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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 26/03/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 26/03/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 307 /2019 R.G. promossa
DA nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, ivi residente in [...] domiciliata in Via Vittorio Emanuele III n. 26, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Occhiuto e Mike Bonomo per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in VIALE ITALIA, 171, ME , presso lo studio dell'avv. CARUSO
PIERPAOLO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E
C.F. residente in [...]Controparte_2 C.F._3
Via Lenzi n. 18 avente per OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sono comparsi: l'avv. Bonomo per l'attrice il quale precisa le conclusioni, riportandosi agli atti di causa e chiedendo la condanna alle spese, in virtù della soccombenza virtuale e la condanna ex art. 96 cpc.
L'avv. Annalisa Giaimo, in sostituzione dell'avv. Caruso per il convenuto, la quale fa presente che è stato depositato l'atto di donazione dell'immobile per cui è stata chiesta la revocatoria e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
1 IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_2 premesso di essere creditrice di della somma precettata di € Controparte_1
9.104,94 (oltre competenze del precetto) dovuti a titolo di mantenimento per sé
e per il figlio minore, giusto provvedimento presidenziale reso nel giudizio di separazione legale giudiziale pendente tra i medesimi signori e Pt_1
che il aveva venduto alla sorella, , l'unico CP_1 CP_1 Controparte_2 immobile di cui era proprietario, sito nel Comune di San Piero Patti, Via
Castello, in catasto al foglio 19 particella 97, per un importo inferiore a quello di acquisto (€ 6.000,00 rispetto ad € 10.000,00), pregiudicando così i suoi diritti di creditrice;
tanto premesso ha chiesto la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita in Notar del 15.1.2018 Per_1
(Rep. 26.877 Racc. 12.224).
Si è costituito chiedendo il rigetto delle domande attoree Controparte_1
e la vittoria di spese e competenze professionali.
Non si è costituita , sicché ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
Nelle more del giudizio ha donato al fratello il bene oggetto Controparte_2 del contratto per cui è stata chiesta la revoca.
In data 25.3.2025, infatti, il convenuto ha depositato l'atto di donazioni in notar del 12.6.2024. Per_2
Alla luce di ciò, essendo il bene rientrato nella disponibilità giuridica e materiale del convenuto, sono venute meno le ragioni della chiesta revocatoria, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.
La fondatezza della domanda o meno della domanda, tuttavia, deve essere valutata ai fini della soccombenza virtuale.
2 Ebbene, la domanda dell'attrice era fondata e meritava accoglimento.
L'actio pauliana (o azione revocatoria) disciplinata nel codice civile dagli artt.
2901 e segg., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti: a) uno di natura oggettiva, il cosiddetto eventus damni, (vale a dire l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., dal patrimonio del debitore;
essa sussiste sia nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita, in tutto o in parte, di detta garanzia, riducendo la consistenza del patrimonio del debitore in misura tale da rendere la parte residua insufficiente a coprire l'ammontare dei debiti, sia nel caso in cui l'atto abbia cagionato maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito, come nell'ipotesi che vengano sostituiti beni facilmente aggredibili mediante l'azione esecutiva dei creditori con altri, come il denaro, che invece possono essere facilmente sottratti o, comunque, sono difficilmente aggredibili in via esecutiva); b) due di natura soggettiva, ossia la scientia damni del debitore, vale a dire la sua consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la consapevolezza che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e, con riferimento agli atti a titolo oneroso, il consilium o partecipatio fraudis da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori (o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, nella circostanza che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione).
Nella fattispecie in esame è stato impugnato l'atto di compravendita rogato in Notar in data 15.1.2018 con il quale il -dopo la notifica Per_1 CP_1 dell'atto di precetto da parte della avvenuta il 22.12.2017- ha trasferito Pt_1
3 alla sorella “la costituita da un ingresso ed una camera al piano terra e Pt_3 da una camera, cucina e bagno al piano primo e confinante con via Castello, con fabbricato eredi di e con stradella privata. Nel Catasto Fabbricati del Per_3
Comune di San Piero Patti al foglio 19, particella:97, via castello n. 52, piano
T-1, categoria A/4, classe 3, vani 3,5, rendita Euro 151,84…..Il prezzo della presente vendita è stato, di comune accordo tra le parti, convenuto, a corpo, nella complessiva somma di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) prezzo che la parte venditrice dichiara di ricevere dalla parte acquirente, con le modalità appresso specificate e ne rilascia quietanza” (ovvero a mezzo due assegni postali di euro 3.000,00);.
