Articolo 2 della Legge 15 dicembre 1972, n. 773
Articolo 1Articolo 3
Versione
19 dicembre 1972
Art. 2.
L' articolo 277 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 277. - Facolta' di concedere e revocare la liberta' provvisoria. - All'imputato che si trova nello stato di custodia preventiva puo' essere conceduta la liberta' provvisoria anche nei casi di emissione obbligatoria del mandato di cattura.
Se interviene condanna di primo grado o in grado di appello, per un delitto che importi il mandato di cattura obbligatorio, il giudice puo' ordinare, con la sentenza, la revoca della liberta' provvisoria conceduta nell'istruzione o nel giudizio, emettendo all'uopo mandato di cattura".
Entrata in vigore il 19 dicembre 1972
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