TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/05/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 826/2024 reg.gen.sez.lavoro e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to PATERA ANNA Parte_1
MARIA giusta mandato in calce al ricorso
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 11.02.2024 la ricorrente impugnava il provvedimento del 21.10.2021 con cui le veniva comunicato il recupero -con una trattenuta del 20% sulla pensione Cat. SO n. 29955708- di un indebito pari ad € 6.740,89 dovuti al pagamento della pensione di reversibilità in godimento in misura superiore al dovuto. Eccepiva in primo luogo la illegittimità della trattenuta operata dall'Ente in quanto non rispettosa del trattamento minimo di pensione. Precisava altresì che la legge non prevede il recupero delle somme corrisposte salvo che l'indebita percezione sia dovuta al dolo dell'interessato in questo caso assente. Lamentava l'illegittimità del provvedimento impugnato sia per la violazione dell'art. 13 della L. 488/1998 e successive modifiche e sia per la mancanza di elementi essenziali quali l'indicazione dell'autorità competente a decidere il ricorso, il tempo per la sua impugnazione e l'indicazione del responsabile del procedimento. Per i suesposti motivi la ricorrente in epigrafe indicata, insistendo per la sospensione dell'esecutività dell'ordinanza opposta, adiva il Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per sentire:”1) accertare e dichiarare, ex art. 545 c.p.c. e art. 21 D.L. 115/2021 -c.d. Per_1
, convertito nella L. 21/09/'22 n° 142 l'impignorabilità della Pensione di reversibilità percepita dalla ricorrente unica fonte di reddito, in quanto inferiore alla misura massima mensile dell'assegno sociale aumentato della metà e inferiore, altresì, ad € 1000,00, così come previsto dalla citata legge e condannare l'Ente convenuto alla restituzione degli importi illegittimamente trattenuti;
2) accertare e dichiarare la violazione dell'art. dell'art. 52 della legge
n° 88/89, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni;
3) accertare e dichiarare, ex art. 13 L. 448/98 la carenza di legittimazione attiva CP_ dell' di Salerno;
4) accertare e dichiarare la violazione dell'art. 47 del d.P.R.
639/70 e la violazione del diritto di difesa. Condannare il convenuto al CP_2 pagamento delle spese di lite con attribuzione”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l deducendo CP_1
l'infondatezza del ricorso per difetto di assolvimento dell'onere probatorio.
Eccepiva la mancata comunicazione di controparte dei redditi relativi agli anni
CP_ 2017 e 2018 all' come richiesto dall'art. 13, co.6 lett. e, della L. 120/2010, che di per sé sola risultava lesiva del dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 c.c. e costituiva dolo del pensionato.
Precisava che la ricorrente risultava titolare di ulteriore rendita di altro Ente, l Concludeva per il rigetto del ricorso e per la conferma dell'indebito CP_3
per cui è causa. Spese vinte.
Acquisita documentazione, sulle conclusioni dei procuratori delle parti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.05.2025, il giudice decideva la causa come da sentenza.
Il ricorso è fondato per le ragioni e i limiti di seguito illustrati.
Come evidenziato nella parte narrativa la ricorrente agisce per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall' Controparte_4 con provvedimento del 21.10.2021 per aver percepito somme in più – quale titolare di pensione di reversibilità - nel periodo gennaio 2018- dicembre 2019 quale conseguenza dell'omessa comunicazione dei redditi per gli anni 2017 e
2018.
E' documentato che la ricorrente ha percepito negli anni 2018 e 2019 anche CP_ redditi diversi dalla pensione di reversibilità erogata dall' , ossia una pensione sempre di reversibilità erogata dall' rispettivamente di CP_4 CP_3
euro 428,87 e 433,38 annui.
Dato l'oggetto del ricorso appare opportuno richiamare in argomento il consolidato orientamento della S.C. secondo il quale “nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione dell'indebito pretesa dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art.
2697 cod. civ ., l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito” (cfr. Cass. 2032/2006). Tale orientamento, seguito da quello difforme di Cass. 19762/2008, è stato di recente confermato dalle S.U. della Cassazione le quali hanno affermato il principio secondo cui “in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”
(cfr. Cass. S.U. 18046/2010).
Ebbene, parte attrice eccepisce in primo luogo la illegittimità della trattenuta operata dall'Ente in quanto non rispettosa del trattamento minimo di pensione. Richiama poi il principio di irripetibilità delle pensioni per l'assenza di dolo nella fattispecie di causa. Eccepisce infine la carenza di legittimazione attiva dell' per violazione dell'art. 13 legge 448/98, avendo l'Ente ceduto i crediti CP_1
contributivi alla Società di Cartolarizzazione.
Ebbene, quanto alla disciplina del recupero diretto da parte dell'istituto, essa è dettata dall'art. 69 della legge 153/1969 secondo cui “Le pensioni, gli assegni
e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all'articolo 11 della legge
5 novembre 1968 n. 1115, possono essere ceduti, sequestrati e pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare, per debiti verso l Controparte_5
derivanti da indebite prestazioni percepite a carico di forme
[...]
di previdenza gestite dall' stesso, ovvero da omissioni contributive, CP_2
escluse, in questo caso, le somme dovute per interessi e sanzioni amministrative.
