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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 746 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22790/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22790/2024 promossa da:
(c.f. con l'avv. BERTACCHINI SIMONA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore, in Nave, via Brescia n. 155
e
(c.f. ), con l'avv. BERTACCHINI SIMONA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Nave, via Brescia n. 155
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 21.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«
1. Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale è stata messa in vendita. I coniugi sino alla vendita restano obbligati, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle rate del mutuo. I coniugi, estinto il mutuo, si divideranno al 50% il ricavato della vendita.
3. Entrambi i coniugi hanno già lasciato la casa coniugale;
4. Il Sig. ha ceduto alla Sig.ra l'autovettura Fiat 500 targata EL850FB; Parte_2 Parte_1 pagina 1 di 3
5. Stante la sperequazione dei redditi il Sig. verserà tramite bonifico bancario alla Sig.ra Parte_2
a titolo di contributo al suo mantenimento la somma mensile di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese (Decorrenza febbraio 2025), somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
6. La coppia è cointestataria di un conto corrente comune con saldo di Euro 2.872,95 alla data del
4.11.2024. La coppia si obbliga ad estinguerlo quando sarà possibile, stante l'attuale appoggio del mutuo, e si impegna a dividerne a metà il saldo;
7. Ogni altro rapporto economico così come già definito.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 26.11.2024, E , premesso Parte_1 Parte_2
di avere contratto matrimonio concordatario a Brescia (BS) in data 31.10.1981, dalla cui unione erano nati due figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Per le ulteriori questioni concordate, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 1981, parte II^, serie A, n.
904;
3) Spese di lite compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15/05/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 22790/2024 promossa da:
(c.f. con l'avv. BERTACCHINI SIMONA, elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso lo studio del difensore, in Nave, via Brescia n. 155
e
(c.f. ), con l'avv. BERTACCHINI SIMONA, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Nave, via Brescia n. 155
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 21.3.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«
1. Vita separata con obbligo del mutuo rispetto;
2. La casa coniugale è stata messa in vendita. I coniugi sino alla vendita restano obbligati, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle rate del mutuo. I coniugi, estinto il mutuo, si divideranno al 50% il ricavato della vendita.
3. Entrambi i coniugi hanno già lasciato la casa coniugale;
4. Il Sig. ha ceduto alla Sig.ra l'autovettura Fiat 500 targata EL850FB; Parte_2 Parte_1 pagina 1 di 3
5. Stante la sperequazione dei redditi il Sig. verserà tramite bonifico bancario alla Sig.ra Parte_2
a titolo di contributo al suo mantenimento la somma mensile di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni Pt_1
mese (Decorrenza febbraio 2025), somma rivalutabile annualmente secondo indici Istat;
6. La coppia è cointestataria di un conto corrente comune con saldo di Euro 2.872,95 alla data del
4.11.2024. La coppia si obbliga ad estinguerlo quando sarà possibile, stante l'attuale appoggio del mutuo, e si impegna a dividerne a metà il saldo;
7. Ogni altro rapporto economico così come già definito.»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 26.11.2024, E , premesso Parte_1 Parte_2
di avere contratto matrimonio concordatario a Brescia (BS) in data 31.10.1981, dalla cui unione erano nati due figli, maggiorenni ed economicamente indipendenti, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedevano la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Per le ulteriori questioni concordate, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 1981, parte II^, serie A, n.
904;
3) Spese di lite compensate.
pagina 2 di 3 Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 15/05/2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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