È indubbio che detto immobile costituiva l'unico bene del debitore aggredibile da parte dell'odierna attrice, come risulta dalla produzione documentale agli atti, essendo risultata, peraltro, infruttuosa l'avviata procedura di pignoramento presso terzi.
È altresì indubbio che la compravendita abbia determinato una modifica quali-quantitativa del patrimonio del debitore sia perché in cambio dell'immobile ha ottenuto denaro – bene mobile facilmente dispersibile – sia perché il prezzo di vendita è stato inferiore a quello di acquisto da parte dello stesso convenuto.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi nel caso in esame di ipotesi di compravendita successiva all'insorgere del debito, occorre oltre alla consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie
("scientia damni"), anche la consapevolezza del terzo acquirente.
La prova può essere fornita anche tramite presunzioni.
Ora, nel caso di specie, posto che il debitore non poteva non sapere di essersi del tutto spogliato del proprio patrimonio immobiliare e di non potere onorare il debito verso la stante anche l'infruttuosità del pignoramento Pt_1 presso terzi, è inverosimile che la sorella del convenuto non sapesse della situazione debitoria dello stesso nei confronti della moglie e del figlio.
Dal che discende che la compravendita in oggetto, essendo successiva all'atto di precetto notificato, sarebbe stata revocata.
4 Parte convenuta dal canto suo, non ha fornito prova di Controparte_1 poter ottemperare e/o di aver ottemperato al pagamento del debito in parola con altri beni (anche mobili o denaro) presenti nel proprio patrimonio.
Va, infatti, sottolineato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ15487/2002), prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita.
Per quanto precede, va dichiarata cessata la materia del contendere ma il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, liquidate secondo il D.M. 147/2022 in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Non sussistono invece i presupposti per la chiesta condanna ex art. 96 cpc
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.. Vale osservare al riguardo che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (v. Cass., sez. lav.. 11 dicembre 2012, n. 22659; Cass. n. 3388/2007;
Cass. n. 21393/2005; Cass. n.13355/2004; Cass. n.6637/1992).
Ne consegue che la domanda dell'attore, in mancanza di alcuna attività processuale diretta a dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno connesso al doloso e/o gravemente colposo comportamento processuale della parte avversa, è da ritenersi non provata e, pertanto, va rigettata.
5 Ciò non di meno, ritiene questo giudice che sussistono i presupposti per disporre la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc (aggiunto dalla legge
18 giugno 2009, n. 69), sia per la palese infondatezza dei motivi di contestazione addotti nella comparsa di costituzione sia perché si è atteso oltre sei mesi per la produzione dell'atto di donazione in forza dle quale deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Condanna che si ritiene equitativamente di dover determinare nel pagamento di una somma pari a quanto determinato a titolo di spettanza della controparte per compensi professionali.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 307/2019 R.G. così provvede: dichiara la contumacia della convenuta;
Controparte_2 dichiara cessata la materia del contendere;
condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attrice di € 3.397,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna altresì i convenuti al pagamento in favore dell'attrice di €
3.3977,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.
Il Giudice
Dr.ssa Rosalia Russo Femminella
6
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 26/03/2025 all'udienza tenuta dalla dott.ssa Rosalia Russo
Femminella, in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa iscritta al N. 307 /2019 R.G. promossa
DA nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, ivi residente in [...] domiciliata in Via Vittorio Emanuele III n. 26, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carmelo Occhiuto e Mike Bonomo per procura in atti
ATTORE
CONTRO
elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in VIALE ITALIA, 171, ME , presso lo studio dell'avv. CARUSO
PIERPAOLO che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
E
C.F. residente in [...]Controparte_2 C.F._3
Via Lenzi n. 18 avente per OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Sono comparsi: l'avv. Bonomo per l'attrice il quale precisa le conclusioni, riportandosi agli atti di causa e chiedendo la condanna alle spese, in virtù della soccombenza virtuale e la condanna ex art. 96 cpc.