Per le pensioni ordinarie liquidate a carico della assicurazione generale obbligatoria, viene comunque fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.
Le somme dovute all' , per prestazioni Controparte_5
indebitamente percepite, non possono essere gravate da interessi salvo che la indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Il significato delle disposizioni è chiaro: l , salvo il diritto di avvalersi, come CP_1
ogni creditore, dell'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti o le omissioni contributive anche mediante trattenute sulla pensione, in via di compensazione, col duplice limite che la somma oggetto di cessione, sequestro, pignoramento o trattenuta non superi la misura di un quinto della pensione, assegno o indennità e che sia fatto, comunque, salvo il trattamento minimo della pensione, laddove il principio de quo opera anche sugli arretrati di pensione (v. in motivazione Cass. n. 9001/2003; cfr anche
Cass. 206/2016).
Più recentemente la Corte di Cassazione ha altresì chiarito che “In caso di CP_ compensazione attuata dall' , per propri crediti, ai sensi dell'art. 69 della l.
n. 153 del 1969, sugli importi pignorabili dei trattamenti pensionistici da erogare, il calcolo della quota pignorabile e dunque compensabile, pari ad un quinto, va effettuato al netto delle ritenute applicate a titolo fiscale” (Cass.
3648/2019).
L'art. 69 cit., pertanto, non pregiudica il diritto dell'ente alla restituzione di dette somme mediante trattenuta, in via di compensazione, nei limiti stabiliti dalla riportata norma (cfr. Cass. 12040/2003). Tale norma specifica, come chiarito dalla sentenza n. 506/2002 della Corte Costituzionale, che proprio su tale considerazione salvò la norma dalla declaratoria di illegittimità costituzionale,
“va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso la fissazione della quota pignorabile non transita per la previa CP_1
detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionistici” (cfr Cass. n. 9001/2003 cit.).
Nella specie è incontestato che la trattenuta in esame sia intervenuta nella misura di un quinto della pensione di reversibilità.
Tuttavia, non risulta rispettato il trattamento minimo della prestazione goduta da parte attrice (pari ad euro 524,34 per l'anno 2022, euro 563,74 per l'anno
2023 ed euro 598,61 per l'anno 2024).
Pertanto, dal momento che l ha operato nel 2024 la trattenuta mensile di CP_1
€ 122,95 sulla pensione cat. So N. 20055708 dell'importo lordo di € 614,77, con un trattamento pensionistico in godimento di euro 491,82, la detta trattenuta operata dall' in compensazione del proprio credito non rispetta CP_1 il richiamato trattamento minimo. Analoghe considerazioni valgono per l'anno
2023 in cui l'importo mensile della pensione è di euro 450,99 ed il trattamento minimo era pari ad euro 563,74, e parimenti per l'anno 2022 in cui il trattamento in godimento è stato di euro 419.47 da giugno 2022, mentre il trattamento minimo era di euro 524,34.
E tale trattamento minimo, corre l'obbligo di precisare, non verrebbe assicurato nemmeno tenendo conto dell'altra prestazione in godimento alla ricorrente, in quanto non superiore ai 500,00 euro annui.
D'altronde l nel costituirsi in giudizio, pur ribadendo la sussistenza CP_1 dell'indebito, nulla ha dedotto in ordine al profilo di contestazione sollevato dalla ricorrente e anzi ha proprio richiamato la normativa di cui all'art. 69 legge
153/1969 a sostegno della legittimità del recupero operato.
Va pertanto dichiarata la illegittimità della trattenuta mensile (attualmente di €
122,95) operata dall' sulla pensione So N. 20055708 con conseguente CP_1 condanna dell'Istituto alla restituzione in favore del ricorrente delle trattenute illegittimamente operate da giugno 2022 nella misura in cui non rispettano il minimo vitale.
La ricorrente chiede poi di dichiarare la illegittimità dell'indebito, eccependo genericamente la carenza di dolo.
Come visto, secondo la prospettazione dell' , l'indebito sussiste CP_2
semplicemente in virtù del fatto che la ricorrente ha omesso di presentare all'ente la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2017-2018, nonostante la stessa fosse risultata titolare di altra prestazione erogata dall' . CP_6
Viene dunque richiamato l'art. 35 comma 10-bis D.L. 207/2008.
Siffatta norma introdotta dall'art. 13 co. 6 lett. c) d.l. n. 78/2010, convertito in l.
n. 120/2010, così dispone: “ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'art. 13 l. n. 412/1991, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa”.
Dalla lettura della disposizione, dunque, emerge che la ripetizione delle somme erogate da parte dell' presuppone due condizioni: la violazione CP_1 dell'obbligo di comunicazione dei dati reddituali da parte del privato e la protrazione della medesima oltre il termine di sessanta giorni dall'emissione del provvedimento di sospensione della prestazione. Entrambe le circostanze non sono state contestate dalla ricorrente che, ciò nonostante, invoca l'assenza del dolo.
