con la memoria ex art. 320 Controparte_1
c.p.c. (ed invero contenuta soltanto tra le istanze istruttorie e non anche nell'ordito assertivo di tale atto) - in quanto relativa ad un fatto costitutivo della pretesa ex art. 1988 c.c. - risulta irrimediabilmente tardiva e, pertanto, inammissibile;
- che, ad ogni modo, per la sua genericità, il capitolo di prova articolato a conferma di tale fatto (“vero che successivamente a tale data, ed in sua
presenza, ha più volte promesso al Geom. che avrebbe Controparte_1 Pt_1
onorato l'impegno di effettuare il pagamento della notula che le si mostra”)
risulta incapace di offrire compiuta prova della asserita ricognizione di debito;
- che, infatti, (anche a prescindere dalla mancata specificazione, nel capitolo, di più puntuali circostanze di luogo e di tempo) l'omessa,
puntuale indicazione del documento oggetto di esibizione al teste
(individuato, semplicemente, nella “notula che le si mostra”, senza alcun ulteriore e specifico riferimento ai documenti versati in atti) ne avrebbe dovuto determinare l'inammissibilità e, comunque, ne esclude qualsiasi rilevanza probatoria.
Quanto sopra, come detto, determina il rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo - tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente svolta - in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55 del 2014 e riduzione massima per l'esiguità e non complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
pag. 8/9 In ragione del rigetto integrale del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 CP_2
osì provvede:
[...]
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore di Controparte_1
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 852,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- condanna la parte appellante al pagamento, in favore di Controparte_2
delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 852,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Grosseto, 31/03/2025.
Il giudice dott. Giulio Bovicelli
pag. 9/9