L'avv. Annalisa Giaimo, in sostituzione dell'avv. Caruso per il convenuto, la quale fa presente che è stato depositato l'atto di donazione dell'immobile per cui è stata chiesta la revocatoria e chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.
1 IL GIUDICE ISTRUTTORE pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, , Parte_2 premesso di essere creditrice di della somma precettata di € Controparte_1
9.104,94 (oltre competenze del precetto) dovuti a titolo di mantenimento per sé
e per il figlio minore, giusto provvedimento presidenziale reso nel giudizio di separazione legale giudiziale pendente tra i medesimi signori e Pt_1
che il aveva venduto alla sorella, , l'unico CP_1 CP_1 Controparte_2 immobile di cui era proprietario, sito nel Comune di San Piero Patti, Via
Castello, in catasto al foglio 19 particella 97, per un importo inferiore a quello di acquisto (€ 6.000,00 rispetto ad € 10.000,00), pregiudicando così i suoi diritti di creditrice;
tanto premesso ha chiesto la dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita in Notar del 15.1.2018 Per_1
(Rep. 26.877 Racc. 12.224).
Si è costituito chiedendo il rigetto delle domande attoree Controparte_1
e la vittoria di spese e competenze professionali.
Non si è costituita , sicché ne va dichiarata la contumacia. Controparte_2
Nelle more del giudizio ha donato al fratello il bene oggetto Controparte_2 del contratto per cui è stata chiesta la revoca.
In data 25.3.2025, infatti, il convenuto ha depositato l'atto di donazioni in notar del 12.6.2024. Per_2
Alla luce di ciò, essendo il bene rientrato nella disponibilità giuridica e materiale del convenuto, sono venute meno le ragioni della chiesta revocatoria, sicché va dichiarata cessata la materia del contendere.
La fondatezza della domanda o meno della domanda, tuttavia, deve essere valutata ai fini della soccombenza virtuale.
2 Ebbene, la domanda dell'attrice era fondata e meritava accoglimento.
L'actio pauliana (o azione revocatoria) disciplinata nel codice civile dagli artt.
2901 e segg., costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale in favore dei creditori, i quali sono legittimati ad esercitarla al fine di ottenere la dichiarazione di inefficacia nei loro confronti dell'atto di disposizione compiuto dal debitore, quando ricorrono tre requisiti: a) uno di natura oggettiva, il cosiddetto eventus damni, (vale a dire l'obiettivo ed effettivo pregiudizio arrecato al creditore dall'atto di disposizione a contenuto patrimoniale, che abbia importato una modificazione della situazione economica del debitore, lesiva della garanzia generica assicurata a ciascun creditore, ai sensi dell'art. 2740 c.c., dal patrimonio del debitore;
essa sussiste sia nel caso in cui l'atto abbia determinato la perdita, in tutto o in parte, di detta garanzia, riducendo la consistenza del patrimonio del debitore in misura tale da rendere la parte residua insufficiente a coprire l'ammontare dei debiti, sia nel caso in cui l'atto abbia cagionato maggiori difficoltà o incertezze nell'esazione coattiva del credito, come nell'ipotesi che vengano sostituiti beni facilmente aggredibili mediante l'azione esecutiva dei creditori con altri, come il denaro, che invece possono essere facilmente sottratti o, comunque, sono difficilmente aggredibili in via esecutiva); b) due di natura soggettiva, ossia la scientia damni del debitore, vale a dire la sua consapevolezza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore (o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, la consapevolezza che l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento) e, con riferimento agli atti a titolo oneroso, il consilium o partecipatio fraudis da parte del terzo, consistente nella consapevolezza acquisita da quest'ultimo del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore poteva arrecare alle ragioni dei creditori (o, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, nella circostanza che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione).
Nella fattispecie in esame è stato impugnato l'atto di compravendita rogato in Notar in data 15.1.2018 con il quale il -dopo la notifica Per_1 CP_1 dell'atto di precetto da parte della avvenuta il 22.12.2017- ha trasferito Pt_1
3 alla sorella “la costituita da un ingresso ed una camera al piano terra e Pt_3 da una camera, cucina e bagno al piano primo e confinante con via Castello, con fabbricato eredi di e con stradella privata. Nel Catasto Fabbricati del Per_3
Comune di San Piero Patti al foglio 19, particella:97, via castello n. 52, piano
T-1, categoria A/4, classe 3, vani 3,5, rendita Euro 151,84…..Il prezzo della presente vendita è stato, di comune accordo tra le parti, convenuto, a corpo, nella complessiva somma di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) prezzo che la parte venditrice dichiara di ricevere dalla parte acquirente, con le modalità appresso specificate e ne rilascia quietanza” (ovvero a mezzo due assegni postali di euro 3.000,00);.
È indubbio che detto immobile costituiva l'unico bene del debitore aggredibile da parte dell'odierna attrice, come risulta dalla produzione documentale agli atti, essendo risultata, peraltro, infruttuosa l'avviata procedura di pignoramento presso terzi.
È altresì indubbio che la compravendita abbia determinato una modifica quali-quantitativa del patrimonio del debitore sia perché in cambio dell'immobile ha ottenuto denaro – bene mobile facilmente dispersibile – sia perché il prezzo di vendita è stato inferiore a quello di acquisto da parte dello stesso convenuto.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, trattandosi nel caso in esame di ipotesi di compravendita successiva all'insorgere del debito, occorre oltre alla consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie
("scientia damni"), anche la consapevolezza del terzo acquirente.
La prova può essere fornita anche tramite presunzioni.
Ora, nel caso di specie, posto che il debitore non poteva non sapere di essersi del tutto spogliato del proprio patrimonio immobiliare e di non potere onorare il debito verso la stante anche l'infruttuosità del pignoramento Pt_1 presso terzi, è inverosimile che la sorella del convenuto non sapesse della situazione debitoria dello stesso nei confronti della moglie e del figlio.
Dal che discende che la compravendita in oggetto, essendo successiva all'atto di precetto notificato, sarebbe stata revocata.
4 Parte convenuta dal canto suo, non ha fornito prova di Controparte_1 poter ottemperare e/o di aver ottemperato al pagamento del debito in parola con altri beni (anche mobili o denaro) presenti nel proprio patrimonio.
Va, infatti, sottolineato che, mentre la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti dell'azione, provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. Civ15487/2002), prova che nel caso in esame non è stata in alcun modo fornita.
Per quanto precede, va dichiarata cessata la materia del contendere ma il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese processuali, liquidate secondo il D.M. 147/2022 in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Non sussistono invece i presupposti per la chiesta condanna ex art. 96 cpc
Non può essere accolta, invece, la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art.96 c.p.c.. Vale osservare al riguardo che l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente postula, oltre al carattere totale e non parziale di tale soccombenza, che l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio (v. Cass., sez. lav.. 11 dicembre 2012, n. 22659; Cass. n. 3388/2007;
Cass. n. 21393/2005; Cass. n.13355/2004; Cass. n.6637/1992).
Ne consegue che la domanda dell'attore, in mancanza di alcuna attività processuale diretta a dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno connesso al doloso e/o gravemente colposo comportamento processuale della parte avversa, è da ritenersi non provata e, pertanto, va rigettata.
5 Ciò non di meno, ritiene questo giudice che sussistono i presupposti per disporre la condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, cpc (aggiunto dalla legge
18 giugno 2009, n. 69), sia per la palese infondatezza dei motivi di contestazione addotti nella comparsa di costituzione sia perché si è atteso oltre sei mesi per la produzione dell'atto di donazione in forza dle quale deve dichiararsi cessata la materia del contendere. Condanna che si ritiene equitativamente di dover determinare nel pagamento di una somma pari a quanto determinato a titolo di spettanza della controparte per compensi professionali.
P.Q.M.
definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 307/2019 R.G. così provvede: dichiara la contumacia della convenuta;
Controparte_2 dichiara cessata la materia del contendere;
condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attrice di € 3.397,00 per compensi ed € 125,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
condanna altresì i convenuti al pagamento in favore dell'attrice di €
3.3977,00 ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc.
Il Giudice
Dr.ssa Rosalia Russo Femminella
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