Rileva evidenziare che le disposizioni che vengono in rilievo, e costituiscono la cornice normativa dell'obbligazione restitutoria della quale si controverte, sono contenute negli articoli 52 della legge n.88 del 1989 e 13 della legge n. 412 del
1991, sulle quali la Suprema Corte più volte è stata interpellata per chiarirne il perimetro.
L'articolo 52 della legge n. 88 cit. costituisce disciplina e principio di settore dell'indebito pensionistico.
Nella sua formulazione iniziale prevedeva, al comma due, l'impossibilità del recupero dei ratei di pensione (e di pensione sociale) erogati per errore - e quindi indebitamente riscossi - (a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, i mezzadri e coloni), salva l'imputabilità dell'indebita percezione al dolo dell'interessato.
L'ampia tutela concessa all'accipiens subiva una contrazione ad opera dell'art. 13, legge n. 412/1991 (norma qualificatasi di interpretazione autentica dell'art. 52 cit. e poi dichiarata, sul punto, parzialmente illegittima dalla Corte
Costituzionale, con sentenza 10 febbraio 1993, n. 39, per violazione degli artt.
3 e 38 Cost.) che subordina l'irripetibilità a quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata, quoad effectum, la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente (v.Cass. n.17417 del 2016 e, in continuità, fra le tante, Cass.
10337/2023; Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del 2021, 14517 del 2020).
Dalla combinazione delle predette disposizioni deriva la disciplina speciale dell'indebito pensionistico imperniata sull'irripetibilità della prestazione CP_1
pensionistica indebita subordinata alle quattro condizioni dianzi richiamate, la mancanza di una (qualunque) delle quali esclude la irripetibilità dell'indebito e non già la mera riconducibilità della fattispecie alla speciale disciplina di settore per attrarre l'obbligazione restitutoria nella regola civilistica della ripetibilità, di cui all'art. 2033 cod.civ., come ritenuto da Cass. nn. 5984 del 2022, 10627 del
2021, 14517 del 2020).
Si è precisato che il dolo del pensionato, pur non potendo aprioristicamente considerarsi presunto sulla base del semplice silenzio, deve tuttavia ritenersi sussistente allorché sia stato disatteso l'obbligo legale di comunicare all' CP_1
determinate circostanze, rilevanti ai fini della sussistenza e della misura del diritto a pensione (cfr., fra le tante, Cass. nn. 4849 del 1986 e 11498 del 1996, cui ha dato seguito Cass. n. 1919 del 2018).
Lo stesso Giudice delle leggi, nel riconoscere la conformità a Costituzione dell'anzidetta interpretazione della disciplina concernente il dolo, costituente ormai diritto vivente, ne ha ricostruito il significato nei termini di un principio di settore che riguarda il tema dell'indebito ed implica, sia pure in termini bisognosi di specificazione in rapporto alle varie ipotesi di prestazioni, che, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 cod.civ., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. nn. 431 del 1993 e 166 del 1996).
Nel solco di tale principio, si è precisato che la portata innovativa dell'art. 13, co. 1, legge n. 412/1991, come tale destinata ad operare all'indomani della sua entrata in vigore, concerne l'imposizione al pensionato di un più ampio obbligo di collaborazione nella segnalazione di «fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente», da ricondurre al generale dovere di correttezza nell'attuazione del rapporto obbligatorio di cui all'art. 1175 cod.civ. (Cass. nn. 1919 del 2018 e 8731 del
2019).
Ebbene, nel caso che ci occupa, risultando incontestata l'omessa CP_ comunicazione all' dei redditi percepiti in relazione agli anni 2018 e 2019
a fronte della mancata dichiarazione degli stessi all'amministrazione finanziaria, deve escludersi la ricorrenza della condizione dell' assenza di dolo fondante l'invocata irripetibilità dell'indebito previdenziale. Parimenti va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell' CP_1 dal momento che l'art. 13 della legge 448/98 ha sì previsto la cessione dei crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive come definite all'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall' , CP_1
già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2008, ma nel caso che ci occupa si discorre di indebito relativo agli anni 2017 e 2018.
Il ricorso va pertanto parzialmente accolto.
Le spese processuali, stante la parziale reciproca soccombenza, sono parzialmente compensate tra le parti e liquidate come da dispositivo.
PQM
- Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, accerta e dichiara la illegittimità della trattenuta mensile operata dall' sulla pensione cat. So CP_1
N. in quanto non rispettosa del minimo vitale e, per l'effetto, Numer_1 condanna l alla restituzione in favore della ricorrente delle trattenute CP_1
già operate da giugno 2022 nella misura in cui non rispettano il trattamento minimo, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole componenti del credito al soddisfo;
- Rigetta il ricorso per la parte restante;
- condanna l al pagamento, in favore della ricorrente, della metà delle CP_1
spese processuali che liquida per intero in euro 2.697,00 con aggiunta del
15% per rimborso spese forfettarie, con attribuzione al procuratore dichiarato antistatario;
compensa tra le parti la restante metà
Salerno, 23.05.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino